03/05/07
La sentenza pronunciata dal Tribunale di Bologna (già apparsa sul sito www.giuraemilia.it) riguarda l’investimento - ad opera di un motociclo rimasto sconosciuto - di un uomo che stava percorrendo un attraversamento pedonale a bordo della propria bicicletta.
Il Giudice, dopo aver accertato che il comportamento della vittima era assimilabile a quello di un pedone (per la particolare conformazione del luogo e per l’ubicazione della pista ciclabile), ha condannato il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada a risarcire il danno subito dall’attore.
In particolare, per la liquidazione dell’invalidità permanente (valutata dal C.T.U. nella misura del 10%), il Tribunale di Bologna ha ritenuto preferibile l’utilizzo delle tabelle milanesi, sia per il criterio di progressività del valore-punto (collegato all'aumento della percentuale di invalidità), sia per la loro vasta diffusione sul territorio nazionale.
leggi tutto ›
16/05/07
Il fatto – Un operaio viene investito con un muletto da un suo collega mentre si trova sul posto di lavoro. In primo grado, l’investitore e il datore di lavoro vengono condannati al risarcimento del danno differenziale in solido. La cifra viene ridotta dalla Corte d’appello in considerazione del concorso di colpa della vittima. La controversia arriva in Cassazione perché la vittima dell’incidente contesta sia la sussistenza di un concorso di colpa, sia il mancato risarcimento del danno esistenziale. Gran parte della motivazione è dedicata al primo dei due aspetti ricordati, ma è senza dubbio al secondo che in questa sede è bene prestare attenzione.
Dopo la sentenza delle Sezioni Unite n. 6572/2006, la sentenza in questione è quella che con più nitore e pacatezza (in ambito laburistico) ha affrontato la questione della risarcibilità del danno esistenziale.
leggi tutto ›
25/05/07
In questa pronuncia del Tribunale di Bologna – in aperto contrasto con l’opposto orientamento seguito da altri giudici del medesimo Ufficio – viene manifestata un’ampia quanto poco comprensibile antipatia verso il danno esistenziale.
Secondo l’opinione dell’estensore la nozione di danno esistenziale sarebbe “equivoca”, inutile e tendente a garantire l’astratta ricerca di una vita serena, non costituzionalmente tutelata.
Contrariamente a quanto preteso nelle motivazioni della sentenza, occorre sottolineare che il danno esistenziale è il pregiudizio arrecato alle attività realizzatrici della vittima e non certo un sistema per essere felici.
Il Tribunale, di tutta evidenza, travisa l’essenza stessa del danno esistenziale e non accenna neppure alle chiare indicazioni delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., sez. un., n. 6572/2006) né al prevalente orientamento giurisprudenziale di legittimità e di merito.
Il Tribunale, inoltre, interpreta erroneamente quanto indicato dalla Corte costituzionale (Corte cost. n. 233/2003) e neppure ricorda quanto affermato, di recente, dal Consiglio di Stato (Cons. Stato n. 125/2006).
Peraltro, nella fattispecie in esame, ovvero un caso di uccisione del congiunto, il Tribunale ha liquidato, oltre al danno morale, anche un danno “da perdita del rapporto parentale”: tale danno, a ben vedere, altro non è che quel danno esistenziale tanto disprezzato.
leggi tutto ›
03/05/07
Il Tribunale di Bologna, con la sentenza qui riportata (già pubblicata sul sito giuraemilia.it), ha precisato che il danno biologico, risarcibile ex art. 2059 c.c., non si compone solo della parte statica ma include anche altri aspetti della lesione quali il danno alla sfera sessuale, il danno estetico, il danno da riduzione della capacità lavorativa generica ed il danno alla vita di relazione.
La definizione fornita dal Tribunale di Bologna riprende, in sostanza, quanto previsto dal legislatore negli articoli 138 e 139 del Codice delle assicurazioni (ai sensi dei quali il danno biologico è la “lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”).
