13/05/09
La questione circa la possibilità, rectius il dovere, del Giudice penale di valutare la legittimità di un provvedimento amministrativo di invito all'allontanamento dal territorio nazionale ex art. 14 comma 5 bis D.lvo 286/98, rimane aperta e stimola provvedimenti di natura contrastante.
Si tratta, difatti, di un provvedimento amministrativo che integra il precetto contenuto nella norma incriminatrice di cui all'art. 14 comma 5 ter. D.lvo citato.
E' evidente, come sostiene nella sentenza la Suprema Corte, che dinanzi ad un delitto che ha il suo nucleo nella disobbedienza ad un atto amministrativo, il Giudice penale è obbligato a valutare da tutti i punti di vista la legittimità, l'efficacia e la validità dell'atto de quo.
Non solo, quindi, una valutazione sostanziale dell'idoneità del provvedimento ma anche un giudizio sul rispetto degli adempimenti formali.
Anzitutto, pertanto, il giudice penale è obbligato a valutare l'aderenza del provvedimento amministrativo alla normativa vigente, quindi, la legittimità e l'opportunità del provvedimento di allontanamento.
Successivamente il giudice dovrà anche valutare la correttezza della motivazione in relazione alla impossibilità dell'accompagnamento alla frontiera.
L'obbligo di allontanamento "motu proprio" è subordinato alla impossibilità dell'esecuzione, da parte delle autorità competenti dell'accompagnamento coatto.
La motivazione circa detta impossibilità non può coincidere con clausole di stile, meramente dichiarative, dal contenuto, invero, privo di sostanziale significato.
Si deve trattare di motivazione congrua, ragionevole, chiara e condivisibile.
Diversamente il giudice penale, anche sulla base dell'all. E L 2248/1865, deve disapplicare il provvedimento amministrativo.
La valutazione dell'organo giudicante in sede penale, pertanto, deve abbracciare l'ordine di allontanamento sia nei suoi presupposti giuridici (rispetto della legge, legittimo esercizio del potere dell'autorità amministrativa, etc,) sia nel suo assetto motivazionale che si deve spingere anche ad una attenta valutazione delle ragioni che giustificano l'impossibilità dell'accompagnamento alla frontiera mediante forza pubblica.
La decisione della Corte di Cassazione asseconda un orientamento giurisprudenziale recente ( tra le altre Cass. Pen. 2009 n. 5955) ma non rappresenta un solido arresto considerata la esistenza di diverse pronunce difformi tra le quali la più recente è rappresentata dalla sentenza n. 9285 del 28/02/2006 della I sezione.
Certamente, considerata la natura della fattispecie di cui all'art. 14 comma 5 ter, costruita come reato di pura condotta di disobbedienza ed inadempimento ad obbligo imposto dalla P.A., un controllo sul provvedimento amministrativo impositivo si dimostra doveroso.
La sentenza che si riporta è tratta da "DE JURE" con autorizzazione di Giuffrè editore
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29/05/09
L’articolo 3 codice penale è rubricato “Obbligatorietà della legge penale” e così recita: “La legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale”.
Come si comprende dal suo tenore letterale la norma fissa il principio generale dell’universale sottoposizione alla legge penale italiana per coloro che si trovino nel territorio della Repubblica ed al contempo pone delle deroghe tassative e limitate al suddetto principio.
Orbene nel caso che ci vede oggi impegnati un individuo di nazionalità marocchina veniva condannato in primo grado per i reati di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen. (estorsione) e del reato di cui all’art. 572 cod. pen.(maltrattamenti in famiglia).
La Corte di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermava solo il secondo capo d’imputazione.
Il ricorso per Cassazione presentato dall’imputato (sentenza n. 22700 depositata il 29 maggio 2009 qui leggibile come documento correlato) poggia in particolare su di un motivo che merita approfondimento e cioè sulla diversità di tradizioni etico - sociali dei coniugi. L’argomentazione difensiva trova fondamento infatti nella possibilità di valutare diversamente sia la gravità del reato che la concessione delle attenuanti generiche proprio in ragione delle oggettive difformità culturali dell’imputato.
