L’adempimento della prestazione sanitaria impone l’impiego della speciale diligenza che è lecito attendersi dall’operatore medio appartenente al medesimo ambito di specialità; la misura della diligenza, che è criterio di responsabilità, oltre che di individuazione del contenuto dell’obbligazione, impone al debitore della prestazione di utilizzare strumenti materiali adeguati e, se del caso, d’informare il creditore della prestazione dell’eventuale indisponibilità degli stessi, pena la sua piena responsabilità anche per difetto d’informazione.
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