Risarcire sino in fondo le vittime,
proteggere le persone fragili, far respirare i nuovi diritti

Danni

08/06/09

Trib. Bologna, 8 giugno 2009, g.u. Neri - "IL DANNO MORALE E' UN PREGIUDIZIO DISTINTO DAL DANNO BIOLOGICO" - Antonello NEGRO

Con la sentenza qui di seguito riportata (già apparsa sul sito giuraemilia.it) il Tribunale di Bologna ha precisato che il danno morale può essere liquidato autonomamente anche in presenza di un danno biologico.

In caso di lesioni fisiche di una certa rilevanza, ha osservato il giudice, la sussistenza di una sofferenza morale è presumibile e deve essere risarcita.

Il Tribunale di Bologna, nel procedere alla liquidazione del danno morale, ha utilizzato quale parametro di riferimento il criterio di monetizzazione del danno biologico (nella misura di un terzo).

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16/06/09

App. Roma, 16 giugno 2009 – "ANCH'IO VOGLIO IL DANNO ESISTENZIALE" – Antonello NEGRO

I proprietari di una villa lamentavano intollerabili immissioni di rumore provenienti da una limitrofa area privata.

In primo grado gli attori ottenevano, quale risarcimento per le suddette immissioni, la somma di € 10.000,00 ciascuno, ma impugnavano la sentenza lamentando il mancato riconoscimento del danno esistenziale.

Sostenevano gli attori, infatti, che le immissioni di rumore provocano, quantomeno, disturbi del sonno, stress e disagi psicologici.

La Corte di Appello di Roma, con la sentenza qui di seguito riportata, ha respinto tale motivo d’impugnazione e – richiamata acriticamente la pronuncia delle Sezioni Unite n. 26972/2008 – ha rilevato che nel caso di specie la richiesta di riconoscimento del diritto al risarcimento del danno esistenziale non era sorretta da elementi concreti e specifici di riscontro in ordine alla sussistenza del pregiudizio subito (e cioè di un pregiudizio distinto e diverso da quello già risarcito attraverso il riconoscimento del danno morale).

Eppure, rileviamo, anche se è vero che il danno esistenziale (al pari di ogni altro danno) non è mai in re ipsa, è altrettanto vero che la Corte di Appello avrebbe potuto far uso del ragionamento presuntivo al fine di ritenere raggiunta la prova di un’alterazione – sia pure standard – delle attività realizzatrici della persona.

La sentenza è stata resa anonima, ma c'è chi giura che uno degli attori (la cui difesa ha proposto appello per il mancato riconoscimento del danno esistenziale) sia un noto giurista fiero oppositore di tale categoria di pregiudizi.

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11/06/09

Cass.civ., 11 giugno 2009, n. 13547 - "AUTONOMIA RISARCITORIA DEL DANNO ALLA SESSUALITA' RISPETTO AL DANNO BIOLOGICO" - Lisa LORENZETTI e Marco VORANO

Pubblicato su:
LA NUOVA GIURISPRUDENZA CIVILE COMMENTATA N. 1 GENNAIO 2010
• Anno XXVI ISSN 1593-7305
RIVISTA MENSILE de Le Nuove Leggi Civili Commentate



A seguito di un intervento di isterectomia si manifestavano nel corpo e nell'animo della protagonista di questa sfortunata vicenda gravissimi postumi permanenti, di carattere invalidante, derivanti da responsabilità medica.

L’attrice, evocando in giudizio la struttura sanitaria, chiedeva il risarcimento del danno biologico, alla vita sessuale, estetico ed alla vita di relazione, oltre al ristoro del danno psico-neurologico.

Di tutte le voci di danno lamentate, i giudici di merito riconoscevano il solo danno biologico, pur con una sua rideterminazione in aumento da parte della Corte d’Appello.

Nessun risarcimento, dunque, per la compromissione della sfera sessuale, per il danno estetico ed alla vita di relazione patiti dalla vittima, talchè, proprio in considerazione del mancato riconoscimento di dette voci di pregiudizio, veniva adita la Corte di Cassazione.

