Risarcire sino in fondo le vittime,
proteggere i soggetti deboli, far respirare i nuovi diritti
Ambiente, Beni culturali / inquinamento, immissioni

14/04/12

“IMMISSIONI INTOLLERABILI E TUTELA D’URGENZA” – Cass. pen. 13902/2012 - Maria Nefeli GRIBAUDI

Cass.pen., sez. VI, 12 aprile 2012, n. 13902, pres. Agrò, rel. Gramendola

Il provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. si è rivelato un valido strumento di tutela in punto di immissioni acustiche intollerabili ai sensi dell’art. 844 c.c.: depongono a suo favore la natura cautelare, il contenuto atipico e la sua attitudine a definire il giudizio, così conquistando carattere ultrattivo (art. 669 octies c.p.c. come novellato dalla l. 80/05).

La sua funzione, in materia di immissioni intollerabili, è duplice, in quanto assurge, al contempo, a strumento di tutela di diritti tra loro eterogenei, quali la ...

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14/03/12

"INIZIA IL PROCESSO FIBRONIT"

Il prossimo 16 aprile inizierà presso il Tribunale di Voghera il processo Fibronit. 

Accusati dei reati di disastro doloso e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro nonché di omicidio colposo aggravato, sono dieci imputati, tra amministratori e dirigenti dell'azienda. Fibronit era uno stabilimento di lavorazione amianto per produzione di manufatti in cemento-amianto dell'Oltrepò Pavese.

In allegato può leggersi l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare che si terrà appunto il prossimo 16 aprile, p ...

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06/03/12

"L'INTERESSE PAESAGGISTICO PREVALE SULLA COMUNICAZIONE ELETTRONICA" - Alessandro FERRETTI

La disciplina della tutela paesaggistica è espressiva di un interesse altior nella gerarchia dei valori in gioco nella comparazione tra interesse paesaggistico e realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica.

E’ il principio affermato dal T.A.R. Umbria, con sentenza n. 67 depositata il 1° marzo 2012, che risolve un’interessante questione in materia di inquinamento elettromagnetico. In particolare, la società ricorrente impugna il provvedimento della locale Soprintendenza BAP con cui viene annullata l’autorizzazione paesaggistica rilasciata alla società stessa dal Comune per l’installazion ...

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02/04/09

Cass. civ., sez. III, ord. 31 marzo 2009, n. 7875, pres. Vittoria, rel. Massera – "IMMISSIONI DI FUMO (PASSIVO) E DANNO ESISTENZIALE" – M.A. MAZZOLA

Interessante il provvedimento dei Supremi Giudici per almeno due motivi. Il primo è che consacra la vitalità del danno esistenziale, pur se nella sua dimensione espressiva del danno non patrimoniale.
Il secondo è che attiene ad una insolita fattispecie di immissioni intollerabili, quali le immissioni di fumo (già di per se rare nella casistica delle immissioni) ed in particolare di immissioni di fumo passivo, ossia di quello prodotto dai consumatori di prodotti di tabacco.

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01/12/08

Tar Lazio, Roma, sez. I, 28 luglio 2008 – "INGANNEVOLE TRANQUILLIZZARE I CONSUMATORI SULL'ELETTROSMOG" - M.A. Mazzola

