Sebbene la T.I.M. rientri tra i soggetti passivi del diritto di accesso quale “gestore di pubblico servizio” (art. 23 l. n. 241/1990) e gli sms possano assumere astrattamente la qualificazione di “documento” (ai sensi dell’art. 22 lett. d, l. n. 241/1990), difettano altri presupposti per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi. In primo luogo, la citata lettera d) dell’art. 22 l. n. 241/1990 richiede che il documento di cui si chiede l’ostensione “concerna” attività di pubblico interesse, e, coerentemente, l’art. 22 lett. e) prevede che i soggetti di diritto privato, qual è la società per azioni, T.I.M., rientrino tra i soggetti obbligati all’ostensione solo limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.
Non è configurabile il diritto di accesso quando il servizio di sms è reso nello svolgimento di un singolo rapporto di carattere privatistico e l’interesse alla conoscenza del testo del messaggio non è riferibile all’attività di gestione del servizio pubblico né ad atti “funzionalmente inerenti alla gestione di interessi collettivi”.
Il diritto di accesso di cui agli artt. 22 e ss., l. n. 241/1990 non può essere azionato per conoscere il contenuto di comunicazioni avvenute tra altri soggetti, la cui segretezza e libertà sono costituzionalmente protette, salvo le possibili limitazioni, mediante atto motivato dall’Autorità Giudiziaria, con le garanzie stabilite dalla legge (art. 15 Cost.). Le “limitazioni”, a cui si è appena fatto riferimento, sono consentite esclusivamente nell’ambito del procedimento penale e devono essere esercitate nelle forme previste dagli artt. 254 e 254 bis c.p.p. (sequestro di corrispondenza e sequestro di dati informatici presso fornitori di servizi informatici, telematici e di telecomunicazioni) o, in caso di comunicazioni in corso, mediante il ricorso ad intercettazioni regolate agli artt. 266 e ss. c.p.p.