Quattro i motivi caratterizzanti il ricorso avanti la Suprema Corte: in primo luogo, l’arbitraria ed erronea riduzione della portata dell’art. 2059 c.c., da leggere ed applicare sulla scorta di una interpretazione costituzionalmente orientata (e ciò si era tradotto nell’ inclusione del danno estetico e di quello alla vita sessuale nella categoria del danno biologico, con il loro conseguente mancato riconoscimento); in secondo luogo, il difetto di motivazione per non aver considerato le gravissime conseguenze sulla vita di relazione derivanti dal danno alla sfera sessuale (conclusione cui peraltro era giunto anche il perito del Tribunale); il terzo ed il quarto motivo si riferivano, invece, alla mancata valutazione del danno psichico.

La Corte accoglieva il ricorso, evidenziando come nella valutazione del danno non fosse stata compiuta, in armonia con i principi affermati dalle Sezioni Unite del novembre 2008, adeguata personalizzazione del risarcimento e come, anzi, la Corte d’Appello non avesse adottato il criterio di analiticità, ovverosia, di verifica minuziosa dei singoli pregiudizi subiti, additato dalle recenti Sezioni Unite.

Riguardo, poi, alla sessualità, la S.C. evidenziava trattarsi di un diritto inviolabile della persona e, di conseguenza, la compromissione di esso, oltre ad integrare un danno biologico, costituiva ex se un danno psichico, da liquidarsi in via equitativa.

La Suprema Corte cassava, pertanto, la decisione impugnata, rinviando alla Corte di Appello competente; non pronunciandosi, per altro, in ordine alle domande risarcitorie relative al danno estetico ed alla vita di relazione.

Dal disposto dell' art. 2059 c.c. unitamente ad i principi affermati dalle Sezioni Unite del novembre 2008 è scaturita la sentenza in commento, rilevante per il suo approccio esistenzialista e per il riconoscimento di un autonomo diritto al risarcimento al danno alla sessualità.

Nel caso in esame, come già osservato, è stato lamentato, a causa dell' intervento mal riuscito, un danno alla sessualità, un danno estetico ed un danno alla vita di relazione determinato dal danno alla sessualità.

I giudici di merito avevano erroneamente statuito che, una volta riconosciuto il danno biologico (il quale ricomprenderebbe anche il danno estetico, alla vita di relazione e alla vita sessuale), non vi fosse spazio per il risarcimento di ulteriori voci, che costituirebbero un’ingiustificata duplicazione della posta risarcitoria.

Ciò premesso, la quaestio sollevata dalla sentenza oggetto del presente commento concerne la onnicomprensività o meno del danno biologico in relazione al danno estetico, a quello alla vita sessuale ed a quello di relazione.

Detta questione è stata risolta dalla Cassazione affermando l' insufficienza della categoria del solo biologico per poter risarcire integralmente tutti i danni patiti (in senso contrario Cass.civ., 25.3.2009, n. 16914, infra sez. III, la quale afferma che le voci richiamate possono costituire solo componenti del danno biologico nel suo aspetto dinamico, nel quale sono ormai assorbiti il cosiddetto danno alla vita di relazione e i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita, conseguenti a lesioni dell'integrità psicofisica).

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23/06/09

Trib. Nola, sez. II civile, 23 giugno 2009, g.u. Notaro – "RESPONSABILITA' CONTRATTUALE DI POSTE ITALIANE E DANNO ESISTENZIALE" – Paolo RUSSO

Deve essere risarcito il pregiudizio non patrimoniale, di natura esistenziale, cagionato da Poste Italiane S.p.a. ad un proprio correntista in virtù dell’illegittimo pagamento, da parte della citata Società, di dodici assegni, per un totale di 271.000.000 di lire, mai emessi e falsificati sia nella firma di traenza che materialmente. 