Il Giudice, relativamente alla liquidazione del danno biologico da invalidità permanente (non essendo vincolanti, nella fattispecie, le tabelle fornite dal legislatore), ha ritenuto preferibile l’utilizzo delle tabelle milanesi, mentre l’invalidità temporanea è stata liquidata, equitativamente, con la somma di € 50,00 al giorno.
Il Tribunale di Bologna ha osservato, inoltre, che il danno non patrimoniale, dopo la sentenza della Consulta n. 233/2003, comprende non solo il danno morale ma anche tutti i danni derivanti dalla lesione di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona, tra cui – aggiungiamo noi nel silenzio dell’estensore – il danno esistenziale.
leggi tutto ›
31/05/07
La filosofía de la existencia postula que la libertad constituye el ser mismo del hombre. Este ser libertad es lo que lo diferencia, radicalmente, de los demás seres de la naturaleza y le otorga dignidad. Se trata de una potencialidad que nos permite decidir, elegir, entre muchas posibilidades de vida, aquella que, precisamente, llamamos "proyecto de vida" o "proyecto existencial". Por ser libres somos seres temporales, históricos, estimativos, creativos, proyectivos, dinámicos. Carecería de sentido un ser libre que no fuera, simultáneamente, un ser temporal.
El "proyecto de vida" es posible sólo en tanto el ser humano es libre y temporal. Y es que el proyecto surge necesariamente de una decisión libre tendente a realizarse en el futuro mediato o inmediato. Por ello, sólo el ser humano es capaz de formular proyectos. Es más, no podría existir sin elegir" ser" lo que decide ser, es decir, sin proyectar. Libertad y tiempo son, por consiguiente, los dos supuestos existenciales del proyecto de vida.
Todos los seres humanos, en cuanto libres, tienen proyectos de vida. Nos proponemos realizarnos, vivir de determinada manera, haciendo aquello que se nutre de nuestra vocación personal. El proyecto es futuro, pero decidido en el presente, al cual condiciona el pasado. Como apunta Jaspers, "consciente de su libertad, el hombre quiere llegar a ser lo que puede y quiere ser ì"
(continua)
leggi tutto ›
17/05/07
Il Tribunale di Savona, con questa interessante pronuncia, ha condannato un amministratore non solo al risarcimento dei danni patrimoniali causati al condominio da lui mal gestito, ma anche alla rifusione del danno non patrimoniale da questo subito .
Dopo aver accertato numerose irregolarità nella gestione della cosa comune, il Tribunale – richiamata la pronuncia n. 3396/2005 della Corte di Cassazione – ha affermato che un tale comportamento da parte dell’amministratore ha causato una “ricaduta negativa” a sfavore del condominio, qualificabile quale turbamento morale e psicologico dei partecipanti.
Il Giudice, quindi, ha osservato che detto pregiudizio non patrimoniale può ritenersi provato in via presuntiva secondo l’id quod plerumque accidit, e lo ha quantificato, in via equitativa, nella somma di € 3.000,00.
leggi tutto ›
24/05/07
Pubblichiamo il contributo di Anna CANTAGALLO e Paola PERINI così come apparso sul Trattato curato e diretto da Angelo BIANCHI per la CEDAM.
leggi tutto ›
23/05/07
"Non ti diedi né volto, né luogo che ti sia proprio, né alcun dono che ti sia particolare, o Adamo, affinché il tuo volto, il tuo posto e i tuoi doni tu li voglia, li conquisti e li possieda da solo. La natura possiede altre specie in leggi da me stabilite. Tu che non soggiaci ad alcun limite, col tuo proprio arbitrio al quale ti affidai, tu ti definisci da te stesso. Ti ho posto al centro del mondo affinché tu possa contemplare meglio ciò che contiene. Non ti ho fatto né celeste né terrestre, né mortale né immortale, affinché da te stesso, liberamente, come un buon pittore o un provetto scultore, tu plasmi la tua immagine".
