Risarcire sino in fondo le vittime,
proteggere le persone fragili, far respirare i nuovi diritti

Internet, nuove tecnologie

15/11/10

TAR Napoli 15 novembre 2010, n.24405 - " ACCESSO SMS , NO! " - Mirijam CONZUTTI

 Sebbene la T.I.M. rientri tra i soggetti passivi del diritto di accesso quale “gestore di pubblico servizio” (art. 23 l. n. 241/1990) e gli sms possano assumere astrattamente la qualificazione di “documento” (ai sensi dell’art. 22 lett. d, l. n. 241/1990), difettano altri presupposti per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi. In primo luogo, la citata lettera d) dell’art. 22 l. n. 241/1990 richiede che il documento di cui si chiede l’ostensione “concerna” attività di pubblico interesse, e, coerentemente, l’art. 22 lett. e) prevede che i soggetti di diritto privato, qual è la società per azioni, T.I.M., rientrino tra i soggetti obbligati all’ostensione solo limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

Non è configurabile il diritto di accesso quando il servizio di sms è reso nello svolgimento di un singolo rapporto di carattere privatistico e l’interesse alla conoscenza del testo del messaggio non è riferibile all’attività di gestione del servizio pubblico né ad atti “funzionalmente inerenti alla gestione di interessi collettivi”.

 Il diritto di accesso di cui agli artt. 22 e ss., l. n. 241/1990 non può essere azionato per conoscere il contenuto di comunicazioni avvenute tra altri soggetti, la cui segretezza e libertà sono costituzionalmente protette, salvo le possibili limitazioni, mediante atto motivato dall’Autorità Giudiziaria, con le garanzie stabilite dalla legge (art. 15 Cost.). Le “limitazioni”, a cui si è appena fatto riferimento, sono consentite esclusivamente nell’ambito del procedimento penale e devono essere esercitate nelle forme previste dagli artt. 254 e 254 bis c.p.p. (sequestro di corrispondenza e sequestro di dati informatici presso fornitori di servizi informatici, telematici e di telecomunicazioni) o, in caso di comunicazioni in corso, mediante il ricorso ad intercettazioni regolate agli artt. 266 e ss. c.p.p.

leggi tutto ›
 

18/11/10

Cass. pen, sez. 5, 10 novembre 2010, n. 39620 "ACCESSO ABUSIVO A SISTEMA INFORMATICO. IL POLIZIOTTO NON PUO' ACCEDERE AL CED DEL VIMINALE PER SCOPI PRIVATI"- Deborah BIANCHI

In materia di reato di accesso abusivo a sistema informatico, la Suprema Corte ha sentenziato che il poliziotto non può accedere per motivi privati al CED del Viminale.

Il caso tratta di un membro della Polizia Stradale che ha verifiicato i dati di un'auto rubata per finalità personali accedendo al centro elaborazione dati del Viminale.

L' agente aveva giustificato l'accesso ai dati riservati con la necessità di fare ulteriori verifiche su un'autovettura che era stata già controllata da una pattuglia sull'autostrada il 22 dicembre del 2001. Una bugia venuta a galla perché la macchina su cui il poliziotto stava indagando era stata rubata il 29 novembre del 2001 e ritrovata in Albania il 3 marzo dell'anno successivo. 

Secondo gli ermellini non c'era dunque dubbio che le ragioni dell'accesso alla banca dati del ministero dell'Interno fossero del tutto estranee alle mansioni svolte dal ricorrente.

leggi tutto ›
 

09/11/10

"TELEMARKETING. REGISTRO OPPOSIZIONI ATTIVO A FEBBRAIO 2011? LO SCOPRIREMO SOLO VIVENDO"- Deborah BIANCHI

La legge 20/11/2009 n. 166 ha introdotto nel nostro sistema nazionale il regime dell’opt out in materia di trattamento dati dei nominativi intestatari delle utenze presenti sugli elenchi telefonici.
Si tratta delle cosìddette telefonate commerciali indesiderate.
Mediante l’istituzione del Registro delle opposizioni si dovrebbe attenuare il fenomeno della chiamata predatoria da numero riservato. Quella per intendersi che “rompe” a tavola, quando stai per uscire, quando sei al bagno, quando sei da solo e il bambino piange, quando insomma non è proprio il momento.

Questo nobile cavaliere dell’ingegneria giuridica del nostro Paese che è il Registro delle opposizioni ci salverà dal buco nero delle telco onnivoro dei nostri minuti così preziosi e ci restituirà il tempo che non vogliamo perdere in assurde offerte commerciali.

Sarà vero?

Il dubbio è più che legittimo.
Consideriamo che la gestione del Registro costa e la legge sostiene che l’affidatario non dovrà avere fini di lucro. Quale soggetto vorrà accollarsi solo spese senza avere niente in cambio?
Il legislatore ha pensato intanto di addossare questo onere alle compagnie telefoniche. Ma questo sarà solo un regime transitorio o diventerà il regime?


leggi tutto ›
 

03/11/10

"TELEMARKETING" - Il regolamento del registro pubblico di chi si oppone all'uso del numero è uscito in GU 2 novembre 2010- Deborah BIANCHI

Sulla Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 2010 n. 256 è stato pubblicato il Dpr 7 settembre 2010 n. 178 contenente il «Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali». 

Nei prossimi giorni i dettagli. Intanto le prime indicazioni.........

leggi tutto ›
 

09/11/10

“TELEMARKETING.REGISTRO OPPOSIZIONI. UN CAVALIERE SENZA SPADA”- Deborah BIANCHI

(segue)

PROVOCAZIONI

E’ PREVISTA ATTESTAZIONE DI AVVENUTA ISCRIZIONE MA NON SI DICE COME
Si tratta di un neo non marginale del testo normativo in quanto nel momento stesso in cui si disciplina un istituto a tutela del consumatore si finisce per consentire solo un principio di difesa privando tendenzialmente l’utente della prova di avvenuta manifestazione del proprio dissenso. L’unica garanzia di verifica dell’accertata opposizione si avrà nel regime transitorio con la segnalazione nell’elenco telefonico. 

E SE ...

leggi tutto ›
 
Joomla SEO powered by JoomSEF

Associazione Persona e Danno C.F. 90107070329 | Tutti i diritti riservati © 2013 - Realizzazioni Web Altavista - Web Agency | admin

CSS Validity XHTML Validity