E' una sentenza dell'estate 2008 passata inosservata, resa dai giudici amministrativi capitolini, competenti in materia di provvedimenti dell'Autorità garante. Eppure particolrmente importante. Non solo perché stigmatizza l'ennesima (quante ne rimangono impunite? Quante non sono adeguatamente punite?) fattispecie di pubblicità ingannevole a danno dei consumatori (ovvero a ben vedere, tutti noi, chi non lo è?), così confermando la piena legittimità del provvedimento reso dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel lontano 20 gennaio 2000 contro la Tim (Telecom Italia Mobile S.p.a.), la quale Tim aveva comunicato a tutti i consumatori l'innocuità delle emissioni elettromagnetiche prodotte dai suoi impianti.
Il messaggio a ben vedere era doppiamente ingannevole, poiché facendo diretto riferimento ai suoi impianti la Tim si riferiva certamente alle c.d. Stazioni Radio Base (riassunte con l'acronimo di SRB) per la telefonia mobile (collocate a migliaia nel nostro territorio per garantire un servizio di pubblica utilità) non trascurando tuttavia di infondere lo stesso messaggio tranquillizzante di riflesso anche con riferimento all'uso del cellulare. Tale aspetto tuttavia non mi pare sia stato colto o comunque posto in risalto dall'Autorità.
Ora interviene il suggello dei giudici amministrativi. Nel mentre tuttavia il messaggio è filtrato tra i consumatori e il gestore di telefonia ha perlomeno raggiunto parte del suo scopo, lenendo così le inquietudini dei consumatori più attenti.
Ma quale è esattamente il messaggio censurato? In tempi ancora perduranti (in quanto ancora efficaci) di eco-marketing (se ci fate caso tutto è eco, dunque nulla più lo è in realtà; paradossalmente v'è l'eco dell'eco) la Tim volle puntare su una strategia di comunicazione tesa a informare i consumatori che le emissioni elettromagnetiche non sono nocive, in quanto confermato dalla comunità scientifica.
Il messaggio qualificato dall’Autorità come pubblicità ingannevole è stato quindi allo scopo allegato ad alcune riviste ed è stato rappresentato da una brochure recante sul frontespizio il titolo “Elettromagnetismo. Le risposte della scienza”, seguito dal marchio “TIM”. Nel paragrafo dal titolo “La natura delle onde elettromagnetiche” venne, in particolare precisato ai lettori che “Gli scienziati di tutto il mondo sono concordi nel ritenere che le onde, anche quelle emesse dagli impianti radiomobili, non producono effetti dannosi per la salute”.
Nulla di più inesatto. Un vero e proprio azzardo e non tanto perché la comunità scientifica abbia oggi (o meglio già ieri) sostenuto l'esatto contrario, quanto perché come scrivono correttamente i giudici del Tar Lazio, aderendo esattamente alla tesi dell'Autorità garante, "non sussiste né tale certezza né la certezza contraria essendo la questione non ancora definita ed oggetto di indagini da parte della comunità scientifica".
La materia dell'inquinamento elettromagnetico (da radiazioni non ionizzanti) è difatti assai complessa e proferire parole tombali è quanto meno improprio, tanto sul versante delle Radio Frequenze, quanto ancora, pur se assai meno sulle bassissime frequenze (avendo la comunità scientifica invece posto dei punti fermi, cfr. al riguardo Mazzola M.A., I nuovi danni, Ceda, 2008 e Le immissioni, Utet, 2004).

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08/04/11

"RIQUALIFICAZIONE ACUSTICA DEGLI EDIFICI E BENEFICI FISCALI" - Monica Grazia GRIMALDI

1. INQUINAMENTO ACUSTICO TRA POLITICHE COMUNITARIE E NORMATIVA NAZIONALE.

Il crescente fenomeno di inquinamento acustico ed ambientale nel corso degli ultimi anni, ed i conseguenti effetti negativi sulla salute dell’uomo e non solo, hanno imposto l’adozione di diverse normative sia a livello europeo che nazionale.
Nell’ambito della politica comunitaria, attraverso l’impegno sinergico degli Stati membri, si è cercato di conseguire un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente anche perseguendo, tra gli altri obiettivi in materia, quello della protezione dall’inquinamento acustico. Infatti, nel Libro Verde sulle politiche future in materia di inquinamento acustico, la Commissione definisce il rumore ambientale uno dei maggiori problemi ambientali in Europa. Già la Risoluzione del Parlamento europeo del 10.06.1997, relativa al Libro verde della Commissione , esprimendo il suo sostegno a tale documento, sottolineava l’urgente necessità di mettere a punto misure ed iniziative specifiche da inserire in una direttiva sul contenimento del rumore ambientale, lamentando l’assenza di dati affidabili e comparabili relativi alle diverse sorgenti di rumore.

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14/10/11

"IL DIRITTO ALLA SALUTE PREVALE SULL'INTERESSE AD UN'OPERA PUBBLICA" - Marcello Adriano MAZZOLA

I giudici amministrativi sardi scolpiscono principi (costituzionali) oggi messi a dura prova dalla prassi di voler giustificare ed imporre ad ogni costo l'esecuzione di opere pubbliche (spesso neppure utili), in spregio a diritti costituzionali non bilanciabili (diritto alla tutela della salute, all'ambiente salubre) o bilanciabili ma con estrema attenzione (diritto alla tutela dell'ambiente). L'interesse alla realizzazione di un radar deve così cedere dinanzi alla tutela di diritti inviolabili.