Questa citazione di Pico della Mirandola mi è particolarmente cara in quanto vi si legge lo spirito del Rinascimento, quello in cui la fede nella dignità umana, nei poteri infiniti dell'uomo, è ancora immensa. Si tratta di un passo scritto in un'epoca in cui l'idea che ci si fà dell'uomo non è ancora copernicana. L'uomo è sempre al centro delle cose, su una terra che è al centro del mondo.
Proviamo a leggere con questi occhi, allora, la sentenza commentata da Mauro DI MARZIO: due fumatori — tali più o meno da tre lustri —, posti dinanzi all'insorgere dei primi sintomi di patologie respiratorie e cardiovascolari, decidono di passare dalle sigarette «normali» a sigarette lights, con minor contenuto di nicotina e condensato: intendono — essi dicono — diminuire i rischi da fumo e, in prospettiva, smettere di fumare. Sono in ciò invogliati, appunto, dalla dicitura «light» apposta sui pacchetti di sigarette, dicitura che essi interpretano come garanzia di minor pericolosità. Devono però presto avvedersi — continuano a narrare — che una simile definizione del prodotto altro non è se non pubblicità ingannevole, giacché il consumo di sigarette, proprio per il minor contenuto di nicotina e condensato, aumenta, e le loro condizioni di salute, invece di migliorare, peggiorano. Comprendono, poi, che la pericolosità delle sigarette lights è pari a quella delle sigarette «normali» e, di qui, oltre a lamentare un indistinto coacervo di danni personali e patrimoniali, paventano l'insorgenza di quelle nefaste patologie che, scegliendo sigarette lights, avrebbero voluto evitare. Il giudice risarcisce loro — sotto il profilo della responsabilità extracontrattuale ed in applicazione dell’articolo 2050 Cc — il danno esistenziale da stress e turbamento della qualità della vita determinati dall'aspettativa del verificarsi di gravi danni alla salute, con concreta possibilità di insorgenza di patologie cardiovascolari, malattie respiratorie, cancro del polmone. Il danno, tenuto conto del concorso di colpa dei danneggiati, viene quantificato dal giudice nella misura di € 770,00.
Tornando al Rinascimento, a Pico fà eco Giuliano de' Medici "Meglio è morir all'anima gentile/ che supportar inevitabil danno/ che la farria cambiar animo e stile" che, con la sua altera tristezza, ci rammenta quanto la tenacia d'animo renda, almeno moralmente, sempre possibile una sorta di riorganizzazione del mondo. Anche se è una speranza che la maggior parte di noi ha perduta o vorrebbe "smontare", negando evidenze quali la rotazione terrestre o il danno esistenziale.
Fortunatamente resiste un gruppo che, per spirito di disciplina e per coraggio, agisce come se tutti si fossero già arresi all'evidenza. Ma presto accadrà.
leggi tutto ›
21/05/07
Pubblichiamo la relazione svolta da Rita Rossi il 19 maggio 2007 al Corso su responsabilità civile e danno non patrimoniale, organizzato da AIGA, Sezione di Bari.
------------------------------------------------------------------------------------------- Mettere insieme, in una relazione, questi tre comparti – soggetti deboli, pubblica amministrazione, e giustizia – può apparire un po’ una contraddizione. Ed in effetti, si tratta, quanto meno apparentemente, di settori rispetto ai quali il legislatore si è posto in modo differente, che hanno conosciuto percorsi tra loro eterogenei.
Da un lato, il mondo dei soggetti deboli e tutta una serie di interventi settoriali e frastagliati, disorganici comunque: pensiamo alla legge sull’handicap, a quella sulla tutela dell’infanzia e dell’adolescenza, alla legge sull’adozione, alle leggi dedicate alle varie disabilità, alla 180/78, e via dicendo. Una presa in carico, da parte del legislatore avviata fin dagli anni ’70 (e in certi casi anche anteriore) eppure frammentaria, perlomeno fino alla grande riforma della legge 6 /2004 sull’ AdS.
