08/03/12
La resistenza ad adeguarsi alle direttive previste dall’ Unione Europea è un malcostume che affligge il nostro paese, soprattutto quando si parla di ambiente e della sua salvaguardia, nonché della salute dei cittadini. Il 27 febbraio 2012 è giunta da Bruxelles una lettera di messa in mora per l’Italia a causa di ben 102 discariche sparse per la penisola, di cui tre di rifiuti pericolosi, non conformi alla direttiva Ue del 1999.
Tale direttiva sui rifiuti (la 99/31 CE), aveva introdotto norme più restrittive per le discariche e prevedeva all'art.14 che entro 10 anni tutte le discariche ...
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17/04/11
Quando si parla di rocce e terra da scavo, il problema principale consiste nella catalogazione di tali materiali quali “rifiuti non pericolosi”, ex art. 183, comma I, lett. a), d.lgs. 152/2006, quali “sottoprodotti”, ex art. 184 bis del medesimo decreto, ovvero, ancora, quali “sostanze od oggetti non più qualificabili come rifiuti”, ex art. 184, ter.
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07/06/11
La definizione di sottoprodotto ha subito, dalla data della sua introduzione come modello concettuale nel nostro ordinamento, numerose modifiche ed integrazioni, non ultime quelle intervenute con il recepimento della Direttiva 2008/98/CE con il D. Lgs. 205/2010.
La nozione di sottoprodotto, a livello comunitario, compare, per la prima volta, nell’art. 5 della nuova direttiva (mentre, come è noto, era assente nelle precedenti). La Direttiva sottrae al regime dei rifiuti quei prodotti che, pur non costituendo lo scopo primario della produzione, ne formano parte integrate e possono essere e sono ulteriormente e legalmente utilizzati per sé o per altri, senza trattamento ulteriore o con un trattamento che rientra nella normale pratica industriale.
Le condizioni poste dalla direttiva erano in parte già rinvenibili nella giurisprudenza comunitaria ed in parte recepite in leggi nazionali, come nel caso dell’ordinamento italiano che aveva definito il sottoprodotto nella lett. n) del comma 1, dell’art. 183, del T.U. ambiente, poi modificato dal nuovo art. 183 comma 1, lett. p), del “secondo correttivo”, ora nuovamente novellato con l’introduzione dell’art. 184 - bis.
Con l'entrata in vigore della nuova normativa, vengono ora previsti criteri di individuazione dei sottoprodotti in parte differenti rispetto alla formulazione in precedenza vigente dell’art. 183, comma 1, lett. p), che tra l’altro richiedeva che la sostanza o l’oggetto dovessero essere impiegati direttamente dall’impresa che li produce, che la commercializzazione avvenisse a condizioni economicamente favorevoli e che non fosse necessario operare trasformazioni preliminari in un successivo processo produttivo.
Il nuovo art. 184-bis prevede che la sostanza, per essere un sottoprodotto, debba essere originata da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, ed il cui scopo primario non sia la produzione di tale sostanza od oggetto. Ogniqualvolta l’oggetto o la sostanza siano prodotto intenzionalmente, essi costituiranno prodotti industriali primari, mentre ciò che è prodotto non intenzionalmente sarà, a seconda dei casi, rifiuto o sottoprodotto.
Al contrario, non potrebbe invece essere considerato sottoprodotto tutto ciò che non sia originato con un minimo di regolarità dal ciclo produttivo, venendo generato solo in modo episodico.
Per quanto attiene alla necessità dell’impiego del sottoprodotto nel medesimo o in diverso ciclo produttivo, va evidenziato come la nuova nozione non renda più necessario che l’oggetto o la sostanza vengano impiegati nel medesimo ciclo che lo ha originato, e neppure che siano destinati a produrre un diverso bene; anche la diretta utilizzazione del residuo (ad esempio per la produzione di energia) non fa infatti venir meno la nozione di “sottoprodotto”, in presenza delle altre condizioni di legge.
Deve essere poi certo che la sostanza o l’oggetto saranno utilizzati, nel corso dello stesso e/o di un successivo processo di produzione e/o di utilizzazione, senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale. Infine è necessario che l’ulteriore utilizzo sia legale, ossia che la sostanza o l’oggetto soddisfi, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porti a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.
La certezza del riutilizzo sussiste ogni qualvolta esista una prassi consolidata e dimostrabile per cui un determinato oggetto o sostanza viene ad essere inviato con regolarità ad un ciclo produttivo atto ad impiegarlo all’interno dei propri processi. Dal punto di vista pratico, tale requisito potrà essere più agevolmente dimostrato qualora vi siano rapporti contrattuali in essere tra il soggetto che genera il residuo e quello (o quelli ) che lo ricevono. Ha precisato al riguardo la Commissione nella comunicazione del 21.02.2007 che “l'esistenza di contratti a lungo termine tra il detentore del materiale e gli utilizzatori successivi può indicare che il materiale oggetto del contratto sarà utilizzato e che quindi vi è certezza del riutilizzo”. Ciò non sempre sarà possibile, ma in ogni caso l’esistenza di una prassi commerciale consolidata non può che deporre per la (ragionevole) certezza (da intendersi come elevata probabilità) relativamente all’impiego dell’oggetto o sostanza. Il ricorrere del requisito della certezza può essere anche comprovato, in una valutazione del grado di probabilità del successivo utilizzo dello stesso materiale, da elementi quali il vantaggio economico da esso derivante e/o dalla durata delle operazioni di deposito. Tale è infatti l'orientamento consolidato della Corte europea. (cfr. sentenza 18 dicembre 2007, causa C-194/05).
Il requisito certamente più spinoso da interpretare è però quello che impone l’utilizzo del materiale “direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale”.
Sicuramente la practice activity ci fornirà elementi ulteriori per poter interpretare tale requisito.
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17/09/09
Il legislatore bipartisce forma e peso di tale responsabilità: al proprietario che versi in dolo o colpa, la responsabilità è assegnata in via diretta, ed è piena; quando invece non possa essere mosso un rimprovero nei suoi confronti, il peso che comunque deve sopportare è, almeno tecnicamente, un onere reale.
Così che, per questa via, è apprestato uno strumento di deterrenza, od incentivo a che anche i back-yards non siano o rimangano inquinati.
La questione peraltro è di supremo interesse per lo Stato e la Comunità internazionale (cfr. Corte costituzionale, 24 luglio 2009, n. 247, Pres. Amirante).
Poi può anche considerarsi, dal punto di vista dell’analisi gius-economica (cfr. ad es. SIGMAN, Environmental Liability and Redevelopment of Old Industrial Lands, in The Journal of LAW & ECONOMICS, 2010, 53, 289 ss.), che la normativa riferita produca alcune diseconomie ma, tant’è, l’art. 253, D. lgs. 152/06, così dispone:
<< 1. Gli interventi di cui al presente titolo costituiscono onere reale sui siti contaminati qualora effettuati d'ufficio dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 250. L'onere reale viene iscritto a seguito della approvazione del progetto di bonifica e deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica.
2. Le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.
3. Il privilegio e la ripetizione delle spese possono essere esercitati, nei confronti del proprietario del sito incolpevole dell'inquinamento o del pericolo di inquinamento, solo a seguito di provvedimento motivato dell'autorità competente che giustifichi, tra l'altro, l'impossibilità di accertare l'identità del soggetto responsabile ovvero che giustifichi l'impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità.
4. In ogni caso, il proprietario non responsabile dell'inquinamento può essere tenuto a rimborsare, sulla base di provvedimento motivato e con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, le spese degli interventi adottati dall'autorità competente soltanto nei limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi. Nel caso in cui il proprietario non responsabile dell'inquinamento abbia spontaneamente provveduto alla bonifica del sito inquinato, ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell'inquinamento per le spese sostenute e per l'eventuale maggior danno subito.
5. Gli interventi di bonifica dei siti inquinati possono essere assistiti, sulla base di apposita disposizione legislativa di finanziamento, da contributi pubblici entro il limite massimo del cinquanta per cento delle relative spese qualora sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria e ambientale o occupazionali. Ai predetti contributi pubblici non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. >>.
Il T.A.R. di Firenze tiene a specificare:
<< … l'ordinanza è altresì notificata al proprietario del sito nei cui confronti gli interventi di bonifica, qualora effettuati d'ufficio per l'ipotesi di mancata identificazione del responsabile dell'inquinamento, costituiscono onere reale e privilegio speciale per il recupero delle spese anticipate dall'amministrazione, come previsto dal successivo art. 253. Dal combinato disposto delle norme dianzi richiamate - cui va aggiunto l'art. 250, che individua nel Comune l'autorità competente in prima battuta all'esecuzione in danno degli interventi di bonifica - si ricava che il proprietario dell'area contaminata, ove non sia a sua volta responsabile dell'inquinamento, non ha alcun obbligo di provvedere direttamente alla verifica del livello di contaminazione ed alla bonifica, ma ha l'onere di farlo se intende evitare la costituzione del vincolo reale sul fondo e la nascita del privilegio speciale in favore dell'amministrazione; ne discende che l'ordine di eseguire quelle attività ben può essere notificato anche al proprietario incolpevole, ma al solo fine di metterlo in condizione di assolvere a tale onere e mantenere così l'area libera da vincoli (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 5 settembre 2005, n. 4525)”.
-->
Il tema della responsabilità che incontra il proprietario del sito inquinato (attinto, scilicet, da ordine di bonifica), è tema per così dire strategico.
Concede un ottimo angolo prospettico dal quale guardare la responsabilità e le responsabilità (per un efficace e puntuale compendio, v. ad es. BUCELLO e CAFAGNO, voce: Inquinamento, Dig. IV Pubb., Agg. I, § 9, anche se rispettosamente dissento dalle conclusioni da loro prese nello specifico tema trattato).
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15/06/10
L'articolo 183, c. 1, lett. p), del d.lgs. 152/2006 ha introdotto nel nostro ordinamento la definizione di sottoprodotto, in precedenza mai considerato come oggetto di esenzione dall'applicabilità della normativa sui rifiuti.
