Le legittimazione attiva prevista a favore delle associazioni di tutela ambientale ha natura eccezionale, e non si estende alle questioni diverse dalla tutela dell’ambiente, inteso in senso stretto. Il TAR del Veneto, pur riconoscendo che il WWF è titolare degli interessi di conservazione della natura e tutela dell’ambiente nega che il combinato disposto degli articoli 13 e 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, istituzione del ministero dell’Ambiente, consenta alle associazioni protezionistiche di impugnare atti amministrativi sulla base di motivi aventi una diretta valenza urbanistico –edilizia.
Sempre ad ammettere, naturalmente, che si possano distinguere nettamente tutela ambientale e questioni urbanistiche.
Va ricordato, comunque, che sono diverse le norme che prevedono la legittimazione attiva delle associazioni ambientaliste.
L’art. 3 della l. 30.7.1998 n. 281, disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, attribuisce (anche) alle associazioni ambientalistiche il diritto di agire direttamente in giudizio a tutela degli interessi collettivi, per chiedere di vietare gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti, e di adottare di misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate.
Altrettanto significativa la norma dall’art. 9, 3° co. del d.lg. 18.8.2000, n. 267, testo unico sull’ordinamento degli enti locali, che prevede la possibilità per le associazioni di tutela ambientale di proporre direttamente azioni risarcitorie conseguenti a danno ambientale che sarebbero potute essere proposte da comune e provincia.
Queste norme possono consentire alle associazioni ambientaliste un ventaglio di azioni più esteso di quello consentito dal 5° comma dell’art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, superando così i vincoli posti da impostazioni restrittive come quella adottata dal TAR Veneto (raniero bordon).