Il comparto della pubblica amministrazione caratterizzato, invece, da un considerevole ritardo da parte del legislatore riguardo alla salvaguardia delle prerogative soggettive del cittadino che entra in rapporto con un soggetto (la p.a. appunto) in posizione predominante: la legge sul processo amministrativo del 2000, la legge 241 sul procedimento amministrativo è del 1990. Prima, come noto, il quadro era caratterizzato dall’esistenza di una zona franca, di immunità sostanziale entro cui la p.a. poteva muoversi liberamente.
Quanto, poi, al settore giustizia, è piuttosto recente l’ acquisizione di consapevolezza (nel legislatore) circa la necessità di garantire al cittadino un processo giusto e veloce: siamo nel 2001 quando entra in vigore la l. Pinto, scelta obbligata, oltretutto, dai forti moniti della Corte di Giustizia comunitaria.
(segue)
leggi tutto ›
17/05/07
Riportiamo il testo integrale della relazione, in tema di rilevazione e quantificazione del danno esistenziale, presentata al Convegno Internazionale “Le Nuove Tutele: Danno Esistenziale – Amministrazione di Sostegno - Diritti del Malato Terminale” tenutosi a Napoli, Castelcapuano, il 19 e 20 aprile 2007.
leggi tutto ›
16/05/07
Nella giornata del 4 maggio 2007 si è svolto a Modena, presso il Forum ‘Guido Monzani’, un importante Convengo di studi dedicato al danno esistenziale, che ha visto l’intervento di numerosissimi relatori e di un folto pubblico. Lo svolgimento dei lavori si è sviluppato attraverso una serie di interventi a favore (svolti nel corso della mattinata) e contro (durante il pomeriggio) la categoria in questione.
Essendo mancato lo spazio temporale, alla fine della giornata, per poter adeguatamente replicare alle accuse mosse in senso critico contro la figura del danno esistenziale, si coglie l’occasione per rinnovare in questa sede una serie di considerazioni, spesso ripetute in passato, che dimostrano come quei rilievi siano privi di fondamento.
leggi tutto ›
15/05/07
E’ trascorso oramai un lungo periodo dalla comparsa – che risale ai primi anni ’90 - del danno esistenziale sulla scena dell’ordinamento, eppure tale figura continua ad essere al centro di accese discussioni. I recenti riconoscimenti tributati alla categoria in questione da parte dei massimi vertici giurisprudenziali - in particolare dalle Sezioni Unite della Cassazione (Cass. Sez. U. 6572/2006) – non sembrano bastare a sancire la decisiva conferma quanto alla piena cittadinanza che oggi deve essere riconosciuta al danno esistenziale nel sistema risarcitorio. Vi è, presso molti interpreti, una ricerca costante e spesso ossessiva mirata ad individuare indicazioni dalle quali poter ricavare dati utili a mettere di dubbio il ruolo di tale figura e la sua piena autonomia; accade, così, che un aggancio in chiave critica venga ad essere identificato in seno a contesti ove, in realtà, manca qualsiasi richiamo, anche implicito, alla suddetta categoria. Può capitare, allora, di incappare nell’annuncio circa un deciso stop nel percorso del danno esistenziale ad opera della Cassazione (v. l’articolo comparso sul Sole24ore dell’otto maggio 2007, a pag. 33, intitolato “Dietrofront sul danno esistenziale”) e poi - ove ci si spinga a leggere effettivamente il testo della sentenza (Cass. civ. 20 aprile 2007, n. 9514) cui risulta attribuito un simile cambio di rotta - scoprire come non sia possibile individuare alcun tipo di indizio dal quale sia possibile ricavare una simile conclusione.
