In aula massima libertà di espressione agli avvocati. Infatti, sono lecite le arringhe animate e a tratti offensive che servono al legale per sostenere una “strategia difensiva”, anche se non proprio attinenti con la causa. È quanto stabilito dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 35880 del 16 settembre 2009, ha respinto il ricorso della Procura di L’Aquila presentato contro l’assoluzione decisa dal Giudice di pace di Vasto in favore di un avvocato che, in una causa per minacce, aveva, nella sua arringa, descritto la parte offesa come un soggetto “economicamente inaffidabile”.
fonte: www.cassazione.net
Il caso in esame è riferito ad una Società in nome collettivo originariamente costituita da due soci, uno dei quali ha convenuto in giudizio l’altro socio per ottenere la quota di liquidazione dovutagli a seguito del suo recesso.
In primo grado il Tribunale di Pistoia ha condannato il convenuto al pagamento della suddetta quota di liquidazione. In secondo grado la condanna è stata confermata dalla Corte d’Appello di Firenze, seppure con riduzione dell’importo dovuto.
La Corte di Cassazione ha invece cassato la decisione della Corte d’Appello ribadendo, come affermato da una giurisprudenza ormai consolidata, che:
“la domanda di liquidazione della quota del socio receduto (o escluso) da una società di persone dev’essere proposta nei confronti di quest’ultima, unico soggetto passivo dell’obbligazione e quindi legittimato a resistere ex art.2266 cod.civ.; senza necessità di evocare in giudizio anche i soci residui”.
Questa interpretazione appare consolidata in giurisprudenza e si basa sul fatto che l’art.2289 cod. civ. dispone che la liquidazione della quota del socio uscente debba essere fatta in base alla situazione patrimoniale della società al momento dello scioglimento. Ciò presuppone una implicita coincidenza del soggetto titolare del patrimonio da scindere (la società) con il soggetto obbligato alla liquidazione.
Tale impostazione trova conferma anche dalla lettura degli articoli 2270 e 2307 del Codice Civile.
L’art. 2270 dispone che il creditore particolare del socio possa reclamare la liquidazione della quota del suo debitore, a meno che la società non deliberi il proprio scioglimento. Da ciò si evince come sia la società ad essere soggetta all’obbligo di liquidazione della quota.
L’art. 2307, che disciplina la proroga della società, prevede l’obbligo per quest’ultima di liquidare la quota del socio in caso di accoglimento dell’opposizione alla proroga proposta dal creditore particolare del socio.
Anche in questo caso si comprende come il Codice Civile consideri la società come unico soggetto passivo dell’obbligazione.
La riforma processuale attuata dalla l. 18 giugno 2009, n. 69 ha introdotto nel libro IV° del c.p.c. un nuovo fondamentale istituto, il procedimento sommario di cognizione disciplinato dagli artt. 702 bis, 702 ter e 702 quater.
Il volume che si presenta fornisce un primo tempestivo commento all’innovativo procedimento; procedimento che, secondo le intenzioni del legislatore, dovrebbe sostituire quello ordinario (e formale) di cognizione in tutte le controversie che richiedono una “istruzione sommaria”.
Un'opzione tecnica, quella compiuta dai conditores, che si pone nell’ottica della semplificazione del processo e del tendenziale rispetto del principio di "ragionevole durata" che dovrebbe caratterizzarlo.
Il diritto all’ambiente salubre è ormai, come si sa, un diritto assoluto, di rilievo costituzionale, ed è presidiato da copiosissima legislazione di sicuro rilievo di ordine pubblico (internazionale).
Nondimeno, la degradazione o comunque la contaminazione dell’ambiente è fenomeno direi tanto diffuso quanto sono diffusi gli insediamenti (e le infrastruttre) dell’uomo.
Per di più, molte delle attività inquinanti producono utilità tali, che per una certa analisi sociale dei costi e dei benefici esse sembrano godere di una sorta di immunità pregiudiziale. Nella vecchia common law, ancora unilateralmente assecondante le esigenze di sviluppo delle industrie, era operazione consueta il cd. bilanciamento delle equities, così che si è anche detto, direi caratteristicamente, in Waschac v. Moffat, 379 Pa. 441, 453, 109 A2d 310, 336 (1954), che “
one’s bread is more important than the landscape or clear skies. Without smoke, Pittsbourgh would have remainend a pretty village”: cfr. ESPOSITO J. C.,
Air and water pollution: what to do while waiting for Washington, in
Harv. civil right civ. rem., 1970, 52.