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19/05/09
Con questa innovativa ordinanza, Le S.U. hanno, per la prima volta, affermato la giurisdizione del giudice ordinario con riferimento a una controversia avente ad oggetto un provvedimento del Questore di diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, richiesto ai sensi dell’art. 5, co. 6, d.lgs n. 286/ 1998.
La Corte ha affermato questo nuovo orientamento, sulla base del mutato quadro normativo intervenuto rispetto al permesso per ragioni umanitarie, risultante dall’inserimento, ad opera dell’art. 32 l. 189/2002, dell’art. 1 quater nel d.l. n. 416 del 1989, convertito nella l. n. 39 del 1990.
In base a questa norma, le Commissioni territoriali competenti a decidere delle domande di asilo devono, nei casi in cui non accolgano la domanda di protezione umanitaria, trasmettere gli atti al Questore per l’eventuale rilascio del permesso di soggiorno, quando ricorrano gravi motivi di carattere umanitario.
Questa rilevante innovazione, entrata in vigore il 20 aprile 2005 e puntualmente confermata nella successiva normazione di derivazione comunitaria sulla protezione internazionale (art. 32 del d.lgs n. 25/2008 non derogato dal d.lgs n. 159/2008), ha decisamente modificato, secondo l’interpretazione delle S.U., il rapporto tra attribuzioni della Commissione territoriale e poteri del Questore: le Commissioni sono dotate di tutte le competenze valutative, di natura esclusivamente tecnica e non politico-discrezionale, in ordine alla pluralità di misure di protezione umanitaria previste dall’ordinamento (status di rifugiato, protezione sussidiaria e misure residuali e temporanee desumibili dall’art. 5, co. 6, d.lgs n. 286/1998), mentre al Questore residua il compito di dare attuazione a tali deliberazioni, senza alcun margine di autonoma valutazione sulla condizione “umanitaria” dello straniero.
Ne discende che, trovandosi al cospetto di attività della P.a. priva di margini di discrezionalità, la conoscenza della controversia relativa al diniego di permesso di soggiorno per motivi umanitari non può che radicarsi in capo al g.o.
Paola Marino
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28/05/09
Un cittadino del Burkina Faso irregolarmente presente sul territorio nazionale, alla guida di un ciclomotore di proprietà di un amico, viene violentemente tamponato da un’autovettura che dopo l’impatto si dà a precipitosa fuga rendendo così impossibile l’identificazione del veicolo e del suo conducente. In conseguenza dell’impatto lo straniero riporta gravi lesioni personali che lo determinano a promuovere l’azione civile per il risarcimento dei danni contro la compagnia assicuratrice designata alla gestione del fondo di garanzia per le vittime della strada che, citata in giudizio, eccepisce tra l’altro la inammissibilità della domanda per non avere lo straniero ottemperato all’onere della prova della reciprocità, ossia del fatto che, secondo la legge del Burkina Faso, un cittadino italiano che avesse subito un sinistro dello stesso genere in quel Paese avrebbe goduto degli stessi diritti riconosciuti dall’ordinamento italiano, giusta gli artt. 16 disp. prel. cod. civ. e 2 t.u. imm. Con la sentenza in commento il tribunale di Trieste disattende l’eccezione sollevata dalla compagnia ritenendo inoperante la condizione di reciprocità (e dunque la prova della stessa) in tutti i casi in cui, come nella vicenda in esame, lo straniero lamenti la lesione di un diritto fondamentale tutelato dalla Costituzione italiana, qual è il diritto alla salute.
