In applicazione dello ius superveniens [(art. 5-bis, D.L. 25 settembre 2009, n. 135, conv. con mod. in L. 20 novembre 2009 n. 166), per cui “i criteri di determinazione dell'obbligazione risarcitoria stabiliti dall'art. 311, commi 2 e 3 (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), si applicano anche alle domande di risarcimento proposte o da proporre ai sensi della L. 18 luglio 1986, n. 349, art. 18, in luogo delle previsioni dei commi 6, 7 e 8 del citato art. 18, o ai sensi del titolo 9 del libro 4 del codice civile o ai sensi di altre disposizioni …“], i supremi giudici cassano con rinvio la sentenza gravata perché i giudici ad quem (del rinvio) applichino i nuovi criteri di liquidazione, da individuarsi nelle previsioni contenute nell’Allegato 2 della Dir. 2004/35/CE, ed eventualmente, se nelle more intervenuto, nel Decreto ministeriale previsto dall'ultimo periodo dell'art. 311, comma 3, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato.
La sentenza che si segnala aggiunge tuttavia una considerazioni di particolare rilievo, e cioè che “il bene giuridico costituito dall'ambiente rimane oggettivamente danneggiato anche se il titolare di quello ritenga impossibile o non conveniente il ripristino, sicché il controvalore di tale diminuzione spetta comunque al danneggiato, in base a principi affatto generali della responsabilità civile. Nè sussisterebbe alcuna locupletazione e tanto meno ingiusta: spetta incoercibilmente al danneggiato, che abbia conseguito un risarcimento per equivalente, ogni determinazione sulla sua concreta destinazione al ripristino effettivo della situazione preesistente, ovvero sul trattenimento ed il reimpiego di quella riparazione - attesa appunto l'assoluta fungibilità del denaro in cui essa consiste - mediante sua destinazione al soddisfacimento di fini ritenuti egualmente satisfattivi.”