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26/07/11

U.S. App., Circ. IX, 26 luglio 2011, caso Team Ent., Llc., c. R.R. Street & Co., Inc., et al. – "AMBIENTE, STRICT LIABILITY, E IL BUON SENSO" – Riccardo RICCÒ

Se un imprenditore, nell’esercizio della sua impresa, cagiona l’inquinamento del suolo (e del sottosuolo), non può invocare come scriminante - né come diminuente - la responsabilità - né la corresponsabilità – dell’impresa che gli ha fornito il “mezzo meccanico” che gli ha permesso lo scarico inquinante. Se, infatti, tale mezzo meccanico ha una funzione caratteristica diversa (da quella dell’eliminazione delle sostanze inquinanti dal ciclo produttivo), non può che imputarsi all’utilizzatore l’impiego inquinante, e dunque l’inquinamento.

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12/08/11

"IL CONCORSO NEI REATI RIGUARDANTI RIFIUTI ED INQUINAMENTO" - Riccardo MAZZON

In materia di rifiuti ed inquinamento, la giurisprudenza (cfr., amplius, "Il concorso di reati e il concorso di persone nel reato", Cedam 2011)  si è pronunciata su interessanti fattispecie concrete relative allo scarico di acque reflue di allevamento in fognatura comunale, a c.d. tombamento di cava, al (possibile) concorso nel reato del titolare della rete fognaria pubblica con il (non coincidente) gestore dell'impianto pubblico di depurazione, alla eventuale corresponsabilità degli organo di governo locale, ovvero al concorso della ditta che abbia ricevuto rifiuti da recuperare attraverso un intermediario non autorizzato.

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11/05/11

Cass. pen, sez. III, 11 maggio 2011, n. 18503, Pres. Ferrua, Rel. Sarno – "DANNO AMBIENTALE E SISTEMA SANZIONATORIO" – Riccardo RICCÒ

L’art. 257 TUAmb. , che così dispone:

“Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da 1.000 euro a 26.000 euro…”,

deve essere interpretato nel senso che “il trasgressore” -di cui al secondo periodo-, può essere solo l’autore dell’inquinamento, cioè “chiunque cagiona” il danno descritto nel primo periodo della norma, non altri.
Dunque il proprietario del sito inquinato (che non sia ben’inteso l’autore dell’inquinamento) che omette la comunicazione “di cui all’art. 242” non può essere punito sulla base dell’art. 257. Nondimeno egli, omettendo la comunicazione agli enti territoriali della notizia del c.d. inquinamento storico, commetterebbe comunque una violazione valevole ad ascrivergli la responsabilità civile ex art. 311.

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08/10/10

"RUMORE CONDOMINIALE E DANNO (ESISTENZIALE) NON PATRIMONIALE" – Trib. Lodi 8. 10. 2010 - Marcello A. MAZZOLA

La sentenza presenta molteplici profili di interesse e merita piena attenzione, tanto perché si inserisce nell’arido dibattito inerente l’applicazione del bizzarro art. 6 ter della l. 13/2009, quanto perché mostra particolare attenzione alla tutela della persona (attenzione ben espressa sia per il danno da rumore che per il danno da disagio nella mobilità, il cui ultimo profilo trascuriamo scusandocene), ancorché tradotta in un risarcimento del danno non patrimoniale di tipo esistenziale assai sofisticato nel quantum. 
(continua)

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22/07/10

Tar Puglia-Bari, Sez. III, 22 luglio 2010, n. 3202 - "RUMORE E VERBALE DEL PUBBLICO UFFICIALE" – Marcello Adriano MAZZOLA

Il provvedimento dei giudici amministrativi pugliesi va segnalato poiché in esso viene "evidenziato che il verbale di accertamento redatto dal pubblico ufficiale fa prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, oppure da lui compiuti, nonché riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e alle dichiarazioni delle parti; in tale categoria rientra anche la percezione del rumore o della musica all’esterno del locale, trattandosi non di una valutazione o di un giudizio ma di una percezione di quanto avvenuto in presenza dell’agente.".