Ritenute applicabili, nella fattispecie, le norme di cui agli artt. 1218 e ss. c.c. e in particolare gli artt. 1223 e 1225 c.c., il magistrato campano ha giudicato l’Ente responsabile di inadempimento contrattuale nei confronti dell’attore, ed ha conseguentemente ammesso il ristoro dei danni non patrimoniali, di tipo esistenziale, da questi subiti. 

Secondo il tribunale, infatti, l’unico limite riscontrabile alla risarcibilità di tale pregiudizio (che accomuna sia la fonte della responsabilità aquiliana, sia quella di natura negoziale) è costituto dai doveri di solidarietà ex art. 2 Cost., che inducono a riconoscere il ristoro solo in relazione a quei danni che non siano futili o evanescenti, ma giuridicamente meritevoli di apprezzamento, circostanza ritenuta ricorrere sicuramente nella fattispecie, atteso che l’attore si era visto sottrarre all’improvviso una rilevante somma di denaro dal proprio conto corrente. 

Dall’istruttoria, infatti, era emerso che, per far fronte all’ammanco, il correntista aveva dovuto ricorrere all’aiuto di parenti ed amici, con ciò dimostrando e rendendo verosimile il particolare stato di angoscia derivatogli, nonché, più in generale, l’alterazione delle proprie abitudini di vita.

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08/06/09

Trib. Roma, sez. IV civile, 08 giugno 2009, n. 12551, g.u. Di Mauro – "INFILTRAZIONI E DANNO ESISTENZIALE DEL CONDUTTORE DELL'IMMOBILE" – Paolo RUSSO

Lo scadimento della qualità della vita all’interno di un immobile condotto in locazione, gravemente compromessa da numerosi fenomeni di infiltrazioni, tali da danneggiare l’immobile stesso nonché gli arredi ivi contenuti, può comportare un danno esistenziale risarcibile in favore del conduttore per lesione del diritto all’abitazione. 

L'abitazione rappresenta, infatti, il centro presso il quale si svolgono le attività realizzatrici della persona ed é, per l’individuo, un bene primario, oggetto di un diritto sociale, collocabile fra i diritti inviolabili dell’uomo, che deve essere adeguatamente e concretamente tutelato. 

Ben può, pertanto, il conduttore agire nei confronti del locatore o di terzi che si siano resi responsabili di comportamenti lesivi del suo diritto all'abitazione e che gli abbiano in tal modo impedito lo svolgimento, nel bene locato, “di attività non remunerative, fonte di compiacimento o di benessere per il danneggiato”, pur senza comprometterne l’integrità psico-fisica. 

Nella fattispecie, peraltro, il giudice romano ha giudicato non tutelabile il diritto all’abitazione dell’attore in quanto questi, al verificarsi del danno, si trovava nella disponibilità dell’immobile in forza di un contratto scaduto da anni, e non poteva essere, pertanto, considerato “conduttore”: di qui, il rigetto della domanda avente ad oggetto la condanna delle società convenute al risarcimento del danno esistenziale.

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09/06/09

Corte dei Conti, sez. giurisdizionale del Lazio, 09 giugno 2009, n.1077, Pres. e Rel. Nottola – "CONCUSSIONE E DANNO ESISTENZIALE ALL'IMMAGINE DELLA P.A." – Paolo RUSSO

Due presidenti di una nota azienda di trasporti, profittando della loro posizione pubblica, inducevano i dirigenti di una società fornitrice di tram ad effettuare dazioni illecite di denaro.

Il sistema tangentizio si era sviluppato frapponendo ostacoli al pagamento, in favore della suddetta società, degli acconti dovuti per le forniture avvenute, così ponendo questa in grave stato di crisi economica e costringendola dunque a corrispondere, illecitamente, ingenti somme di denaro.

I convenuti, condannati in sede penale per il reato di concussione, venivano così chiamati a rispondere del danno patrimoniale e dei danni all’immagine cagionati all’amministrazione.