(continua)
leggi tutto ›
10/05/07
Inizi del quarto millennio: un paleontologo del diritto sfoglia una enciclopedia giuridica del suo tempo, si sofferma sulle voci “illecito civile”, “danno patrimoniale”, “danno non patrimoniale”, si sorprende dell’accanimento con cui i giuristi di mille anni prima si cimentavano su quel singolare argomento e, incuriosito da tale (per lui poco decifrabile) distinzione, decide di approfondirla frigido pacatoque animo
Questa è l’introduzione di un interessante saggio di Giacomo Travaglino (che alleghiamo qui di seguito) in materia di danno esistenziale.
leggi tutto ›
09/05/07
Il caso deciso dalla sentenza della Cassazione n. 1183/2007 passata in sordina presso gli studiosi, ha per oggetto il rapporto tra il danno morale , il danno non patrimoniale ed il danno punitivo. Ad avviso di chi scrive, questa sentenza più che mai riapre le porte all’insoluto interrogativo: il danno morale ed i danni non patrimoniali, danno esistenziale compreso, possono avere anche una funzione punitiva?
Nel merito una madre aveva perso il figlio morto, a seguito di un incidente, per il difetto di fabbricazione del casco protettivo. La casa produttrice del casco viene condannata da una Corte statunitense al pagamento di circa un milione di dollari a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali. In Italia il danno liquidato sarebbe stato qualificato quasi sicuramente come danno esistenziale. Essendo la casa produttrice del casco italiana, viene chiesto il riconoscimento della sentenza in Italia, per darvi esecuzione. La Corte d’Appello e la Corte di Cassazione hanno statuito che l’entità del risarcimento accordato alla madre del defunto configurasse un’ipotesi di danno punitivo, non ammesso nell’ordinamento italiano.
(continua)
leggi tutto ›
05/05/07
Sono nata troppo tardi per il ’68, lo sbarco sulla luna, Woodstock, la beat generation e anche per la LSD. Insomma, mi sembrava di essermi persa tutto, o quasi. Invece, il convegno modenese, mi ha aperto gli occhi: siamo esistenzialisti, i nuovi figli dei fiori.
A Modena sento parlare Mauro DI MARZIO che ride a chi lo presenta come esistenzialista eccependo che, in quanto Magistrato, la sua unica squadra è l’Inter (e quest’anno gli è pure andata bene – ndr) poi mi ricapita tra le mani un suo pezzo di qualche tempo fa. Lo leggo e, finalmente, la rivelazione. Anche io ho qualche cosa di strano: sono convinta di quanto ho letto. Credo che l’interpretazione data alle sentenze del 2003 non sia errata, che la lesione del diritto di proprietà legittimi la concessione di un danno non patrimoniale, così come il black out possa arrecare gravi danni, e anche la vacanza rovinata, e altresì.... Sono convinta che guardare il diritto “dal basso” e “partire dal danno” non significhi leggere il diritto in chiave Blade runner “Ho visto cose che voi umani non potreste immaginare... navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhauser” quanto, piuttosto, spostare il riflettore, partire dai fatti e riordinarli in chiave giuridica.
Sono certa che il danno esistenziale “esista” e vada risarcito, e non sia una costruzione dottrinaria. Affermare il contrario sarebbe come dire che gli antichi Romani non erano anch’essi costituiti di cellule e con circolazione sanguigna, solo perché lo ignoravano. Insomma, condividevo l’intervento modenese di Mauro, così come la sua nota a seguire. Anche se non tifo inter. Siamo esistenzialisti, siamo gente un po’ così…ma non facciamo di tutta l'erba un danno.
leggi tutto ›
29/05/07
Provo a riassumere il mio pensiero circa il rapporto tra danno esistenziale e danno psichico:
1. Prima del danno esistenziale, il danno biologico di natura psichica, o danno psichico tout court, era stato indebitamente dilatato e distorto, non riuscendosi altrimenti ad offrire ristoro a tutta una serie di pregiudizi di natura certamente non patrimoniale, ma non adeguatamente tutelati dallo striminzito ed esangue danno morale, ormai condannato a restare transeunte per sempre (e anche questo ossimoro, del tutto involontario, la dice lunga…).
2. Alcuni esempi: il danno da lutto delle v ...
leggi tutto ›
|
|