26/07/11
Con la sentenza del 26.7.2011, già pubblicata su questa Rivista, il Tribunale di Bari, est. Rana, ha riconosciuto il danno esistenziale e il danno morale ai genitori di un neonato totalmente invalido, a causa di un parto tardivo per negligenza dell'ostetrica e del medico, per un importo di complessivi € 300.000,00.
Precisamente il giudice ha affermato il diritto dei genitori <<ad essere risarciti, sia per il danno morale derivante loro dalla nascita di un bambino in tali condizioni, al quale evento essi non erano assolutamente preparati, sia per il danno esistenziale da essi patito per il trauma patito dalla scoperta della condizione del figlio minore e dalla necessità di una costante cura del minore >>.
Un più specifico danno esistenziale è stato inoltre riconosciuto alla genitrice, poiché è stata versomilmente costretta a rinunciare a qualsivoglia chance lavorativa.
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26/07/11
Una donna in stato di gravidanza veniva ricoverata, nell’imminenza del parto, presso una casa di cura.
Purtroppo però, nonostante che il tracciato eseguito sulla gestante avesse chiaramente mostrato i segni di una grave sofferenza fetale, tale da richiedere l’immediata esecuzione di un parto cesareo, l’operazione aveva inspiegabilmente luogo solo due ore più tardi, con conseguenti danni cerebrali irreversibili patiti dal bambino, aggravatisi, addirittura, dopo la nascita, a causa della “mancanza nella clinica di attrezzature più specifiche per intervenire sul neonato”.
Riconosciuta in giudizio “una grave imperizia e colpa professionale” dell’ostretrica nella valutazione del tracciato nonché, più in generale, una responsabilità contrattuale dell’intera casa di cura, il Tribunale ha disposto il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, patiti dal neonato e dai genitori.
Liquidato a questi ultimi, in particolare, oltre al danno patrimoniale, tanto il danno morale “derivante loro dalla nascita di un bambino in tali condizioni, al quale evento essi non erano assolutamente preparati”, quanto il danno esistenziale “da essi patito per il trauma patito dalla scoperta della condizione del figlio minore e dalla necessità di una costante cura del minore, totalmente e permanentemente invalido”.
“Un più specifico danno esistenziale” è stato infine espressamente riconosciuto alla mamma del neonato, la quale “oltre al danno subito per avere improvvisamente un figlio ridotto in tali condizioni, quando le risultanze precedenti al parto non lasciavano intravedere alcun problema”, si è trovata verosimilmente costretta, a causa del grave danno subito dal piccolo, “a rinunciare a qualsivoglia chance lavorativa ed a rivedere qualsivoglia prospettiva di vita”.
Il danno morale ed esistenziale patito dai genitori è stato quantificato, in via equitativa, in complessivi 300.000,00 euro ex artt. 1226 e 2056 c.c..
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25/07/11
In data 25.7.2011 è stata pubblicata un'interessante sentenza emessa dal Tribunale di modena, sezione distaccata di Sassuolo (Dr.ssa Rimondini), interessante per le abberranti conclusioni alle quali conduce.
S. P. è figlia di genitori divorziati. Fin dall'adolescenza, la giovane ha sempre convissuto con la madre, mantenendo saltuatri rapporti con il padre, che dopo il divorzio è andato a risiedere con la famiglia di origine, sita nello stesso comune di residenza della figlia.
Nel 2004 il padre passa a migliori vita dopo una breve malattia.
La sua famiglia di origine organizza il funerale del congiunto senza minimamente premurarsi di avvisare l'unica figlia, la quale viene a conoscenza del decesso del padre solo a distanza di tempo, da terze persone.
I familiari del defunto fanno intestare tutte le spese funebri alla figlia e provvedono ad anticiparle per poi richiederne la restituzione alla stessa, in qualità di unica erede. Quest'ultima si oppone richiedendo, oltre al rigetto della domanda, anche il risarcimento dei danni (esistenziali) per non essere stata informata del funerale del padre.
Con sentenza n. 6342/2007 del 20.5.2011 il Tribunale di Sassuolo condanna la figlia a rifondere ai familiari paterni le spese per il funerale al quale non è stata messa in condizioni di partecipare.
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15/07/11
In una fattispecie concernente il potere datoriale di determinare il luogo della prestazione lavorativa e di trasferire il lavoratore da una unità produttiva ad un'altra, il Tribunale di Milano si sofferma sulla nozione di danno esistenziale.
