17/05/12
Cassazione penale sez. V, sent. n. 11623 del 23 gennaio 2012 - Pres. Marasca Rel. Sabeone
Il reato previsto e punito dall'art. 544 ter c.p. è procedibile d'ufficio. La remissione di querela non vale dunque a determinare il non luogo a procedere.
Ha pertanto erroneamente applicato la legge penale il Tribunale di Pesaro contro la cui sentenza si è giustamente attivato il Procuratore Generale della Corte d'Appello di Ancona.
Bravo il Procuratore che non manifestato inerzia e sonnole ...
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16/04/12
LA STRANA STORIA DI DOTTOR JEKILL E DI MISTER HYDE, OVVERO IL CASO DI UN PROFESSORE DI VETERINARIA... ACCUSATO DI ESSERE COMPLICE DI MALTRATTAMENTO DI CAVALLI.
L'ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA ALLA COMMISSIONE DEL MALTRATTAMENTO DI ANIMALI.
Cass. pen. sez. III, sent. n. 12763 del 04.04.2012. Pres. Mannino Est. Teresi
Incastrato da intercettazioni telefoniche da cui si evincevano indicazioni terapeutiche per un cavallo da trattare con farmaci per uso umano che avevano il fine di depur ...
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28/03/12
L'articolo 19 ter disp. coord. c.p. introdotto dalla Legge 189/2004 sul "maltrattamento di animali" non esclude in ogni caso l'applicabilità delle disposizioni del Titolo IX-bis del Libro Secondo del codice penale all'attività circense ed alle altre attività menzionate, ma esclusivamente a quelle svolte nel rispetto delle normative speciali che espressamente le disciplinano.
Il maltrattamento di animali è dunque contestabile anche riguardo a tutte le attività - lecite - che utilizzano animali (ambito venatorio, circense, allevamenti, commercio ecc.).
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27/03/12
Cavalli, questi sconosciuti.
Un animale antico, ma poco conosciuto.
Si perde nella notte dei tempi il momento a partire dal quale il cavallo è entrato a far parte della vita dell'uomo. È stato adoperato nei modi più disparati e beceri da sempre: ne è derivata una diffusa assuefazione culturale che ha forzosamente alterato anche la memoria e la percezione delle sue caratteristiche naturali, del suo vivere in natura. Se fa quello che fa da secoli (o, per essere meno ipocriti, se viene utilizzato come è utilizzato da secoli!) ...
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15/02/12
SGOZZAVANO ANATRE IN RISTORANTE MILANO, CONDANNATI A DUE MESI DI RECLUSIONE PER MALTRATTAMENTI. SIGNIFICATIVO RICONOSCIMENTO DEL REATO IN DANNO DI ANIMALI DESTINATI AL CONSUMO ALIMENTARE
Il Tribunale di Milano ha condannato, in primo grado, a due mesi di reclusione per il reato di maltrattamento di animali (art. 544 ter c.p.) i dipendenti di un ristorante cinese di Milano che, nel giugno del 2010, erano stati sorpresi a sgozzare anatre. Per questo - ma anche a causa delle pessime condizioni igienico-sanitarie - , l’Asl aveva disposto la chiusura.
Prima di essere sgozzate, le anatre erano state legate con ...
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07/02/12
1.La fattispecie contestata. 1.1. Ratio legis e natura del reato. 2. Il caso. Le indagini. 2.1. L’oggetto della perquisizione. Il corpo del reato. 2.2. Il compendio probatorio. La sorpresa in flagranza e la prova del reato. 3. Il trattamento sanzionatorio. Pena detentiva in luogo di quella (alternativa) pecuniaria. Diniego attenuanti generiche. 4. illiceità penale nell’alveo di un’attività altrimenti consentita
1. La fattispecie contestata
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27/01/12
Una recentissima sentenza del Giudice di Pace di Offida in materia di soccorso di animali allarga lo stato di necessità alle circostanze che riguardano il soccorso di animali in difficoltà.
Nel caso di specie, un medico veterinario proponeva opposizione per ottenere l’annullamento del verbale redatto dalla Polizia Municipale di Offida per eccesso di velocità, ai sensi dell’art 142 comma 8 del Codice della Strada. Il ricorrente deduceva che quel giorno era stato contattato da una sua cliente che con fare molto preoccupato gli chiedeva di accorrere presso la sua abitazione in quanto l’animale da ...