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22/07/10

Corte Cost, 22 luglio 2010 n. 272 Pres Amirante, rel Quaranta - " INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO, IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE, NO ONERI AGLI OPERATORI, CONCORRENZA"

L’art. 93 del d.lgs. n. 259 del 2003 è espressione di un principio fondamentale della materia dell’ordinamento delle comunicazioni, in quanto persegue la finalità di garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio, attraverso la previsione del divieto di porre a carico degli stessi oneri o canoni. La finalità della norma è anche quella di “tutela della concorrenza”, sub specie di garanzia di parità di trattamento e di misure volte a non ostacolare l’ingresso di nuovi soggetti nel settore (sentenza n. 336 del 2005).

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06/08/10

TAR Brescia, sez I, 6 agosto 2010 n. 2656, pres Petruzzelli, rel Russo - " INQUINAMENTO E ART 7 241/90"

In presenza di fenomeni di inquinamento della falda freatica con possibile inquinamento batteriologico può legittimamente omettersi la comunicazione di avvio del procedimento, in quanto fondata ragione di impedimento derivante da particolari esigenze di celerità (art. 7 l. 241/90).

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22/07/10

TAR, Bari sez III, 22 luglio 2010 n. 3202 pres Morea rel Petrucciani - " INQUINAMENTO ACUSTICO, MUSICA ALL'ESTERNO DI UN LOCALE"

Il verbale di accertamento redatto dal pubblico ufficiale fa prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, oppure da lui compiuti, nonché riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e alle dichiarazioni delle parti; in tale categoria rientra anche la percezione del rumore o della musica all’esterno di un locale, trattandosi non di una valutazione o di un giudizio ma di una percezione di quanto avvenuto in presenza dell’agente.

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11/05/10

Cass pen sez III, 11 maggio 2010 n. 17967 pres Lupo rel Petti - " INQUINAMENTO ELTTROMAGNETICO E SUPERAMENTO DEI LIMITI TABELLARI, NON BASTA PER LA CONSUMAZIONE DEL REATO"

In tema d'inquinamento elettromagnetico, il reato non è configurabile neppure astrattamente in base al mero superamento, da provare oggettivamente, dei limiti d'esposizione o dei valori d'attenzione previsti dalle norme speciali (D.M. Ambiente 10 settembre 1998, n. 381; d.P.C.M. 8 luglio 2003), occorrendo anche l'idoneità' delle onde elettromagnetiche ad offendere o molestare persone.

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07/06/10

"DOPO 25 ANNI LA SENTENZA DI BHOPAL: OTTO CONDANNATI PER 20 MILA MORTI"

Un tribunale indiano s'è pronunciato con pene miti per la tragedia della fabbrica americana Union Carbide che danneggiò la salute di 500 mila persone

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13/05/10

TAR PIEMONTE-TORINO Sez. II, 13 maggio 2010, n. 2389 - "LEGITTIMO L'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO?" – Marcello Adriano MAZZOLA

"Con il quinto motivo di ricorso gli interessati hanno lamentato la violazione dell’art. 3 l. n. 241/90 in relazione all’art. 4 DPCM 23/04/1992 (“Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale normale - 50 HZ- negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”) ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, manifestando il timore “che l’affollamento di condutture elettriche (ben cinque!)… (potesse) comportare danni alla salute”.
Anche tale censura risulta infondata alla luce della sostituzione (e non dell’aggiunta) dell’elettrodotto in parola ad una linea già esistente sul fondo dei ricorrenti e del rispetto da parte dell’Enel delle distanze minime stabilite dall’art. 5 dello stesso DPCM 23/04/1992.
Come sottolineato dalla giurisprudenza “Con riguardo ai profili di tutela del diritto alla salute connessi con i campi elettromagnetici derivanti dagli elettrodotti ad alta tensione, il rispetto del DPCM 23/04/1992 che ha normativamente recepito i limiti indicati dalle Istituzioni Sanitarie specializzate è sufficiente ai fini della legittimità dell’atto autorizzatorio delle linee stesse” (cfr. TAR Lombardia, 14/05/1994 n. 302)."  

