Il diritto all’ambiente salubre è ormai, come si sa, un diritto assoluto, di rilievo costituzionale, ed è presidiato da copiosissima legislazione di sicuro rilievo di ordine pubblico (internazionale).
Nondimeno, la degradazione o comunque la contaminazione dell’ambiente è fenomeno direi tanto diffuso quanto sono diffusi gli insediamenti (e le infrastruttre) dell’uomo.
Per di più, molte delle attività inquinanti producono utilità tali, che per una certa analisi sociale dei costi e dei benefici esse sembrano godere di una sorta di immunità pregiudiziale. Nella vecchia common law, ancora unilateralmente assecondante le esigenze di sviluppo delle industrie, era operazione consueta il cd. bilanciamento delle equities, così che si è anche detto, direi caratteristicamente, in Waschac v. Moffat, 379 Pa. 441, 453, 109 A2d 310, 336 (1954), che “
one’s bread is more important than the landscape or clear skies. Without smoke, Pittsbourgh would have remainend a pretty village”: cfr. ESPOSITO J. C.,
Air and water pollution: what to do while waiting for Washington, in
Harv. civil right civ. rem., 1970, 52.
Si aggiunga anche che la disciplina urbanistica, e la possibile partecipazione dei cittadini interssati - ancorchè essa sia molto spesso priva in concreto di qualsiasi contenuto, concorre a legittimare in termini quasi di ius utendi le attività in discorso.
Il punto è però, come si sa, che sic utere tuo ut neminem laedas.
Capire quando all’attività fonte di inquinamento possa essere ascritta la responsabilità in ordine ai danni prodottisi, e soprattutto l’ampiezza di tale responsabilità, è questione di non poco momento.
Al fine, molti sono i temi da affrontare, che vanno dalla necessaria distinzione del danno privato da quello pubblico, e così dalla teoria dei beni pubblici, e/o simili, e dalla stessa legittimazione ad agire in generale, sino alla causalità, alla causalità giuridica, e più precisamente al danno risarcibile.
Anche se ho avuto modo di riscontrare che almeno in via maggioritaria si tende a concedere il risarcimento del danno patrimoniale, in senso stretto, derivante dal danno ecologico, il mio punto prospettico è quello del danno non patrimoniale. Così, presupposta altra
bibliografia sulla r.c. in generale, nella rassegna bibliografica che segue non constano se non casualmente contributi dottrinari sul tema specifico (del danno patrimoniale individuale cd. ambientale).
Comunque senza alcuna pretesa di completezza.