Con tale introduzione normativa, si è introdotto il concetto secondo cui è ravvisabile un sottoprodotto in quanto il riutilizzo di un bene, di un materiale o di una materia prima sia non solo eventuale, ma "certo, senza previa trasformazione, ed avvenga nel corso del processo di produzione" [Corte di giustizia sez. Il, 11/11/2004, C-457/02].
Sicché, per escludere l'applicabilità della disciplina sui rifiuti nella considerazione di tale concetto, è necessario che a destinare il sottoprodotto al riutilizzo senza trattamenti di tipo recuperatorio sia lo stesso produttore e non un semplice detentore cui la sostanza sia stata conferita a qualche titolo.
Per tale ragione, ai fini dell'applicabilità del regime derogatorio contemplato per i sottoprodotti, si richiede che le sostanze o i materiali non siano sottoposti a operazioni di trasformazione preliminare [d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 183, comma 1, lett. p), come modificato dal d. lgs. 16 gennaio 2008, n. 4], perché tali operazioni fanno perdere al sottoprodotto la sua identità [Cass. Sez. III n. 14323/2008; Cass. n.37303/2006; Cass. n. 14557/2007]. In caso contrario non si avrebbe sottoprodotto, bensì si rientrerebbe a pieno titolo nell'applicabilità della normativa sui rifiuti. Quindi, condizione necessaria e non derogabile per considerare sottoprodotto e non rifiuto un oggetto è la presenza e concordanza dei 5 requisiti imposti dalla norma contenuta nella definizione di sottoprodotto. La mancanza di uno solo dei 5 requisiti descritti porterebbe a considerare rifiuti tali prodotti.
La sentenza in commento (n. 22743 del 15/6/2010), oltre a dare un ulteriore e puntuale indirizzo per meglio comprendere il concetto di sottoprodotto, fornisce anche un contributo circa la declaratoria d'illegittimità costituzionale dell'art. 1 L. n. 46/2006. Ai sensi dell'art. 593 c.p.p., a seguito della declaratoria d'illegittimità costituzionale dell'art. 1 legge n. 46/2006 (Corte costituzionale n. 26/2007), sono appellabili dal pubblico ministero, ai sensi dell'art. 593 c.p.p. quale risultante all'esito della pronuncia di incostituzionalità, le sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa [Cassazione sezione III, ordinanza n. 19037/2007 RV. 238084].
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10/06/10
Deve essere considerato “fuori uso” sia il veicolo di cui il proprietario si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi, sia quello destinato alla demolizione, ufficialmente privato delle targhe di immatricolazione, anche prima della materiale consegna a un centro di raccolta, sia quello che risulti in evidente stato di abbandono, anche se giacente in area privata
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11/05/10
"Come la giurisprudenza ha evidenziato in numerose occasioni (ex multis, Cfr: T.A.R. Campania, sez. V, 6 ottobre 2008, n. 13004), in caso di rinvenimento di rifiuti da parte di terzi ignoti, il proprietario o comunque il titolare in uso di fatto del terreno non può essere chiamato a rispondere della fattispecie di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sulla propria area se non viene individuato a suo carico l’elemento soggettivo del dolo o della colpa, per cui lo stesso soggetto non può essere destinatario di ordinanza sindacale di rimozione e rimessione in pristino (Cfr: T.A.R. Campania, Sez. I; 19 marzo 2004, n. 3042, T.A.R. Toscana, 12 maggio 2003, n. 1548, C. di S., IV Sez. 20 gennaio 2003, n. 168).
Tanto perché l’art. 14 D.L. vo 5 febbraio 1997, n. 22, in tema di divieto di abbandono incontrollato sul suolo e nel suolo, oltre a chiamare a rispondere dell’illecito ambientale l’eventuale “responsabile dell’inquinamento”, accolla in solido anche al proprietario dell’area la rimozione, l’avvio a recupero o lo smaltimento dei rifiuti ed il ripristino dello stato dei luoghi, ma ciò solo nel caso in cui la violazione fosse imputabile a titolo di dolo o di colpa (Cfr: T.A.R. Lombardia, Sez. I, 26 gennaio 2000, n. 292 e T.A.R. Umbria 10 marzo 2000, n. 253).
6. Tale rigorosa disciplina trova conferma nel sistema normativo attualmente vigente, quale quello risultante dal D.L. vo n. 152/2006 in tema di ambiente, che all’art. 152, comma 3, sanziona chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 imponendogli di << procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o di colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate >>.
In siffatto disposto normativo tutto incentrato su una rigorosa tipicità dell’illecito ambientale, alcun spazio v’è per una responsabilità oggettiva, nel senso che - ai sensi dell’art. 192 - per essere ritenuto responsabile della violazione dalla quale è scaturita la situazione di inquinamento, occorre quantomeno la colpa. E tale regola di imputabilità a titolo di dolo o colpa non ammette eccezioni anche in relazione ad un’eventuale responsabilità solidale del proprietario dell’area ove si è verificato l’abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo."
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05/06/10
L'entrata in vigore del decreto ministeriale (Ambiente) n. 65 dell’8 marzo 2010 dovrebbe finalmente consentire ai distributori di AEE (acronimo di apparecchiature elettriche ed elettroniche) di svolgere il compito che la normativa riserva loro. Viene, infatti, introdotto un regime semplificato per la raccolta ed il trasporto dei RAEE (acronimo di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) che deroga significativamente alle regole ordinarie della materia.
Le semplificazioni procedurali introdotte dal decreto distinguono tra RAEE domestici (provenienti da nuclei domestici o da altra origine ma assimilabili ai primi per natura e quantità) e professionali (risultanti da attività amministrative ed economiche).
L’articolo 1 del DM ribadisce che i “distributori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera n)” del D. Lgs. 151/2005, al momento della fornitura di una nuova AEE, destinata ad un nucleo domestico, assicurano il ritiro gratuito dell’apparecchiatura che viene sostituita.
Il regime derogatorio si applica quindi soltanto al “distributore”, definito come il “soggetto iscritto nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, che, nell'ambito di un'attività commerciale, fornisce un'apparecchiatura elettrica od elettronica ad un utilizzatore ed adempie agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b)”.
Restano quindi esclusi i “distributori” che rivendono AEE a soggetti diversi dagli “utilizzatori”, ed in particolare quindi tutti coloro che cedono le AEE esclusivamente ad altri commercianti di AEE, o che comunque si collocano in un punto della catena di distribuzione anteriore rispetto a quello posto direttamente a contatto con l’utenza delle AEE.
Ai distributori, compresi coloro che effettuano televendite o vendite elettroniche, viene imposto l'obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro, con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili.
Il comma 2 del’art. 1 prevede che “Rientra nella fase della raccolta, così come definita dall'articolo 183, comma 1, lettera e), del D. Lgs. 152/2006” (che definisce “raccolta” l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto) il “raggruppamento” dei RAEE finalizzato al loro trasporto presso i centri di raccolta (le c.d. isole ecologiche comunali), effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita o presso altro luogo preventivamente comunicato.
Il “raggruppamento” (in sostanza, il deposito), deve avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni, in mancanza delle quali l’operazione diviene abusiva.
La prima delle condizioni richieste dal decreto è che il “raggruppamento” riguardi esclusivamente i RAEE disciplinati dal decreto legislativo n. 151 del 2005, provenienti dai nuclei domestici; ai sensi del D. lgs. 151/2005, sono “RAEE provenienti dai nuclei domestici” tanto i RAEE originati dai nuclei domestici veri e propri che i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e per quantità, a quelli originati dai nuclei domestici.
In sostanza, deve trattarsi di RAEE “domestici” in senso stretto o destinati ad uso professionale, purché della medesima tipologia e quantità di quelli abitualmente acquistati dal pubblico presso i dettaglianti che si rivolgono principalmente ai consumatori.
Il secondo requisito è che i RAEE siano trasportati direttamente presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1), del D. Lgs. n. 151/2005 (e cioè i centri di raccolta comunali di cui al DM 8 aprile 2008) con cadenza mensile e, comunque, quando il quantitativo raggruppato raggiunga complessivamente i 3500 Kg.
Inoltre, lo stoccaggio dei RAEE diviene abusivo se essi non siano effettivamente e regolarmente destinati ai centri di raccolta comunali, e solo ad essi. Qualsiasi altra destinazione (ad esempio, il loro invio diretto presso un centro di trattamento, o presso un luogo di stoccaggio privato autorizzato alla messa in riserva o al deposito preliminare), non consentirebbe all’esenzione di operare, e renderebbe il “raggruppamento” preliminarmente effettuato presso il distributore illegittimo.
La terza ed ultima condizione impone che il raggruppamento dei RAEE sia effettuato presso il punto di vendita del distributore o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 3, in luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato.
I RAEE devono inoltre essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili e raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi; viene altresì ribadito il divieto di miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. E' poi necessario garantire l'integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose.
In aggiunta alla possibilità di stoccaggio dei RAEE presso il distributore vengono poi introdotte modalità semplificate di tenuta del registro di carico e scarico, che si intende sostituito dalla compilazione, all'atto del ritiro del RAEE, di uno schedario numerato progressivamente, da integrarsi con i documenti di trasporto.
Per quanto riguarda il trasporto dei RAEE provenienti dai nuclei domestici, viene previsto che esso, per giovarsi del regime semplificato, debba essere effettuato dai distributori o dai terzi che agiscono in loro nome secondo le modalità di cui all’articolo 2 e 3.
In tutti i suddetti casi, il quantitativo complessivo di RAEE trasportati non deve essere mai superiore a 3500 kg, e deve essere effettuato con automezzi con portata non superiore a 3500 kg e massa complessiva non superiore a 6000 kg.
I distributori devono inoltre adottare tutte le misure necessarie ad assicurare che i RAEE giungano al centro di raccolta nello stato in cui erano stati conferiti, senza aver subito processi di disassemblaggio o di sottrazione di componenti, operazini che si configurerebbero comunque come attività di gestione dei rifiuti non autorizzate e quindi soggetti alle sanzioni di cui al D. Lgs. 152/2006.
Le attività di raccolta e trasporto dei RAEE domestici di cui agli articoli 1 e 2 del DM possono essere effettuate previa iscrizione in un'apposita sezione dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. In prima applicazione del decreto basta comunque una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che si esprimerà sul rigetto o accoglimento della domanda di iscrizione.