Si aggiunga anche che la disciplina urbanistica, e la possibile partecipazione dei cittadini interssati - ancorchè essa sia molto spesso priva in concreto di qualsiasi contenuto, concorre a legittimare in termini quasi di ius utendi le attività in discorso.
Il punto è però, come si sa, che sic utere tuo ut neminem laedas.
Capire quando all’attività fonte di inquinamento possa essere ascritta la responsabilità in ordine ai danni prodottisi, e soprattutto l’ampiezza di tale responsabilità, è questione di non poco momento.
Al fine, molti sono i temi da affrontare, che vanno dalla necessaria distinzione del danno privato da quello pubblico, e così dalla teoria dei beni pubblici, e/o simili, e dalla stessa legittimazione ad agire in generale, sino alla causalità, alla causalità giuridica, e più precisamente al danno risarcibile.
Anche se ho avuto modo di riscontrare che almeno in via maggioritaria si tende a concedere il risarcimento del danno patrimoniale, in senso stretto, derivante dal danno ecologico, il mio punto prospettico è quello del danno non patrimoniale. Così, presupposta altra
bibliografia sulla r.c. in generale, nella rassegna bibliografica che segue non constano se non casualmente contributi dottrinari sul tema specifico (del danno patrimoniale individuale cd. ambientale).
Comunque senza alcuna pretesa di completezza.
LA S.C. ribadisce i punti essenziali che il giudice di merito deve seguire nella quantificazione dell'assegno di mantenimento divorzile.
Innanzitutto, verificare l’esistenza in astratto del diritto al trattamento, mettendo a confronto l’adeguatezza o meno dei mezzi di sussistenza del coniuge “debole” in relazione al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Poi, quantificando l’importo ai sensi dell’articolo 5 della legge 898/70, tenuto conto dei parametri ivi indicati.
Per quanto riguarda la capacità al lavoro del coniuge che gode dell'assegno, la S.C. sottolinea come il beneficio vada accordato anche se il coniuge sia disoccupato: da considerare il contesto sociale ove vive lo stesso, che può rendere difficile una nuova occupazione.
Infine: la nuova famiglia creata dal coniuge obbligato incide sulla quatificazione dell'assegno, con la possibile riduzione dell'importo già stabilito in sede di separazione.
La responsabilità notarile è retta dai principi generali in tema di inadempimento, e dunque non può onerarsi il danneggiato della prova della colpa del notaio - il quale deve sempre sincerarsi della capacità delle parti dell’atto da lui rogato.
L’irregolarità dell’iscrizione della causa a ruolo in appello data dalla circostanza che l’appellante siasi costituito depositando copia della citazione sprovvista di relata di notificazione, perché la procedura notificatoria non era stata ancora portata a termine, è sanata dalla costituzione dell’appellato
Vien da dire: dove eravamo rimasti?
L’onda di ricorsi e le conseguenti statuizioni giurisprudenziali, di merito o cautelari che siano, che ha investito molte Amministrazioni locali italiane, non sembra si stia arrestando, ma vi è più d’una considerazione da fare circa il contenuto delle più recenti, che prospettano una lettura della normativa, statale e regionale, differente rispetto all’orientamento iniziale.
Le censure che principalmente han colto inizialmente nel segno concernevano la disinvolta (non) applicazione da parte dei Regolamenti comunali dell’art. 3 co. 2-ter del d.lgs. n. 109/1998.
Tale disposizione, è bene ricordarlo, recita testualmente così: “Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge, nonché a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali, le disposizioni del presente decreto si applicano nei limiti stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la solidarietà sociale e della sanità. Il suddetto decreto è adottato, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare la situazione economica del solo assistito, anche in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione, e sulla base delle indicazioni contenute nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 3- septies , comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni”.
Due brevi poesie che svolgano il compito principale della letteratura (e dell’arte in genere); disturbare un istante, ticchettare sulla spalla dell’uomo che si ha accanto in autobus per dirgli: “Hai visto cosa c’è là fuori?
Lasciare un segno, una traccia a cui ricondursi, gli strumenti umani per vivere consapevolmente.
Tra l’infinita gamma di possibilità, la felicità mi è sembrata un buon cominciamento.