La pronuncia affronta la vexata quaestio della portata e, soprattutto, dei limiti della c.d. condizione di reciprocità che impone una rilettura costituzionalmente orientata dell’art. 16 disp. prel. cod. cod. civ., specie alla luce dell’art. 2, comma 1°, d.lgs 25.7.1998, n. 286 (t.u. immigrazione). La sentenza in commento, infatti, in controtendenza rispetto alla datata giurisprudenza di legittimità, afferma il principio secondo cui deve essere integralmente risarcito il danno alla salute riportato dallo straniero – anche se irregolarmente presente sul territorio nazionale - per effetto del suo investimento da un’auto pirata, anche se non prova che nel suo Paese un cittadino italiano sarebbe stato trattato allo stesso modo.
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07/05/09
L’art. 5 del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in l. 24 luglio 2008, n. 125, ha introdotto nel corpo dell’art. 12 del d.lvo n. 286/98 il comma 5-bis, attraverso il quale ha visto la nascita una nuova figura delittuosa. La citata norma prevede come delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la condotta di chiunque, a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ad uno straniero, privo di titolo di soggiorno, in un immobile di cui abbia disponibilità, ovvero lo cede allo stesso, anche in locazione.
Come evidenziato dai primi commentatori (su tutti si veda Amato, Punito chi dà alloggio agli irregolari, in Guida dir., 2008, n. 32, p. 90), la ratio della nuova fattispecie criminosa consiste nell’eliminare le condizioni favorenti la permanenza nel territorio dello Stato dei soggetti che non hanno titolo per soggiornarvi. Altra dottrina sottolinea anche la finalità di combattere il vergognoso fenomeno del mercato nero degli affitti a peso d’oro di immobili da parte di coloro che approfittano delle condizioni di irregolarità degli immigrati (Centonze, Sicurezza e immigrazione: la nuova disciplina dell’immigrazione dopo il c.d. pacchetto sicurezza, Cedam, 2009, p. 2).
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07/05/09
Affittare ad un cittadino extracomunitario, privo del permesso di soggiorno, è lecito a patto che il canone di affitto sia equo. Questa è la conclusione cui è giunta la prima sezione penale della Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso del proprietario dell'immobile oggetto di locazione, avverso il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Gip. Secondo la Corte non si prospetta dolo specifico (fine di trame ingiusto profitto) quando il canone d'affitto si possa ragionevolmente considerare equo, come nel caso in esame (per l'affitto era stato pattuito un canone pari a 150,00 euro mensili).
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29/05/09
Sono razzisti in erba, a cui manca la sostanza, l'ideologia, ma negli atteggiamenti sono la copia di quelli adulti. Vanno appena all'asilo e sanno umiliare, insultare e picchiare i compagni solo perché hanno la pelle nera, gli occhi a mandorla, tante treccine o perché la loro mamma ha il velo. Come piccole spugne assorbono convinzioni altrui, che poi imitano. E, intanto, in attesa di diventare grandi, aggrediscono e picchiano fino a mandare all'ospedale i compagni d'asilo che sono «diversi». E’ accaduto in un piccolo Comune della Lombardia, tra Milano e Como, dove un bimbo di quattro anni, figlio di un immigrato domenicano e di un’italiana, è stato preso a calci nei testicoli da un gruppo di compagni perché è «un caffelatte».
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29/05/09
Per il cittadino extracomunitario che intende soggiornare in Italia per un breve periodo (fino a tre mesi) per visite, affari, turismo e studio non è richiesto il permesso di soggiorno ma è sufficiente che renda una dichiarazione di presenza alle autorità di frontiera (se accede dalle frontiere esterne) od entro otto giorni al questore (se accede da quelle interne). La ricevuta della dichiarazione di presenza costituisce a tutti gli effetti un valido titolo di soggiorno per il periodo di validità del visto di ingresso o, ove questo non sia richiesto, per tre mesi. È espulso chi non rende la dichiarazione o non si allontana dall’Italia alla scadenza del termine di validità della dichiarazione. Anche lo straniero che ha un titolo di soggiorno comunitario deve rendere la dichiarazione di presenza al questore entro gli otto giorni, ma la omissione è sanzionata con una sanzione amministrativa. Se il ritardo nella presentazione si protrae per oltre 60 gg. il prefetto può adottare il provvedimento di espulsione.