Secondo il giudice milanese, costituisce una ipotesi di danno non patrimoniale la lesione del diritto del lavoratore all'integrità fisica o, più in generale, alla salute ovvero all'immagine o alla vita di relazione, anche con riferimento alla libera esplicazione della propria personalità nel luogo di lavoro, ex. artt. 2 e 3 Cost.
Ebbene, secondo la suddetta ricostruzione, nella figura di quest'ultimo danno è necessario distinguere, espressamente, “fra danno biologico (che può assumere le forme di malattia psichica), danno morale e danno esistenziale, inteso, quest’ultimo, come sconvolgimento - sia nell'ambiente di lavoro che all'esterno - della dignità, della vita famigliare, lavorativa, di immagine, sociale, di relazione conseguente alla lesione del diritto fondamentale alla libera esplicazione della personalità nel luogo di lavoro”.
In particolare, si legge in sentenza, “il danno esistenziale rientra, al pari degli altri citati pregiudizi, nella fattispecie generale del danno non patrimoniale, ed è da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno”.
Di conseguenza, conclude il giudicante, esso è “risarcibile solo entro il limite segnato dalla ingiustizia costituzionalmente qualificata dell'evento di danno"; pertanto, ove "non si riscontra lesione di diritti costituzionalmente inviolabili della persona, non è data tutela risarcitoria”.
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01/07/11
Un turista in vacanza al mare usufruisce del campo da tennis posto all’interno di una struttura alberghiera.
Inciampa però in una buca presente nell’impianto sportivo e cade rovinosamente a terra, procurandosi serie lesioni personali.
Il villeggiante è così costretto a rinunziare a parte delle proprie vacanze.
Il giudice capitolino ha ritenuto, nella specie, configurabile, oltre ad un danno biologico e morale, anche un pregiudizio ulteriore, derivante da una più intensa “sofferenza da privazione”, individuabile quale “danno esistenziale”, da intendersi “come danno derivante dall'impossibilità di svolgere specifiche attività cui il danneggiato era effettivamente e con una certa continuità dedito”.
Secondo il tribunale romano, infatti, è da risarcire l'impossibilità, per il turista, “di continuare a godere della villeggiatura marittima in condizioni di buona salute e dunque di porre in essere le attività che notoriamente si ricollegano alla medesima (bagni al mare, attività sportiva, passeggiate), anche considerando che il sinistro è avvenuto a metà del periodo di villeggiatura”.
In via equitativa, il danno esistenziale è stato liquidato con l'ulteriore somma di Euro 250,00.
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13/07/11
Cass. civ., sez. III, 13 luglio 2011, n. 15373, pres. Amatucci, rel. Carleo, a proposito del danno esistenziale, la pronuncia afferma che non è ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria di "danno esistenziale", inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona, <<atteso che: ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., interpretato in modo conforme a Costituzione, con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria; ove nel "danno esistenziale" si intendesse includere pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, tale categoria sarebbe del tutto illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili, in virtù del divieto di cui all'art. 2059 cod. civ. (Sez. Un. n. 26972/08)>>.
Il discorso lascia perplessi. È vero che le Sez. Un. n. 26972/08 hanno negato la sussistenza di un’autonoma categoria di danno esistenziale; ma nell’impianto della n. 26972/08 non c’è posto per nessuna (sotto)categoria, neanche per il danno biologico e per il danno morale, che non possono essere utilizzati se non quali semplici sintesi descrittive. Ed invece, in palese incoerenza rispetto alla sentenza delle Sez. Un., la sentenza in commento afferma l’esistenza di una categoria onnicomprensiva, quella del danno non patrimoniale da lesione della salute, capovolgendo l’assunto centrale della n. 26972/08 dell’inesistenza di sottocategorie.
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27/07/11
Health
Men die on average 7 years earlier than women. Before the age of 65 Men are three times as likely to suffer heart disease and twice as likely to die from lung cancer than women. Women visit their doctors around twice as often as men, and women form the majority of patients treated in hospital. It seems men can do more to help themselves as they leave serious medical conditions too late by not visiting the doctor. Men makeup the majority of accident and emergency cases. More men drive and for longer distances so they are involved in the majority of road traffic accidents. Since men work in dangerous occupations they suffer the majority of industrial accidents. Men drink three times more and smoke at a slightly greater rate than women. Men do seem to have a built-in self destruct mechanism, and although nearly all medical advances have been made by men, it seems the last person that men will help are themselves.
