08/05/12
Trib. Venezia, sez. III civ., 5 aprile 2012, G. U. Mariagrazia Balletti:
la transazione sul danno ambientale intervenuta tra il responsabile dell'nquinamento ed il Ministero, quale res inter alios acta, non preclude l’azione dell’ente territoriale minore (nel caso la Provincia di Venezia), come del resto quella dei privati, qualora sia diretta alla riparazione di un autonomo pregiudizio, distintamente subito.
Cfr. anche, ad es.: Cass. pen., 11.1.2010, n. 755, in questa Rivista; Cass. pen., 2.5.2007, n. 16575, Resp. civ. prev., 2007, 2074; Cass., 14.9.2007, n. 19219, in questa Rivista; Cass., sez. un. ci ...
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14/02/12
E’ di questi giorni la sentenza di condanna a sedici anni, comminata dal Tribunale di Torino nei confronti del magnate svizzero Stephan Schmidheiny e del barone belga Louis De Cartier De Marchienne, entrambi imputati nel processo alla multinazionale dell’amianto Eternit. Prima di fare un breve excursus giuridico e dottrinale cerchiamo di comprendere meglio chi è questo temutissimo nemico dell’Ambiente e della salute dell’essere umano. L’asbesto o amianto che dir si voglia, è un insieme di minerali che fanno parte della categoria dei silicati. In natura è molto comune, la sua tipica resistenza al calore e la ...
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14/02/12
Il Tribunale di Torino ha emesso nella giornata di ieri una sentenza di condanna per i responsabili della società svizzera che a Casale Monferrato aveva uno dei suoi più importanti stabilimenti.
Le produzioni chimiche sono potenzialmente pericolose per gli addetti e per l'ambiente circostante. L'Eternit è sostanza insidiosa perché lavora lentamente e i danni al sistema respiratorio si manifestano anche molto tempo dopo l'esposizione. Purtroppo l'Eternit è diffuso su tutto il territorio dello Stato come manto di copertura di immobili privati e pubblici e come c ...
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03/05/09
AREE PROTETTE - Protezioni degli habitat naturali - Zone speciali di conservazione (ZSC) - Procedimento di classificazione - Rete ecologica denominata «Natura 2000» - Obiettivi di conservazione - Soggetti interessati dalla decisione. L'art. 4 della direttiva «habitat», disciplina un procedimento di classificazione dei siti naturali in zone speciali di conservazione (ZSC), procedimento che deve tra altro consentire, come risulta dall'art. 3, n. 2, della medesima direttiva, la realizzazione di una rete ecologica europea coerente di ZSC, denominata «Natura 2000», che è formata da siti in cui si trovano tipi di habitat naturali e habitat delle specie figuranti nell'allegato I e rispettivamente nell'allegato II della detta direttiva e che deve garantire il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale (v., in questo senso, sentenza 7/11/2000, causa C-371/98, First Corporate Shipping). Sicché, la decisione controversa, la quale contempla una serie di territori classificati come siti di importanza comunitaria al fine di consentire la realizzazione della detta rete «Natura 2000», ha, nei confronti di ogni interessato, una portata generale in quanto si applica a tutti gli operatori che, a qualsivoglia titolo, esercitano o possono esercitare, sui territori considerati, attività che possono mettere a repentaglio gli obiettivi di conservazione perseguiti dalla direttiva habitat. Si deve tuttavia ricordare che il fatto che una disposizione abbia, per natura e portata, un carattere generale, in quanto applicabile alla totalità degli operatori economici interessati, non esclude che essa possa tuttavia interessare individualmente taluni di essi (v., in tal senso, sentenze 18/05/1994, causa C-309/89, Codorniu, nonché 22/06/2006, cause riunite C-182/03 e C-217/03, Belgique et Forum 187/Commissione). Pertanto, qualora la decisione riguardi un gruppo di soggetti individuati o individuabili, nel momento in cui l'atto è stato adottato, in base a criteri tipici dei membri di tale gruppo, tali soggetti possono essere individualmente interessati da tale atto, in quanto facenti parte di un gruppo ristretto di operatori economici (v. sentenza 13/03/2008, causa C-125/06 P, Commissione/Infront WM). CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez.II, 23/04/2009, causa C-362/06 P
AREE PROTETTE - Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica boreale adottato con decisione della Commissione - Obiettivi di conservazione - Soggetti interessati dalla decisione. L'art. 4 della direttiva «habitat», disciplina il procedimento di classificazione dei siti naturali in zone speciali di conservazione (ZSC), tuttavia, la possibilità di determinare, con maggiore o minore precisione, il numero o anche l'identità dei soggetti di diritto ai quali si applica il provvedimento non comporta affatto che questi soggetti debbano essere considerati individualmente interessati da questo provvedimento, purché sia assodato, come nel caso di specie, che tale applicazione viene effettuata in virtù di una situazione obiettiva di diritto o di fatto definita dall'atto in esame (sentenza 22/11/2001, causa C-451/98, Antillean Rice Mills/Consiglio, nonché ordinanza 25/04/2002, causa C-96/01 P, Galileo e Galileo International/Consiglio - 8/04/2008, causa C-503/07 P, Saint-Gobain Glass Deutschland/Commissione). CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez.II, 23/04/2009, causa C-362/06 P
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03/03/09
Il legislatore ha riconosciuto il diritto di accesso agli atti delle Amministrazioni comunali e provinciali (art. 7 e ss. della legge 8 giugno 1990, n. 142, oggi confluiti nel d.lgs. n. 267/2000, cd. Testo unico degli enti locali) ed ha introdotto, immediatamente dopo, quale istituto di carattere generale, il diritto di accesso nei confronti di tutte le Amministrazioni pubbliche (artt. 22 e ss., legge 7 agosto 1990, n. 241), al fine di rendere concreto il diritto di partecipazione procedimentale previsto dalla stessa legge.
