Sussiste responsabilità risarcitoria ex art. 2043 c.c. a seguito della violazione dei doveri coniugali, quando la condotta di un coniuge sia soggettivamente imputabile all'autore, in quanto sorretta da dolo o colpa; il danno conseguente sia riconducibile non già alla crisi coniugale in quanto tale, per sé di norma produttiva di uno stato di sofferenza psico-emotiva, affettiva e relazionale, oltre che talora di disagio economico e comportamentale a carico di almeno una delle parti, ma alla condotta trasgressiva, e perciò lesiva, dell’agente e sussista un nesso di causalità giuridicamente apprezzabile tra la condotta e l'evento lesivo.
(Nel caso di specie il marito, in costanza di matrimonio, aveva tenuto una condotta trasgressiva dei doveri coniugali specialmente grave, in quanto attuata dall’agente con modalità sprezzanti finanche platealmente abbandoniche nei riguardi del coniuge in condizione di particolare fragilità e bisognoso di assistenza e sostegno morale ed affettivo per via del suo stato di gravidanza, peraltro dapprima voluto e ricercato da entrambi i coniugi).