Risarcire sino in fondo le vittime,
proteggere le persone fragili, far respirare i nuovi diritti

Danni

31/01/08

Trib. Milano, 31 gennaio 2008, g.u. La Monica – "DANNO NON PATRIMONIALE DA INTOLLERABILI IMMISSIONI RUMOROSE" – Antonello NEGRO

L’attività di un’officina meccanica comportava immissioni rumorose a danno di una vicina abitazione.

Nel procedere alla valutazione del danno non patrimoniale subito dagli attori, il Tribunale di Milano ha ritenuto “indubitabile” che la situazione giuridica di chi si trovi a subire immissioni intollerabili di rumori sia riconducibile ad un quadro di interessi di rango costituzionale, inerenti alla persona.

Il Giudice ha rilevato la violazione del diritto ad un ambiente salubre sulla base degli artt. 9 e 32 Cost., anche alla luce di una tutela della persona non solo rivolta all’integrità fisica ma anche alla salubrità dell’ambiente in cui vive ed opera.

Nella fattispecie è stato osservato che un ambiente abitativo nel quale vi sia inquinamento da rumore non può, secondo accreditati studi scientifici, ritenersi salubre perché quell’inquinamento, quand’anche non dia luogo a “malattie“, sviluppa tensione psichica, irritabilità e malessere: ne risulta così compromessa l’ordinaria qualità dei ritmi e delle abitudini di vita domestica e negativamente influenzato il modo in cui ogni individuo organizza le attività quotidiane all’interno della propria abitazione (un danno, aggiungiamo, chiaramente esistenziale).

In punto quantificazione del danno, rilevata la carenza di prova in ordine a peculiari conseguenze esistenziali, il Tribunale di Milano ha liquidato il danno non patrimoniale patito dagli attori – in via equitativa – con la somma di € 7.000,00.

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29/01/08

Cass. pen., sez. V, 29 gennaio 2008, n. 4451, rel. Didone – "DANNO ESISTENZIALE CONSEGUENTE AD UN T.S.O. IRREGOLARE" – Antonello NEGRO

Con la pronuncia in esame, la quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che il certificato rilasciato dal medico è destinato a provare la verità di fatti morbosi a qualsiasi terzo interessato e presuppone necessariamente, anche se implicitamente, che il medico stesso abbia proceduto direttamente all'accertamento della malattia mediante visita del paziente.

Per conseguenza risponde di falso ideologico il medico che attesti una malattia senza aver compiuto la visita, anche se di essa non abbia fatto esplicita menzione nel certificato.

A giudizio della Suprema Corte integra il reato di falsità ideologica commessa dal p.u. in atto pubblico (art. 479 cod. pen.) – e non quello di falsità ideologica commessa dal p.u. in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 480 cod. pen.) – la condotta del medico di base che rediga una proposta di trattamento sanitario obbligatorio nei confronti di un paziente del quale attesti falsamente l'alterazione psichica, senza sottoporlo a visita, considerato che il provvedimento che dispone il t.s.o. di un infermo di mente è adottato dal sindaco su proposta motivata di un medico, convalidata da un altro medico della struttura sanitaria pubblica, che si inserisce nell'attività della P.A. disciplinata dalla legge n. 180 del 1978 quale atto di impulso di natura costrittiva (derivando da esso l'obbligatoria soggezione del paziente ad ulteriori visite) di un procedimento amministrativo.

Nella fattispecie descritta, che ha portato ad una limitazione della libertà personale, la Corte ha sottolineato la (pacifica e quasi ovvia) risarcibilità del danno “quanto meno” morale ed esistenziale.

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10/01/08

Trib. Nocera Inferiore, 10 gennaio 2008, g.u. Di Lonardo - "BLACK-OUT E DANNO ESISTENZIALE" – Antonello NEGRO

Con questa pronuncia il Tribunale di Nocera Inferiore ha accolto l’appello proposto dall’ENEL avverso la pronuncia del Giudice di Pace che lo aveva condannato al pagamento della somma di euro 125,82 (oltre interessi legali e spese di lite) a titolo di danno esistenziale derivante dal black-out verificatosi il 28 settembre 2003.

Il Tribunale ha dapprima osservato che il contratto in oggetto ha natura di contratto di somministrazione continuata di energia elettrica, ragion per cui la società fornitrice è tenuta, secondo buona fede, all'esecuzione del rapporto.
A fronte della mancata erogazione della prestazione contrattuale, quindi, l’ENEL aveva l'onere di provare che tale interruzione era dipesa da causa ad essa non imputabile (e detta prova non è stata fornita nel giudizio di primo grado).

Pur affermando la responsabilità dell’ENEL, il Tribunale ha respinto la domanda risarcitoria per carenza di prova in ordine al danno non patrimoniale (di tipo esistenziale) richiesto.

Il Giudice di Pace aveva infatti ritenuto “in re ipsa” il danno esistenziale subito dall’attore, mentre il Tribunale ha escluso che l’interruzione di energia elettrica, durata alcune ore, possa avere quale conseguenza un danno esistenziale, tanto più in assenza di una prova specifica in tal senso.