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14/02/11
Negli anni ’60 una società del gruppo Texaco [Texaco Petroleum Company (“TexPet”)] ottenne dal Governo Ecuadoregno una concessione petrolifera, per poi consorziarsi con una società in mano pubblica. Sino ai primi anni ’90 condusse le attività estrattive e correlate causando un vero e proprio disastro ambientale (nella zona orientale del Paese). Nel 1995, per rimediare ai gravissimi danni ambientali cagionati - al fine di estinguere il debito relativo -, concluse con il Governo dell’Ecuador un accordo transattivo. Nondimeno, alla fine degli anni ’90, alcuni avvocati statunitensi, tra cui un nativo dell’Ecuador, iniziarono negli U.S. una causa (“class action”) in rappresentanza della popolazione ecuadoregna direttamente danneggiata dal disastro ambientale prodotto da Texpet. Causa poi “trasferita” in Ecuador. Frattanto (nel 2001, dopo che, alla fine del 2000, la Texaco aveva vinto la causa risarcitoria contro di lei intentata negli U.S.) la Chevron ha acquisito la Texaco, e dunque la Texpet. Ora dunque la Chevron, quale “successore” di Texaco (e Texpet), è stata condannata con sentenza di primo grado (dal Tribunale ecuadoregno) al risarcimento dei danni ambientali, liquidati in 9 miliardi e mezzo, e dispari, di dollari americani, oltre i danni puntivi (in pari misura), e le spese processuali.
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22/03/11
In applicazione dello ius superveniens [(art. 5-bis, D.L. 25 settembre 2009, n. 135, conv. con mod. in L. 20 novembre 2009 n. 166), per cui “i criteri di determinazione dell'obbligazione risarcitoria stabiliti dall'art. 311, commi 2 e 3 (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), si applicano anche alle domande di risarcimento proposte o da proporre ai sensi della L. 18 luglio 1986, n. 349, art. 18, in luogo delle previsioni dei commi 6, 7 e 8 del citato art. 18, o ai sensi del titolo 9 del libro 4 del codice civile o ai sensi di altre disposizioni …“], i supremi giudici cassano con rinvio la sentenza gravata perché i giudici ad quem (del rinvio) applichino i nuovi criteri di liquidazione, da individuarsi nelle previsioni contenute nell’Allegato 2 della Dir. 2004/35/CE, ed eventualmente, se nelle more intervenuto, nel Decreto ministeriale previsto dall'ultimo periodo dell'art. 311, comma 3, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato.
La sentenza che si segnala aggiunge tuttavia una considerazioni di particolare rilievo, e cioè che “il bene giuridico costituito dall'ambiente rimane oggettivamente danneggiato anche se il titolare di quello ritenga impossibile o non conveniente il ripristino, sicché il controvalore di tale diminuzione spetta comunque al danneggiato, in base a principi affatto generali della responsabilità civile. Nè sussisterebbe alcuna locupletazione e tanto meno ingiusta: spetta incoercibilmente al danneggiato, che abbia conseguito un risarcimento per equivalente, ogni determinazione sulla sua concreta destinazione al ripristino effettivo della situazione preesistente, ovvero sul trattenimento ed il reimpiego di quella riparazione - attesa appunto l'assoluta fungibilità del denaro in cui essa consiste - mediante sua destinazione al soddisfacimento di fini ritenuti egualmente satisfattivi.”
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16/08/11
DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011, n. 121
Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonche' della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni. (11G0163) (GU n.177 del 1-8-2011 )
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11/01/11
Il termine ambiente indica un concetto multidimensionale di difficile apprensione e per questo risulta arduo delimitarne una nozione che sia apprezzabile in termini giuridici e che, al contempo, non risulti troppo sciolta nella astratta generalità.
