Risarcire sino in fondo le vittime,
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Danni

15/10/04

Trib. Bologna, 15 ottobre 2004, g.u. Squarzoni - "DANNO ESISTENZIALE E SINDROME DI DOWN"

In seguito ad un non corretto intervento chirurgico correttivo di alluce valgo, una donna affetta da sindrome di Down riportava una invalidità temporanea totale di 30 giorni ed una parziale di ben 16 mesi.

Il Tribunale di Bologna, riconosciuta la colpa del medico e dell’Azienda Ospedaliera, ha accertato e liquidato un danno esistenziale, pur in assenza di esiti di carattere permanente.
Il ragionamento seguito dal Tribunale appare condivisibile: per un soggetto affetto dalla sindrome di Down l’impossibilità di camminare e di esercitare l’attività sportiva implica, in maniera più accentuata rispetto ad altri, il venir meno della possibilità di relazionarsi con altre persone.
In tali casi- ha osservato il giudice - la prova del danno esistenziale è in re ipsa.

Il danno morale ed esistenziale patito dall’attrice è stato liquidato, in via equitativa, con la somma di € 15.493,70.

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06/10/04

Trib. Modena, sez. Carpi, 6 ottobre 2004, n. 89, g.u. Di Pasquale - "IL DANNO DA PERDITA DELLE RELAZIONI PERSONALI"

In seguito ad un grave sinistro stradale un motociclista, sposato e padre di due figli, perdeva la vita.
I familiari di quest’ultimo si rivolgevano al Tribunale di Modena – sezione di Carpi - per ottenere il risarcimento dei danni subiti.
Con la sentenza qui di seguito allegata il Tribunale ha dichiarato la responsabilità in pari misura, nel verificarsi dell’evento, del Comune di Carpi (quale proprietario della strada ex art. 2051 c.c.) e del motociclista (per colposa condotta di guida).

Relativamente alla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, proposta dagli attori, il Tribunale ha ritenuto la sussistenza e la risarcibilità di un danno da perdita delle relazioni personali, qui individuato nel venir meno del “godimento del congiunto” e nella “definitiva preclusione” delle reciproche relazioni interpersonali.
Tale danno, ha correttamente osservato il Tribunale, va distinto – anche nella fase di liquidazione - dal danno morale, consistendo quest’ultimo nel dolore che la perdita del congiunto ha provocato.

Purtroppo solo una volta, nelle motivazioni della sentenza, si accenna al termine danno esistenziale quale danno non patrimoniale da lesione di un interesse costituzionalmente rilevante.
Eppure il danno da perdita del rapporto parentale – nessun dubbio dovrebbe sussistere al riguardo - è un “tipo” di danno esistenziale, ovvero il peggioramento, nei suoi diversi aspetti, dell’esistenza del leso (in questo caso il superstite) in seguito alla scomparsa del familiare.

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15/10/04

"PROVA E LIQUIDAZIONE DEL DANNO ESISTENZIALE" - Francesco BILOTTA

Pubblichiamo in allegato il testo della Relazione tenuta al Convegno organizzato dall’Ordine degli Avvocati e dalla Scuola forense di Forlì Cesena, dedicato a "Le nuove frontiere del danno non patrimoniale".

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04/10/04

Trib. Venezia, 4 ottobre 2004, g.u. Simone - "CONSENSO NON ABBASTANZA INFORMATO, OBBLIGHI RISARCITORI A CARICO DEI SANITARI"

Non è in discussione in questa sede la sussistenza, o no, della responsabilità della struttura sanitaria convenuta in ordine alla adeguatezza delle prestazioni rese in occasione dell’intervento di sostituzione valvolare mitro-aortica, quanto l’inadempienza da parte dei sanitari da quella dipendenti rispetto all’obbligo di informazione in ordine ai rischi ed alle eventuali complicazioni correlabili all’intervento.

Complicazioni, queste ultime, in fatto verificatesi nell’immediatezza del decorso post-operatorio e consistite in un fenomeno di emiparesi ed afasia 

 

 

 

Il consenso deve essere il frutto di una relazione interpersonale tra i sanitari ed il paziente sviluppata sulla base di un’informativa coerente allo stato, anche emotivo, ed al livello di conoscenze di quest’ultimo.

In altri termini, la conformità della condotta dei sanitari rispetto all’obbligo di fornire un adeguato bagaglio di informazioni deve essere valutata non tanto sul piano tecnico-operatorio, quanto sulla natura dell’intervento, sull’esistenza di alternatitive praticabili, anche di tipo non cruento, sui rischi correlati e sulle possibili complicazioni delle diverse tipologie di cura tali da compromettere il quadro complessivo del paziente, segnando il passaggio, come icasticamente osservato da una prestigiosa dottrina, dalla fase dell’assenso a quella del consenso, ossia del convergere delle volontà verso un comune piano di intenti.

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06/10/04

"TRATTATO DELLA RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE IN FAMIGLIA" - IV voll. - a cura di Paolo CENDON - Cedam, Padova

Opera in quattro volumi, divisa in 17 parti, con complessivi 161 capitoli.

Una rappresentazione completa, esposta in modo chiaro e sistematico, della legislazione, degli orientamenti giurisprudenziali e del dibattito dottrinale sulla materia. Opera unica nel panorama editoriale giuridico, tratta di tutte le questioni sulla responsabilità civile e penale in famiglia, alla luce della recenti sentenze della Cassazione e della Corte Costituzionale in materia di danno non patrimoniale. 

 

Con l’esame dettagliato di tutti gli elementi che possono aver rilievo ai fini della responsabilità, si presenta come uno strumento prezioso per ogni operatore giuridico, al fine di affrontare  con competenza e tempestività ogni tipo di problematica, nell'ambito degli illeciti eso ed endofamiliari.

Gli indici a corredo facilitano la consultazione del ricco materiale raccolto.

 

(Collana DIRITTO ITALIANO)

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27/10/04

Cass., sez. III civ., 27 ottobre 2004, n. 20814 - "DANNO NON PATRIMONIALE: LIMITAZIONI RISARCITORIE EX ART. 2059 C.C."

La svolta giurisprudenziale del 2003 in materia di danno non patrimoniale ha trovato costante conferma da parte della giurisprudenza successiva, ma ha incontrato anche qualche ritocco in senso limitativo. 

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28/10/04

App. Perugia, 28 ottobre 2004, pres. Matteini Chiari, rel. Di Marzio - "RESPONSABILITA' CIVILE DEL MEDICO PER NASCITA INDESIDERATA"

300.000 euro concessi alla madre e altrettanti al padre, quale risarcimento per essere stati, l’una e l’altro, tenuti all’oscuro dal medico circa le gravi malformazioni del feto (ospitato nel grembo della donna) – per non essere stati  messi  cioè in condizione di decidere se far luogo, o meno, a un’interruzione di gravidanza.

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