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19/03/11
Ci si è chiesti se l’apposizione di una c.d. zanzariera sia o meno elemento idoneo ad escludere la sussistenza di una servitù di veduta.
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19/09/11
Emblematico, quanto al contenuto del possesso (animus e corpus: cfr., amplius, IL POSSESSO - Usucapione, azioni di reintegrazione e di manutenzione, denuncia di nuova opera e di danno temuto-, Cedam, Padova 2011), il rapporto dello Stato con la fauna selvatica.
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30/09/09
Ha fatto discutere la pronuncia in epigrafe, maltrattata invero da letture frettolose, quando invece contiene principi di buon senso, ed è scritta in punta di diritto. Fa specie, piuttosto, l'originale pretesa degli attori, due condomini che intendono opporsi all'uso, a loro dire, abusivo del giardino comune dove altri condomini hanno creato un posticcio ricovero per i gatti.
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30/04/11
“L.P. imputato del reato p. e p. dagli artt. 40 2° c., 99 4° c. e 544 bis c.p. perché, in qualità di proprietario dell’animale e, quindi, di soggetto avente l’obbligo giuridico di impedire l’evento in quanto titolare di una posizione di garanzia nei confronti dell’animale medesimo, per crudeltà e senza necessità, abbandonando il proprio cane all’interno della propria autovettura (omissis) parcheggiata in divieto di sosta presso il terminal 1 dell’aerostazione di Milano Malpensa con un solo finestrino abbassato di soli 10 cm e recandosi, incurante delle conseguenze che tale gesto avrebbe certamente comportato nei confronti della salute dell’animale (anche in relazione al caldo tipico della stagione estiva) a Zurigo, ne provocava la morte. Fatto commesso ed accertato in Somma Lombardo (VA) presso l’aeroporto di Malpensa il 11.07.2006”.
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07/03/11
E’ giunta sino alla Corte di Cassazione, una controversia in sé banale, ma ricca di spunti.
Marito e moglie escono per una passeggiata con il cane che, strada facendo, libero da guinzaglio e museruola, morde una passante alla coscia. La vittima, rivoltasi alle competenti autorità sanitarie, denunciava entrambi i coniugi delle lesioni patite e si rivolgeva al Giudice di Pace. Sia il primo giudice che quello di secondo grado, condannavano la coppia a pena pecuniaria oltre al risarcimento del danno ed a concessione di provvisionale. Il motivo di doglianza sottoposto alla cognizione del Supremo Collegio riguardava la rilevanza ex art. 672 codice penale della proprietà dell’animale, asserendo il marito ricorrente che il cane fosse nella sola titolarità della moglie, per quanto egli non negasse di essere stato presente al momento del fatto.
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16/04/10
Almeno in una cosa c’è stato l’accordo: sembrano tutti scontenti. Ieri in Commissione agricoltura è stato approvato (21 sì e 17 no) il via libera a venti giorni in più di caccia l’anno: fino al 20 febbraio. Una vittoria solo in parte per i cacciatori e una «sconfitta», come dicono tutte le associazioni, per gli ambientalisti. L’articolo 43 della Legge Comunitaria sulla caccia era già stato approvato dal Senato mesi fa, e aveva portato provocato non poche polemiche, sia dagli animalisti sostenuti dall’opposizione sia da una parte della maggioranza di governo guidata dai ministri Stefania Prestigiacomo (Ambiente) e Michela Brambilla (Turismo). Ma all’elaborazione del testo approvato ieri ha partecipato anche la Prestigiacomo, e la Brambilla ha assicurato «niente doppiette ad agosto» per evitare problemi al turismo.