Il danno all’immagine, in particolare, espressamente definito “danno esistenziale”, si identifica, secondo la Corte dei Conti, in un pregiudizio “la cui durata si produrrà nel tempo, riversando sulla istituzione pubblica una carica di disdoro e di discredito difficilmente cancellabile nel circuito di relazioni che, attraverso la proposizione verso la collettività dei propri servizi ed uffici, integrano e fondano il concetto e la realtà stessa dell’immagine della pubblica Amministrazione”.

Nella fattispecie, in particolare, sono stati ritenuti determinanti l’eccezionale gravità del comportamento, la peculiare posizione rivestita dai responsabili, l’entità del danno patrimoniale, la durata della situazione di irregolarità e la conseguente perdita di prestigio ovvero il deterioramento dell’immagine dell’istituto.

Tutti questi elementi, sostiene ancora la Corte dei Conti, determinano inevitabilmente un “pubblico scandalo”, in quanto è intuitivo che un simile comportamento induce nella pubblica opinione la convinzione che i poteri cui è preordinato l’ufficio coinvolto sono stati usati non per i fini pubblici ovvero nel pubblico interesse ma per realizzare o soddisfare interessi privati.

L’immagine ed il prestigio dell’ufficio e dell’apparato pubblico in genere, si legge ancora in sentenza, viene in tal modo profondamente compromesso, particolarmente quando i responsabili sono ai vertici, e, quando tali episodi sono molteplici, reiterati, diffusi, il fenomeno provoca una sfiducia generalizzata ed indiscriminata dei cittadini verso le amministrazioni pubbliche ed i loro dipendenti e, alla lunga, nei confronti delle stesse istituzioni democratiche, provocando così un gravissimo danno che, non per caso, è stato definito “esistenziale”.

I convenuti sono stati pertanto condannati a versare a titolo di danno esistenziale, in favore dell’amministrazione, una somma, quantificata in via equitativa ex art. 1226 c.c., pari al 60% dell’importo indebitamente percepito: nello specifico, 180.000 Euro ciascuno.

Ai fini della valutazione equitativa, infatti, sono stati tenuti presenti tutti i necessari elementi di giudizio: oltre alla qualità degli illeciti ed alla loro reiterazione, la sistematicità degli stessi, le spese in astratto sostenibili per la promozione, la perdita di credibilità commerciale, per la sfiducia degli imprenditori ed il loro timore di essere coinvolti in storie di tangenti, la qualità dei responsabili ed il loro rilievo nella struttura amministrativa (in quanto ad un grado più alto corrisponde un allarme ed un discredito maggiori).

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04/06/09

Corte dei Conti, sez. III centrale di Appello, 04 giugno 2009, n.214, Pres. Pezzella, Rel. Schlitzer – "OFFESE ALLA PIETAS DEI DEFUNTI E DANNO ESISTENZIALE DELLA P.A." – Paolo RUSSO

Un gruppo di infermieri e di addetti alle sale mortuarie di un ospedale torinese veniva ritenuto dal G.U.P. del capoluogo piemontese colpevole dei reati di associazione per delinquere e di concorso in corruzione continuata per atti contrari ai doveri d’ufficio.

Gli imputati infatti in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, avevano percepito, in più occasioni, tangenti: a) per avere segnalato ad imprese di onoranze funebri il decesso di persone giunte cadaveri presso le sale mortuarie di un locale nosocomio, in modo tale da consentire alle ditte stesse di contattare immediatamente i parenti dei deceduti, per ottenere l’affidamento dell’esecuzione del funerale; b) ovvero, per aver comunicato direttamente ai congiunti delle persone decedute i nominativi delle imprese cui affidare le onoranze funebri, approfittando del particolare stato d’animo in cui versavano i parenti stessi.

Poco tempo dopo la Corte dei Conti, ritenuta sussistente la responsabilità amministrativa dei suddetti dipendenti pubblici, emetteva sentenza di condanna al risarcimento del danno all’immagine cagionato all’ospedale, contro la quale veniva proposto appello.

