La Cassazione, modificando il suo opposto orientamento precedente, ha deciso che l’indennità sostitutiva del preavviso prevista dall’art. 12, l. n. 1204 / 1971, non è dovuta alla lavoratrice madre, che si sia dimessa volontariamente entro l’anno dal parto, se il datore di lavoro dimostra che la medesima ha subito iniziato un nuovo lavoro, salvo che la lavoratrice stessa non dimostri che lo stesso è più svantaggioso del precedente dal punto di vista patrimoniale o non patrimoniale (e. p.).