di Antonella Mariotti
fonte: www.lastampa.it
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27/03/10
È ACCADUTO A CHATTANOOGA, NEL TENNESSEE
L'animale, di nome Winston, si è scagliato con ferocia sulle vettura, facendo tremila dollari di danni
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14/01/10
L’art. 4, n. 2, primo comma, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, come modificata dalla direttiva del Consiglio 20 novembre 2006, 2006/105/CE, dev’essere interpretato nel senso che esso non consente ad uno Stato membro di non approvare, per motivi diversi da quello di tutela dell’ambiente, l’inclusione di uno o più siti nel progetto di elenco dei siti d’importanza comunitaria elaborato dalla Commissione europea. Se fosse consentito agli Stati membri, nella fase della procedura di classificazione, disciplinata dall’art. 4, n. 2, primo comma, della direttiva habitat, di negare il loro consenso per motivi diversi da quelli attinenti alla tutela dell’ambiente sarebbe compromesso il conseguimento dell’obiettivo di cui all’art. 3, n. 1, della direttiva habitat, vale a dire la realizzazione della rete Natura 2000, formata da siti in cui si trovano tipi di habitat naturali elencati nell’allegato I di detta direttiva e habitat delle specie di cui all’allegato II della stessa, e che deve garantire il mantenimento ovvero, all’occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale. Ciò si verificherebbe, in particolare, se gli Stati membri potessero negare il proprio consenso in considerazione delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali alle quali fa riferimento l’art. 2, n. 3, della direttiva habitat, la quale, peraltro, non costituisce, come rileva l’avvocato generale al paragrafo 38 delle sue conclusioni, una deroga autonoma al regime generale di protezione istituito da tale direttiva
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10/02/10
Domenica un cacciatore è stato ucciso per errore. Quanti sono i morti
negli incidenti di caccia?
Secondo i dati dell’associazione «Vittime della caccia», la scorsa stagione sono stati 22 i morti e 54 i feriti. Ma il dossier è stato presentato giovedì scorso. Quindi le vittime salgono a 23. L’associazione però segnala anche che ci sono vittime «extra caccia»: un morto e 18 feriti per incidenti di «domestici» di vario tipo, con le armi che si usano per cacciare.
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07/02/10
Così scriveva Catullo dell’uccelletto che allietava la sua “ragazza”, più tardi Dante descrisse voli d’uccelli in splendide similitudini della Commedia, Petrarca invocava il “vago augelletto” e Leopardi si identificava nel passero solitario. Montale riabilitava l’ilare upupa e Pascoli riproduceva le voci degli uccelli: “Chiù”.
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31/01/10
Le associazioni: «E' follia sparare tutto l'anno»
È iniziata la grande protesta contro l’articolo 38 «stragista», secondo gli animalisti, della legge dell’Ue che permette la caccia tutto l’anno.
Subito dopo l’approvazione in Senato dell’articolo che elimina i limiti di tempo alla stagione venatoria, il mondo animalista è insorto: dalle associazioni internazionali, come Wwf, Greenpeace e la Lipu-Birdlife con Legambiente, fino agli Animalisti italiani, agli Amici della terra e poi l’Enpa, Fare verde, Lav, Lida, Memento naturae, No alla caccia, Oipa, Associazione vittime della caccia e Vas e, infine, i gruppi su Facebook che minacciano proteste e marce per le città contro chiunque sostenga la caccia.
Tutti contro i senatori che - accusano le associazioni - hanno preso una «decisione vergognosa.
E ora inizia la mobilitazione per «una battaglia epocale alla Camera».
Questa legge - sostengono - mette a rischio tutti i volatili.
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10/12/09
"In particolare, per quel che attiene ai danni, tradizionalmente individuati come bagatellari, la Corte afferma espressamente che “Al danno esistenziale era dato ampio spazio dai giudici di pace, in relazione alle più fantasiose, ed a volte risibili, prospettazioni di pregiudizi suscettivi di alterare il modo di esistere delle persone: la rottura del tacco di una scarpa da sposa, l'errato taglio di capelli, l'attesa stressante in aeroporto, il disservizio di un ufficio pubblico, l'invio di contravvenzioni illegittime, la morte dell'animale di affezione, il maltrattamento di animali, il mancato godimento della partita di calcio per televisione determinato dal black-out elettrico. In tal modo si risarcivano pregiudizi di dubbia serietà, a prescindere dall'individuazione dell'interesse leso, e quindi del requisito dell'ingiustizia”.
Aderendo pedissequamente a tali indicazioni, si dovrebbe concludere nel senso della insussistenza di pregiudizio in capo ai signori così affermandosi che il danno dagli stessi patito, collegato alla perdita dell’animale d’affezione, non ricollegandosi ad alcuna ingiustizia, non risulta in alcun modo risarcibile.
Come rilevato, è intenzione di questo giudice sottoporre a vaglio critico le dette conclusioni.