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28/05/09
Lo straniero. Secondo le norme in materia di cittadinanza – l. 5/2/92 n.91 – non sono stranieri i bambini adottati che acquisiscono la cittadinanza nel momento in cui diventa definitivo il provvedimento di adozione mentre lo sono quelli in affidamento preadottivo o in affidamento ex lege 4/5/83 n. 184 sull’adozione; sono stranieri i bambini nati in Italia da genitori stranieri se così prevede la legge di provenienza sono cittadini italiani invece i figli di un genitore italiano ovunque nati e i figli di ignoti trovati nel territorio dello stato.
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23/05/09
Tutte le associazioni di categoria chiedono una norma precisa
"Non è allarmismo, né una posizione corporativa: e c'è un rischio sanitario"
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20/05/09
Gli immigrati possono ricongiungersi con i figli minori, e quindi portarli in Italia, anche se non hanno un posto fisso. L’importante è che guadagnino onestamente, anche con lavoretti saltuari, l’importo annuo dell’assegno sociale.
Con una sentenza depositata ieri dalla prima sezione civile la Cassazione ha chiarito, fra l’altro, che le norme della Bossi-Fini, così come modificate dal d.lgs. 5 del 2007, vanno interpretate nel senso che la domanda di ricongiungimento familiare, in presenza dei requisiti di reddito, va accettata anche se nel frattempo i figli sono diventati maggiorenni.
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21/05/09
Si sperava che bocciato in Parlamento il mostro, che si nutre di demagogia e paure, non riemergesse. Tuttavia la cronaca ci smentisce. Le frasi fatte (quelle che Karl Kraus chiamava giri di parole istituzionalizzati) e gli slogan differenzialisti si sono fatti strada nell'azione della burocrazia e nella società, divenendo realtà a mezzo di una zelante preside.
PADOVA - Circolare «anti- clandestini» nella scuola professionale Leonardo Da Vinci di Padova. La preside Anna Bottaro, la scorsa settimana, ha raggiunto con una comunicazione nelle classi tutti gli studenti stranieri extracomunitari di quinta superiore invitandoli a presentare entro il giorno seguente il permesso di soggiorno.
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19/05/09
Il Ministero dell'Interno ha risposto ad un quesito sottopostogli dalla questura di Mantova in relazione alla possibilità di rilasciare un permesso di soggiorno per motivi umanitari ad uno straniero che sia stato assolto dal Tribunale di Mantova in quanto la sua omosessualità ed il conseguente timore di persecuzione nel paese di origine costituiva un giustificato motivo per non ottemperare all'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale entro 5 giorni. Il Ministero dell'Interno ha espresso parere negativo sostenendo che sulla base della giurisprudenza di Cassazione, la condizione di inespellibilità può sussistere solo nei casi in cui la legislazione dello Stato di origine dello straniero "preveda come reato il fatto in sé dell'omosessualità" e non "soltanto l'ostentazione delle pratiche omosessuali" (sentenza n. 16417 dd. 25 luglio 2007 e n. 2907 dd 18 gennaio 2008).
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14/05/09
La normativa contro l’immigrazione clandestina prevede che il provvedimento amministrativo che impone allo straniero extracomunitario di lasciare l’Italia sia obbligatorio e a carattere vincolato: il giudice ordinario è tenuto solo a verificare l’esistenza al momento dell’espulsione dei requisiti di legge che impongono l’emanazione del decreto .
Non si configura un obbligo di sospensione necessaria dell’iter laddove risulta pendente un altro procedimento in cui pure si controverte sull’esistenza dei presupposti idonei a legittimare l’adozione del provvedimento di espulsione (cfr. Cassazione 394/09, 18560/08, 6605/08 negli arretrati 10 gennaio 2009, 2 dicembre e 13 febbraio 2008).
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18/05/09
Mi pare simbolica dei tempi che corriamo una piccola storia di provincia, della mia provincia, quella in cui sono cresciuto e che non smette di essere laboratorio di esperimenti socio-politici, poi esportati a livello nazionale.