Dietro quella curva del tempo che vola, ci aspetta ancora Giannini, il quale negava rilievo giuridico autonomo al concetto di ambiente, utilizzando un triplice sistema di riferimento, in cui questi era assimilato: a) al valore paesaggistico e all' interesse storico culturale; b) all' aspetto ecologico preso con riferimento alla potenziale aggressione dell' uomo al territorio e quindi alla lotta contro l' inquinamento; c) alla generale disciplina di assetto del territorio sotto il profilo urbanistico.
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10/12/10
Coming finally to the merits, we face the adamant
insistence by the defendants that a dismissal with
prejudice bars, by principles of res judicata, a further
suit arising from the same set of facts, regardless of
what the parties intended. This is false. Litigants who
want to split a claim among different suits can do so
(subject to a qualification about to be noted). E.g., Muhammad
v. Oliver, supra, 547 F.3d at 877; Norfolk Southern
Corp. v. Chevron, U.S.A., Inc., supra, 371 F.3d at 1289;
California v. Randtron, 284 F.3d 969, 975 (9th Cir. 2002);
Restatement (Second) of Judgments § 26(1)(a) and comment
a (1982); Charles A. Wright, Arthur R. Miller &
Edward H. Cooper, 18 Federal Practice and Procedure § 4415,
pp. 354-55 (2d ed. 2002). Res judicata is a defense. It can
be forfeited if not pleaded—so it can be waived expressly.
Maybe, though, there is or should be an exception. The
doctrine of res judicata serves institutional as well as
private interests—interests similar to those served by
forbidding piecemeal appeals. Both res judicata and
the final-judgment rule, along with a number of other
procedural rules, aim at forcing closely related claims to
be consolidated in a single proceeding, whether original
or appellate, in order to economize on the expenditure
of judicial resources for which litigants don’t pay.
Suppose A and B had gotten into a fight and B had spat on
A, twisted his nose, pulled his hair, and kicked him in
the shin. And suppose the parties agreed that they
would not plead res judicata in any suits arising from
the fight. A sues B for assault (the spitting), then for battery
to his nose, then for battery to his scalp, and then
for battery to his chin. We can assume (though we
can’t find a case) that the courts could refuse to entertain
the second, third, and fourth suits—rather than have
to empanel four separate juries to resolve the legal
issues arising from the fight.
But the limited release effected by the settlements in
this case was not gratuitous, as in our hypothetical case.
When the Muniz case was settled, the EPA, moving
with the majestic deliberateness characteristic of government
agencies, was still investigating contamination
by the firms that had been defendants in that case
(which include Arrow and Precision) and was expected
to impose additional costs on them, and may continue
doing so because its investigative activities have not
concluded. Already it is seeking $1 million to reimburse
it for the cost of investigating. And because the Muniz
settlement did not address the contamination of the
class members’ water supply, the defendants in that
suit have, separately from the $16 million settlement of
the Muniz suit, agreed to connect the houses of the
class members to another water-supply system at a cost
of some $4 million.
It would have been difficult to settle all possible
claims by the cross-claiming defendants before their total
liability was determined. So claim splitting—allocation of
the $16 million first, and of the additional $5 million
(which will doubtless grow) second—made sense, and
the district court should not have forbidden it. True, the
order dismissing Muniz had not mentioned the settlements,
and some of them had postdated the dismissal.
But as parties to the settlements the defendants were
bound by them regardless of when they were made
and whether they were mentioned in a judicial order.
Were there doubt about the scope of the settlements,
we would have to remand for further proceedings to
still that doubt. But there is no doubt that the settlements
confine release to claims by defendants against
one another concerning the allocation of the $16 million.
So the defendants have no defense of res judicata
to the present suits, and the judgment of the district
court is therefore reversed with instructions to reinstate
the suits.
REVERSED.
-->
La fattispecie riguarda un’azione svolta da una, anzi due, tra più imprese responsabili di inquinamento - nei confronti di alcune altre tra queste.
La particolarità del caso è data dal fatto che:
1. il precedente giudizio intentato dalla classe dei danneggiati si era concluso con una transazione e con provvedimento di estinzione (anzi di “dismissing with prejudice”) ;
2. a lato della transazione stavano separati accordi intercorsi tra le parti convenute, tesi alla ripartizione dei costi della transazione;
3. le contestuali rinunce alle azioni di regresso, anche se espresse “in relazione alla asserita contaminazione …”, erano limitate ad una sola quota parte dell’oggetto della transazione;
4. al momento del perfezionamenti degli accordi di cui sopra, l’autorità stava ancora investigando sulle rispettive responsabilità e dunque non potevano essere predeterminate la quote di danno da allocarsi singolarmente.