Il danno patito dagli attori è danno riconducibile alla morte dell’animale.
Preliminarmente, si ritiene di porre in evidenza come in precedenza, in alcuni sporadici arresti, anche della stessa Corte, tale voce di danno era stata ritenuta meritevole di tutela, inquadramento necessario per dimostrare come le conclusioni raggiunte dalla Suprema Corte vengano a collocarsi un passo indietro rispetto alla giurisprudenza come fin qui enucleatasi.
La Pretura di Rovereto, in un lontano arresto, già in precedenza citato, aveva affermato
L'atto illecito che determina la malattia o la morte di un animale di compagnia è fatto produttivo di danni morali nei confronti di chi lo accudiva e ne aveva cura, in ragione del coinvolgimento in termini affettivi che la relazione tra l'uomo e l'animale domestico comporta, dell'efficacia di completamento e arricchimento della personalità dell'uomo e quindi dei sentimenti di privazione e di sofferenza psichica indotti dal comportamento illecito” (Pret. Rovereto, 15 giugno 1994, in Nuova Giur. Civ. comm, 1995, I, 133).
Ad analoghe conclusioni era anche giunto il Tribunale di Roma, che però aveva, nel caso di specie, negato ingresso al risarcimento, affermando la impossibilità di configurare un danno morale in assenza di reato (la decisione è del 2002 e, pertanto, ante sentenze gemelle del 2003), e mancando ogni allegazione e prova in punto danno esistenziale (cfr. Trib. Roma, 17 aprile 2002 in Giur. Merito, 2002,1254).
La Corte, in un recente arresto, chiamata ad esprimersi in relazione al danno causato ad una coppia proprietaria di un cavallo deceduto in seguito ad un incidente stradale, pur negando il danno in concreto per assenza di prova, aveva affermato, nella sua parte motiva, che
“La parte che domanda la tutela di tale danno, ha l'onere della prova sia per l'an che per il quantum debatur, e non appare sufficiente la deduzione di un danno in re ipsa, con il generico riferimento alla perdita delle qualità della vita. Inoltre la specifica deduzione del danno esistenziale impedisce di considerare la perdita, sotto un profilo diverso del danno patrimoniale (già risarcito) o del danno morale soggettivo e transeunte.” (Cass. Civ., sez. III, 27 giugno 2007, n. 14846, parte motiva).
Anche in data successiva alle decisioni dello scorso novembre, è ancora la Corte, a sezioni semplici, a porre in dubbio il principio della irrisarcibilità del danno siffatto, sia pur, nel caso di specie, ricorrendo all’escamotage secondo il quale si era in presenza di decisione del giudice di pace emanata secondo equità.
Afferma, infatti, la Corte che in tali giudizi, venendo in rilievo la c.d. equità formativa o sostitutiva della norma di diritto sostanziale, non opera la limitazione al risarcimento del danno non patrimoniale prevista dall’art. 2059 c.c., così confermando la decisione di merito che aveva riconosciuto un risarcimento per il danno conseguente alla morte di un gatto sottoposto a cure presso una clinica veterinaria e deceduto a seguito della inadempiente prestazione professionale svolta (Cfr. Cass. Civ., sez. III, 25 febbraio 2009, n. 4493).
Da tali decisioni, così come pure dai primi commenti dottrinali sul punto alla decisione delle Sezioni Unite, appare emergere una insofferenza alla affermata non risarcibilità del danno all’animale d’affezione, riconducibile alla impossibilità di poter riservare all’animale lo stesso trattamento che si assegna al tacco rotto o al disagio per non poter assistere alla partita della propria squadra del cuore.
Di qui, a nostro avviso, la necessità di sottoporre a rimeditazione la equazione sostenuta dalla Corte secondo la quale: danno da perdita dell’animale da affezione = danno privo di ingiustizia e di soglia minima di gravità."
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19/11/09
MILANO
Dopo tre anni di discussione è arrivata la sentenza di primo grado che riconosce ai gatti di un condominio di via Mar Nero a Milano il diritto di vivere nell’edificio e alla famiglia di gattari che se ne occupa a lasciare le casette che avevano predisposto nelle zone comuni del palazzo: lo comunica l’Associazione italiana difesa animali e ambiente (Aidaa) che definisce la sentenza del Tribunale di Milano «senza percedenti» e «storica».
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