La Terza Sezione Centrale di Appello ha confermato la sentenza impugnata ed il risarcimento del danno esistenziale cagionato all’amministrazione, pari a complessivi 15.000 Euro, precisando:

a) che le condotte illecite realizzate da dipendenti pubblici, che ledono il prestigio che la collettività attribuisce all’Amministrazione Pubblica, sono idonee a recare danno sia all’Amministrazione, sia alla percezione che i consociati hanno degli uffici che la compongono, generando un deterioramento del rapporto di fiducia tra la cittadinanza e l’istituzione pubblica, la quale viene percepita come “entità non affidabile, talvolta finanche nemica, finita nelle mani di soggetti dediti a perseguire soltanto illeciti interessi particolari”;

b) che il concretizzarsi del danno all’immagine è legato alla lesione degli interessi correlati alla funzione pubblica esercitata e che traggono la loro tutela ed il loro immanente presidio nell’articolo 97 della Costituzione;

c) che il citato danno all’immagine si presenta quale danno evento, il quale si sostanzia nella violazione di diritti costituzionalmente garantiti intestati all’Amministrazione nel suo complesso, ed ha natura di danno esistenziale, riconducibile, alla luce dei più recenti indirizzi della Corte di legittimità (che la Corte dei Conti ben mostra di conoscere, stante il richiamo alle sentenze gemelle del novembre 2008), nell’alveo del danno non patrimoniale ex articolo 2059 del Codice Civile;

d) che, nella fattispecie, le condotte illecite poste in essere dai dipendenti pubblici (la cui gravità, secondo la Corte dei Conti, si manifesta indubbiamente nella sua maggiore estensione, trattandosi di comportamenti tenuti in assoluto spregio della pietas verso i defunti) hanno leso l’immagine dell’Amministrazione di appartenenza.

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16/06/09

Corte di Appello Potenza, 16 giugno 2009, n.196, Pres. De Angelis, Est. Nesti – "DANNO ESISTENZIALE: AUTONOMIA DAL DANNO BIOLOGICO E MORALE" – Paolo RUSSO

Nessuna preclusione per il danno esistenziale, ma la domanda risarcitoria va allegata sin dal giudizio di primo grado. 

Un pedone, investito da una autovettura, perdeva la vita; moglie e figlio rivendicavano, per la prima volta in grado di appello, il risarcimento del danno esistenziale patito iure proprio.

La Corte di Appello di Potenza ha giudicato inammissibile, ai sensi dell’articolo 345 c.p.c., la domanda, in quanto proposta per la prima volta in appello, stante cioè l’omessa specifica allegazione nell’atto introduttivo del giudizio, e comunque nel corso del primo grado, della natura e delle caratteristiche del pregiudizio medesimo.

Ma, nonostante tutto, ha anche chiarito espressamente che il danno esistenziale, da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) che alteri le abitudini e gli assetti relazionali propri del soggetto inducendolo a scelte di vita diverse, quanto all’espressione e alla realizzazione della sua personalità nel mondo esterno, da quelle che avrebbe compiuto ove non si fosse verificato il fatto dannoso, non costituisce una componente o voce né del danno biologico, né del danno morale (che, al contrario, è il pregiudizio derivato da una sofferenza contingente e da un turbamento d’animo transeunte, determinati da fatto illecito integrante reato, destinata ad attenuarsi nel corso del tempo), bensì un autonomo titolo di danno, il cui riconoscimento non può purtuttava prescindere, come detto, da una specifica allegazione, nell’atto introduttivo del giudizio e comunque nel corso del primo grado, della natura e delle caratteristiche del pregiudizio medesimo.

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15/06/09

Trib. Venezia, 15 giugno 2009, g.u. Simone - "DANNO DA MORTE: RISARCIMENTO PER LA PERDITA DELLA VITA" - Massimo DRAGONE

Un ragazzo di diciannove anni rimane vittima di gravissime lesioni che, dopo pochi giorni, gli provocano l’inevitabile decesso, in conseguenza di un incidente stradale avvenuto in pieno centro di Mestre-Venezia, ascrivibile a totale responsabilità del conducente della vettura investitrice. 

