Ricerca avanzata Danni /  Danni patrimoniali
In aula massima libertà di espressione agli avvocati. Infatti, sono lecite le arringhe animate e a tratti offensive che servono al legale per sostenere una “strategia difensiva”, anche se non proprio attinenti con la causa. È quanto stabilito dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 35880 del 16 settembre 2009, ha respinto il ricorso della Procura di L’Aquila presentato contro l’assoluzione decisa dal Giudice di pace di Vasto in favore di un avvocato che, in una causa per minacce, aveva, nella sua arringa, descritto la parte offesa come un soggetto “economicamente inaffidabile”.

fonte: www.cassazione.net
_
Il caso in esame è riferito ad una Società in nome collettivo originariamente costituita da due soci, uno dei quali ha convenuto in giudizio l’altro socio per ottenere la quota di liquidazione dovutagli a seguito del suo recesso.

In primo grado il Tribunale di Pistoia ha condannato il convenuto al pagamento della suddetta quota di liquidazione. In secondo grado la condanna è stata confermata dalla Corte d’Appello di Firenze, seppure con riduzione dell’importo dovuto.

La Corte di Cassazione ha invece cassato la decisione della Corte d’Appello ribadendo, come affermato da una giurisprudenza ormai consolidata, che:

la domanda di liquidazione della quota del socio receduto (o escluso) da una società di persone dev’essere proposta nei confronti di quest’ultima, unico soggetto passivo dell’obbligazione e quindi legittimato a resistere ex art.2266 cod.civ.; senza necessità di evocare in giudizio anche i soci residui”.

Questa interpretazione appare consolidata in giurisprudenza e si basa sul fatto che l’art.2289 cod. civ. dispone che la liquidazione della quota del socio uscente debba essere fatta in base alla situazione patrimoniale della società al momento dello scioglimento. Ciò presuppone una implicita coincidenza del soggetto titolare del patrimonio da scindere (la società) con il soggetto obbligato alla liquidazione.

Tale impostazione trova conferma anche dalla lettura degli articoli 2270 e 2307 del Codice Civile.

L’art. 2270 dispone che il creditore particolare del socio possa reclamare la liquidazione della quota del suo debitore, a meno che la società non deliberi il proprio scioglimento. Da ciò si evince come sia la società ad essere soggetta all’obbligo di liquidazione della quota.

L’art. 2307, che disciplina la proroga della società, prevede l’obbligo per quest’ultima di liquidare la quota del socio in caso di accoglimento dell’opposizione alla proroga proposta dal creditore particolare del socio.
Anche in questo caso si comprende come il Codice Civile consideri la società come unico soggetto passivo dell’obbligazione.
_
Occorre fare in modo che i sondaggi sulle opinioni delle persone, oggi così influenti e diffusi sui principali media, prevedano sempre, preliminarmente, una verifica del grado di conoscenza, ovvero delle informazioni che le persone effettivamente possiedono sull’argomento del sondaggio, a monte del sondaggio stesso.

La riforma processuale attuata dalla l. 18 giugno 2009, n. 69 ha introdotto nel libro IV° del c.p.c. un nuovo fondamentale istituto, il procedimento sommario di cognizione disciplinato dagli artt. 702 bis, 702 ter e 702 quater.
Il volume che si presenta fornisce un primo tempestivo commento all’innovativo procedimento; procedimento che, secondo le intenzioni del legislatore, dovrebbe sostituire quello ordinario (e formale) di cognizione in tutte le controversie che richiedono una “istruzione sommaria”.
Un'opzione tecnica, quella compiuta dai conditores, che si pone nell’ottica della semplificazione del processo e del tendenziale rispetto del principio di "ragionevole durata" che dovrebbe caratterizzarlo.
Giudice William Douglas
Il diritto all’ambiente salubre è ormai, come si sa, un diritto assoluto, di rilievo costituzionale, ed è presidiato da copiosissima legislazione di sicuro rilievo di ordine pubblico (internazionale).
Nondimeno, la degradazione o comunque la contaminazione dell’ambiente è fenomeno direi tanto diffuso quanto sono diffusi gli insediamenti (e le infrastruttre) dell’uomo.
Per di più, molte delle attività inquinanti producono utilità tali, che per una certa analisi sociale dei costi e dei benefici esse sembrano godere di una sorta di immunità pregiudiziale. Nella vecchia common law, ancora unilateralmente assecondante le esigenze di sviluppo delle industrie, era operazione consueta il cd. bilanciamento delle equities, così che si è anche detto, direi caratteristicamente, in Waschac v. Moffat, 379 Pa. 441, 453, 109 A2d 310, 336 (1954), che “one’s bread is more important than the landscape or clear skies. Without smoke, Pittsbourgh would have remainend a pretty village”: cfr. ESPOSITO J. C., Air and water pollution: what to do while waiting for Washington, in Harv. civil right civ. rem., 1970, 52.
Si aggiunga anche che la disciplina urbanistica, e la possibile partecipazione dei cittadini interssati - ancorchè essa sia molto spesso priva in concreto di qualsiasi contenuto, concorre a legittimare in termini quasi di ius utendi le attività in discorso.
Il punto è però, come si sa, che sic utere tuo ut neminem laedas.