Questi, in sintesi, i fatti: all’inizio di maggio, il sig. Mohammed (lo chiamerò così per semplicità), cittadino egiziano di 36 anni, residente a Caravaggio da oltre 6 e sposato con un’italiana, si presenta di fronte al sindaco del paese per rendere il giuramento, che ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 91, è passaggio procedimentale obbligatorio – da compiere entro sei mesi dal decreto di concessione – per ottenere la cittadinanza, pena la decadenza.
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15/05/09
I titoli di viaggio riconosciuti dal nostro ordinamento che abilitano il possessore a varcare la frontiera nazionale sono: il passaporto; il documento di viaggio per apolidi; il documento di viaggio per i rifugiati politici; il libretto di navigazione marittima; il documento di navigazione aerea; il permesso breve per visita città; il lasciapassare O.N.U.; i documenti di viaggio rilasciati dal Quartier Generale della N.A.T.O.; la tessera di frontiera; la tessera di turismo alpino; la carta di frontiera; i lasciapassare.
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14/05/09
Il diritto degli stranieri vigente in Italia sta per essere sottoposto ad un altro mutamento profondo.
Il succedersi dal 1986 di norme che tentano di regolare l’immigrazione extracomunitaria hanno dimostrato che un Paese come l’Italia che ha migliaia di chilometri di coste su uno dei mari più navigabili e i cui vicini sono Paesi ad elevata pressione emigratoria può mirare ad una equilibrata e lungimirante regolazione del fenomeno migratorio soltanto quando contestualmente alle misure limitative dell’immigrazione irregolare si prevede una disciplina realistica dei flussi di ingresso regolare per lavoro e un aumento delle misure di integrazione sociale degli stranieri regolarmente soggiornanti.
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14/05/09
La Camera dei deputati ha approvato il nuovo testo dell'art. 1 del disegno di legge sulla sicurezza pubblica, sul quale il Governo aveva posto la questione di fiducia. Esso prevede norme assai restrittive (spesso incostituzionali) sulla condizione degli stranieri.
L'assemblea della Camera dei deputati il 13 maggio ha approvato a scrutinio palese per appello nominale (316 SI e 258 NO) il nuovo testo dell'art. 1 del disegno di legge sulla sicurezza pubblica sul quale il Governo aveva posto la questione di fiducia.
Le uniche modifiche apportate al testo che era stato approvato dalle Commissioni riunite I e II della Camera, in materia di diritto dello straniero sono, a parte la rinumerazione degli articoli, le seguenti: 1) La verifica delle condizioni igienico-sanitarie non è più condizione necessaria per l'iscrizione anagrafica o per la registrazione delle variazioni anagrafiche (è solo facoltativa la verifica delle stesse da parte dei competenti uffici comunali): 2) L'esibizione del titolo di soggiorno valido non è richiesta non soltanto per l'accesso alle prestazioni garantite agli stranieri non iscritti al servizio sanitario nazionale, ma anche per l'accesso alle prestazioni scolastiche obbligatorie.
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13/05/09
Una cittadina egiziana presentava nel luglio 2003 alla competente Questura istanza di rinnovo del permesso di soggiorno già rilasciato nel 2001.
A marzo del 2005, trascorsi oramai due anni, non avendo ricevuto alcun riscontro alla propria istanza, la straniera presentava ricorso al TAR Lazio contro il silenzio della P.A., e nel contempo chiedeva il risarcimento del danno per l'immotivato ritardo, quantificato in euro 25.000,00.
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12/05/09
Presupposto del diritto all’assistenza linguistica è che lo straniero, imputato o indagato, non conosca la lingua italiana; intendendosi per “straniero” il cittadino di uno Stato diverso da quello italiano o l’apolide, comprendendo quindi nella nozione di straniero anche il cittadino comunitario. Il concetto di “non conoscenza” della lingua italiana riguarda sia la capacità di comprendere che quella di parlare la nostra lingua.
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