Con una pregevole sentenza il Tribunale di Venezia affronta il delicatissimo e dibattuto tema del risarcimento del danno tanatologico, innovando la tradizionale impostazione della giurisprudenza di legittimità, da più parti ritenuta inattuale e non soddisfacente in considerazione della suprema rilevanza del bene della vita e della mancanza di adeguata tutela risarcitoria nel caso di danno da morte cagionato da terzi. 

Secondo l’orientamento maggioritario, in presenza di un fatto lesivo della salute cui consegua il decesso immediato della persona offesa, nessuna perdita può verificarsi a suo carico in quanto egli ormai non è più in vita. 
Il giudice veneziano critica tale impostazione sulla base di profonde considerazioni di natura scientifica, filosofica e giuridica.

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19/06/09

"AGGIORNAMENTO ANNUALE DEGLI IMPORTI PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO BIOLOGICO PER LESIONI DI LIEVE ENTITÀ"

Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 giugno 2009 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 Luglio 2009) sono stati aggiornati gli importi previsti nel codice delle assicurazioni (artt. 138 e 139) per la liquidazione dei danni alla persona di lieve entità derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

Il valore del primo punto d’invalidità permanente è pari ad € 728,16 ed il valore di ogni giorno di inabilità temporanea assoluta raggiunge attualmente la somma di € 42,48.

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25/06/09

T.A.R. Puglia, 25 giugno 2009, pres. Morea, est. Pasca – "SE VIENE TOLTO L'INSEGNANTE DI SOSTEGNO IL DANNO E' ESISTENZIALE" – Antonello NEGRO

Ad un minore portatore di handicap veniva negato il diritto ad avere un insegnante di sostegno durante l’orario scolastico.

Il Tar Puglia – con l’apprezzabile sentenza qui di seguito riportata – ha accertato l’illegittimità del comportamento tenuto dall’Amministrazione Scolastica ed ha rilevato che negli anni precedenti il minore aveva già usufruito di tale servizio, non più rinnovato nonostante l’aggravamento delle condizioni di salute dell’allievo.

I giudici, quindi, hanno accolto la domanda proposta dai genitori del minore volta ad ottenere il risarcimento del danno esistenziale subito (pregiudizio che è stato correttamente distinto dal danno biologico).

Il Tribunale, in particolare, ha identificato tale danno nei riflessi esistenziali negativi (perdita di compiacimento o di benessere per il danneggiato) che ogni violazione di un diritto della personalità produce ed ha osservato che il comportamento dell’Amministrazione Scolastica ha pregiudicato il già precario livello di integrazione sociale del minore con gli altri bambini, con conseguente aggravamento del senso di insicurezza e del livello di autostima, nonché del senso di emarginazione.

Si sottolinea che il Tar Puglia non ha fatto alcun riferimento alla pronuncia delle Sezioni Unite del 2008, preferendo richiamare la decisione del Consiglio di Stato n. 125/2006.

Il danno patito dal minore è stato liquidato, in via equitativa, con la somma di € 5.000,00.

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04/06/09

Trib. Piacenza, 4 giugno 2009, g.u. Morlini – "AUTONOMIA ONTOLOGICA DEL DANNO MORALE E PUNTO PESANTE" – Antonello NEGRO

Il Tribunale di Piacenza, nella sentenza qui di seguito riportata, ha affermato alcuni importanti principi in tema di risarcimento del danno non patrimoniale (nella specie cagionato in occasione di un sinistro stradale).

Anzitutto il Giudice ha rilevato che anche in presenza di un indennizzo da parte dell’INAIL il danno risarcibile deve essere determinato secondo le “regole civilistiche”, detraendo dalla somma così ottenuta l’indennizzo già erogato dall’Istituto “senza che possa operarsi un raffronto riferito alle singole voci” che compongono il danno differenziale.

Relativamente al danno morale, inoltre, il Tribunale di Piacenza – ribadita la possibilità di fornirne la prova anche mediante presunzione – ha osservato che tale pregiudizio può essere liquidato “personalizzando le tabelle del danno biologico” tramite l’appesantimento del punto (operato, nel caso in esame, con un aumento del 30%).

