15/07/12
Due persone acquistavano un biglietto del treno per recarsi da Catania a Castelfranco Veneto.
Il giorno della partenza venivano informati della cancellazione della tratta Catania-Messina e, tramite un servizio sostitutivo di pullman, giungevano in quest'ultima località ove attendevano a lungo la partenza di un treno che arrivava a destinazione con quattro ore di ritardo.
Durante la forzata sosta nella stazione di Messina, inoltre, i viaggiatori non venivano informati della situazione e non veniva messa a loro disposizione una (pur disponibile) sala di accoglienza.
A ciò si aggiunga che i bagni del treno ...
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12/09/11
Con la citata pronuncia la Suprema Corte riconosce l'esistenza legislativa (DPR n. 37 del 2009 e n. 191 del 2009), prima ancora che giurisprudenziale -non trovandoci in terra di common law- del danno morale da sofferenza interna, inteso quale pregiudizio "privato" del soggetto, attinente alla sua dimensione intima. Addirittura ribadisce, con buona pace di molti, che "nessuna cancellazione" del danno morale medesimo è mai stata effettuata, tantomeno con le note sentenze delle Sezioni Unite dell'11.11.2008.
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15/09/11
La relazione intrattenuta con altro partner – pur ampiamente “pubblica”- legittima il danneggiato ad ottenere il risarcimento dei danni biologico ed esistenziale, indipendentemente dal raggiungimento dell’accordo per una separazione consensuale. A far chiarezza in proposito é la Suprema Corte che, con il provvedimento che si annota, ha ritenuto “bypassabile” il mancato addebito della separazione (nei confronti del marito), chiarendo come il tradimento possa essere non solo violazione dei doveri matrimoniali ma, anche, lesione dei diritti inviolabili della persona, costituzionalmente protetti. La panoramica offerta dalla Cassazione é, dunque, assai significativa e ricca di riflessioni, appunto finalizzate a rispondere positivamente al pregiudizievole quanto frustante comportamento dell’altro coniuge.
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21/09/11
Si riporta il testo integrale della importante pronuncia del Tribunale di Palermo, la quale ha finalmente assicurato il ristoro dei danni non patrimoniali patiti dai familiari delle vittime della strage.
La sentenza in esame è già oggetto di commento sulla nostra Rivista, al quale si rinvia.
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12/09/11
Cass. civ., sez. III, 12 settembre 2011, pres. Morelli, est. Travaglino, ha affermato che le tabelle del tribunale di Milano, per come modificate nel 2009, non hanno "cancellato" il danno morale inteso come "voce" integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale.
Cancellare il danno morale, avverte la S.C., avrebbe significato <<violare un preciso indirizzo legislativo, manifestatosi in epoca successiva alle sentenze del 2008 di queste sezioni unite, dal quale il giudice, di legittimità e non, evidentemente non può in alcun modo prescindere in una disciplina (e in una armonia) di sistema che, nella gerarchia delle fonti del diritto, privilegia ancora la disposizione normativa rispetto alla produzione giurisprudenziale>>.
L’indirizzo legislativo è quello desumibile dai D.P.R. n. 37 del 2009 e n. 191 del 2009, <<in seno ai quali una specifica disposizione normativa (l'art. 5) ha inequivocamente resa manifesta la volontà del legislatore di distinguere, concettualmente prima ancora che giuridicamente, all'indomani delle pronunce delle sezioni unite di questa corte tra la "voce" di danno c.d. biologico da un canto, e la "voce" di danno morale dall'altro >>.
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22/12/11
Un uomo rimaneva paralizzato a causa del colposo ritardo nella diagnosi di una malattia al midollo spinale.
Non solo l'uomo è stato risarcito dal Tribunale di Tolmezzo per il danno biologico riportato (con la somma di circa € 300.000,00), ma è stata risarcita anche la di lui moglie per il danno subito alla "vita sessuale coniugale" (con un importo pari a circa € 30.000,00).
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26/09/11
Nelle sentenze della Cassazione – così come nelle opinioni della dottrina – continua ad emergere quella contrapposizione di indirizzi, per quanto riguarda il danno esistenziale, che aveva portato all’intervento delle Sezioni Unite nel novembre 2008.
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18/09/11
"Ciò che balza agli occhi è quanto, dall'ambito civile, passando per quello penale e amministrativo, il nostro sistema giuridico e giudiziario soffra di tali e tante lacune e carenze che è utopistico continuare a sostenere che non vada ripensato nel suo complesso" -dichiara Lorenza Morello (presidente APM) ad un'intervista su Sky di stamani 18 settembre 2011.
