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Ambiente, Beni culturali

14/04/03

Trib. Venezia, ord. 14 aprile 2003, n. 214, g.u. Guerra - "ELETTRODOTTI: IL RISPETTO DEI VALORI DI LEGGE NON IMPEDISCE AZIONI A TUTELA DELLA SALUTE"

Dall’osservanza delle norme vigenti in materia di inquinamento elettromagnetico non si può dedurre l’assoluta liceità delle emissioni elettromagnetiche.

Sulla base di tale affermazione, e richiamato il principio sancito dalla pronuncia della Suprema Corte 27 ottobre 2000 n. 9893, riguardante una fattispecie di inquinamento elettromagnetico da elettrodotto, il Tribunale di Venezia si è pronunziato sul ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. proposto per la tutela del loro diritto alla salute da privati cittadini abitanti nelle immediate vicinanze di una linea elettrica aerea ad alta tensione (220 kV).

Orbene il tribunale ha disposto C.T.U. medico-legale nell’ambito del procedimento cautelare,  in considerazione delle controverse conclusioni cui si è pervenuti in ambito scientifico in ordine alla pericolosità o meno per la salute di coloro che sono esposti ad immissioni elettromagnetiche a bassa frequenza , quali quelle derivanti da elettrodotto
Le risultanze peritali hanno evidenziato che, sebbene i ricorrenti non manifestassero malattie conseguenti ad un’esposizione elettromagnetica superiore a 0,4 microtesla (senza dubbio inferiore ai 100 microtesla previsti dal Dpcm 23 aprile 1992), vi era nel caso concreto la sussistenza di un rischio di leucemia infantile.

Sulla base di tale obiettivo accertamento il giudice ha ritenuto sussistere il pericolo di un danno grave e attuale per la salute dei cittadini esposti alla fonte di emissione elettromagnetica, nonostante i valori rilevati fossero ampiamente inferiori rispetto a quelli previsti ex lege.

In particolare il Tribunale ha affermato che dall’osservanza dei limiti previsti dalla normativa pubblicistica vigente in materia non può derivare una presunzione assoluta di liceità delle immissioni laddove venga accertata la sussistenza di una situazione concreta anche solo potenzialmente pregiudizievole per la salute; soltanto in tal modo è possibile assicurare effettiva tutela ad un diritto costituzionalmente riconosciuto, quale è quello alla salute, anche laddove non siano raggiunte conoscenze scientifiche definitive.

Il Giudice ha riconosciuto altresì, quale ulteriore fondamento dell’azione cautelare qui esame, la sussistenza del periculum in mora attesa l’irreparabilità delle lesioni cui sarebbe stata esposta la salute dei ricorrenti.

Sulla base di tali affermazioni il Tribunale ha disposto la messa in sicurezza delle linee elettriche stabilendo che le stesse venissero spostate o interrate nonché la disattivazione dell’impianto sino al completamento dei lavori all’uopo necessari.

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