All’art. 5 del DM vengono introdotte modalità semplificate per la gestione dei RAEE professionali, e si prevede che le disposizioni di cui al precedente articolo 1, commi 2 e 3, si applicano anche ai distributori di AEE professionali formalmente incaricati dai produttori di tali apparecchiature di provvedere al ritiro dei RAEE definiti come professionali, nell'ambito dell'organizzazione di un sistema di raccolta di cui all'articolo 6, comma 3, del D. Lgs. 151/2005 (il quale, ricordiamo, prevede che, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 12 circa le modalità di finanziamento, i produttori od i terzi che agiscono in loro nome organizzano e gestiscono, su base individuale o collettiva, sostenendone i relativi costi, sistemi adeguati di raccolta separata di RAEE professionali).
In tali ipotesi i RAEE professionali sono raggruppati con le modalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) (raggruppamento presso il punto vendita o altro luogo preventivamente comunicato) e trasportati presso gli impianti autorizzati indicati dai produttori di AEE professionali nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b). Data la natura dei RAEE, essi ovviamente non potranno accedere ai centri di raccolta comunali.
Viene precisato che per le utenze professionali, il tragitto indicato dall'articolo 2, comma 1, lettera a), s'identifica con quello dal domicilio dell'utente non domestico, presso il quale viene effettuato il ritiro del RAEE, all'impianto autorizzato indicato dal produttore di AEE professionali o al luogo ove è effettuato il raggruppamento di cui all'articolo 5.
La norma speciale riguarda solo i “distributori di AEE”: restano quindi esclusi tutti gli altri soggetti che operano per conto dei produttori, anche se “formalmente incaricati” del ritiro di RAEE, quali ad esempio i vettori che si limitino a ritirare i RAEE ma che non sono parte della catena commerciale di distribuzione dei produttori (a meno che non agiscano per conto di un distributore incaricato).
I distributori di AEE professionali debbono inoltre essere formalmente incaricati del ritiro nell’ambito di un sistema di raccolta separata organizzato, su base individuale o collettiva, dai produttori di AEE, nell’ambito dell’obbligo di sostenimento dei costi relativi al ritiro dei RAEE professionali previsti dall’art. 12 del D. lgs. 151/2005.
La norma in pratica consente ai distributori di AEE professionali di avvalersi della possibilità di effettuare il “raggruppamento” in regime semplificato dei RAEE che abbiano ritirato per conto di un produttore di AEE (o di un sistema collettivo istituito dai produttori, quale ad esempio i consorzi).
I distributori quindi diventano a tutti gli effetti soggetti titolati a stipulare accordi anche con i sistemi collettivi di produttori per procedere al ritiro dei RAEE contestualmente alla vendita di nuove AEE. Sono evidenti le possibilità pratiche che la norma presenta, in quanto consente di integrare i distributori di AEE professionali nel complessivo sistema che va dalla produzione della AEE fino al suo smaltimento a fine vita, favorendo anche sinergie tra i produttori, i quali potranno, ad esempio, avvalersi reciprocamente dei rispettivi “distributori”, tanto più quando essi trattino diverse marche concorrenti, per il ritiro dei relativi RAEE nell’ambito delle singole transazioni commerciali.
L’art. 6 prevede che il trasporto dei RAEE presso gli impianti autorizzati indicati dai produttori di AEE professionali debba essere effettuato dai distributori o dai terzi che agiscono in loro nome, secondo le modalità e alle medesime condizioni previste dagli articoli 2 e 3 del DM.
Il distributore potrà quindi incaricare un vettore, il quale si avvarrà comunque delle procedure e delle condizioni di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto, pur non potendo effettuare presso di sé alcun “raggruppamento” di RAEE.
Le disposizioni di cui agli articoli 3, 5 e 6 del DM si applicano anche al ritiro di RAEE professionali effettuato dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE formalmente incaricati dai produttori di tali apparecchiature di provvedere al ritiro nell'ambito dell'organizzazione di un sistema di raccolta di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 151 del 2005, limitatamente alle seguenti fattispecie:
a) raggruppamento dei RAEE ritirati presso i locali del proprio esercizio;
b) trasporto dei RAEE con mezzi propri presso gli impianti autorizzati indicati dai produttori di AEE dal domicilio dell'utente professionale o dalla sede del proprio esercizio.
Vale qui quando già detto per i distributori di AEE professionali, fermo il fatto che le esenzioni per tali soggetti sono rigidamente delimitate alla fase del raggruppamento dei RAEE presso il loro esercizio (non essendo quindi consentito effettuare il deposito presso un luogo diverso, anche se previamente comunicato), e trasporto fino ai centri autorizzati indicati dai produttori.
L’art. 8del DM precisa che la realizzazione e gestione dei centri di raccolta previsti dal D. Lgs. 151/2005 si svolge con le modalità di previste dal DM dell'8 aprile 2008, chiarendo al di là di ogni dubbio che essi, ed essi soltanto, sono i “centri di raccolta” cui debbono essere destinati i RAEE domestici disciplinati dl decreto.
I soggetti che effettuano attività di raccolta e di trasporto dei RAEE ai sensi del presente regolamento sono esonerati dall'obbligo del MUD.
Venendo infine alle sanzioni, il DM in realtà nulla prevede, se non un rimando (in realtà non necessario), alle sanzioni relative alle attività di raccolta e trasporto di cui all'articolo 256 del D. Lgs. 152/2006, e alle sanzioni relative alla violazione degli obblighi di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari di cui all'articolo 258 del medesimo decreto.
In pratica, ogni qualvolta il soggetto abilitato ad operare secondo il regime semplificato del DM n. 65 del 2010 non si dovesse attenere a quanto ivi prescritto, le esenzioni alle previsioni del D. lgs. 152/2006 in materia di raccolta e trasporto dei rifiuti (ma anche di deposito) non opererebbero, e gli illeciti richiamati dagli articoli predetti tornerebbero ad essere integrati.
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15/05/10
Nella sentenza in commento, vengono rilevate alcune questioni giuridiche di rilievo connesse alla obbligatorietà del sequestro, e conseguente confisca, degli automezzi utilizzati, nella fase del trasporto, per la commissione del reato di illecita gestione dei rifiuti.
Innanzitutto, nella valutazione di un fatto, l'organo di polizia giudiziaria procedente e, di conseguenza, l'Autorità Giudiziaria adita, devono procedere ad una valutazione circa l'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti e circa la sussistenza, o meno, dei requisiti idonei a qualificare un dato materiale come rifiuto. Pertanto, l'accertamento della natura di un oggetto quale rifiuto, costituisce un quaestio facti demandata al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione esente da vizi logici o giuridici.
A norma dell'art.183 comma 1 lett. a) D.L.gs.152/2006, si intende per rifiuto "qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi". Sicché, la riutilizzazione, con accertamento di fatto, deve essere certa ed effettiva (Cass. sez.3, 28.11.2007 n.44295). Nella specie, trattandosi di materiale dismesso ed in mancanza della prova di una riutilizzazione è stato correttamente ritenuto che esso fosse da considerare rifiuto. Quindi rifiuto e non sottoprodotto poichè non ne riunisce i requisiti qualitativi e merceologici previsti dalla norma, nè tantomeno materia prima secondaria poichè non ancora sottoposto ad alcuna operazione di trattamento.
L'art.212 comma 8 D.L.gs. n. 152/2006, e succ. modif. ed integrazioni, prevede che "le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 non si applicano ai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, né ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Dette imprese non sono tenute alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritte in una apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni. Con la comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilità, ai sensi dell'art.21 della legge n.241 del 1990: a) la sede dell'impresa, l'attività o le attività dalle quali sono prodotti i rifiuti; b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti; c) gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto conto anche delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo...". Pertanto, anche per tali imprese è prevista l'iscrizione sia pure in forma semplificata, in modo da consentire un controllo adeguato dell'attività di trasporto effettuata. Irrilevante, sotto tale profilo, è l’iscrizione (postuma) all'Albo.
Inoltre, ai sensi dell’art.259 comma 2 D.L.vo 152/2006, per il reato di cui all'art.256 medesimo d.l.vo, prevede la confisca obbligatoria anche in relazione alla sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p.. Sicché, nel caso di trasporto illegale di rifiuti, il sequestro viene disposto anche in virtù del carattere obbligatorio della confisca del mezzo di trasporto ed è riconducibile alla previsione di cui al comma 2 dell’art.321 c.p.p..
Sennonché, nel concetto di violazione di legge può comprendersi la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, quali ad esempio I'art.125 c.p.p., che impone la motivazione anche per le ordinanze, ma non la manifesta illogicità della motivazione, che è prevista come autonomo mezzo di annullamento dall'art. 606 lett. e) c.p.p., né tantomeno il travisamento del fatto non risultante dal testo del provvedimento (Cass. Sez. Un. sentenza n.2/2004, Terrazzi). Tali principi sono stati ulteriormente ribaditi dalle stesse sezioni unite con la sentenza n.25932/2008, secondo cui nella violazione di legge debbono intendersi compresi sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.
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26/02/10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 3961 del 2008
(omissis)
FATTO
Con ricorso davanti al TAR per la Campania, sede di Napoli, i (omissis) , impugnavano il decreto dirigenziale 20 luglio 2007, n. 86, della Regione Campania, di autorizzazione alla Esogest Ambiente s.r.l. alla realizzazione ed alla gestione di un impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi liquidi e solidi in Pastorano, il decreto assessorile 15 marzo 2007, n. 102, recante giudizio positivo di compatibilità ambientale, e gli atti sottostanti, nonché i provvedimenti del Comune di Pastorano 20 maggio 2005, n. 3741, di voltura in favore di Esogest di concessione edilizia rilasciata al precedente proprietario del suolo per la realizzazione di due capannoni industriali, e 12 dicembre 2006, n. 33/2006, recante permesso di costruire in variante detti capannoni da adibire all’impianto predetto.
Con sentenza 20 marzo 2008, n. 1439, della sezione prima, resa in forma semplificata, gli atti impugnati sono stati annullati limitatamente a quelli regionali ed al permesso di costruire, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti delle amministrazioni interessate, in accoglimento dei motivi primo e secondo, di violazione della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA), e della censura con cui si deduceva l’illegittimità di variante per opera sostanzialmente diversa.
