Per ritenere conforme a Costituzione l’art. 2059 c.c. - sottolinea l'ordinanza di Rossetti - occorrerebbe affermare che la limitata risarcibilità del danno morale non violi alcun precetto costituzionale. Questo assunto, nell’attuale congerie economico-sociale, non sembra possa essere più condiviso, per due motivi:
(a) perché lede un diritto fondamentale dell’individuo, come quello alla serenità morale, e talora produce disparità di trattamento inique ed ingiustificate, violando gli artt. 2 e 3 cost., quest’ultimo sotto il profilo della uguaglianza;
(b) perché talaltra produce - per effetto degli orientamenti giurisprudenziali che si sono venuti consolidando negli ultimi anni, sino a divenire “diritto vivente” - ingiustificate duplicazioni risarcitorie, violando l’art. 3 cost. sotto il profilo della ragionevolezza (rispetto al tertium comparationis rappresentato dall’art. 2043 c.c.).