La sentenza, ormai datata, rappresenta ancora il caposaldo per la ricostruzione teorica della responsabilità da omessa vigilanza da parte della P.A. nel campo delle attività delle cd. Authority. La S.C., nell’occasione, ha affermato, in via generale, che l’attività della P.A., anche nel campo della pura discrezionalità, come quello in oggetto, deve svolgersi nei limiti posti non solo dalla legge, ma anche della norma primaria del neminem laedere, sicché, in considerazione dei principi di legalità, imparzialità e buona amministrazione dettati dall'art. 97 cost., la p.a. stessa è tenuta a subire le conseguenze stabilite dall'art. 2043 c.c., atteso che tali principi si pongono come limiti esterni alla sua attività discrezionale, ancorché il sindacato di questa rimanga precluso al giudice ordinario. Il caso di specie riguardava una domanda risarcitoria avanzata da alcuni sottoscrittori di titoli atipici, nell'ambito di una operazione di offerta al pubblico delle quote dell'intero capitale sociale di una società immobiliare nata per la costruzione di un villaggio turistico, nei confronti della Consob, che aveva autorizzato l'operazione finanziaria nonostante la totale non veridicità del prospetto informativo depositato presso l'ente di controllo nel quadro della disciplina dettata dalla l. n. 77 del 1983, applicabile, nella specie, ratione temporis. I giudici di merito avevano rigettato la domanda motivando sul presupposto che la Consob stessa non avesse, all’epoca, alcuna potestà di indagare sulla verità dei fatti dichiarati nel prospetto illustrativo delle operazioni finanziarie ad essa sottoposte, bensì soltanto il potere di regolare in astratto i contenuti e le modalità delle informazioni da fornire al pubblico. La S.C., nel cassare la sentenza impugnata, e nell’affermare il generale e astratto principio di diritto che precede, ha, per converso, osservato che la responsabilità civile dell’organo pubblico di vigilanza era, nella specie, senz'altro predicabile, una volta accertata, da un canto, la evidente falsità di dati essenziali del prescritto prospetto informativo, come evidenziato perfino nell'ambito di una campagna di stampa svoltasi quasi contestualmente all'operazione finanziaria, e, dall'altro, l'assoluta omissione di qualsivoglia intervento di tipo istruttorio, integrativo, repressivo su un'operazione che, prima facie, non offriva un accettabile livello di veridicità delle informazioni rilasciate dall'operatore finanziario). La decisione rappresenta, si diceva, il più recente tassello evolutivo dell'ordinamento in relazione alla responsabilità per mancato o insufficiente esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo riconosciute a vari organi amministrativi e a molte autorità indipendenti: riconoscendo la responsabilità della CONSOB per insufficiente esercizio dei poteri di vigilanza rispetto ad un'operazione di sollecitazione di pubblico risparmio, la Cassazione afferma che, se è indiscutibile che appartenga alla sfera riservata alle scelte dell'organo quella di utilizzare questo o quello strumento strumento istruttorio, correttivo, repressivo è altrettanto indiscutibile che l'omissione di alcuna iniziativa funzionale allo scopo assegnato non può trovare esimente nell'appartenenza anche di tale omissione all'ambito della funzione stessa. Tale funzione ha, infatti, oltre i noti limiti esterni dell'imparzialità, correttezza e buona amministrazione, il vincolo interno costituito dall'attivazione della vigilanza nell'interesse pubblico. In altri termini, anche i vizi interni dell'uso del potere discrezionale, cui corrispondono interessi legittimi, sono deducibili in sede di sindacato sull'attività di vigilanza. L’evoluzione normativa ha superato quella giurisprudenziale (almeno per una volta!): la risarcibilità in generale degli interessi legittimi, la devoluzione delle controversie afferenti la vigilanza sul credito al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva (e salve le discussioni che si potrebbero aprire sul punto e che qui omettiamo), con la conseguente competenza risarcitoria dello stesso, hanno confermato l’impostazione data dalla Cassazione con la sentenza in esame, allargando lo spazio applicativo del risarcimento del danno in questa delicata materia (p.l.)