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08/03/10

Cass. 8 marzo 2010, n. 5564, pres. Schettino, rel. Migliucci - "RUMORE E DANNO NON PATRIMONIALE" – Marcello Adriano MAZZOLA

"La disciplina delle immissioni di cui all’art. 844 cod. civ., nel prevedere la valutazione, da parte del giudice, del contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, tenendo eventualmente conto della priorità di un determinato uso, deve essere interpretata, tenendo conto che il limite della tutela della salute e dell’ambiente è da considerarsi ormai intrinseco nell’attività di produzione oltre che nei rapporti di vicinato, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata dei beni protetti dall’art. 844 cod. civ., dovendo considerarsi prevalente rispetto alle esigenze della produzione il soddisfacimento del diritto ad una normale qualità della vita. Sono, peraltro, da ritenersi senz’altro illecite quelle attività produttive - come nel caso delle immissioni acustiche - qualora le stesse superano i limiti di tollerabilità che le leggi e i regolamenti fissano nel pubblico interesse: in tal caso, il giudice deve senz’altro ritenere non tollerabili le immissioni, potendo il contemperamento delle esigenze della produzione assumere rilevanza soltanto al fine di adottare quei rimedi tecnici che consentano l’esercizio dell’attività nel rispetto del diritto dei vicini a non subire immissioni superiori alla normale tollerabilità.
Al fine di stabilire la tollerabilità delle immissioni occorre fare riferimento alla condizione del fondo che subisce le immissioni e non certo al fondo che le emette: una volta accertato il superamento della soglia consentita, ogni altra valutazione in ordine al cd. valore differenziale è assorbita, dovendo qui peraltro osservarsi che non potrebbe certo adottarsi quale parametro per determinare il valore del rumore residuo quello risultante dall’attività che è la fonte dell’inquinamento."

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04/02/10

Trib. Alessandria, sez. Novi Ligure, g.u. Viani, 4 febbraio 2010 n. 34 - "LA STAZIONE RADIO BASE ALTERA IL DECORO DEL CONDOMINIO" – Marcello Adriano MAZZOLA

“Si precisa che, in questa sede, si assume come pacifico, conformemente alla ormai consolidata interpretazione dottrinaria e giurisprudenziale, che attraverso lo strumento offerto dall’art. 844 c.c. si possa tutelare anche il diritto alla salute degli occupanti dell’immobile.”
“Ora, che i campi elettromagnetici siano pericolosi per la salute umana e animale, come ampliamente indicato nella letteratura scientifica depositata dagli attori, si potrebbe anche ritenere pacifico, perché è lo stesso legislatore che lo riconosce laddove, all’art. 1 della legge 22.2.2001 n. 36”
“Nonostante la disposizione dell’art. 1122 c.c., diversamente da quella dell’art. 1120 c.c., non faccia chiaro riferimento al decoro architettonico, la giurisprudenza ritiene che un tale limite sussista anche per le opere eseguite nelle parti comuni.”
“Nel caso di specie, si evince dalle fotografie in atti che il fabbricato, presenta linee geometriche ed essenziali ma particolarmente regolari e simmetriche.” “appare opportuno rilevare come, in tema di lesione del decoro architettonico attraverso la installazione di impianti esterni, la giurisprudenza di legittimità abbia dato rilievo alle dimensioni dell’opera”
“L’aspetto complessivo del palazzo ne risulta inoltre fortemente sbilanciato, dato che, come si vede con chiarezza nelle medesime immagini, le propaggini costituite dagli impianti emergono da un solo lato medesimo.” “Complessivamente, la fisionomia dell’edificio risulta gravemente alterata.” “Sembra anche opportuno precisare che, una volta che si sia accertata la modificazione delle linee essenziali dello stabile, non ha rilievo la verifica, per sua natura opinabile, del miglioramento o del peggioramento estetico che ne discende, nel senso che l’alterazione deve ritenersi non consentita ancorchè possa apparire a taluno gradevole”.
“Il decoro architettonico deve pertanto ritenersi compromesso, e pertanto l’opera è lesiva e non è consentita, sicché è fondata la domanda di condanna al ripristino dei luoghi, espressamente estesa ai terzi chiamati.”
“In quanto, sino alla esecuzione dell’ordinanza cautelare, le immissioni dovevano invece ritenersi intollerabili, deve risarcirsi il danno alla salute degli attori.
Il danno è in re ipsa e consiste nel pregiudizio non patrimoniale, sicuramente risarcibile in considerazione del rango costituzionale del diritto alla salute.” “Tenendo conto che sono durate, approssimativamente, per due anni, il danno si liquida in € 500,00 per ogni anno di esposizione, per il e in € 750,00 per ogni anno di esposizione per ciascuno dei figli minori dallo stesso rappresentati, essendo sostanzialmente acquisito che l’effetto dei campi elettromagnetici è più lesivo per i bambini, e in ulteriori € 500,00 per il Condominio.”





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