Erano 40 ogni settimana i tir che partivano da Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Toscana per smaltire a prezzi di saldo ogni tipo di veleno proveniente dall’attività industriale. Rifiuti che avrebbero dovuto seguire procedure di stoccaggio speciali e che invece venivano acquistati dagli emissari dei clan per poi finire ad avvelenare il terreno e la falda acquifera, un milione di tonnellate di rifiuti tossici industriali partiti dal nord e sotterrati illegalmente nelle campagne di Napoli e Caserta dalla camorra. I reati contestati sono caduti in prescrizione e così nessuna delle 95 persone rinviate a giudizio pagherà nulla.
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05/09/11
Cons. Stato, sez. V, 5 settembre 2011, n. 4977, pres. Baccarini, est. Saltelli, ha rigettato per mancanza di prova la domanda di risarcimento del danno morale e del danno esistenziale derivanti dal non aver potuto svolgere l'attività commerciale, di somministrazione di alimenti e bevande, a causa del comportamento dell'amministrazione comunale che aveva illegittimamente disposto la chiusura dell’esercizio commerciale per la mancanza di autorizzazione amministrativa.
In diritto ha riconosciuto il danno esistenziale, definito in termini di <<modifica peggiorativa della personalità cui consegue uno sconvolgimento delle sue abitudini di vita, con alterazione del modo di rapportarsi con gli altri nell'ambito della comune vita di relazione, sia all'interno che all'esterno del nucleo familiare)>>, e lo ha distinto dal danno morale, definito come <<mero dolore o patema d'animo interiore>>.
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16/09/11
Il fatto
Un avvocato aveva stipulato un contratto di fornitura di servizi di telecomunicazioni con particolari condizioni tariffarie e un servizio accessorio che consentiva di mantenere la precedente numerazione telefonica già in uso con altro gestore. Tuttavia, la linea di fax non fu mai attivata, malgrado le garanzie di portabilità. E ciò con vulnus del servizio pattuito contrattualmente.
Convenuta in giudizio la società Fa. S.p.A., il professionista otteneva il risarcimento del danno, sia quello derivante dall’inadempimento specifico della società di telefonia, per aver impedito l’utilizzo pieno del servizio alle condizioni stabilite, sia quello derivante da una lesione dell’immagine professionale.
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16/09/11
E' stato precisato come il titolare di un beneficio parrocchiale non possa avanzare, nei confronti del beneficio, pretese indennitarie, invocando le disposizioni dell'art. 985 del codice civile, in tema di usufrutto (cfr., amplius, "Usufrutto, uso e abitazione", Cedam, Padova 2010).
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12/09/11
In seguito ad un errore medico, un bambino riportava un'invalidità permanente pari al 100%.
Chiamata a pronunciarsi su diversi principi di diritto, la Corte di Cassazione ha anzitutto affermato che le tabelle milanesi - indicate dalla medesima Corte come criterio di riferimento su tutto il territorio nazionale (sentenza n. 12408/2011) - non hanno affatto cancellato il danno morale.
Tale pregiudizio, infatti, può essere liquidato, ove sussistente, in aggiunta al danno biologico (anche con una percentuale di quest'ultimo, salva adeguata personalizzazione).
La Corte di Cassazione ha altresì aggiunto (del tutto correttamente) che il risarcimento del danno morale non può essere escluso quando non risulti con assoluta certezza la totale ed assoluta incapacità di percepire il dolore.
In merito al danno c.d. "parentale", la Suprema Corte - richiamata la pronuncia n. 14402/2011 - ha affermato la risarcibilità degli aspetti relazionali propri di tale pregiudizio "inteso come danno esistenziale" ed ha ritenuto necessaria una verifica dei parametri indicati nelle tabelle milanesi alla luce dello sconvolgimento dell'esistenza e dei radicali cambiamenti di vita.
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12/09/11
1350 carcerati a fronte di una capienza di 700: il Tribunale di sorveglianza ha condannato l'amministrazione penitenziaria a risarcire un detenuto straniero. E' la prima sentenza del genere in Italia. Presentati altri 40 ricorsi, numerosi quelli in arrivo
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10/09/11
Il problema del danno non patrimoniale viene, essenzialmente, definito come un problema di selezione. Nel codice del ’65 mancava una norma corrispondente all’attuale art 2059 c.c. che limitasse la risarcibilità del danno non patrimoniale alle sole ipotesi previste dalla legge; infatti, in quel periodo si riteneva riparabile anche il danno non patrimoniale comprensivo della salute e integrità morale, quale onore o reputazione. Nel pensiero liberale il patrimonio “personale” aveva un rilievo non inferiore a quello economico. È solo nel 1924 che le Sezioni Unite decretano la risarcibilità del danno morale puro ai soli casi previsti dalla legge; l’art 185 c.p. del 1930 estende la risarcibilità dei danni non patrimoniali derivanti da qualsiasi reato senza le restrizioni dei codici penali precedenti.