La vicenda in esame trae origine dal tentativo di utilizzare falsi titoli di Stato venezuelani in operazioni “ad alto rendimento”, anche pagando o promettendo di pagare alcuni funzionari della Banca Centrale venezuelana per la loro attività di affidamento dei titoli consapevolmente falsati, che dovevano essere depositati in garanzia per ottenere le aperture di credito.
Il Tribunale del riesame di Palermo ha sostanzialmente indicato tre punti controversi e che necessitano di un chiarimento da parte della Suprema Corte: innanzitutto la mancanza di informazioni certe sulla disciplina relativa al ruolo istituzionale della Banca centrale venezuelana e, conseguentemente, dei suoi funzionari. Nel caso di specie, infatti, la parte pubblica ha richiamato, nell’ambito del ricorso stesso, gli articoli della Costituzione venezuelana che disciplinano l’attività del Banco centrale, e che appaiono pertinenti ad alcuni dei passaggi motivazionali svolti dal Tribunale. In secondo luogo la riconducibilità dell’attività di cui concretamente si discute - individuata dal riesame nell’ottenere linee di credito, e quindi “commercio di denaro” - nella sfera privatistica dell’attività bancaria, tale anche quando esercitata da ente in ipotesi pubblico; infine l’incertezza sulla riconducibilità dello swift informatico all’esercizio di poteri autoritativi o certificativi da parte del pubblico ufficiale, e comunque la non configurabilità delle concrete condotte riferite nell’ipotesi accusatorie - telefonate, email, ordine di blocco e swift - all’esercizio di funzione pubblica.
La Corte di Cassazione valuta tale motivazione complessivamente contraddittoria, laddove in definitiva, non avendo sciolto il nodo della qualifica pubblicistica del Banco centrale, giunge a conclusioni che in realtà presuppongono una valutazione esclusivamente privatistica dell’attività svolta dai funzionari in ipotesi corrotti.
Alla luce di quanto esposto, risulta fondamentale procedere alla corretta qualificazione giuridica della condotta posta in essere: la natura del Banco centrale venezuelano non può che essere considerata come “pubblica”, poiché “persona giuridica di diritto pubblico” con competenze del tutto coerenti alle attribuzioni proprie in materia di politica monetaria. Di conseguenza, i funzionari infedeli avrebbero autenticato fittiziamente i falsi titoli di stato venezuelani attraverso un’attività non privatistica connessa al “commercio di denaro” ma con una serie di azioni finalizzate a garantire il buon fine dell’operazione.
La condotta rientra, pertanto, nella fattispecie prevista dagli artt. 319 e 321 c.p., integrando gli estremi del reato di corruzione l’avere dato o promesso somme di denaro a funzionari della Banca centrale venezuelana perché autenticassero fittiziamente i falsi titoli di stato del Venezuela, fattispecie sorretta dal dolo specifico di procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.
Come disposto, infatti, dal nuovo testo dell’ art. 322 bis, secondo comma, c.p.- introdotto dall’art.3 L. 300/2000 da ultimo modificato dall’art. 3.1 legge 116/2009 in attuazione della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione internazionale “ le disposizioni degli artt. 321 e 322 si applicano anche […] a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelli dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio nell’ambito di altri Stati esteri…qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.”
Il delitto ex art. 322 bis cp nella sua formulazione originaria, non particolarmente felice, contemplava due distinte ipotesi. La prima, riguardante il solo ambito comunitario, sostanzialmente immutata, richiama i delitti di peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione quando commessi da membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee. E’ evidente che le aree di rischio sulle quali far ricadere le riflessioni necessarie alla implementazione dei modelli organizzativi, di gestione e controllo, riguardano quelle in cui si intrecciano rapporti con gli organismi comunitari; basterà qui ricordare le multinazionali italiane che hanno a Bruxelles uffici preposti a monitorare i provvedimenti normativi o gli interventi sul regolatorio comunitario di alcuni settori importanti, quali telecomunicazioni, energia e sanità.
Il comma secondo, invece, si articola a sua volta in due distinte disposizioni entrambe legate alle ipotesi di cui agli artt. 321 del c.p. che richiama la responsabilità del corruttore e 322 c.p. con l’ipotesi dell’istigazione alla corruzione, ossia una corruzione non andata a buon fine per mancata accettazione da parte del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio appartenente alla P.A.
Questa dunque l’originaria formulazione che ha reso complessa la configurabilità in concreto delle ipotesi di corruzione internazionale, al di fuori del perimetro comunitario, giacché veniva richiesto dalla norma l’ulteriore elemento del dolo specifico di “procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni internazionali”, con un evidente abbattimento del profilo di rischiosità.
