Risarcire sino in fondo le vittime,
proteggere le persone fragili, far respirare i nuovi diritti

Ambiente, Beni culturali

26/03/11

Tar Molise, sez. I, 8 marzo 2011, n. 99, pres. Zaccardi, rel. Ciliberti -"BENI CULTURALI E AMBIENTALI..DIRITTI ED ENERGIA CELESTE" – Carmelo MICELI

Ci sia permesso di aprire il sipario sulla decisione assunta dal Collegio in questione, nel quadro della tutela costituzionale del paesaggio e di una (si spera!) rinnovabile fonte interpretativa: in occasione della festa delle donne, viene celebrata con più gusto la salvaguardia delle bellezze naturali, al cui specchio, si riflette questa volta un po’ timida la libertà economica, almeno secondo il galateo dei giudici molisani.

Nelle trame intessute da questi ultimi, con chiarezza, si sottolinea che la costruzione e l’esercizio di impianti da fonti rinnovabili -sottoposta ad autorizzazione unica regionale- deve rispettare le normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, a tenore dell’art. 12 comma terzo del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 (da ricordare, in questa nuova visita guidata, l’ alfiere insegnamento di cui alla Corte Cost., n. 119/2010).

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19/03/11

"INSETTI, ZANZARIERE E SERVITU' DI VEDUTA" - RM

Ci si è chiesti se l’apposizione di una c.d. zanzariera sia o meno elemento idoneo ad escludere la sussistenza di una servitù di veduta.

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22/03/11

Cass. civ., Sez. III, 22 marzo 2011, n. 6551 – "DANNO AMBIENTALE E SUA LIQUIDAZIONE" – Riccardo RICCÒ

In applicazione dello ius superveniens [(art. 5-bis, D.L. 25 settembre 2009, n. 135, conv. con mod. in L. 20 novembre 2009 n. 166), per cui “i criteri di determinazione dell'obbligazione risarcitoria stabiliti dall'art. 311, commi 2 e 3 (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), si applicano anche alle domande di risarcimento proposte o da proporre ai sensi della L. 18 luglio 1986, n. 349, art. 18, in luogo delle previsioni dei commi 6, 7 e 8 del citato art. 18, o ai sensi del titolo 9 del libro 4 del codice civile o ai sensi di altre disposizioni …“], i supremi giudici cassano con rinvio la sentenza gravata perché i giudici ad quem (del rinvio) applichino i nuovi criteri di liquidazione, da individuarsi nelle previsioni contenute nell’Allegato 2 della Dir. 2004/35/CE, ed eventualmente, se nelle more intervenuto, nel Decreto ministeriale previsto dall'ultimo periodo dell'art. 311, comma 3, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato. 

La sentenza che si segnala aggiunge tuttavia una considerazioni di particolare rilievo, e cioè che “il bene giuridico costituito dall'ambiente rimane oggettivamente danneggiato anche se il titolare di quello ritenga impossibile o non conveniente il ripristino, sicché il controvalore di tale diminuzione spetta comunque al danneggiato, in base a principi affatto generali della responsabilità civile. Nè sussisterebbe alcuna locupletazione e tanto meno ingiusta: spetta incoercibilmente al danneggiato, che abbia conseguito un risarcimento per equivalente, ogni determinazione sulla sua concreta destinazione al ripristino effettivo della situazione preesistente, ovvero sul trattenimento ed il reimpiego di quella riparazione - attesa appunto l'assoluta fungibilità del denaro in cui essa consiste - mediante sua destinazione al soddisfacimento di fini ritenuti egualmente satisfattivi.”

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07/03/11

"ANCHE IL MARITO E' RESPONSABILE QUANDO IL CANE DELLA MOGLIE MORDE" - Anna Maria OCCASIONE

E’ giunta sino alla Corte di Cassazione, una controversia in sé banale, ma ricca di spunti.
Marito e moglie escono per una passeggiata con il cane che, strada facendo, libero da guinzaglio e museruola, morde una passante alla coscia. La vittima, rivoltasi alle competenti autorità sanitarie, denunciava entrambi i coniugi delle lesioni patite e si rivolgeva al Giudice di Pace. Sia il primo giudice che quello di secondo grado, condannavano la coppia a pena pecuniaria oltre al risarcimento del danno ed a concessione di provvisionale. Il motivo di doglianza sottoposto alla cognizione del Supremo Collegio riguardava la rilevanza ex art. 672 codice penale della proprietà dell’animale, asserendo il marito ricorrente che il cane fosse nella sola titolarità della moglie, per quanto egli non negasse di essere stato presente al momento del fatto.

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