Le Sezioni Unite Penali, con la sentenza n. 40538 del 20 ottobre 2009, forniscono una definitiva soluzione alla vetusta quaestio concernente le conseguenze derivanti dalla ritardata iscrizione del nominativo dell’indagato nel registro delle notizie di reato di cui all’art. 335 c.p.p..
Sul punto, infatti, non potevano individuarsi orientamenti univoci.
In base ad un primo indirizzo, posto che l’obbligo di iscrizione che a carico della persona è subordinato all’esistenza di specifici elementi indizianti e non semplici sospetti, la valutazione circa la tempestività della iscrizione spetta esclusivamente al pubblico ministero ed è comunque sottratto, in ordine all’an ed al quando, al sindacato del giudice, ferma restando la configurabilità di ipotesi di responsabilità disciplinari o addirittura penali, nei confronti del Pubblico Ministero.
Secondo altro orientamento giurisprudenziale, peraltro minoritario, la tardiva iscrizione del nominativo dell’indagato nel registro delle notizie di reato non produce l’invalidità delle indagini ma legittima il giudice a rideterminare il momento in cui l’iscrizione doveva essere effettuata, con la conseguenza che la tardiva iscrizione può incidere sulla utilizzabilità delle indagini compiute dopo la scadenza del termine, come rideterminato, ma non su quella delle indagini espletate prima della iscrizione.
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