Il Giudice ha precisato che se pur è vero che le Sezioni Unite (con la sentenza n. 26972/2008) hanno affermato che il danno morale non costituisce autonoma categoria di danno, è altrettanto vero che in successive pronunce la stessa Corte di Cassazione ne ha ribadito l’autonomia ontologica e che in tal senso si è espresso anche il legislatore con il D.P.R. n. 37/2009.

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25/06/09

"LE NUOVE TABELLE MILANESI: LA VERSIONE UFFICIALE"

Pubblichiamo la versione ufficiale delle Nuove Tabelle del Danno Non Patrimoniale 2009 elaborate dal Tribunale di Milano e definitivamente varate il 25 giugno 2009.

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29/06/09

"NUEVOS DANOS A LAS PERSONAS. DANO A LA VIDA DE RELACION, DANO BIOLOGICO Y DANO SEXUAL" - Jorge Mario GALDOS

El interrogante de inicio:
¿En el derecho argentino existe un “tertium genus”, terceras categorías de daños a las personas, resarcitoriamente autónomas del daño moral y del daño patrimonial?

Conclusión anticipada:
-Existen daños ontológicamente autónomos
-Autonomía conceptual no equivale a autonomía resarcitoria, distinta, adicional y superpuesta al daño patrimonial y extrapatrimonial.

El porqué y el para qué de la cuestión: Clasificación de : I.Daños al patrimonio y II. Daños a las personas Daños a las personas: 1.Daño moral “clásico” (dolor, sufrimiento) 2.Daño biológico, a la vida de relación, al proyecto de vida, estético, psicológico, daño juvenil, sexual, a la intimidad, a la calidad de vida ... y sigue el catálogo que superpone y acopla rubros. Fundamentos de esta tésis: -reparación plena del daño -la presunción de daño rige sólo para el daño moral -amplitud legitimatoria de los damnificados indirectos por daño moral (Inconstitucionalidad art. 1078 Cód. Civ.: S.C.B.A., Ac. 85129, 16/5/2007, “C.L.A. y otra c/ Hospital Zonal de Agudos Manuel Belgrano y ots.”)

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23/06/09

Trib. TORINO, 4 giugno 2009, g.u. Salvetti – "LE NUOVE TABELLE DI MILANO SBARCANO A TORINO" – Rita ROSSI

La prima applicazione delle tabelle milanesi 2009 di cui si abbia notizia è del giudice Salvetti di Torino.
Oltre a ritrascrivere il testo integrale della relazione illustrativa delle nuove tabelle (si ricorda che queste sono state messe a punto dall’Osservatorio per la giustizia civile di Milano nell’aprile del corrente anno), la sentenza fissa un punto significativo. 

Il Tribunale di Torino – questo è quanto si legge – “aderisce a tale orientamento applicativo, in ambito di responsabilità civile”, ma si riserva di valorizzare il pregiudizio discendente da illeciti plurioffensivi.
Qualora, cioè, l’illecito determini la “lesione concorrente di diritti costituzionali fondamentali diversi dal diritto alla salute, ma incidenti sulla dignità morale dell’individuo (ad esempio, lesione del diritto alla famiglia ex art. 29 Cost., all’onore, etc.)”, il tribunale torinese accorderà un surplus di risarcimento; e lo farà personalizzando il danno non patrimoniale, ovverosia, attribuendo alla vittima un aumento del quantum liquidato a titolo di DNP
Alla base di tale ulteriore personalizzazione va, infatti, considerata – precisa il giudice – la maggiore gravità del danno discendente dalla plurioffensività dell’illecito.
Il tutto, comunque, senza prescindere dal riscontro della rilevanza del danno e della gravità dell’offesa, e tenuto presente che si tratta sempre di un unico DNP.
Ancora una volta, dunque – come già constatato in più di una occasione nella law in action del dopo 11 novembre, assistiamo ad un atteggiamento ossequioso rispetto al ‘nuovo corso’; con, d’altra parte, un evidente sforzo riabilitativo per le voci retrocesse. 



