22/09/09
Prefazione di GLORIA CARLESSO, giudice tutelare del Tribunale di Trieste
E’ questa la seconda puntata di una storia già pubblicata in questo sito attraverso la relazione di un amministratore di sostegno “da manuale”.
“Il Giudice Tutelare autorizza l’amministratore di sostegno a compiere…”, “ Nello svolgimento dei suoi compiti l’amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario” 410 c.c.
Quindi, autorizzato dal Giudice Tutelare l’amministratore di sostegno verifica le aspirazioni del beneficiario ed i bisogni, riflette, si confronta, progetta ed realizza il piano assistenziale e/o il progetto di vita agendo con fedeltà e diligenza … l’ha giurato.
Astrattamente è un ottima prospettiva, in moltissimi casi il risultato è socialmente apprezzabile, l’assistenza adeguata, i bisogni sufficientemente soddisfatti e le aspettative realizzate.
In altri casi, l’autorizzazione, la valutazione preliminare circa i bisogni e le aspirazioni, la fedeltà e la diligenza non bastano, non si poteva fare di meglio, ma non basta: due più due a volte fa tre.
Nel caso di Giorgio e Giuseppe due più due ha fatto 8 per una combinazione di fattori che l’amministratore di sostengo ha saputo sapientemente coordinare Tuttavia, l’amministratore di sostegno non può dare per assodato il successo di un giorno: le aspirazioni cambiano e si fanno sempre più ambiziose, Giorgio e Giuseppe oggi hanno un corpo, vale a dire una casa nuova, un ambiente protetto, una alimentazione adeguata, una assistenza idonea…. Ora penseremo alla loro anima.
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06/09/09
dal decreto del g.t.:
"Visto il decreto di questo Ufficio, in data 3.3.2008, con il quale il signor X Massimiliano è stato nominato amministratore di sostegno a tempo indeterminato della moglie, signora Y Emanuela, nata a Genova il 9.7.1970, la quale risultava necessitare di interventi di sostegno, in quanto afflitta da “esiti di emorragia cerebrale post partum”, avvenuta il 29.6.2005 (tra l’altro la beneficiaria presentava “afasia pressoché totale”, “aprassia bucco-linguale”, “tetraparesi più accentuata all’emisoma destro”, con impossibilità di mantenere la “stazione eretta”);
Rilevato che, nell’iniziale provvedimento, la situazione famigliare veniva definita “tranquillante”, non solo per la piena solidarietà che il marito esprimeva nei confronti della moglie, ma anche per i buoni rapporti che il signor X intratteneva con la suocera, signora Z Maria, e con il cognato, signor Y Enrico (addirittura il nucleo famigliare X si era spostato a vivere in Corso Gastaldi n. 27/7, presso l’abitazione della signora Z e dei figli, l’immobile era stato adatto alle esigenze della beneficiaria, gravemente disabile, e la stessa nonna materna si prendeva cura del nipote, oltre che della figlia, con il contributo di altri soggetti)".
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06/09/09
dal testo del decreto:
"Rilevato che, dopo la iniziale nomina dell’Avv. Chiara Ventimiglia, richiesta dallo stesso P.M. ricorrente, su espressa indicazione della beneficiaria (si v. in proposito il verbale di udienza del 3.4.2009), con decreto in data 4.4.2009 (modificato, quanto a durata dell’incarico, dal successivo decreto 28.4.2009), è stato nominato amministratore di sostegno per la durata di mesi 12, il fratello dell’amministrata, signor XX Franco Nicola, il quale aveva in precedenza richiesto formalmente di potere rivestire tale incarico;
Rilevato che, nel corso della procedura, è pervenuta a questo Ufficio l’istanza della signora Adriana Corrente, dichiaratasi buona amica della signora XX (da lei conosciuta oltre 22 anni orsono), la quale, premesso di non avere mai avuto “mire” sulla situazione economica dell’anziana, chiedeva di potere avere notizie circa le condizioni di salute della predetta;
Rilevato che l’istante ha sottolineato il fatto di avere sempre positivamente collaborato con la precedente “tutrice” (rectius amministratrice di sostegno), ma di essere stata allontanata dal nuovo amministratore, il quale - avendo, tra l’altro, provveduto al cambiamento della struttura ove l’anziana era collocata - aveva reso impossibile il mantenimento della relazione amicale con l’anziana".
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