Il Tribunale ha precisato, inoltre, che il danno esistenziale ha natura di “danno-conseguenza” e consiste nella mutazione delle abitudini di vita e degli assetti relazionali della vittima.

Il giudice ha quindi osservato che in tali ipotesi il danno esistenziale sarà concretamente accertabile solo laddove il pregiudizio derivante dal mancato raggiungimento del risultato contrattuale abbia determinato, sul piano delle conseguenze future, un’effettiva e durevole lesione di interessi costituzionalmente protetti.

Solo in casi particolari (come, ad esempio, l’uccisione del congiunto), aggiungiamo, il danno esistenziale può essere presunto.
Da rilevare, altresì, che detta figura di danno non è necessariamente permanente (come sembra sostenere il Tribunale) ben potendo il danno esistenziale essere solo temporaneo (come accade anche per il danno morale ed il danno biologico).

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11/01/08

"TRADIMENTO E DANNO"

Il fatto, avvenuto nello Stato del Mississippi, è singolare.
Un milionario americano è stato condannato al risarcimento della considerevole somma di 750.000 dollari in favore dell’uomo al quale aveva “rubato” la moglie (dopo una lunga relazione extraconiugale).

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06/01/08

"LA PREMIERE DEL DANNO ESISTENZIALE" – Rita ROSSI

Non è  la prima volta che il danno esistenziale appare sulle cronache dei quotidiani, anzi.
Lo abbiamo ritrovato a più riprese, con risalto più o meno accentuato, a seconda della vicenda (e della relativa pronuncia) di cui si leggeva sulle pagine di cronaca; sentenze dei giudici di pace, ma pure di tribunale, specie ove parti in causa erano volti noti del cinema e della televisione (basti ricordare, per tutti, il caso di Laura Antonelli e quello di Ela Weber).
Si  trattava pur sempre, però, di vicende essenzialmente private, di richiamo sì, ma non di risonanza politico-sociale su così vasta scala, come invece è la notizia di oggi. 

Il Tribunale civile di Palermo ha condannato – ecco la notizia - le mogli dei boss di "Cosa nostra" Riina e Biondino a risarcire tre milioni e 360 mila euro agli eredi del giudice Borsellino, parte dei quali a titolo di danno esistenziale.
La drammaticità della vicenda di base, il rilievo storico e politico-sociale dell’eroico magistrato, e – non ultima – la plateale sconfitta dello Stato che, per mezzo dell’Avvocatura aveva tentato di delegittimare la categoria, al vile e pretestuoso fine di non pagare tale posta di danno oltre a quella biologica e morale (ad erogare materialmente l’ammontare liquidato sarà, infatti, lo Stato mediante il Fondo di garanzia per le vittime della mafia), conferiscono – ecco il punto – alla neovoce un particolare fulgore, un risalto che non potrà passare inosservato a nessuno più, proprio a nessuno:
- no di certo nel mondo giuridico e accademico, ove per gli sparuti detrattori che ancor rimangono sarà assai più difficile (di quanto già non fosse dopo le ultime pronunce di legittimità) continuare a raffazzonare qualche residua argomentazione negazionista;
- ma, neppure per il grande pubblico, per l’uomo della strada, quello che del diritto non conosce che i concetti-macro, le grandi categorie, i principi assodati da decenni (quelli, insomma, ereditati dal diritto romano o dal Code Napoléon). Sarà chiaro a  tutti, insomma, che il danno esistenziale esiste e che viene risarcito. 

Assistiamo, dunque, in questo 2008 appena cominciato, alla première del danno esistenziale, al suo debutto nel grande teatro delle celebrazioni intitolato all’ “uomo”, ad un uomo di valore, davanti alla cui memoria lo Stato, questo nostro macilento Stato, non ha saputo che tirarsi indietro, nascondersi dietro l’ argomentazione assurde e goffa che (leggiamo sul Corriere della Sera) Borsellino non avrebbe sofferto dal punto di vista psicologico prima di essere ammazzato (sic!). 

Uno Stato che ha finto di dimenticare, dunque, la consapevolezza amara e dolorosa che Borsellino aveva di dover morire; tanto che, dopo l’uccisione del collega Falcone, aveva deciso, con disperata determinazione, di allontanare affettivamente da sè i propri cari, perché soffrissero “un po’ meno” dopo.
Ecco lo sconvolgimento dell’esistenza propria e altrui, per se stesso padre, e per i suoi congiunti; la vita quotidiana spezzata con la consapevolezza che ciò sarebbe stato per sempre, irreversibilmente. Gli incontri e gli scambi venuti meno, gli affetti interrotti, i legami spezzati, le rinunce rispetto a ciò che si faceva insieme; e sopra tutto, quella decisione forzata, lo sforzo inumano, davvero inumano ed eroico di un atto d’amore per gli altri, che è all’incirca come strapparsi il cuore.
E non sarebbe sofferenza questa, e non sarebbe danno esistenziale?  


In seguito a queste prime riflessioni relative alla notizia appresa sulla stampa, è stato possibile reperire la sentenza, che abbiamo, pertanto, pubblicato con relativo commento

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