Il codice civile del ’42 ci consegna una concezione rigorosamente dicotomica che distingue nell’ambito aquiliano, il danno patrimoniale da quello non patrimoniale.
Il principio dell’irrisacibilità, al di fuori dei casi previsti dalla legge del danno non patrimoniale, si fondava, nell’ottica del Legislatore del ’42, sulla concezione di un diritto privato come ordinamento costituito a tutela dei soli interessi economici. In questa prima fase, la nozione di danno non patrimoniale, fedele al disposto di cui all’art 2059 c.c. era intesa in senso estensivo, comprendente cioè sia il turbamento emotivo transeunte, sia ogni altra offesa, anche permanente, di beni non patrimoniali, come la salute.
Il concetto di danno non patrimoniale, inteso come danno conseguenza, comprendeva , quindi , tutte le voci di lesione di qualsiasi bene patrimoniale o morale, nonché il danno non patrimoniale, ma solo quando questo era previsto nei casi ex lege
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09/09/11
In caso di mancato o ritardato pagamento di una rata di un finanziamento, il soggetto finanziatore deve agire, prima di effettuare una segnalazione quale cattivo pagatore, con la massima prudenza, valutando con attenzione l'entità del ritardo e, in generale, l'andamento complessivo del rapporto contrattuale, nonchè lo stato dei precedenti pagamenti.
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05/09/11
La velocità tenuta dal veicolo incide, sempre e comunque, nella valutazione delle rispettive corresponsabilità, anche in mancanza di normativa specifica violata (ad esempio, limiti di velocità), vuoi per scagionare, vuoi per attribuire responsabilità, potendo comportare inoltre, il mancato accertamento della stessa da parte del giudice di merito (ovvero la mancata motivazione sul punto), anche vizio censurabile in sede di legittimità (cfr. "Le azioni a tutela del danneggiato da circolazioni stradale", Giuffrè, Milano 2011).
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16/09/11
>>> fra gli ultimi dati inseriti:
- Cass. civ., sez. III, 12 settembre 2011, n. 18641
- Cass. civ., sez. lav., 8 agosto 2011, n. 17084, pres. Foglia, est. Berrino
- Trib. Bassano del Grappa, sez. civile, 24 giugno 2011, n. 458, g.u. Lauropoli
- Mag. Sorv. Lecce, ord., 9 giugno 2011, est. Tarantino
- Trib. Roma, sez. XII, 1 luglio 2011, n. 14241, g.u. Canonaco
- Trib. Milano, sez. lavoro, 15 luglio 2011, n. 3709, g.u. Scarzella
- App. Roma, sez. III, 14 giugno 2011, n. 2682, pres. est. Lo Sinno
- Comm. Trib. Toscana, sez. I, 3 giugno 2011, n. 257, Pres. Cicala, Rel. Pichi
- Trib. Roma, sez. VI, ordinanza 9 maggio 2011, g.u. Tedeschi
- Cass. civ., sez. III, 30 giugno 2011, n. 14402, pres. Preden, rel. Scarano
- Trib. Campobasso, sez. civile, 3 maggio 2011
- Trib. Trento, sez. lavoro, 18 gennaio 2011, n.3, g.u. Flaim
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1. L’impressione di questi ultimi tre anni è che - a differenza di quanto era accaduto con le sentenze gemelle del 2003 (Cass. 8827 e 8828 di quell'anno) – non siano pochi i giudici imbarazzati, oggigiorno, a seguire in termini puntuali le indicazioni delle S.U., quali risultano dalla sequenza del novembre 2008.
2. Indicative già le decisioni che – pur senza polemizzare con le S.U. dell’11 novembre 2008, e magari tessendo in modo esplicito le lodi di queste ultime, o dichiarando comunque di volersi attenere agli insegnamenti delle stesse – mostrano poi di risarcire, nella sostanza, pregiudizi che dagli estensori vengono, a seconda dei casi, denominati "esistenziali", oppure descritti come peggioramenti della qualità della vita, come alterazioni indesiderabili della quotidianità, come cambiamenti forzati delle abitudini della vittima: il linguaggio classico del danno esistenziale insomma.
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