03/12/08
dal testo del decreto:
"Rilevato che la documentazione allegata (relazione clinica 29.11.07 dott. G.Ferrari presso CPS di Rozzano e certificato 11.6.08 dott.ssa A. Scupola, medico di base a Opera) attesta che XXX è affetto da “ritiro autistico conseguente a disturbo schizoide di personalità… non ha contatti sociali… ha perduto ogni tipo di capacità lavorativa dopo che nel 1978 ha abbandonato il lavoro di operaio… non presenta comunque tematiche chiaramente deliranti o altri disturbi della sfera del pensiero che possano indurre la diagnosi di schizofrenia… presenta grosse carenze nella capacità di autogestione, tanto che deve essere quotidianamente aiutato dalla sorella nell’amministrazione del denaro e nel disbrigo delle comuni faccende quotidiane… considerando la patologia il paziente rifiuta di presentarsi davanti al giudice…”;
Convocato l’interessato per la data del 19.11.08 e preso atto che lo stesso non è comparso, comparendo unicamente la sorella YYY (accompagnata dalla nipote ZZZ), la quale ha riferito del rifiuto del fratello a presentarsi dal giudice, avendole dichiarato, ricevuto il ricorso e il decreto di convocazione, di riferire al giudice che per quel giorno sarebbe stato occupato;
Preso atto che la sorella YYY ha ribadito l’impossibilità di indurre il fratello a relazionarsi in contesti diversi da quelli suoi abituali, essendo diffidente di tutto e di tutti ed in particolare negando di avere qualunque problema di salute, tanto da sottrarsi a qualunque incontro con i sanitari e rifiutare lo stesso ritiro della pensione d’invalidità (“…dice che sono i soldi della malattia e che lui non ha alcuna malattia, per cui rifiuta anche i soldi…”), trascorrendo le sue giornate per lo più fuori casa (“…è molto agitato, soprattutto la notte, ma non è mai stato aggressivo… per stare in equilibrio deve andare in giro… è infatti sempre fuori casa …in bicicletta o a piedi…”) e rifiutandosi di accogliere chiunque a casa propria, salvo la sorella stessa, che ne ha le chiavi e accede pressoché quotidianamente alla sua casa per le pulizie e per portargli la spesa".
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19/12/08
La ricorrente ha richiesto per sé la nomina di un amministratore di sostegno per il versante patrimoniale e personale. Il g.t ritiene che il decreto giudiziale non può sovrapporsi ad una volontà liberamente ed idoneamente già espressa dalla rappresentata nel 2007 col conferimento per atto notarile di una procura generale per il compimento di “qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria relativamente a tutti i beni, mobili ed immobili attualmente di proprietà della stessa costituente e che in futuro diverranno di proprietà della medesima”.
Non è perciò riscontrabile un’incapacità gestionale, né un abbandono patrimoniale della donna, pertanto la domanda viene accolta col solo riferimento alla (futura) cura personae e in particolare in funzione di preventiva tutela del dissenso della beneficiaria a trattamenti terapeutici invasivi (settore questo maggiormente delicato per il quale l’interessata ha esplicitamente invocato protezione, come emerso in una precedente udienza). Il g.t. affronta approfonditamente e con vari richiami giurisprudenziali la tematica del consenso informato.
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17/12/08
Nel provvedimento il g.t. rigetta la richiesta di nomina di un amministratore di sostegno inoltrata al solo fine di poter rappresentare la paziente nella prestazione del consenso informato all’intervento di applicazione della PEG, riscontrando l’esistenza di uno stato di necessità che fa sì che il medico deve provvedere a prescindere dal consenso del paziente (salvi casi di espresso o noto dissenso).
“Deve ritenersi che già si profili una condizione di urgenza clinica nell’effettuare l’intervento per l’applicazione di una PEG, onde evitare i rischi per la salute cui può essere esposta per l’applicazione prolungata di un sondino naso gastrico o per una condizione di non adeguata nutrizione calorica che la PEG invece garantisce;
deve anzi ritenersi che lo stato di necessità, secondo un criterio giuridico di valutazione, ben può prospettarsi – sotto il profilo temporale – ben prima del subentrare di una urgenza o di una emergenza clinica dovendo il sanitario valutare, secondo la migliore scienza e prassi medica, quale intervento eseguire avuto riguardo anche a prospettive globali di cura del paziente.
Lo stato di necessità, così considerato, consente di prescindere dal consenso informato del paziente, e impone al medico di eseguire sul paziente e per il paziente, incapace di esprimere il proprio consenso, ogni trattamento sanitario utile e necessario, in modo tempestivo e adeguato, secondo la migliore scienza ed esperienza medica.”
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16/12/08
Il progetto di legge n. 510, per rafforzare l’Amministrazione di sostegno e abrogare l’interdizione - messo a punto un anno e mezzo fa nell’ambito di 'Persona e danno', già presentato alla Camera nella penultima legislatura, ripresentato in questa legislatura dagli stessi on.li Osvaldo Napoli e Gianni Cuperlo (il giorno dell’apertura della Camera) - è stato assegnato il 5 dicembre U.S. alla II Commissione Giustizia della Camera.
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05/12/08
Anni fa, quando ho conosciuto il prof. P. Cendon, la sua tenacia, la sua lotta appassionata per questo mondo che andava tratteggiando con le sue nuove riflessioni de iure condendo, mi è sembrata, la mia Napoli, ancora più distante e deprivata della possibilità di tentare quanto meno un percorso politicamente diverso, in cui protagonista fosse la solidarietà e la conoscenza dei diritti.
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01/12/08
Un ulteriore decreto, sulla scia di quelli degli ultimi mesi (già pubblicati su P&D) in tema di nomina di amministratore di sostegno per il testimone di Geova che non intenda essere sottoposto ad emotrasfusioni.
Le particolarità di tal ultimo caso sono da ravvisarsi:
- da un lato, nella circostanza che l’amministranda, in stato di coma, aveva precedentemente redatto e sottoscritto una propria dichiarazione di volontà (pur priva dei crismi di cui all'art. 408 c.c.) nel senso del rifiuto di emotrasfusioni con sangue intero, dichiarazione controfirmata da due dei propri figli; e, quindi, a distanza di circa un anno, la stessa aveva proceduto ad una puntualizzazione (sempre in forma scritta) nel senso che la propria volontà già precedentemente espressa avrebbe dovuto valere in ogni caso, ovverossia anche per l’eventualità di pericolo di vita;
- in secondo luogo, nella discordanza tra i figli dell’amministranda, circa l’opportunità della nomina di un ads per dare corso alla negazione del consenso informato.
Le motivazioni che conducono alla pronuncia del decreto istitutivo sono sovrapponibili, nella sostanza, e dunque, nei caposaldi argomentativi, a quelle già riscontrate nei precedenti provvedimenti in materia, relativi a fattispecie simili.
Di nuovo, però, vi è il fatto che questo provvedimento interviene dopo la pronuncia delle Sezioni Unite sul caso Englaro (n. 27145 del 13 novembre 2008), la cui forza dirompente nell’affermazione della centralità della persona, si coglie (e viene prontamente colta – dal giudice modenese) specie nel passaggio che sancisce il carattere subalterno dell’ (asserito)interesse pubblico (fatto valere mediante l’impugnazione del p.m.) rispetto a diritti personali di rango costituzionale, quale il diritto all’autodeterminazione in materia terapeutica in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale (r.r.).
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