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16 luglio 2008
Corte d'appello Milano, 9 luglio 2008, Pres. Patrone, Rel. Lumanna - " CASO ENGLARO - CONSENSO INFORMATO" - Mirijam CONZUTTI


La Superma Corte accoglie i ricorsi proposti sia dal tutore che dalla curatrice speciale di Eluana Englaro reputando che, in situazioni ove sono in gioco il diritto alla salute o il diritto alla vita, assume rilievo critico il rapporto tra medico e paziente, il fondamento di ogni soluzione giuridica transita attraverso il riconoscimento di una regola, presidiata da norme di rango costituzionale ( in particolare gli artt 2,3,13,32 Cost)..

La prestazione del consenso informato del malato, il quale ha come correlato la facoltà non solo di scegliere tra le diverse possibilità o modalità di erogazione del trattamento, ma anche di rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla in tutte le fasi della vita, costituisce di norma fattore di legitimazinoe e fondamento del trattamento sanitario.

Il riconoscimento del diritto all'autodeterminazione non può essere negato nemmeno nel caso in cui il soggetto adulto non sia più in grado di manifestare la propria volontà a causa del suo stato totale di incapacità, con la conseguenza che, nel caso in cui, prima di cadere in tale condizione, egli non abbia specificatamente indicato, attraverso dichiarazioni di volontà anticipate, quali terapie avrebbe desiderato ricevere e quali invece avrebbe inteso rifiutare nel caso in cui fosse venuto a trovarsi in uno stato di incoscienza, al posto dell'incapace è autorizzato ad esprimere tale scelta il suo legale rappresentante che potrà chiedere anche l'interruzione dei trattamenti che tengono artificialmente in vita il rappresentato.

Il potere dovere in capo al rappresentante legale dell'incapace soffre di limiti "connaturati" al fatto che la salute è un diritto "personalissimo" di chiunque , anche dell'incapace, e che la libertà di rifiutare le cure presuppone il ricorso a valutazioni della vita e della morte che trovano il loro fondamento in concezioni di natura etica e religiosa, comunque extragiuridiche, quindi soggettive, che perciò stesso devono essere pur sempre riferibili al soggetto malato anche se incapace.




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