Di qui l’appello in esame, proposto con atto notificato in date 3, 5, 6 e 7 maggio 2008, e depositato il 14 seguente, dalla Esogest Ambiente, articolato nei seguenti motivi:
1.- Error in iudicando, violazione e falsa applicazione dell’art. 21 della legge n. 1034 del 1971, violazione e falsa applicazione dell’art. 31 della legge n. 1150/1942, così come modificato e sostituito dal t.u. n. 380/2001, in relazione alla reiezione da parte del TAR della sollevata eccezione di carenza in capo ai ricorrenti sia di interesse che di legittimazione ad agire con riguardo all’impugnativa non solo dei provvedimenti in materia ambientale, ma anche di quelli di carattere edilizio.
2.- Error in iudicando, violazione e falsa applicazione dell’art. 21 della legge n. 1034 del 1971, in relazione alla reiezione dell’ulteriore eccezione di tardività del gravame da parte del signor Alfredo Iemma, nominato dal Comune componente di apposita commissione per l’esame delle “problematiche relative all’impianto di trattamento rifiuti”, la quale ha concluso i suoi lavori il 28 novembre 2007 suggerendo al Comune di chiedere alla Regione l’annullamento del decreto n. 86/2007, nonché attesa l’unitarietà del ricorso collettivo. Senza considerare che risulta inoppugnato nei termini di legge decorrenti dalla pubblicazione in BURC il decreto assessorile 15 marzo 2007, n. 102, contenente parere favorevole VIA.
3.- Error in iudicando, violazione e falsa applicazione dell’art. 21 della legge n. 1034 del 1971, in relazione:
a.- all’attuale carenza sopravvenuta di interesse derivante dall’annullamento da parte del Comune di Pastorano del permesso di costruire n. 33/2006 e del provvedimento di voltura, disposto con atto del 19 febbraio 2008, ossia prima della pubblicazione della sentenza;
b.- all’annullamento da parte del TAR del permesso, il quale, lungi dal configurarsi come variante, costituisce autonomo titolo edilizio dotato di nuovi termini di inizio e fine dei lavori;
c.- alla mancata declaratoria di inammissibilità del ricorso per omessa impugnativa dell’originaria concessione, ove si ritenga che la voltura ed il permesso di costruire non abbiano autonoma valenza.
4.- Error in iudicando, violazione e falsa applicazione dell’art. 21 della legge n. 1034 del 1971, violazione del principio dell’affidamento del privato, violazione del principio del giusto procedimento, in relazione all’accoglimento delle censure di carenza di istruttoria e di motivazione del procedimento di compatibilità ambientale.
5.- Error in iudicando, violazione dell’art. 21 L. n. 1034/1971, violazione dell’art. 8 d.P.R. 12 aprile 1996, in relazione all’accoglimento delle censure riguardanti le utilizzate forme di pubblicità del progetto sottoposto a VIA, ritenute in violazione dell’art. 8 cit., in base al quale il proponente deve provvedere alla diffusione di un annuncio su un quotidiano provinciale o regionale.
6.- Error in iudicando, ulteriore violazione dell’art. 6 d.P.R. 12.04.1996, in relazione agli assorbiti terzo e quarto motivo del ricorso di primo grado, con cui si adombra la non corrispondenza tra le dichiarazioni rese e i pareri acquisiti in sede di procedimento di compatibilità ambientale.
In data 8 luglio 2008 gli appellati si sono costituiti in giudizio ed hanno svolto eccezioni e controdeduzioni anche con memorie del 4 dicembre 2008 e 30 novembre 2009. L’appellante ha a sua volta presentato memorie in date 10 dicembre 2008 e 30 novembre 2009.
Con altro atto notificato in date 29 e 30 aprile, 7 e 8 maggio 2008 e depositato il 20 seguente anche la Regione Campania ha appellato la predetta sentenza, all’uopo deducendo:
1.- Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost, 6 r.d. n. 642 del 1907, della legge n. 1034 del 1971 e dell’art. 182 c.p.c., illogicità ed insufficienza della motivazione, errori in procedendo e iudicando, in ordine alla declaratoria di inammissibilità della propria costituzione in giudizio mediante procura generale notarile.
2.- Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 152 del 2006 e delle DGRC n. 5880/02 e 778/07, omessa pronuncia su eccezioni assorbenti, insufficienza ed illogicità della motivazione, error in iudicando, con riguardo alla ritenuta illegittimità della VIA sia sul piano formale, circa la portata locale, ai fini pubblicitari, dei quotidiani “Libero” e “Denaro”, sia su quello sostanziale.
Anche in questo ricorso gli appellati in data 8 luglio 2008 si sono costituiti in giudizio ed hanno svolto controdeduzioni anche con memorie del 4 dicembre 2008 e 30 novembre 2009. Infine, in data 20 novembre 2009 la Esogest Ambiente si è costituita formalmente in giudizio.
Previa trattazione orale, entrambi gli appelli sono stati introitati in decisione alla udienza pubblica dell’ 11 dicembre 2009.
DIRITTO
1.- Com’è esposto nella narrativa che precede, forma oggetto dei due appelli in esame la stessa sentenza n. 1439/08 del TAR per la Campania, sede di Napoli, sezione prima, sicché i medesimi appelli devono essere riuniti per essere definiti contestualmente.
2.0.- Col primo mezzo di gravame la Esogest contesta la reiezione da parte del TAR dell’eccezione, da essa sollevata, di carenza in capo ai ricorrenti di interesse e di legittimazione ad agire con riguardo all’impugnativa sia dei provvedimenti in materia ambientale, sia di quelli di carattere edilizio. In particolare, espone che i terreni in cui ricadono le imprese agricole dei medesimi ricorrenti non sono confinanti con il terreno interessato dall’impianto, ma ne distano da 600 a 2000 mt., e non è stata fornita congrua dimostrazione, costituente condizione del radicamento dell’interesse, di un concreto e sicuro pregiudizio dalla realizzazione dell’impianto stesso il quale, se mai, sarebbe potenzialmente produttivo del miglioramento dell’ambiente locale; senza contare la connotazione industriale delle aziende (omissis), nonché la piccola estensione del terreno, sito in altro Comune (Pignataro), (omissis), (omissis). Analogamente, in materia edilizia ai sensi dell’art. 136 d.P.R. 6.6.01, n. 380, (che abroga l’art 31, co 9, l. 1150/42) ai fini della legittimazione ad agire si richiederebbe che si tratti di immobili confinanti, mentre nella specie i predetti terreni non sono neanche adiacenti, sicché non sussisterebbe alcun collegamento territoriale.
2.1.- In ordine all’impugnazione dei provvedimenti comunali di natura edilizia, la Sezione osserva che, a sua volta, alcun interesse l’appellante può vantare in ordine al censurato annullamento con la sentenza gravata del permesso di costruire in variante 12 dicembre 2006, n. 33, dal momento che, come essa stessa espone nel terzo motivo (in narrativa sub lett. a), tale provvedimento è stato annullato in via di autotutela dallo stesso Comune di Pastorano con atto del 19 febbraio 2008, il quale, allo stato, non risulta annullato o comunque privato di efficacia. Tanto, peraltro, a maggior ragione ove il decreto dirigenziale regionale n. 86 del 2007, adottato ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. n. 152 del 2006, si intenda sostituivo anche dei titoli edilizi pregressi, radicandosi perciò l’interesse dell’appellante esclusivamente su tale decreto.
2.2.- Quanto ai provvedimenti regionali, è pur vero che il criterio della vicinitas costituisce la base del riconoscimento della legittimazione ad agire dei singoli che agiscano a tutela del bene ambiente e, in particolare, a tutela di interessi incisi da atti che li ledono direttamente e personalmente, unitamente all’intera collettività che insiste sul territorio (cfr. Cons. St., Sez. V, 16 giugno 2009, n. 3849); vicinitas a cui va però attributo il senso non di stretta contiguità, bensì di stabile e significativo collegamento, da indagare caso per caso, del ricorrente con la zona il cui ambiente si intende proteggere (cfr. Cons. St., Sez. VI, 27 marzo 2003, n. 1600, richiamata dal primo giudice).
2.3.- Nella specie, tale situazione di stabile e significativo collegamento con l’area destinata alla realizzazione dell’impianto Esogest è effettivamente individuabile nell’insistenza delle aziende dei ricorrenti nell’ambito, non importa se appartenente o meno al Comune di Pastorano, potenzialmente soggetto ad “effetti diretti ed indiretti sull’uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull’aria, sul clima, sul paesaggio e sull’interazione tra detti fattori, sui beni materiali e sul patrimonio culturale ed ambientale”, ossia sugli elementi da valutarsi ai fini del giudizio di compatibilità ambientale del progetto proposto ai sensi sia dell’art. 2, lett. b, del d.P.R. 12 aprile 1996, sia dell’art. 24, lett. b), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. E non v’è dubbio che distanza da 600 a 2000 metri non sia di ostacolo alla configurazione della ripetuta situazione di vicinitas, intesa nel significato predetto, avuto riguardo alla natura ed alla potenzialità dell’impianto autorizzato con gli atti regionali impugnati in primo grado, in particolare all’enorme quantità ed eterogeneità dei rifiuti di cui si consente lo smaltimento o il recupero (1.705.960 t/a) e di quelli da stoccare. In altri termini, tanto basta a qualificare e differenziare la posizione giuridica soggettiva dei ricorrenti in primo grado ed il loro interesse a far valere l’illegittimità dell’autorizzazione alla installazione ed al funzionamento dell’impianto di cui trattasi a tutela dell’integrità delle proprie attività, siano esse agricole o zootecniche, anche con connotati industriali, svolte sui fondi di pertinenza.
Che, poi, non vi sia concreto pregiudizio derivante dalla gestione dell’impianto stesso, o che esso addirittura migliori le condizioni ambientali esistenti in zona già industrializzata, è apprezzamento che non può che esulare da ogni considerazione ai fini che qui rilevano, essendo piuttosto oggetto, unitamente alla “accettabilità” di eventuali effetti, del giudizio di compatibilità ambientale.