Cosa è cambiato?
Con l’articolo 3 della legge in argomento, alla formulazione di cui sopra sono aggiunte le parole “…ovvero al fine di ottenere o di mantenere un’attività economica o finanziaria”.
E’ evidente, dunque, come una siffatta formulazione dilati considerevolmente le ipotesi concrete che peraltro ingloberebbero de plano quell’interesse o vantaggio per l’Ente, primario presupposto per la configurabilità di una responsabilità ex “231”.
In conclusione, la Suprema Corte enuncia nella sentenza de quo i seguenti fondamentali principi di diritto:
- la condotta di chi dia o promette somme di denaro a funzionari di banche centrali di Stati esteri, quando sia corrispettivo per l’esercizio di funzioni o attività corrispondenti in concreto a quelle di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, ha rilevanza penale nei limiti previsti dagli artt. 321 e 322 bis secondo comma n.2 c.p.;
- l’accertamento dell’eventuale natura degli enti cui appartengono i soggetti destinatari della somma di denaro, o della sua promessa, va eseguito anche con riferimento alla normativa straniera pertinente, che il giudice deve accertare d’ufficio, pure secondo le forme previste dall’art. 14 della L. 218/2005, al fine di stabilire se il funzionario corrotto svolga funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio.
Ma su quest’ultimo punto la Cassazione già si era espressa affermando, in materia di mandato di arresto Europeo, che non solo la normativa comunitaria, ma anche il diritto interno degli Stati membri dell’Unione Europea - almeno nella parte coinvolgente i diritti fondamentali nonchè la parte che si intreccia con la funzione giurisdizionale italiana - vanno qualificati come disciplina che il giudice italiano deve e comunque può d’ufficio conoscere, in base al principio iuris novit curia (Sez. Feriale, sent. 34294 del 21 - 27.8.2008 in proc. Cassano, gia’ richiamata; Sez. 6^, sent. 6901 del 13 - 19.2.2007 in proc. Ammesso). (d.c.)
Inizia l’era dei certificati medici in formato elettronico per 15 milioni di lavoratori dipendenti sia del pubblico che del privato. Questa mattina il ministro per la Pubblica amministrazione e l’innovazione Renato Brunetta e il ministro della Salute Ferruccio Fazio hanno annunciato l’avvio della fase sperimentale dei cosiddetti certificati medici online. Tra i risultati più immediati e concreti che questa "rivoluzione" comporterà: l’eliminazione del flusso cartaceo, maggiore tempestività dei controlli, produzione di statistiche sulle assenze per malattia, risparmi per il lavoratore. Il test avrà la durata di tre mesi, dopodichè il nuovo sistema entrerà a regime.
Compete in via esclusiva al giudice dell'opposizione a precetto decidere sull'esecutività del titolo - nella specie sentenza di primo grado contenente condanna al pagamento delle spese processuali - posto alla base del precetto intimato; e ciò indipendentemente da qualsiasi altro provvedimento adottato dal giudice del giudizio di cognizione (nella specie il provvedimento - giudicato vincolante dal giudice dell'opposizione a precetto - adottato dal Presidente della Corte d'Appello con decreto del 28.04.2006 sulla richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado appellata; richiesta rigettata sul presupposto che l'impugnata sentenza non potrebbe costituire titolo esecutivo in ordine al capo relativo alle spese)
Pubblichiamo il resoconto sul recente convegno: LA VALUTAZIONE FATTA DAGLI UTENTI: DA PAZIENTI A PROTAGONISTI DELLA CULTURA DEI SERVIZI DI SALUTE MENTALE tenutosi il 21 maggio a Livorno. Il convegno ha affrontato il tema della valutazione dei risultati da parte di utenti ricercatori, cioè da persone che pur avendo sofferto o soffrendo di problemi psichici, lavorano come ricercatori scientifici. Il gruppo livornese vanta una solida esperienza in questo campo ha infatti realizzato una interessantissima ricerca sullo stigma: (Vedi : Mario Serrano, Paolo Pini: FACCIAMO FINTA CHE OPERATORI, FAMILIARI, UTENTI CONTRO LO STIGMA, UNA RICERA, IN FOGLI D’INFORMAZIONE n°3-4, nuova serie, Luglio,-Dicembre 2007) Oltre a esperienze toscane, Livorno, Massa Carrara, Pistoia, Piombino, Val di Chiana, il convegno ha visto la presenza della dott/ssa Caterina Corbascio direttore del DSM ASL AT ASTI, che sta organizzando una ricerca pluricentrica con l collaborazione della Professoressa Shula Ramon della London School of Economis. Importante anche la presenzadri Marku Salo e di e Tom Stenman che hanno parlato delle esperienze di valutazione in Finlandia. L’attività degli utenti ricercatori rappresenta a mio avviso uno degli aspetti più avanzati della riforma psichiatrica italiana, per il rovesciamento di ruolo dalla situazione di regressione, dipendenza istituzionali a quella di protagonisti della ricerca scientifica.
