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18 luglio 2008
"CASO ENGLARO: LA CASSAZIONE E LA FUNZIONE GIURISDIZIONALE" - Comunicato, 17 luglio 2008


La Cassazione, quindi, precisa che la sua sentenza, dell'ottobre 2007, risponde all'esercizio della sua "funzione giurisdizionale" e con tale pronuncia la Corte, interpretando la legge "si è limitata ad affermare un principio di diritto", che poi autonomamente e dopo aver esaminato le prove raccolte, la Corte di appello di Milano ha applicato al caso Englaro. Ovvero - sottolinena la corte - il principio del consenso informato comporta la facoltà anche di interrompere la terapia medica, persino in fase terminale; in caso di malato incapace interviene il tutore, il quale per decidere ha due vincoli: agire nell'interesse dl malato e "con" l'incapace, ovvero ricostruendo la sua presunta volontà. E la corte d'appello di Milano ha ritenuto che la presunta volontà di interrompere le cure sussistesse nel caso concreto della Englaro.
La Corte "considerate le polemiche sul caso di Eluana Englaro sviluppate in questi giorni sulla stampa, la Corte di Cassazione, che si trova a Roma e non è una corte di Milano, come un quotidiano erroneamente a riportato, ritiene opportuno precisare che la sentenza n. 21748/07 sul caso in questione, che risale ormai all'ottobre del 2007, costituisce espressione della corte di Cassazione nella sua funzione giurisdizionale. La Corte con tale pronuncia si è limitata ad affermare un principio di diritto sulla base della interpretazione costituzionalmente orientata della legislazione vigente." E - precisa la Corte - il principio affermato è il seguente: "...senza il consenso informato l'intervento del medico è, al di fuori de i casi di trattamento sanitario per legge obbligatorio o in cui ricorra uno stato di necessità. Sicuramente illecito, anche quando è nell'interesse del paziente." "Il consenso informato ha come correlato - evidenzia la Corte - la facoltà non solo di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma ... altresì eventualmente rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla, in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale".
Nel caso in cui il malato non possa decidere, interviene il tutore, ma i vincoli sono precisi, sottolinea la Corte di Cassazione: "Nel consentire il trattamento medico o nel dissentire dalla prosecuzione dello stesso sulla persona dell'incapace, la rappresentanza del tutore è sottoposta a un duplice ordine di vincoli: egli deve, innanzitutto, agire nell'esclusivo interesse dell'incapace; e, nella ricerca del 'best interest', deve decidere non 'al posto' dell'incapace, né 'per' l'incapace, ma 'con' l'incapace".
"Quindi - prosegue la Corte - ricostruendo la presunta volontà del paziente incosciente, già adulto prima di cadere in tale stato, tenendo conto dei desideri da lui espressi prima della perdita della coscienza, ovvero inferendo quella volontà dalla sua personalità, dal suo stile di vita, dalle sue inclinazioni, dai suoi valori di riferimento e dalle sue convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche".
E - evidenzia la Cassazione - da questo principio poi la Corte di Appello di Milano ha, in autonomia, esaminato le prove e deciso di autorizzare la sospensione dell'alimentazione forzata a Eluana Englaro. "In applicazione di siffatto principio - prosegue infatti la nota - la Corte di Appello di Milano, nella sua autonomia e valutando in concreto le circostanze di fatto e le prove raccolte, ha deliberato che potessero essere sospesi alla Englaro i presìdi che tuttora ne prolungano il riconosciuto stato vegetativo permanente".
Quindi, conclude la nota del primo presidente: "La Corte di Cassazione non ha in alcun modo travalicato il proprio specifico compito istituzionale di rispondere alla domanda di giustizia del cittadino, assicurando la corretta interpretazione della legge, nel cui quadro si collocano in modo primario i principi costituzionali e la Convenzione di Oviedo".





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