Risarcire sino in fondo le vittime,
proteggere le persone fragili, far respirare i nuovi diritti

Internet, nuove tecnologie

30/03/11

"IL DIRITTO DEI NUOVI MEDIA DIGITALI: MISSION IMPOSSIBILE?"- Deborah BIANCHI

Digitalizzazione e convergenza fondano i tempi di vorticosa evoluzione tecnologica di cui siamo protagonisti. 

L’inventore di Amazon diceva che “noi cambiamo gli strumenti. Poi gli strumenti cambiano noi”.
Così è stato per l’invenzione dell’automobile che ha dato maggiore qualità alla nostra vita ma ha indotto anche ritmi più pressanti. Così è stato per la scoperta della penicillina che ci ha salvato dalle infezioni ma ci ha resi tutti un po’ meno resistenti alle aggressioni virali. Le scoperte dell’uomo migliorano sempre la vita ma contemporaneamente queste creazioni diventano dei piccoli tiranni della nostra quotidianità atti a condizionarci.

Non poteva sfuggire a questa logica l’assunzione della tecnologia digitale. L’applicazione della scienza numerica ci permette di veicolare tutto su tutto senza più distinzioni tra TV, cellulare, PC. Le possibilità trasmissive si moltiplicano, i contenuti digitali registrano un’ampiezza di offerta mai rilevata prima. Il mercato si deforma in una marea turbinosa che rischia di ingoiare i migliori aspetti di questa grande innovazione che deve portare buoni frutti per gli autori, per i produttori, per i distributori,per gli utenti.

Applicare il diritto a queste creature impertinenti e ubique che sono i nuovi media digitali è una sfida quotidiana.

Tuttavia la mission non è impossibile.
Anzi la mission è proprio quella di dimostrare che l’innovazione è una tigre da cavalcare a nostro favore grazie anche a un’equilibrata e attenta applicazione del diritto.




leggi tutto ›
 

21/03/11

"T.U. SERVIZI MEDIA AUDIOVISIVI (ex DECRETO ROMANI). DALL'UTENTE-SPETTATORE ALL'UTENTE-CONSUMATORE. I NUOVI SCENARI "- Deborah BIANCHI

La nuova disciplina sui servizi media audiovisivi inaugurata dal recepimento nel nostro sistema della Direttiva Servizi media audiovisivi o Direttiva SMA( DIR 65/07/CE) mediante il Testo unico dei servizi di media audiovisivi o Decreto Romani segna il tramonto della figura del telespettatore.

Il passaggio da utente-spettatore a utente-consumatore si rivela una scelta vantaggiosa per la parte debole del rapporto fornitore di servizi audiovisivi-cliente.

L’avvento della convergenza su stesse piattaforme di più mezzi di comunicazione inclusa la TV ha introdotto anche quest’ultimo mezzo tecnologico nell’ambito della sfera dei servizi determinando una sostanziale mutazione nella natura del rapporto individuo-mezzo televisivo.

Adesso l’audiovisivo non è più oggetto di un servizio verticale emittente-telespettare ma di un servizio orizzontale emittente-consumatore improntato quest’ultimo a logiche di interazione in cui l’individuo non è più necessariamente in posizione passiva ma ben può imprimere una propria personalizzazione all’offerta proposta sul mercato divenendo il confezionatore del proprio bouquet di contenuti audio-video.


LA DISCIPLINA SMA
(disciplina Servizi media audiovisivi)
prevede varie tutele per l’utente.

In particolare possiamo evincere una tutela in senso formale e una tutela in senso materiale.

La prima si sostanzia nel garantire la massimizzazione della capacità di accesso degli utenti alle trasmissioni televisive e nell’ampliare il numero di trasmissioni cui essi possano accedere aumentando notevolmente il numero degli operatori sul mercato.
La seconda si sostanzia nel garantire il pluralismo nei contenuti trasmessi e l’effettiva varietà delle tematiche e delle voci emittenti.
La tutela maggiore tuttavia apprestata dalla disciplina SMA all’individuo si avverte distogliendo la concentrazione da un’analisi puntuale della normativa e assumendo uno sguardo panoramico che introduce la materia nell’ampio scenario della materia dei servizi.


Il telespettatore non solo utente ma anche consumatore.



leggi tutto ›
 

07/03/11

"PRIVACY E LAVORO. I DATI SUL PC AZIENDALE DEL LAVORATORE LICENZIATO: DIRITTO AZIENDALE O DIRITTO PERSONALE?"- Deborah BIANCHI

Il Garante Privacy nella Newsletter 1 marzo 2011 rende noto il provvedimento 23/12/2010 con cui l’Authority ha preso posizione sull’annoso problema della tutela dei dati contenuti nel pc aziendale del lavoratore licenziato laddove nasca contenzioso sul diritto alla relativa utilizzazione da parte del datore di lavoro.

La questione
Un dipendente presenta ricorso al Garante nei confronti della sua ex azienda chiedendo di cancellare alcune cartelle personali presenti nel computer portatile restituito dopo il licenziamento, opponendosi ad ogni ulteriore uso dei suoi dati contenuti nel pc. Nelle cartelle personali erano infatti conservate e-mail, fotografie e altra documentazione di esclusiva valenza personale.
Nel corso dell'istruttoria, la società ha però affermato che proprio in quel materiale potevano essere presenti prove della concorrenza sleale posta in essere dal dipendente insieme ad altri colleghi. L'azienda intendeva quindi mettere l'hard disk del computer, senza alterazione alcuna, a disposizione dell'autorità giudiziaria al fine di far valere i propri diritti.

La decisione del Garante
Il Garante alla luce del Codice Privacy e dei valori costituzionali del diritto al controllo sul proprio patrimonio informativo e del diritto di difesa ha statuito che il diritto alla riservatezza dei lavoratori deve essere bilanciato con la possibilità per le imprese di tutelarsi nell'ambito di eventuali procedimenti penali.

Conseguentemente l’Authority non ha accolto la richiesta avanzata dall'interessato di far cancellare i dati, ma ha deciso di inibire alla società l'accesso alle cartelle private poiché il trattamento dei dati personali estranei all'attività lavorativa avrebbe violato i principi di pertinenza e non eccedenza previsti dal Codice della privacy. L'Autorità ha però riconosciuto il diritto dell'impresa di conservare i file del dipendente al fine di poterli eventualmente presentare come prova nell'ambito del contenzioso penale.
Di seguito il report del Garante Privacy contenuto nella Newsletter 1 marzo 2011

leggi tutto ›
 
Joomla SEO powered by JoomSEF

Associazione Persona e Danno C.F. 90107070329 | Tutti i diritti riservati © 2013 - Realizzazioni Web Altavista - Web Agency | admin

CSS Validity XHTML Validity