3.0.- Col motivo seguente si censura la reiezione da parte del TAR dell’eccezione di tardività del ricorso con riguardo al ricorrente Alfredo Iemma che, nominato componente di un’apposita commissione per l’esame delle “problematiche relative all’impianto di trattamento rifiuti” progettato dalla Esogest con deliberazione 31 ottobre 2007, n. 67, della Giunta comunale di Pastorano in qualità di rappresentante della cittadinanza, avrebbe acquisito conoscenza del decreto regionale autorizzativo n. 86/07 già alla data del 7 novembre 2007, della prima seduta della commissione che ha concluso i propri lavori il 28 seguente proponendo all’Ente di richiedere alla Regione l’annullamento del decreto. L’appellante Esogest ha chiesto perciò l’acquisizione del verbale di detta seduta. Ciò travolgerebbe anche la posizione degli altri ricorrenti, attesa l’unitarietà del ricorso.
3.1.- Sennonché è evidente la tempestività dell’azione anche rispetto alla data del 7 novembre 2007, rientrante nel termine di sessanta giorni anteriori al 31 dicembre, incontestata data di inoltro del ricorso per la notifica, indicata in sentenza; resta irrilevante che alla Esogest il ricorso sia pervenuto, come essa lamenta (peraltro nella sola memoria del 20 novembre 2009), l’11 gennaio 2008, giacché per il ricorrente è valido allo scopo il momento di consegna dell’atto all’ufficiale notificatore e non quello, successivo, di ricezione da parte del destinatario (cfr. Corte cost. 26 novembre 2002, n. 477). In ogni caso, si tratta, sì, di ricorso collettivo, ossia proposto da più soggetti che impugnino insieme gli stessi atti a tutela di analoghe situazioni giuridiche soggettive individuali (non già di un interesse collettivo), ma anche in tale tipo di tecnica di ricorso, non diversamente che nell’ipotesi di ricorsi connessi e riuniti, ciascuna parte conserva autonomia nella rispettiva posizione sostanziale e processuale, tanto che è ammissibile e non incide sui restanti ricorrenti la rinuncia di una sola di esse, com’è ammissibile l’appello parimenti di una sola di esse. Ne deriva che, pure in caso – qui da escludersi per quanti innanzi - di tardività dell’azione di una parte, ciò non travolge l’azione delle restanti parti.
3.2.- L’appellante aggiunge che risulterebbe inoppugnato nei termini di legge, decorrenti dalla pubblicazione nel BURC, il decreto assessorile 15 marzo 2007, n. 102, inerente il giudizio di compatibilità ambientale.
Al riguardo, si osserva che, ai sensi dell’art. 208, co. 6, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 88, sulla base delle risultanze dell’apposita conferenza di servizi la regione “approva il progetto ed autorizza la realizzazione e la gestione dell’impianto”. Non diversamente dall’art. 14 ter, co. 9, della legge n. 241 del 1990 ss.ii.mm., lo stesso co. 6 prosegue statuendo che “ L’approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori”. E’ dunque solo tale approvazione, nella specie recata dal decreto dirigenziale regionale n. 86/07, e non il presupposto giudizio di compatibilità ambientale, che si configura come provvedimento finale del procedimento autorizzativo, costitutivo dei previsti effetti esterni, perciò esso solo idoneo ad incidere su posizioni giuridiche soggettive; conseguentemente, il relativo termine iniziale di impugnativa non può che coincidere con la notifica o l’acquisizione della piena conoscenza di tale provvedimento.
4.- Al terzo, articolato motivo dell’appello della Esogest, che investe l’annullamento da parte del TAR del menzionato permesso di costruire in variante sia in rito che sotto il profilo sostanziale, si è già data risposta al paragrafo 2.2).
5.- A questo punto della trattazione, conviene esaminare il primo motivo dell’appello della Regione Campania, diretto a contestare, in ragione della sede camerale in cui la gravata pronuncia è stata assunta in “forma semplificata” ai sensi dell’art. 26, co. 4 e 5, della legge n. 1034 del 1971 (come modificato dall’art. 9 della legge n. 205 del 2000), il capo della stessa pronuncia col quale è stata dichiarata l’inammissibilità della costituzione in giudizio della medesima Regione in quanto avvenuta mediante deposito di procura generale alle liti e non anche della deliberazione di autorizzazione a resistere e mandato speciale. In sintesi, si sostiene che quanto meno in sede di discussione in camera di consiglio dell’istanza cautelare, dunque nel rito sommario, acceleratorio e semplificatorio, propriamente alternativo all’ordinario ed autonomamente disciplinato, sia operante per la parte resistente non il principio speciale circa la forma dello ius postulandi dell’amministrazione di cui all’art. 6 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642, bensì il principio generale di cui all’art. 83 c.p.c., applicabile al giudizio amministrativo in mancanza nel cit. art. 26 di ogni riferimento alla forma degli atti della stessa parte.
La censura è infondata e deve essere disattesa. In vero, l’art. 19, co. 1, della menzionata legge TAR prevede che, fino all’intervento di apposita legge di procedura, le norme di procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato si applichino “nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi”. Non v’è dubbio, perciò, che la norma relativa alla necessità di mandato speciale, da sempre applicata non solo all’atto introduttivo del giudizio ma anche alla costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente, operi per tutti i giudizi in questione, ivi compreso, ovviamente, quello che dà luogo a sentenza in forma semplificata; e ciò anche e proprio per la mancanza di alcuna deroga al riguardo contenuta nella relativa disciplina. Né evidentemente possono aver oggettivo rilievo le difficoltà organizzative per le dimensioni dell’Ente resistente, prospettate nella specie.
Sotto altro aspetto, l’appellante non assume di (né risulta) aver chiesto termine per la produzione del mandato speciale e della deliberazione di resistenza, pur essendo stata preavvertita dell’intento del Collegio di procedere ai sensi dell’art. 26, co. 4 e 5, della legge TAR, limitandosi ad esporre di essersi opposta a tale intento ma senza indicarne le ragioni e tanto meno la impossibilità di difendersi.
6.- Pervenendo ora all’esame delle questioni inerenti più propriamente il merito della controversia, va ricordato che il TAR ha ritenuto illegittimo il presupposto giudizio di compatibilità ambientale conclusosi col menzionato decreto assessorile n. 102/07, dunque affetto da illegittimità in via derivata il decreto dirigenziale autorizzatorio n. 86/07, nel rilievo della mancata valutazione dell’incidenza del progettato impianto sulla realtà produttiva e sulle aziende, specie se a carattere agricolo, site nella zona, nonché su fauna e flora ivi ancora esistente. In particolare, la relazione istruttoria sarebbe apodittica nell’affermare la compatibilità dell’opera con la preservazione dello stato di qualità delle componenti ambientali, né da essa risulterebbe l’avvenuto espletamento di sopralluogo tecnico necessario per acquisire una più approfondita cognizione delle dimensioni spaziali dell’impianto nel contesto in cui ne è prevista la collocazione e delle conseguenti interazioni; omissioni, queste, ripetute nel corso dei lavori della commissione VIA e nel decreto assessorile.
Sarebbe inoltre viziato anche il parere favorevole di compatibilità ambientale reso dalla Provincia di Caserta, solo assertivo. Né tali vizi resterebbero contraddetti dalla circostanza che l’intervento ricade in zona industriale del programma di fabbricazione del Comune di Pastorano, di per sé inibita agli insediamenti agricoli, già occupata da complessi industriali, poiché lo stesso programma di fabbricazione prevede che tale zona conservi i caratteri di zona agricola E fino all’installazione di insediamenti industriali e tenuto conto che non potrebbero ritenersi recessive le esigenze delle esistenti imprese agricole, dovendo d’altra parte essere tenuti in considerazione tutti gli insediamenti presenti, indipendentemente dalla loro natura, agricola o industriale, e dalla destinazione urbanistica di piano.
Infine, il decreto di compatibilità ambientale sarebbe viziato anche per l’incongrua pubblicità dell’annuncio ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. 12 aprile 1996.
Tali argomentazioni e conclusioni sono contestate dalla Esogest con il motivi quarto e quinto e dalla Regione Campania col secondo ed ultimo motivo.
7.0.- La Sezione è dell’avviso che la sentenza meriti palesemente conferma già con riguardo al primo profilo, ossia all’insufficienza dell’istruttoria e delle valutazioni compiute in sede di giudizio di compatibilità ambientale.
7.1.- Si è già ricordato che, ai sensi sia dell’art. 2, lett. b, del d.P.R. 12 aprile 1996, sia dell’art. 24, lett. b), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la valutazione di impatto ambientale deve assicurare che “per ciascun progetto siano valutati gli effetti diretti ed indiretti della sua realizzazione sull’uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull’aria, sul clima, sul paesaggio e sull’interazione tra detti fattori, sui beni materiali e sul patrimonio culturale ed ambientale”.
7.2.- Nella specie, sta di fatto che alcuna di siffatte valutazioni risulta eseguita. Difatti nella relazione istruttoria del “tavolo tecnico n. 3”, allegata al verbale 20 dicembre 2006, n. 122, della commissione VIA, contenente parere favorevole di compatibilità ambientale poi pedissequamente recepito col decreto assessorile 15 marzo 2007, n. 102, le “informazioni inerenti l’area in cui è prevista l’ubicazione delle opere” sono limitate all’indicazione della destinazione urbanistica a “zona industriale di progetto” (senza cenno, peraltro, alla particolare prescrizione di p.d.f., pur vigente, circa la conservazione “a tutti gli effetti” dei “caratteri della zona agricola E fino all’installazione degli impianti”), del lotto di insediamento e del relativo accesso; né in alcun altra parte della relazione vi è traccia delle ridette valutazioni e, in particolare, manca ogni considerazione sulla stessa esistenza di insediamenti produttivi (quali che ne siano i caratteri, ossia irrilevante restando che si tratti di aziende agricole o zootecniche a carattere industriale) circostanti o comunque da ritenere viciniori nei sensi sopra espressi.