Anche se il rapporto giuridico processuale deve tendere economicamente all’inscindibilità, i convenuti (nel secondo giudizio) non possono opporre la regiudicata già formatasi (nel primo), in quanto constano ragioni tali da consentire il frazionamento del processo, ed una definitiva allocazione delle responsabilità.
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22/11/10
Altre norme, infatti, sono azionabili "per ottenere il risarcimento di qualsiasi danno patrimoniale, ulteriore e concreto, che abbiano dato prova di aver subito dalla medesima condotta lesiva dell’ambiente in relazione alla lesione di altri loro diritti patrimoniali, diversi dall’interesse pubblico e generale alla tutela dell’ambiente come diritto fondamentale e valore di rilevanza costituzionale."
-->
Anche se è prevista la legittimazione esclusiva dello Stato, per il tramite del Ministero dell’Ambiente, alla reazione al danno ambientale, (in quanto è la suprema personificazione della comunità sovrana di tutto il territorio che convenientemente reagisce alla compromissione del risultato, complessivo ed unico, ed immateriale, dell’interrelazione delle singole risorse ambientali) con questo concorrono altri tipi di danni, che, in quanto circostanziati o localizzati, incidono situazioni giuridiche soggettive, individuali o collettive, così da fondare la legittimazione anche ed eventualmente di Enti territoriali minori.
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14/09/07
Tali rimanenti danni sono stati inquadrati e riassunti sotto tre voci di spesa in ordine alle quali la Provincia aveva chiesto al Tribunale di Savona (ed ottenuto dallo stesso) il riconoscimento con una valutazione secondo equità:
1 - mancato introito rilascio tesserini pesca;
2 - diseconomie gestione personale ufficio pesca; esborso e non dal 2/10/98.
3 - spese ripopolamento ittico adeguato ed ambientalmente compatibile. La Corte di Appello ha semplicemente cancellato tutto con una serie di motivazioni carenti, illogiche e contrarie al buon senso. La relazione di parte a firma del Dott. R. in qualche modo propedeutica ad una CTU, pure richiesta dalla Provincia, sempre avversata da controparte e mai disposta dal Tribunale - poteva, eventualmente, non essere presa in considerazione ma nel momento in cui si da ad essa qualche credito non la si può criticare come se nulla dicesse. Basta il semplice buon senso comune, comunque, a far comprendere che qualcosa non quadra se, relativamente ad un tratto di fiume della lunghezza di 20 Km. (interessante il territorio di nove Comuni ed una popolazione di 5.700 residenti), sono state richieste 10 licenze di pesca con una media percentuale di ribasso del 254% rispetto alla media sull'intero territorio provinciale. Non diversamente accade per quanto riguarda la seconda voce di danno (diseconomie nella gestione del personale dell'ufficio pesca). La Provincia, sotto tale voce di rimborso, ha indicato le spese sostenute sostanzialmente per la vigilanza espletata dal guardiapesca a suo tempo addetto alla vigilanza. Il dipendente in questione, non potendo nel pubblico impiego (e non solo nel pubblico impiego), essere licenziato è stato riciclato per altra attività. Ma tutto questo ha costituito, per un certo lasso di tempo almeno, un esubero e, sicuramente un danno economico che è stato coperto con i soldi dei contribuenti. Quanto poi alla voce relativa al danno per il ripopolamento ittico, la Corte di Appello ha ritenuto che "il depauperamento del patrimonio ittico rappresenta un vero e proprio danno all' ambiente , il cui ristoro spetta solamente al Ministero dell' Ambiente e non agli enti locali". In realtà, come ben aveva compreso il Tribunale di Savona, il danno lamentato nello specifico dalla Provincia non attiene al danno ambientale bensì a quello patrimoniale. La Provincia si duole e si preoccupa di dover ripopolare il tratto di fiume con quelle specie ittiche che sono di interesse per i pescatori e che non può essere a carico di altri se non dell'Ente che incamera gli introiti dei tesserini. Quanto poi all'osservazione della Corte secondo la quale il ripopolamento non è ancora stato effettuato e, quindi, non può essere oggetto di rimborso, sarebbe sicuramente sottoposto al giudizio di responsabilità della Corte dei Conti quell'intervento dell'Ente Locale che investisse denaro pubblico per immissioni di fauna ittica in un contesto ambientale che ne provocherebbe sicuramente la morte immediata, e non è dato comprendere per quale motivo tale fatto contingente (mancato ripopolamento a tutt'oggi) comprometterebbe od ostacolerebbe il risarcimento di quanto distrutto.
Il primo motivo di ricorso va accolto per quanto di ragione.