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22/06/09

Cass.civ., sez. III, 22 giugno 2009, n.14552, pres. Varrone, rel. Filadoro - "LA PROF CHE OFFENDE LA COLLEGA IN CLASSE DEVE RISARCIRE IL DANNO MORALE"

A scuola risarcimenti alti per le malignità fra professori. Chi ha offeso il collega davanti agli alunni dovrà risarcire il danno morale, tenendo anche conto che gli allievi sono in classe perché "sottoposti all'insegnamento e all'attività educativa" e che quindi le offese vengono fatte in un "ambito protetto e tutelato".

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21/06/09

"LA BARA SBAGLIATA E I GUASTI DELLE SEZIONI UNITE" – Sabina MERLATTI

- Pochi giorni fa, una bravissima Giudice del Tribunale di Pinerolo ha depositato una sentenza i cui contenuti, occorre dire, sono un po’ “particolari”.
Alla base della vicenda vi è  un normale contratto di vendita, rispetto al quale l’attore lamenta l’inesatto adempimento della prestazione oggetto dell’obbligazione, da parte del venditore convenuto.
Conclude così l’A. - nell’impossibilità di pretendere l’esatto adempimento, né la risoluzione del contratto (e tra poco vedremo perché) - chiedendo la riduzione del prezzo, nonché il risarcimento del danno non patrimoniale subito.
Il danno non patrimoniale non viene, tuttavia, riconosciuto dal giudice, il quale a fondamento della decisione invoca  il recente insegnamento della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite.

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21/06/09

"D.P.R. N. 37/2009: IN MEZZO CI SONO LE CATEGORIE" - Natalino SAPONE

Con il d.P.R. n. 37/09 si assiste al ritorno delle categorie detronizzate dalle Sezioni Unite. Alla logica dell’indistinto e dell’indefinito, risultante dalla sentenza n. 26972/08 - che crea uno spazio in cui il centro è ovunque e la circonferenza in nessun luogo - il d.P.R. propone una logica delle immagini nitide e consuete.

Si tratta di un chiaro segnale di stop alla logica nominalista (ossia negatrice della dignità ontologica delle categorie) adottata dalle Sezioni Unite.
L’auspicio è che le Sezioni Unite tornino a riunirsi ed accolgano il segnale del legislatore.

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18/06/09

"IL DANNO NON PATRIMONIALE ALLO SPECCHIO: RIFLESSI E POLICROMIE DELLA TUTELA DELLA PERSONA" - Mauro MARTINELLI

La lunga e complessa ricostruzione dogmatica operata dalla dottrina e dalla giurisprudenza in relazione al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale si è formata nel vigore di disposizioni normative (artt. 2043 e 2059 c.c.) che non sono mai state modificate né dal legislatore né dalla Corte Costituzionale.

La disciplina codicistica del 1942, discostandosi da quanto previsto in precedenza dall’art. 1151 del Codice Civile del 1865 e, precedentemente, dall’art. 1382 del Codice Napoleonico - che ancoravano il presupposto della responsabilità alla illiceità della condotta – ha traslato l’ingiustizia dal “fatto” al “danno”.

Nella successiva evoluzione interpretativa giurisprudenziale ci si è poi analiticamente interrogati sulla nozione di “danno ingiusto” allargando le maglie della originaria concezione – coincidente con la sola lesione di un diritto assoluto - fino a ricomprendervi i diritti relativi, il danno alla salute, gli interessi legittimi e la perdita di chances.

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16/06/09

"TRENI DA ROTTAMARE?"

Il viaggio dei pendolari per recarsi al lavoro? Un calvario. Ritardi incredibili, guasti, sporcizia, e insetti sono all'ordine del giorno. Da quando c'è l'Alta velocità la differenza è stridente.
E i viaggiatori sono sul piede di guerra.

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