La relazione tecnica della Esogest non offre maggiori informazioni. Al punto 2.1 “descrizione del sito di localizzazione”, nell’esporre che l’area è collocata in un ambiente funzionale caratterizzato dalla presenza industriale, frammista a terreno agricolo ed infrastrutture viarie, circa il terreno agricolo anzi si afferma che “nell’immediata vicinanza non si rileva la presenza di strutture agricole di particolare significato”, che “il tessuto residenziale più prossimo all’area è quello di Pastorano, le cui prime case sono a circa 3.000 metri a ovest della localizzazione” e che “alla stessa distanza circa, sono presenti a nord alcune abitazioni di custodi di aziende …”; dunque, pur considerando ai fini residenziali un ben più ampio raggio della “immediata vicinanza”, si omette di indicare alcunché con riguardo agli insediamenti produttivi predetti.
Non si comprende, pertanto, come il “tavolo tecnico n. 3” abbia potuto asserire che “i documenti presentati a corredo del progetto hanno consentito di stabilire che l’esecuzione dell’opera risulta compatibile con la preservazione dello stato di qualità delle componenti ambientali”.
Inoltre, come bene ha evidenziato il primo giudice, il dato che si tratti di zona industriale e di opera di interesse pubblico non esimeva gli organi procedenti dalle stesse valutazioni, aventi ad oggetto – giova ribadirlo – gli effetti sull’esistente, dunque senza che abbia rilievo la destinazione urbanistica (peraltro nella specie completata dalla prescrizione di cui si è detto). D’altra parte, l’avvenuta compromissione ambientale dell’area a maggior ragione richiedeva l’aderenza al disposto di legge delle indagini, se mai da condursi in modo più pregnante possibile al fine di prevenirne l’aggravamento.
Infine, che l’impianto non arrechi pregiudizio alcuno o, comunque, un pregiudizio accettabile nella comparazione tra necessità di salvaguardia dell’ambiente ed interesse pubblico all’esecuzione dell’opera, avrebbe dovuto costituire appunto il risultato delle omesse valutazioni.
8.- In conclusione, posto che, in base alle sole – come preannunciato - considerazioni svolte appena sopra, deve ritenersi corretto e giustificato il pronunciato annullamento dell’autorizzazione regionale unitamente al sottostante giudizio positivo di VIA. Le restanti doglianze non trattate, inerenti gli ulteriori profili esaminati o assorbiti dal TAR, possono restare a loro volta assorbite, con conseguente reiezione degli appelli, senza che occorra trattare le eccezioni di improcedibilità ed inammissibilità degli stessi appelli, sollevate dagli appellati.
9.- Un’ultima notazione resta da esporre: nella memoria prodotta in vista dell’odierna udienza la Esogest rappresenta che l’impianto è ultimato. Da ciò, trattandosi di opera di interesse pubblico, oggetto di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. n. 152 del 2006, trae la conseguenza della preclusione di una pronuncia costituiva di annullamento con effetti demolitori e ripristinatori, richiamando al riguardo un precedente della Sezione (16 giugno 2009, n. 3489 - rectius: 3849). Poiché una siffatta pronuncia è proprio quella emessa dal TAR, tale argomentazione si traduce nell’inammissibile introduzione di un motivo d’appello nuovo, in quanto non contenuto nell’atto introduttivo del giudizio, sicché non può essere esaminata.
10.- Nella particolarità della vicenda si ravvisano ragioni affinché possa essere disposta la compensazione tra le parti delle spese del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunziando sugli appelli meglio indicati in epigrafe, li riunisce e respinge gli appelli riuniti.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2009 con l'intervento dei Signori:
Stenio Riccio, Presidente
Vito Poli, Consigliere
Eugenio Mele, Consigliere
Adolfo Metro, Consigliere
Angelica Dell'Utri, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/02/2010
N. 01134/2010 REG.DEC.
N. 03961/2008 REG.RIC.
N. 04137/2008 REG.RIC.
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione
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Il presupposto legittimante della vicinitas è soddisfatto anche se il ricorrente (che nella specie impugnava i provvedimenti autorizzativi la “realizzazione e … gestione di un impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi liquidi”) è imprenditore insediato in diverso Comune (rispetto quello del progettato impianto), in quanto la distanza che va da 600 m a 2 km differenzia la posizione soggettiva di questi.
Il pregiudizio si esteriorizza non a seguito del provvedimento favorevole di compatibilità ambientale, ma a seguito di quello successivo propriamente autorizzativo – che si informa ed assorbe gli eventuali vizi del primo (vizi che possono essere dati ad es. dai difetti di istruttoria ed anche in particolare dall’aver presupposto la natura industriale della zonizzazione in realtà solo programmata: “Né tali vizi resterebbero contraddetti dalla circostanza che l’intervento ricade in zona industriale del programma di fabbricazione del Comune di Pastorano, di per sé inibita agli insediamenti agricoli, già occupata da complessi industriali, poiché lo stesso programma di fabbricazione prevede che tale zona conservi i caratteri di zona agricola E fino all’installazione di insediamenti industriali e tenuto conto che non potrebbero ritenersi recessive le esigenze delle esistenti imprese agricole, dovendo d’altra parte essere tenuti in considerazione tutti gli insediamenti presenti, indipendentemente dalla loro natura, agricola o industriale, e dalla destinazione urbanistica di piano…” .
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06/02/10
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Decreto 17 dicembre 2009
(So n. 10 alla Gu 13 gennaio 2010 n. 9)
Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e, in particolare, la parte quarta, relativa alla gestione dei rifiuti;
Visto l'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto l'articolo 189, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo all'istituzione di un sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti;
Visto l'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210;
Visto il decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102 recante: "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini" e, in particolare, l'articolo 14-bis;
Considerata la necessità di definire, anche in modo differenziato in relazione alle caratteristiche dimensionali e alle tipologie delle attività svolte, le modalità di attivazione nonché la data di operatività del sistema, le informazioni da fornire, le modalità di fornitura e di aggiornamento dei dati, nonché le modalità di elaborazione dei dati stessi;
Considerata la necessità di definire le modalità con le quali le informazioni contenute nel sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti dovranno essere detenute e messe a disposizione delle autorità di controllo;
Considerata la necessita di definire le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate al medesimo monitoraggio;
Considerata la necessità di definire le modalità di interconnessione ed interoperabilità con gli altri sistemi informativi;
Adotta il seguente decreto:
Articolo 1
Entrata in funzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti — Sistri
1. Il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, nel seguito detto anche Sistri, gestito dal Comando carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, è operativo:
a) dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi — ivi compresi quelli di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 — con più di cinquanta dipendenti, per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 con più di cinquanta dipendenti, per i commercianti e gli intermediari, per i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati, nonché per le imprese di cui all'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali, per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti e per i soggetti di cui all'articolo 5, comma 10, del presente decreto;
b) dal duecento decimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi — ivi compresi quelli di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 — che hanno fino a cinquanta dipendenti e per i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del medesimo decreto legislativo n.152 del 2006 che hanno tra i cinquanta e gli undici dipendenti.
2. I soggetti di cui al comma 1 comunicano le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto della loro attività attraverso il Sistri.
3. Le informazioni di cui al comma 2 vengono fornite dai soggetti obbligati utilizzando i dispositivi elettronici indicati all'articolo 3.
4. Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che non hanno più di dieci dipendenti, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 possono aderire su base volontaria al sistema Sistri a partire dalla data di cui al comma 1, lettera b).
5. Gli impianti di discarica sono dotati di apparecchiature idonee a monitorare l'ingresso e l'uscita di automezzi dai predetti impianti. L'installazione, la manutenzione e l'accesso a tali apparecchiature sono riservati al personale del Sistri. I relativi oneri sono a carico del Sistri.
Articolo 2
Rifiuti urbani della Regione Campania
1. Al fine di attuare quanto previsto all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, nella Regione Campania a decorrere dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, oltre ai soggetti di cui all'articolo 1, sono sottoposti agli obblighi di cui al presente decreto i comuni e gli enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani nel territorio della predetta Regione.
2. Il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) è interconnesso telematicamente con il sistema di tracciabilità di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210 (Sitra) ed ai relativi oneri si provvede ai sensi del predetto articolo.
Articolo 3
Modalità di iscrizione al Sistri
1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e all'articolo 2, aderiscono al Sistri iscrivendosi allo stesso entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), aderiscono al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti iscrivendosi allo stesso dal trentesimo al settantacinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Decorsi i termini di cui al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma di nuova costituzione si iscrivono al Sistri prima di dare avvio alle rispettive attività.
3. Le modalità di iscrizione al Sistri sono descritte nell'allegato IA.
4. Le Camere di Commercio industria, artigianato e agricoltura, previa stipula di un Accordo di Programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'Unioncamere, provvedono agli adempimenti di cui al comma 6 del presente articolo. Alla copertura dei costi derivanti dallo svolgimento dei compiti di cui al presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Per le attività di cui al presente comma le Camere di commercio si avvalgono, previa stipula di apposita convenzione, delle Associazioni imprenditoriali interessate rappresentative sul piano nazionale e loro articolazioni territoriali, o delle società di servizi di diretta emanazione delle medesime organizzazioni.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 provvedono agli adempimenti di cui al comma 6 per le imprese iscritte al predetto Albo. Alla copertura dei costi derivanti dallo svolgimento dei compiti di cui al presente comma si provvede ai sensi del comma 16 del sopra citato articolo 212.
6. Una volta perfezionata la procedura di iscrizione, ai soggetti di cui agli articoli 1 e 2 vengono consegnati:
a) un dispositivo elettronico per l'accesso in sicurezza dalla propria postazione al sistema informatico, d'ora in avanti definito dispositivo Usb, idoneo a consentire la trasmissione dei dati, a firmare elettronicamente le informazioni fornite ed a memorizzarle sul dispositivo stesso. È necessario dotarsi di un dispositivo Usb per ciascuna unità locale dell'impresa e per ciascuna attività di gestione dei rifiuti svolta all'interno dell'unità locale. In caso di unità locali nelle quali sono presenti unità operative da cui originano in maniera autonoma rifiuti è facoltà richiedere un dispositivo Usb per ciascuna unità operativa. Per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, è necessario dotarsi di un dispositivo Usb relativo alla sede legale dell'impresa, e di un dispositivo per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti.