Con riferimento alla voce indicata nel ricorso sub a) e cioè ai danni patrimoniali ":.. per riunioni di amminisiratori e tecnici", la motivazione della Corte appare insufficiente (fatta salva l'eccezione che verrà indicata) in quanto non risultano esposte con sufficiente specificità e cioè con puntuale riferimento ai documenti prodotti (ed agli eventuali collegamenti tra gli stessi) le ragioni del mancato riconoscimento delle voci di spesa asseritamente non recanti riferimenti (l'affermazione è generica e globale) agli episodi di inquinamento in questione.
L'unica eccezione a tale genericità è costituita dalla motivazione concernente i "...contributi che la Provincia di Asti risulta aver erogato ad un Comune per manifestazioni sostenute a Roma al riguardo del problema inquinamento della (OMISSIS); relativi quindi a voci di spesa che non sembrano propriamente di istituto...". Trattasi infatti di una valutazione immune dai vizi denunciati.
Quindi la sentenza va cassata in relazione all'intera voce sopra indicata sub a) fatta eccezione per il mancato riconoscimento di detti contributi erogati "... per manifestazioni sostenute a Roma al riguardo del problema inquinamento della (OMISSIS)...".
Con riferimento al punto b) (mancato riconoscimento di interessi legali e rivalutazione monetaria relativamente ai danni patrimoniali relativamente a quelli per riunioni di amministratori e tecnici") il Giudice di primo grado aveva liquidato l'importo complessivo di L. 121.633.000 (comprensivo anche delle voci in questione) "...in valuta avente t'attuale potere d'acquisto..." (v. in particolare a pag. 17 della sentenza); il Giudice di secondo grado appare non considerare tale avvenuto riconoscimento (nella sentenza di primo grado) della rivalutazione (nei limiti sopra indicati); nel senso che sembra negarlo in modo del tutto immotivato; si è quindi di fronte ad una omessa motivazione. Il ricorso va di conseguenza accolto relativamente a detto punto.
Con riferimento al punto c) (rimanenti danni patrimoniali: 1 - mancato introito rilascio tesserini pesca; 2 - diseconomie gestione personale ufficio pesca; 3 - spese ripopolamento ittico adeguato ed ambientalmente compatibile) va rilevato che la decisione negativa della Corte, con riferimento alle voci 1 (mancato introito rilascio tesserini pesca) e 2 (diseconomie gestione personale ufficio pesca) è basata sull'insufficienza delle risultanze processuali e, più specificamente della relazione del Dott. R., dipendente della provincia, a provare la tesi della provincia stessa; si è di fronte in tal caso ad una valutazione tipicamente di merito che si sottrae al sindacato di legittimità in quanto immune dai vizi denunciati.
Con riferimento invece al punto 3 la Corte ha negato la risarcibilità sulla base di una diversa ed autonoma motivazione e cioè "...sia perchè il depauperamento del patrimonio ittico rappresenta un vero e proprio danno all' ambiente , il cui ristoro spetta solamente al Ministero dell' Ambiente e non agli enti locali (...omissis...) sia perchè non vi è prova alcuna che ripopolamento ittico (e quindi spese relative) vi siano stati... ". Da tale differerente (è opportuno ribadire detta differenza) motivazione emerge che tale Giudice ha omesso di prendere ritualmente in esame detta richiesta, chiaramente prospettata dalla Provincia come attinente ad un danno non ambientale ma prettamente economico e destinato ad incidere esclusivamente sul bilancio della Provincia medesima; infatti, di fronte a detta specifica tesi, l'assunto del Giudice secondo cui "...il depauperamento del patrimonio ittico rappresenta un vero e proprio danno all' ambiente ..." deve ritenersi esposto in modo apodittico; e ciò comporta insufficienza della motivazione. Quanto poi all'argomentazione secondo cui ".....non vi è prova alcuna che ripopolamento ittico (e quindi spese relative) vi siano stati...", va rilevato anzitutto che il ripopolamento presupponeva logicamente la cessazione dell'inquinamento (e su tale punto il Giudice non ha esposto una congrua motivazione); va poi osservato che qualora vi fosse stata la dedotta moria di pesci in conseguenza degli episodi di inquinamento e qualora avesse effettivamente avuto luogo in precedenza la suddetta asserita (e lucrosa) attività di rilascio di tesserini pesca da parte della provincia con conseguente diretto interesse di questa a mantenere presenti le specie di pesci che interessavano i pescatori (su entrambi tali punti la Corte non ha preso rituale posizione ed anzi le argomentazioni - immuni da vizi per le ragioni sopra esposte - con cui ha respinto le voci di danno 1 e 2 appaiono concernere essenzialmente il quantum delle voci stesse; nel senso che -sostanzialmente - imputano alla provincia di non aver fornito le prove sul punto che aveva l'onere di dare e che in concreto, con riferimento a dette voci 1 e 2, avrebbero potuto esser date, e non contestano in realtà ritualmente nè detta moria nè l'attività di rilascio di tesserini), il danno in questione vi sarebbe oggettivamente stato a prescindere dalla circostanza che la provincia abbia o non abbia già provveduto al ripopolamento.