Screening programs are provided for women related cancers such as breast and cervical cancer. However there is no screening of equivalent cancers affecting men such as prostate and testicular cancer. This is very unfair because deaths from prostate cancer are almost as high as deaths from breast cancer and 6.7 times higher than deaths from cervical cancer. The bias is further tilted because research spending overwhelming is in favour of women cancers. The most up to date health targets for the UK include: B1 - reduction of breast cancer by 25%, and B2 - reduction of cervical cancer by 20%. There is not even a mention of prostate, or testicular cancer targets. Men need to demand that more is spent on male health and prevention programs.
Health leaflets published by the NHS and other groups are available in doctors surgeries. Many of these leaflets target women only issues such as breast and cervical cancer. Visitors to doctors surgeries in the UK will be hard pressed to find even a single leaflet targeting men only conditions. Some of the leaflets are obviously persuing an 'agenda' . The leaflet 'Your Health: A guide to services for Women' published by the Department of Health has a whole page on Domestic Violence: "Domestic violence includes emotional, as well as sexual or physical abuse of women in their homes by partners" it then goes on to give the phone number of Women's aid and Rape crisis lines. This is classic 'male-bashing' in it's purest form. The leaflet makes no mention that serious studies into this area have shown that women are more likely to commit domestic violenceagainst their partners or children. The leaflet contains no phone numbers to help men who experience domestic violence, or to help women who are abusive or violent to their male partners.
( tratto da UK Men and Father's Rights )
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05/07/11
Sulla riduzione, spesso drastica, delle ore di sostegno agli alunni con disabilità si registrano da tempo numerosi contenziosi presso i tribunali di tutta Italia, con esiti favorevoli alle famiglie ricorrenti.
Il Tar Sardegna segna un altro punto a favore della tutela delle persone disabili, in particolare del loro pieno ed irriducibile diritto all’istruzione, in condizioni di eguaglianza rispetto agli altri alunni.
Nello stesso tempo questa sentenza, obliterando (in parte) la brutta pagina scritta dalle sezioni unite di San Martino, riporta al centro dell’attenzione il tema del danno esistenziale e del suo ruolo nella tutela e nel pieno ristoro delle lesioni determinatesi in relazione alle attività attraverso le quali ogni individuo realizza e sviluppa la propria personalità.
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25/07/11
750 mila euro. Tanto valgono le notti insonni, le crisi d'ansia, lo stress, le spese per sistemi antirumore dei 27 cittadini di Redecesio, il quartiere di Segrate su cui vola il 90 per cento degli aerei di Linate. Il giudice che ha emesso la sentenza di condanna nei confronti dell'Enac, del ministero dei Trasporti e della Sea - la società che gestisce Linate e Malpensa - ha di fatto dichiarata «accertata» la «lesione dell'integrità psicofisica degli attori», e riconosciuto il «danno non patrimoniale» ai cittadini che hanno documentato con cartelle cliniche e diagnosi mediche lo stress e le crisi d'ansia, mentre ad altre famiglie verranno liquidate le spese per serramenti e climatizzatori. I danni alla salute, stabiliti dal giudice — in base all'età dei ricorrenti e alla lesione — da un minimo di 14mila euro fino a un massimo di 40mila, hanno fatto impennare l'entità del risarcimento: complessivamente la cifra ammonta infatti a 751mila euro.
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23/07/11
Tar Lazio, 5 gennaio 2011, n. 40
La lesione morale per la frustrazione dell'aspettativa ad una chiara e trasparente formulazione dell'esito, quale che esso sia, della partecipazione ad una procedura concorsuale per l'accesso a posto di pubblico impiego, coinvolge posizioni comunque attinenti al diritto di lavoro e alla piena esplicazione delal persona in pubbliche procedure concorsuali per accesso a posti di magistratura, implicando quindi valori di rilievo costituzionale, come tali risarcibili a titolo di danno non patrimoniale.
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14/07/11
Se c'è un argomento, asseritamente giuridico, con il quale non intendo confrontarmi quando si discute, seriamente, di risarcibilità del danno non patrimoniale, è certamente quello della sostenibilità del “sistema”, della sua capacità economica a far fronte alle c.d. nuove voci di danno. E' tanto fuorviante discuterne, piuttosto che affrontare, con dignità scientifica, ed ampio respiro culturale, il problema giuridico che si pone, che viene legittimamente da chiedersi chi animi, maliziosamente, certe tendenze dannofobiche. La risposta più plausibile sembra essere la seguente: chi, tali danni, in gran parte è tenuto a pagare, e quindi, fuori di metafora, soprattutto le compagnie di assicurazione.