Capire quando all’attività fonte di inquinamento possa essere ascritta la responsabilità in ordine ai danni prodottisi, e soprattutto l’ampiezza di tale responsabilità, è questione di non poco momento.
Al fine, molti sono i temi da affrontare, che vanno dalla necessaria distinzione del danno privato da quello pubblico, e così dalla teoria dei beni pubblici, e/o simili, e dalla stessa legittimazione ad agire in generale, sino alla causalità, alla causalità giuridica, e più precisamente al danno risarcibile.

Anche se ho avuto modo di riscontrare che almeno in via maggioritaria si tende a concedere il risarcimento del danno patrimoniale, in senso stretto, derivante dal danno ecologico, il mio punto prospettico è quello del danno non patrimoniale. Così, presupposta altra bibliografia sulla r.c. in generale, nella rassegna bibliografica che segue non constano se non casualmente contributi dottrinari sul tema specifico (del danno patrimoniale individuale cd. ambientale).
Comunque senza alcuna pretesa di completezza.
_
LA S.C. ribadisce i punti essenziali che il giudice di merito deve seguire nella quantificazione dell'assegno di mantenimento divorzile.

Innanzitutto, verificare  l’esistenza in astratto del diritto al trattamento, mettendo a confronto l’adeguatezza o meno dei mezzi di sussistenza del coniuge “debole” in relazione al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

Poi, quantificando l’importo ai sensi dell’articolo 5 della legge 898/70, tenuto conto dei parametri ivi indicati.

Per quanto riguarda la capacità al lavoro del coniuge che gode dell'assegno, la S.C. sottolinea come il beneficio vada accordato anche se il coniuge sia disoccupato: da considerare il contesto sociale ove vive lo stesso, che può rendere difficile una nuova occupazione.

Infine: la nuova famiglia creata dal coniuge obbligato incide sulla quatificazione dell'assegno, con la possibile riduzione dell'importo già stabilito in sede di separazione.

Piero Calamandrei
La responsabilità notarile è retta dai principi generali in tema di inadempimento, e dunque non può onerarsi il danneggiato della prova della colpa del notaio - il quale deve sempre sincerarsi della capacità delle parti dell’atto da lui rogato.

L’irregolarità dell’iscrizione della causa a ruolo in appello data dalla circostanza che l’appellante siasi costituito depositando copia della citazione sprovvista di relata di notificazione, perché la procedura notificatoria non era stata ancora portata a termine, è sanata dalla costituzione dell’appellato
Vien da dire: dove eravamo rimasti?
L’onda di ricorsi e le conseguenti statuizioni giurisprudenziali, di merito o cautelari che siano, che ha investito molte Amministrazioni locali italiane, non sembra si stia arrestando, ma vi è più d’una considerazione da fare circa il contenuto delle più recenti, che prospettano una lettura della normativa, statale e regionale, differente rispetto all’orientamento iniziale.
Le censure che principalmente han colto inizialmente nel segno concernevano la disinvolta (non) applicazione da parte dei Regolamenti comunali dell’art. 3 co. 2-ter del d.lgs. n. 109/1998.
Tale disposizione, è bene ricordarlo, recita testualmente così: “Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge, nonché a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali, le disposizioni del presente decreto si applicano nei limiti stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la solidarietà sociale e della sanità. Il suddetto decreto è adottato, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare la situazione economica del solo assistito, anche in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione, e sulla base delle indicazioni contenute nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 3- septies , comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni”.
_
L'uso del telefono cellulare, in versioni sempre più evolute e potenti, induce a "sfruttare", azzerandolo, ogni intervallo o "interstizio" del proprio tempo di vita.

L'esigenza ormai predominante di rimanere costantemente connessi modifica profondamente il regime delle abitudini individuali, nel senso di una fuga dalla solitudine (e dai suoi non trascurabili benefici), ma incide anche sugli standard dell'informazione, che si fa sempre più veloce, frammentata, acritica.
_
Due brevi poesie che svolgano il compito principale della letteratura (e dell’arte in genere); disturbare un istante, ticchettare sulla spalla dell’uomo che si ha accanto in autobus per dirgli: “Hai visto cosa c’è là fuori? Lasciare un segno, una traccia a cui ricondursi, gli strumenti umani per vivere consapevolmente. Tra l’infinita gamma di possibilità, la felicità mi è sembrata un buon cominciamento.