In altri termini è ovvio che un danno dedotto nei termini in questione - moria di pesci e conseguente necessità economica di provvedere al ripopolamento per non perdere il futuro lucro derivante dal rilascio dei tesserini - sussiste o non sussiste oggettivamente a prescindere dal se nel frattempo si sia in concreto provveduto o meno al ripopolamento.
-->
Anche se è prevista la legittimazione esclusiva dello Stato, per il tramite del Ministero dell’Ambiente, alla reazione al danno ambientale, con questo concorrono altri tipi di danni, che, in quanto circostanziati o localizzati, incidono situazioni giuridiche soggettive, individuali o collettive, così da fondare la legittimazione anche ed eventualmente di Enti territoriali minori.
Poi, il danno sussiste e deve essere risarcito, anche se non si sono sostenute (o non si sono ancora sostenute) le spese necessarie alla sua eliminazione.
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24/06/10
Il principio di precauzione soccorre quale strumento idoneo a ridurre efficacemente i rischi di incendi boschivi, constatata l’impossibilità di eliminarli completamente, attraverso l’applicazione di norme prestazionali alla stregua della necessità di:
• considerare non soltanto i vantaggi, ma anche gli svantaggi dell’adozione di determinate misure di cautela;
• studiare ed applicare misure di cautela proporzionate al rischio;
• applicare in definitiva il principio di precauzione sulla base di una attenta analisi costi-benefici, che però non sia limitata solo agli aspetti quantitativi, ma consideri, anche, i profili quantitativi delle varie situazioni in esame.
Il principio di precauzione si trova espresso, in origine, nella Dichiarazione di Brema del 1984 riguardante la Conferenza Internazionale dei Ministri sulla Protezione del Mare del Nord, con la quale gli Stati vengono esortati a non “aspettare la prova certa degli eventi dannosi prima di agire”.
Il Principio precauzionale è stato enunciato anche in altri documenti internazionali fino ad essere riconosciuto universalmente solo in occasione della Conferenza ONU del 1992 di Rio de Janeiro sull’Ambiente e lo Sviluppo .
Anche nel Trattato di Maastricht (1992), accanto ai già noti e preesistenti principi del “chi inquina paga”, “prevenzione” e “correzione alla fonte”, viene espressamente inserito - con una modifica al testo originario del Trattato - il principio di “precauzione” tra i principi fondamentali della politica comunitaria in materia ambientale, e successivamente con il Trattato di Amsterdam (1997) viene individuata la connessione del citato principio con le specifiche esigenze di tutela ambientale in un’ottica di attuazione delle politiche ambientali.
Successivamente, altri accordi internazionali hanno richiamato tale principio di precauzione:
- il Protocollo di Cartagena del 2000 sulla Biosicurezza ;
- la Convenzione di Stoccolma del 2001 sugli Inquinanti Organici Persistenti (POPs), che individua un numero definito e preciso di sostanze considerate a rischio, la cui produzione deve cessare, ed espressione del citato Principio ;
- la Convenzione di Londra del 2001 sulle vernici antivegetative per imbarcazioni (“Anti-Fouling Systems on Ships”).
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16/05/08
“Con riferimento al danno che assume dimensione collettiva, come accade appunto per il danno ambientale e per il danno morale che del primo sia conseguenza immediata e diretta, l’ente infatti, pur facendo valere una legittimazione ad agire iure proprio, propone la domanda giudiziale per la tutela dell’interesse dei consociati, ai quali sono direttamente riferibili il disagio e la sofferenza derivanti dalla compromissione del paesaggio, dell’ambiente naturale, della salubrità dell’acqua, dell’aria e del mare.
D’altro canto, se è vero che l’ambiente è un bene immateriale direttamente goduto dalla collettività di cui l’ente territoriale è ente esponenziale, e se si riconosce che proprio in considerazione di tale rapporto tra ente e collettività si è giunti ad attribuire al primo la legittimazione ad agire per il risarcimento del danno arrecato all’ambiente in sé considerato, non sembra esservi ragione per escludere la configurabilità dello stesso meccanismo di tutela anche con riferimento al danno morale che costituisca conseguenza diretta ed immediata del danno ambientale verificatosi.
Ne deriva che anche in questi casi deve essere riconosciuta la possibilità del risarcimento del danno morale in favore dell’ente territoriale.