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14/07/11
<<Dublino, si tuffa nel fiume per salvare il suo coniglio (13 luglio 2011)>>.
John Patrick Byrne, 38enne homeless, si trovava sul ponte O' Connell con il suo coniglio Barney, quando un ragazzo ha afferrato il piccolo animale lanciandolo nel fiume Liffey.
John Patrick si è tuffato immediatamente per salvare Barney.
Probabilmente in Italia, stando alla sentenza 26972/08, se Barney fosse morto, John Patrick non avrebbe avuto diritto al risarcimento del danno non patrimoniale.
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13/07/11
E' stata, recentemente, dichiarata legittima la proposizione di ricorso ex articolo 700 del codice di procedura civile, finalizzato alla tutela dei diritti del proprietario di un'immobile a causa delle infiltrazioni di acqua nel proprio appartamento provenienti dal sovrastante terrazzo, chiarendo che, mentre nelle ipotesi di denunzia di nuova opera o di danno temuto, la funzione cautelare si concreta in un provvedimento dal contenuto già normativamente prefissato, nell'ipotesi dell'articolo 700, invece, la funzione stessa è pressoché indeterminata, sì da poter sopperire anche ad esigenze non del tutto prevedibili specificamente (cfr., amplius, "IL POSSESSO - Usucapione, azione di reintegrazione e di manutenzione, denuncia di nuova opera e di danno temuto -" - CEDAM 2011).
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12/07/11
La Cassazione si è pronunciata, in due recenti occasioni, sulla funzione e sul rilievo da assegnare alle cd. "tabelle milanesi" nella liquidazione del danno non patrimoniale.
I principi affermati nelle due decisioni, rispettivamente n. 12408 del 7 giugno e n. 14402 del 30 giugno 2011 (entrambe della III Sezione, pres. Preden) sono destinati ad orientare, da qui in avanti, gli approcci liquidativi dei giudici, lungo tutto lo 'Stivale'.
L'intervento dei Giudici superiori è destinato a lasciare il segno, inserendosi in una situazione caratterizzata da una estesa eterogeneità applicativa.
E’ quanto rileva la sentenza della III Sezione del S.C. n. 12408 del 7 giugno 2011: “l’osservazione della giurisprudenza di merito mostra marcate disparità nel metodo utilizzato per la liquidazione. Taluni uffici giudiziari si avvalgono, infatti, del criterio equitativo puro, altri liquidano il danno in esame col sistema “a punto”, prevalentemente ricavato dalla media delle precedenti decisioni pronunciate in materia: alcuni liquidano unitariamente il danno non patrimoniale ed altri distinguono più voci; taluni pongono un tetto massimo ed uno minimo alla personalizzazione del risarcimento, altri non lo fanno. Pure sul piano dei valori tabellari di punto si registrano divergenze assai accentuate, che di fatto danno luogo ad una giurisprudenza per zone, difficilmente compatibile con l’idea stessa dell’equità”.
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08/07/11
How does the law think? How does the law work? How does the law evolve? Typically the world is divided exclusively into two kinds of phenomena: natural and artificial. However, this assumption leads to a misinterpretation of certain processes, like the evolution of law. In this essay the law will be presented as a third phenomenon that contains both natural and artificial elements. Law, for example, can be considered artificial since it is created by man, but it evolves naturally in a way that cannot be influenced or predicted by individuals: the mutation of law is caused by the multitude of individual actions, as an unintentional and unplanned complex structure.
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04/07/11
Tutto è divenire e noi tutti siamo esseri in potenza.
Nel caso concreto l’essere in potenza era una giovane studentessa che nell’attraversare la strada sulle strisce pedonali veniva investita da un’auto proveniente a notevole velocità.
Urto violentissimo, lesioni e fratture multiple. Postumi invalidanti poi valutati nella misura del 25 % dalla consulenza medico legale.
Nessun lavoro, niente reddito, solo tante aspirazioni, tante chances da coltivare.
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12/07/11
I fatti mi sono stati raccontati con tale partecipazione che posso dire che è come li avessi vissuti. Questa storia coinvolge tutti perché riguarda tutti.
La premessa è già dichiarata in oggetto: il rapporto medico paziente è un rapporto a due ma non paritario.
Da questo assunto non poche conseguenze di rilievo che svelano la radice di possibili danni esistenziali, proprio così.
Nonostante la Cassazione…oggi ”il danno esistenziale riappare” ( così Cendon ).
Allora ecco il racconto. E’ una mattina fresca di questa st ...
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