"GESTIONE DELLO STUDIO LEGALE CON I PROTOCOLLI INFORMATICI"

a cura della Scuola di Formazione Forense "Cino da Pistoia"
OBBIETTIVO: fornire lo scenario di riferimento per l'avvocato che voglia iniziare ad adottare lo strumento informatico nella gestione dello studio legale e nell'esercizio della professione.
L'evento sarà distinto in una parte normativo-pratica e una parte meramente pratica.
La parte normativo-pratica sarà curata dall'Avv. Bianchi e dall'Avv. Cerri che si occuperanno rispettivamente del profilo giuridico-informatico e del profilo deontologico-informatico.
La relazione dell'Avv. Bianchi toccherà i seguenti temi:
firma digitale, documento informatico, PEC e processo civile telematico.
La relazione dell'Avv. Cerri toccherà i temi deontologici:
adeguamenti privacy, adeguamenti riguardo alla pubblicità informativa del sito web dello studio legale, adeguamenti in materia di conciliazione obbligatoria.
La parte pratica sarà curata dal Dott. Nicola Luchetti:
cenno introduttivo sulla smaterializzazione e poi procederà a una demo sulle modalità di processare il flusso documentale nello studio legale.
Vi sarà poi una demo su:
utilizzo smart card e consultazione Polis Web a cura del Dott. Francesco Ballati.
I titoli degli interventi saranno i seguenti:
"Il fututo dell'avvocato nella dimensione informatica" (Avv. Bianchi)
demo utilizzo smat card e consultazione polis web (Dott. F. Ballati)
"Profili deontologici nella gestione dello studio legale" (Avv. Cerri)
"Aspetti teorici e pratici del flusso documentale in uno studio legale" (Dott. Luchetti)
Le domande si ascolteranno solo alla fine per evitare frammentazioni nel programma.
PER PROGRAMMA E ISCRIZIONI SI VEDA LA PAGINA SUCCESSIVA
Fatto e svolgimento del processo
Il sig. P.G. G. conveniva dinanzi al G.d.P. di Ischia, la Provincia di Napoli esponendo che, in data 13.03.99, mentre procedeva, in Via (OMISSIS), a velocità moderata, a bordo del proprio ciclomotore, improvvisamente, a causa di profonde buche presenti sul manto stradale, sbandava e rovinava a terra riportando lesioni personali e ingenti danni al ciclomotore. Evidenziava poi che le buche erano coperte da fogliame ed erano pertanto invisibili a suo passaggio. Ciò posto chiedeva venisse accertata la responsabilità ex art. 2043 c.c. della Provincia di Napoli, quale proprietaria della strada.
La convenuta si costituiva in giudizio eccependo il difetto di legittimazione passiva ai sensi del D.lgs. 30.04.1992, n. 285, art. 2, per essere, la strada Via (OMISSIS), di proprietà del Comune di Ischia deducendo altresì, nel merito, di non essere responsabile ex art. 2043 c.c., per difetto dei presupposti dell’insidia e del trabocchetto.
Il giudice adito, con sentenza n. 983/03 depositata in data 24.06.03, accoglieva la domanda, condannando la Provincia di Napoli al risarcimento dei danni in favore dell’attore sig. P.G. G.
La sentenza veniva quindi appellata dalla soccombente Provincia deducendo la violazione della richiamata normativa del nuovo codice della strada - stante la proprietà, in capo al Comune di Ischia, della Via (OMISSIS) in quanto la strada in cui era avvenuto il sinistro era situata all’interno del centro abitato (Ischia) con popolazione superiore ai diecimila abitanti.
Il Tribunale concludeva per l’accoglimento dell’appello con conseguente riforma della sentenza n. 983/03.