Quanto alla prova del danno, va osservato che lo stesso, pur essendo un danno-conseguenza, nella concretezza del caso deve presumersi esistente, sulla base di una massima di esperienza in base alla quale la lesione dell'ambiente di cui una data collettività sia abituata a fruire provoca nella stessa immancabilmente disagi e sofferenze per le utilità ambientali perdute.
Tanto premesso, ritiene questo giudice che in favore della Regione Autonoma della Sardegna vada riconosciuto anche il risarcimento del danno morale consistente nel disagio, nella sofferenza ed in genere nel turbamento psicologico patiti dalla collettività stessa in conseguenza dell’incendio doloso appiccato”
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11/01/10
La disciplina normativa di cui all'art. 311, 1° comma, D.L.vo n. 152/06, secondo cui "il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio agisce, anche esercitando l'azione civile in sede penale, per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale, oppure procede ai sensi delle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto" non esclude e comunque non è incompatibile con la disciplina generale prevista dall'art. 2043 cc, in virtù della quale qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. Consegue che nella fattispecie de qua sussiste la legittimazione della Provincia di Pesaro ed Urbino a costituirsi parte civile, avendo detto Ente chiesto (ed ottenuto) il risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla condotta illecita come contestata ed accertata nei confronti dell'imputato
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02/02/10
La legittimazione e l’interesse ad agire dell’ente locale in materia ambientale, in quanto titolare di un interesse collettivo, è riconosciuta dalla giurisprudenza fin da Tar Lazio 1064/90 ed è confermata da giurisprudenza successiva (Cons. Stato, sez. IV, 6 ottobre 2001 n. 5296). Sarebbe d’altronde irragionevole riconoscere legislativamente all’ente territoriale la possibilità di agire in giudizio in via successiva per il risarcimento del danno all’ambiente (art. 18, co. 3, l. 349/86), e negargli invece la possibilità di agire in via preventiva per impedire la produzione di quello stesso danno. Sarebbe altrettanto irragionevole riconoscere la titolarità di un interesse collettivo ad associazioni ambientaliste, il cui collegamento con il territorio interessato dall’abuso è talora costituito soltanto dal fine statutario, e non individuarlo nell’ente istituzionalmente esponenziale della comunità di riferimento.
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11/01/10
La disciplina speciale dell’azione di cd. danno pubblico ambientale non esclude la risarcibilità del danno subito dagli altri enti minori (ed individui) ai sensi della disciplina di diritto comune.
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24/11/09
Per i primi quattro commi dell’art. 146 - D. Lgs. n. 42 del 2004:
1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, ne' introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.
3. La documentazione a corredo del progetto e' preordinata alla verifica della compatibilita' fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. Essa e' individuata, su proposta del Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, e puo' essere aggiornata o integrata con il medesimo procedimento.
4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non puo' essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione e' valida per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.
Per il successivo art. 167:
1. In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza, il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese, fatto salvo quanto previsto al comma 4.
2. Con l'ordine di rimessione in pristino è assegnato al trasgressore un termine per provvedere.
3. In caso di inottemperanza, l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica provvede d'ufficio per mezzo del prefetto e rende esecutoria la nota delle spese. Laddove l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica non provveda d'ufficio, il direttore regionale competente, su richiesta della medesima autorità amministrativa ovvero, decorsi centottanta giorni dall'accertamento dell'illecito, previa diffida alla suddetta autorità competente a provvedervi nei successivi trenta giorni, procede alla demolizione avvalendosi dell'apposito servizio tecnico-operativo del Ministero, ovvero delle modalita previste dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a seguito di apposita convenzione che può essere stipulata d'intesa tra il Ministero e il Ministero della difesa.
4. L'autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi:
a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
5. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 4 presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione.
L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui al comma 1. La domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica presentata ai sensi dell'articolo 181, comma 1-quater, si intende presentata anche ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma.
6. Le somme riscosse per effetto dell'applicazione del comma 5, nonché per effetto dell'articolo 1, comma 37, lettera b), n. 1), della legge 15 dicembre 2004, n. 308, sono utilizzate, oltre che per l'esecuzione delle rimessioni in pristino di cui al comma 1, anche per finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino. Per le medesime finalità possono essere utilizzate anche le somme derivanti dal recupero delle spese sostenute dall'amministrazione per l'esecuzione della rimessione in pristino in danno dei soggetti obbligati, ovvero altre somme a ciò destinate dalle amministrazioni competenti.
Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono definiti dall’art. 3, D.P.R. n. 380 del 2001 “interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti” e, rispettivamente, “opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso”
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19/11/09
Il lettore - abituale visitatore di questo sito, sarà particolarmente incuriosito da sentenze come questa che si segnala, la quale tratta principaliter il tema del danno esistenziale ambientale, e, oltre a ciò, ci ricorda che per il diritto della California il danneggiamento anche accidentale di certe risorse naturali (e/o animali) consente la duplicazione, se non triplicazione, del danno patrimoniale immediatamente emergente (s. 3346, Cal. Civ. Code), e l’aggiudicazione delle attorney fees (s. 1021.9, Cal. Civ. Proc. Code).
Il danno che ho chiamato esistenziale ambientale viene descritto in termini di inconvenienti, disconfort e turbamenti - ben distinti dal danno diciamo morale (mental and emotional distress), ed esso è ritenuto risarcibile qualora sia accertato il rapporto di fisica occupazione della proprietà colpita o comunque contaminata
Richiamati precedenti anche di altre giurisdizioni.
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21/09/09
Con la sentenza in commento la Corte Costituzionale si è pronunciata su più argomenti inerenti la legittimità costituzionale della legge delega nr. 308/2004 (che ha dato origine al Testo Unificato Ambientale, d.lgs. 152/2006) e la competenza esclusiva statale nel legiferare in campo ambientale.
A proposito della legge delega, infatti, la Corte ha escluso categoricamente che la delega contenuta nella successiva legge n. 62/2005, inerente l’attuazione di numerose direttive comunitarie in diverse materie (c.d. legge omnibus), abbia tacitamente abrogato la delega precedente, conferita, invece, nella specifica materia ambientale, dalla legge n. 308 del 2004. Infatti, la legge delega n. 62 del 2005 riguarda argomentazioni diverse da quelle contenute nella legge delega n. 308 del 2004, che non richiede solo l’attuazione del diritto comunitario, ma anche il suo coordinamento nell’ambito della legislazione ambientale.
In ordine, invece, al diverso livello di competenze tra normativa statale e normativa regionale, è stato precisato che la disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente deve garantire un elevato livello di tutela, come tale inderogabile dalle altre discipline di settore. La normativa, pertanto, rimessa in via esclusiva allo Stato, viene a prevalere su quella dettata dalle Regioni in materie di competenza propria, che riguardano l’utilizzazione dell’ambiente e, quindi, altri interessi. Da ciò consegue che la disciplina statale di tutela dell’ambiente rappresenta un limite alla disciplina che le Regioni dettano in altre materie di loro competenza, salva la facoltà di queste ultime di adottare norme di tutela ambientale più elevate nell’esercizio di competenze loro proprie. Lo Stato detta quindi, in materia di tutela dell’ambiente, una disciplina inderogabile in pejus, che si impone all’autonomia delle Regioni e le vincola, anche quando esse esercitino la potestà legislativa loro riconosciuta dalla Costituzione in altre materie.
Anche nel considerare la specifica materia della risarcibilità del danno ambientale, la Corte ha ritenuto di non consentire l'interferenza di attribuzioni tra l'organo statale e regionale. Nel caso di cui agli artt. 304, comma 3, 305, comma 2, e 306, comma 2, del Testo Unificato Ambientale - i quali disciplinano l’azione amministrativa di prevenzione e ripristino del danno ambientale - la scelta di attribuire all’amministrazione statale le funzioni amministrative trova una non implausibile giustificazione nell’esigenza di assicurare che l’esercizio dei compiti di prevenzione e riparazione del danno ambientale risponda a criteri di uniformità e unitarietà, atteso che il livello di tutela ambientale non può variare da zona a zona e considerato anche il carattere diffusivo e transfrontaliero dei problemi ecologici, in ragione del quale gli effetti del danno ambientale sono difficilmente circoscrivibili entro un preciso e limitato ambito territoriale.
Inoltre, appare verosimile che il risarcimento per equivalente patrimoniale è dovuto allo Stato (le relative somme sono versate in entrata del bilancio dello Stato e confluiscono in un apposito fondo di rotazione istituito nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio) e, dall’altro lato, che le Regioni hanno diritto, oltre che di agire in giudizio in qualità di soggetti danneggiati nei beni di loro proprietà dal fatto produttivo di danno ambientale (art. 313, comma 7), anche di ricorrere al giudice amministrativo per il risarcimento del danno subito a causa del ritardo nell’attivazione, da parte dell’amministrazione statale, delle misure di precauzione, prevenzione o contenimento del danno ambientale (art. 310, comma 1). Quanto, invece, alla legittimazione delle Regioni e degli enti locali a proporre l’azione risarcitoria per danno ambientale, va osservato che l’art. 311 del d.lgs. n. 152/2006, nel regolare in termini di alternatività il rapporto fra i due strumenti (amministrativo e giurisdizionale) con i quali l’amministrazione statale può reagire al danno ambientale, non riconosce tale legittimazione, ma neppure la esclude in modo esplicito
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