Ciascun dispositivo Usb può contenere fino ad un massimo di tre certificati elettronici associati alle persone fisiche individuate durante la procedura di iscrizione come delegati per le procedure di cui al presente decreto dai soggetti di cui agli articoli 1 e 2. Tali certificati consentono l'identificazione univoca delle persone fisiche delegate e la generazione delle loro firme elettroniche ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
b) per ciascun dispositivo Usb, l'identificativo utente (username), la password per l'accesso al sistema, la password di sblocco del dispositivo (Pin) e il codice di sblocco personale (Puk);
c) un dispositivo elettronico da installarsi su ciascun veicolo che trasporta rifiuti, con la funzione di monitorare il percorso effettuato dal medesimo, definito black box. È necessario dotarsi di una black box per ciascun veicolo in dotazione all'impresa. La consegna e l'installazione della black box avviene presso le officine autorizzate, il cui elenco è fornito contestualmente alla consegna del dispositivo Usb e disponibile sul portale del sistema Sistri. I costi di installazione e per l'acquisto della necessaria carta Sim sono a carico dei soggetti obbligati. Le modalità di individuazione delle officine autorizzate e le modalità di ritiro ed installazione delle black box sono indicate nell'allegato IB.
7. In tutti i casi in cui si verifichi un'ipotesi di sospensione o cessazione dell'attività per il cui esercizio è obbligatorio l'utilizzo dei dispositivi di cui al comma 6, ovvero di estinzione dei soggetti giuridici ai quali tali dispositivi sono stati consegnati, a qualsiasi causa tale estinzione sia imputabile, ivi incluse le ipotesi di cancellazione e fusione, ovvero in caso di chiusura di un'unità locale, i soggetti di cui agli articoli 1 e 2 devono comunicare via telefax al sistema Sistri il verificarsi di uno dei predetti eventi, non oltre le 72 ore dalla data di comunicazione al Registro delle imprese dell'evento, e provvedere, nei successivi 10 giorni lavorativi, alla restituzione del dispositivo Usb ai medesimi uffici presso i quali è stato effettuato il ritiro e alla restituzione del dispositivo black box ad una delle officine autorizzate all'installazione.
8. La procedura di cui al comma 7 si applica anche nel caso di cessione dell'azienda o del ramo d'azienda avente ad oggetto l'esercizio delle attività per le quali è obbligatorio l'uso dei dispositivi di cui al comma 6. In tale ipotesi il soggetto acquirente dell'azienda o del ramo d'azienda dovrà iscriversi al sistema Sistri entro 10 giorni dalla comunicazione al Registro delle imprese dell'atto di cessione dell'azienda e provvedere al ritiro dei dispositivi seguendo la procedura indicata negli allegati IA e IB.
9. In caso di variazione dei dati identificativi dell'impresa comunicati in sede di iscrizione, i soggetti delegati all'utilizzo del dispositivo Usb provvedono, successivamente all'iscrizione della variazione presso il Registro delle imprese, ad effettuare le necessarie variazioni della sezione anagrafica accedendo all'apposita area del portale del sistema Sistri.
10. Eventuali variazioni delle persone fisiche individuate quali delegati per le procedure di cui al presente decreto devono essere comunicate dall'impresa al Sistri, che emette un nuovo certificato elettronico. Il dispositivo contenente il nuovo certificato elettronico è ritirato secondo la procedura indicata nell'allegato IA.
11. I dispositivi di cui al comma 6 restano di proprietà del Sistri e vengono affidati ai soggetti di cui agli articoli 1 e 2 in comodato d'uso.
Articolo 4
Contributo di iscrizione al Sistri
1. La copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, a carico dei soggetti di cui agli articoli 1 e 2 è assicurata mediante il pagamento di un contributo annuale.
2. Il contributo è versato da ciascun soggetto di cui agli articoli 1 e 2 per ciascuna attività di gestione dei rifiuti svolta all'interno dell'unità locale. In caso di unità locali per le quali è stato richiesto un dispositivo Usb per ciascuna unità operativa ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera a), il contributo è versato per ciascun dispositivo Usb richiesto. Le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti versano il contributo per la sola sede legale e per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, versano il contributo relativo alla categoria di produttori di appartenenza e il contributo relativo al numero di veicoli adibiti al trasporto di rifiuti.
3. Il contributo si riferisce all'anno solare di competenza, indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del servizio e va versato, in sede di prima applicazione, entro la scadenza dei termini per l'iscrizione di cui all'articolo 3, comma 1. Negli anni successivi il contributo va versato entro il 31 gennaio dell'anno al quale i contributi si riferiscono. L'importo e le modalità di versamento dei contributi sono indicati nell'allegato II. I contributi possono essere rideterminati annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, i contributi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Articolo 5
Informazioni da fornire al Sistri
1. La tipologia delle informazioni che ciascun soggetto di cui agli articoli 1 e 2 deve fornire al Sistri è riportata nelle schede di cui all'allegato III. Le istruzioni dettagliate per la compilazione delle schede sono disponibili nel portale del sistema Sistri (www.sistri.it).
2. La persona fisica cui è associato il certificato elettronico contenuto nel dispositivo Usb è il titolare della firma elettronica ed è responsabile della veridicità dei dati inseriti mediante l'utilizzo del dispositivo Usb nelle schede Sistri sottoscritte con firma elettronica.
3. I produttori di rifiuti inseriscono nell'Area Registro Cronologico della Scheda Sistri Produttori le informazioni relative ai rifiuti prodotti entro dieci giorni lavorativi dalla produzione dei rifiuti stessi.
4. Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti inseriscono le informazioni relative ai rifiuti ricevuti dall'estero entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.
5. I commercianti, gli intermediari e i consorzi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), inseriscono nell'Area Registro Cronologico della Scheda Sistri Intermediari le informazioni relative alle transazioni effettuate entro dieci giorni lavorativi dall'effettuazione della transazione stessa.
6. I soggetti di cui al comma 3 in caso di movimentazione di un rifiuto devono accedere al sistema per aprire una nuova Scheda Sistri — Area movimentazione. Tali soggetti sono obbligati a comunicare al sistema i dati del rifiuto almeno 8 ore prima che si effettui l'operazione di movimentazione, salvo giustificati motivi di emergenza, da indicare nella parte annotazioni dell'Area Registro Cronologico.
7. Il trasportatore deve accedere al sistema ed inserire i propri dati relativi al trasporto almeno 4 ore prima dell'operazione di movimentazione, salvo giustificati motivi di emergenza, da indicare nella parte annotazioni dell'Area Registro Cronologico. 8. Durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati dalla copia cartacea della Scheda Sistri — Area movimentazione relativa ai rifiuti movimentati, stampata dal produttore dei rifiuti al momento della presa in carico dei rifiuti da parte del conducente dell'impresa di trasporto. Tale copia, sottoscritta dal produttore e dal trasportatore dei rifiuti, costituisce documentazione equipollente alla scheda di trasporto di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e al Dm 30 giugno 2009, n. 554. Ove necessario sulla base della normativa vigente, i rifiuti sono accompagnati da copia del certificato analitico che ne identifica le caratteristiche, che il produttore dei rifiuti allega in formato "pdf " (portable document format) alla Scheda Sistri — Area movimentazione.
9. Nel caso di spedizioni transfrontaliere dall'Italia, il produttore inserisce nel sistema in formato "pdf" il documento di movimento di cui al regolamento Ce n° 1013/2006 relativo alla spedizione dei rifiuti effettuata restituito dall'impianto di destinazione.
10. Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, sono tenuti ad aderire al sistema Sistri anche i seguenti soggetti:
a) in caso di trasporto marittimo, il terminalista concessionario dell'area portuale di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e l'impresa portuale di cui all'articolo 16 della citata legge n. 84 del 1994, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell'imbarco o allo sbarco, in attesa del successivo trasporto;
b) in caso di trasporto ferroviario, i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto.
11. Nel caso di trasporto marittimo di rifiuti, l'armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto possono delegare gli adempimenti di cui al presente decreto al raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135. In tale ipotesi il raccomandatario consegna al comandante della nave la copia della scheda Sistri— Area movimentazione, debitamente compilata. Il comandante della nave all'arrivo provvede alla consegna della copia della scheda al raccomandatario rappresentante l'armatore o il noleggiatore presso il porto di destinazione.
12. Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le attività di carico e scarico, di trasbordo, nonché le soste tecniche all'interno dei porti e degli scali ferroviari, degli interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci devono essere effettuate nel più breve tempo possibile e, comunque, non superare i quattro giorni.
13. Nel caso in cui il rifiuto venga respinto o accettato parzialmente dal gestore dell'impianto di destinazione, il trasporto dei rifiuti non accettati deve essere accompagnato dalla copia cartacea della Scheda Sistri –Area movimentazione relativa ai rifiuti medesimi, firmata elettronicamente e stampata dal gestore dello stesso impianto di destinazione.
14. La responsabilità del produttore dei rifiuti per il corretto recupero o smaltimento degli stessi è esclusa a seguito dell'invio da parte del Sistri, alla casella di posta elettronica attribuitagli automaticamente dal sistema, della comunicazione di accettazione dei rifiuti medesimi da parte dell'impianto di recupero o smaltimento.
Articolo 6
Particolari tipologie
1. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa e i produttori di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che non hanno più di dieci dipendenti e non aderiscono su base volontaria al sistema Sistri comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della Scheda Sistri — Area movimentazione, al delegato dell'impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia della scheda, firmata dal produttore, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto. Una copia della scheda Sistri rimane presso il produttore, che è tenuto a conservarla per cinque anni. Il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tali ipotesi è tenuto a stampare e trasmettere al produttore iniziale dei rifiuti stessi la copia della Scheda Sistri completa, al fine di attestare l'assolvimento della sua responsabilità. In conformità al disposto di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, i produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa adempiono all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie della Scheda Sistri — Area movimentazione, relative ai rifiuti prodotti. I produttori di rifiuti non pericolosi di cui al presente comma rimangono tenuti all'obbligo di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della Scheda Sistri – Area Movimentazione, al delegato dell'impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia della scheda, firmata dal produttore, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto. Il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tale ipotesi è tenuto a stampare e trasmettere al produttore iniziale dei rifiuti stessi la copia della Scheda Sistri completa, al fine di attestare l'assolvimento della sua responsabilità.
3. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che non aderiscono su base volontaria al sistema Sistri accompagnano il trasporto con il formulario di identificazione di cui all'articolo 193 del medesimo decreto legislativo e, qualora producano rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), tengono il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190 dello stesso decreto legislativo.
4. Nel caso in cui uno dei soggetti tenuti alla compilazione della Scheda Sistri si trovi a non disporre temporaneamente dei mezzi informatici necessari a causa di furto, perdita, distruzione o danneggiamento dei dispositivi o non funzionamento del sistema, la compilazione della scheda è effettuata, per conto di tale soggetto e su sua dichiarazione, da sottoscriversi su copia stampata della scheda, dal soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente o successiva della scheda medesima. Nel caso di temporanea interruzione del sistema Sistri, i soggetti tenuti alla compilazione delle schede sono tenuti ad annotare le movimentazioni dei rifiuti su un'apposita scheda Sistri in bianco tenuta a disposizione, da scaricarsi dal sistema, e ad inserire i dati relativi alle movimentazioni di rifiuti effettuate entro le ventiquattro ore dalla ripresa del funzionamento del sistema.
5. I produttori di fanghi che destinano gli stessi allo spandimento in agricoltura ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, stampano la Scheda Sistri — Area movimentazione contenente l'indicazione del soggetto destinatario e la consegnano al conducente del mezzo di trasporto. Il destinatario è tenuto a controfirmare, datare e restituire al produttore dei rifiuti la scheda, al fine di attestare l'assolvimento della responsabilità del produttore per il corretto recupero dei fanghi. Il delegato dell'impresa di trasporto accede al sistema Sistri e chiude la relativa scheda confermando l'arrivo a destinazione del rifiuto.
6. Nel caso di rifiuti prodotti in cantieri la cui durata non sia superiore a sei mesi e che non dispongano di tecnologie adeguate per l'accesso al sistema Sistri, il registro cronologico e la Scheda Sistri — Area movimentazione sono compilati dal delegato della sede legale o dell'unità locale dell'impresa. In tale ipotesi il delegato dell'impresa di trasporto stampa due copie della scheda Sistri e le consegna al conducente, che deve indicare data e ora della presa in carico dei rifiuti. Le copie sono firmate dal responsabile del cantiere temporaneo. Una copia rimane al responsabile del cantiere temporaneo e l'altra al conducente, che la riconsegna al delegato dell'impresa di trasporto. Il delegato dell'impresa di trasporto entro 2 giorni lavorativi accede al sistema ed inserisce i dati relativi alla data e all'ora della presa in carico dei rifiuti.
7. Nel caso di rifiuti prodotti da attività di manutenzione o da altra attività svolta fuori dilla sede dell'unità locale, il registro cronologico è compilato dal delegato della sede legale dell'impresa o dal delegato dell'unità locale che gestisce l'attività manutentiva.
8. Fermo restando quanto previsto all'articolo 230, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per i materiali tolti d'opera per i quali deve essere effettuata la valutazione tecnica della riutilizzabilità, qualora dall'attività di manutenzione derivino rifiuti pericolosi, la movimentazione dei rifiuti dal luogo di effettiva produzione alla sede legale o dell'unità locale dell'impresa effettuata dal manutentore è accompagnata da una copia della scheda Sistri-Area movimentazione, da scaricarsi dal sistema, debitamente compilata e sottoscritta dal soggetto che ha effettuato la manutenzione.
Articolo 7
Modalità operative semplificate
1. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a ottomila euro che producono rifiuti pericolosi, i soggetti la cui produzione annua non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi e le due tonnellate di rifiuti pericolosi, nonché i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, possono adempiere agli obblighi di cui al presente decreto tramite le associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale interessate e loro articolazioni territoriali, o società di servizi di diretta emanazione delle medesime organizzazioni. A tal fine i predetti soggetti, dopo l'iscrizione al Sistri ai sensi dell'articolo 3, provvedono a delegare le organizzazioni, o loro società di servizi, prescelte. La delega, scritta in carta semplice secondo il modello disponibile sul sito del portale Sistri, è firmata dal rappresentante legale del soggetto delegante; la firma deve essere autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
Nelle ipotesi di cui al presente comma le associazioni imprenditoriali, o loro società di servizi, sono tenute a iscriversi al sistema Sistri per la specifica categoria. Le associazioni imprenditoriali delegate, o loro società di servizi, provvedono alla compilazione del registro cronologico e delle singole schede Sistri.
La responsabilità delle informazioni inserite nel sistema Sistri rimane a carico del soggetto delegante.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, qualora i soggetti che si configurano come produttori non dispongano di tecnologie adeguate per l'accesso al sistema Sistri, la movimentazione dei rifiuti prodotti è effettuata con la seguente procedura: il delegato dell'impresa di trasporto stampa due copie della scheda Sistri e le consegna al conducente, che deve indicare data e ora della presa in carico dei rifiuti. Le copie sono firmate dal produttore dei rifiuti. Una copia rimane al produttore e l'altra al conducente, che la riconsegna al delegato dell'impresa di trasporto. Il delegato dell'impresa di trasporto accede al sistema ed inserisce i dati relativi alla data e all'ora della presa in carico dei rifiuti.
3. I produttori che conferiscono i propri rifiuti, previa convenzione, al servizio pubblico o ad altro circuito organizzato di raccolta, possono adempiere agli obblighi di cui al presente decreto tramite il gestore del servizio di raccolta o della piattaforma di conferimento. In tali ipotesi il gestore del servizio pubblico di raccolta o della piattaforma di conferimento sono tenuti a iscriversi al sistema Sistri per la specifica categoria. I produttori rimangono tenuti all'iscrizione al Sistri ai sensi dell'articolo 3, ad eccezione degli imprenditori agricoli che trasportano e conferiscono i propri rifiuti in modo occasionale e saltuario per quantitativi che non eccedano i trenta chilogrammi o i trenta litri, i cui dati sono inseriti nel sistema dal gestore del servizio di raccolta o della piattaforma di conferimento. Qualora il trasporto dei rifiuti dal luogo di produzione al centro di raccolta o piattaforma di conferimento venga effettuato dai soggetti di cui all'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i produttori comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della Scheda Sistri — Area movimentazione, al delegato dell'impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia della scheda, firmata dal produttore, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto, che provvede a sua volta a consegnarla al gestore del centro di raccolta o piattaforma di conferimento. Nelle ipotesi di cui al presente comma, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai fini della movimentazione dei rifiuti dal luogo di produzione al centro di raccolta o piattaforma di conferimento richiedono preventivamente al delegato del centro o piattaforma il rilascio di un determinato numero di schede Sistri-Area movimentazione, da scaricarsi dal sistema. Il delegato del centro di raccolta o piattaforma di conferimento consegna le copie richieste, debitamente numerate e compilate con i riferimenti del centro o piattaforma quale destinatario dei rifiuti. Il trasporto dei rifiuti è accompagnato da tali schede, compilate e sottoscritte dal produttore, che sono consegnate al delegato del centro di raccolta o piattaforma di conferimento; il delegato accede al sistema ed inserisce i dati delle singole schede.
Nei casi di cui al presente comma, la responsabilità del produttore iniziale dei rifiuti è assolta al momento della presa in carico dei rifiuti da parte del centro di raccolta o piattaforma di conferimento.
Articolo 8
Trasmissione dei dati al Catasto dei rifiuti e all'Albo nazionale gestori ambientali
1. Il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti è interconnesso telematicamente al Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 secondo le modalità di interoperabilità fra i sistemi informativi, così come definiti dal centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (Cnipa).
2. La tipologia dei dati, i tempi e gli standard per la trasmissione degli stessi sono definiti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita l'Ispra.
3. L'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, comunica al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti i dati relativi alle iscrizioni di sua competenza e riceve a sua volta, dal sistema stesso, le informazioni attinenti al trasporto dei rifiuti, attraverso l'interconnessione diretta tra i sistemi informativi.
4. La tipologia dei dati di cui al comma 3, i tempi e gli standard per la trasmissione degli stessi sono definiti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Comitato nazionale dell'Albo.
Articolo 9
Disponibilità dei dati da parte delle autorità di controllo
1. Le informazioni detenute dal sistema sono rese disponibili agli organi deputati alla sorveglianza e all'accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti nonché alla repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti di cui all'articolo 195, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 secondo modalità da definirsi con successivo decreto.
2. Il Catasto dei rifiuti assicura le informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni di controllo alle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (Arpa), che sono tenute a rendere disponibili tali dati alle Province.
Articolo 10
Catasto dei rifiuti
1. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra) organizza il Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per via informatica attraverso la costituzione e la gestione del Catasto Telematico interconnesso su rete nazionale e articolato nelle seguenti banche dati:
a) una banca dati anagrafica ed una banca dati contente le informazioni sulla produzione e gestione dei rifiuti trasmesse dal sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti attraverso l'interconnessione diretta secondo le modalità previste dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto;
b) una banca dati contenente le informazioni relative alle autorizzazioni e alle comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 213, 214, 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152. A tal fine le amministrazioni autorizzanti comunicano all'Ispra, subito dopo il rilascio dell'autorizzazione, la ragione sociale e la sede legale dell'impresa autorizzata, l'attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione, i rifiuti oggetto dell'attività di gestione, le quantità autorizzate, la scadenza dell'autorizzazione e successivamente segnalano ogni variazione delle predette informazioni che intervenga nel corso della validità dell'autorizzazione stessa;
c) una banca dati relativa alle iscrizioni all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, aggiornati attraverso interconnessione diretta;
d) una banca dati contenente le informazioni afferenti alla tracciabilità dei rifiuti nella Regione Campania di cui all'articolo 2, integrata dalle previsioni contenute negli atti ordinativi adottati nel corso della fase emergenziale.
2. L'Ispra elabora i dati forniti dal sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti ai fini della predisposizione di un Rapporto annuale e ai fini della trasmissione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dei dati necessari per le Comunicazioni alla Commissione Europea previste dai Regolamenti e dalle direttive comunitarie in materia di rifiuti.
Articolo 11
Comitato di vigilanza e controllo
1. Al fine di garantire il monitoraggio del sistema e la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate al medesimo monitoraggio, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza oneri per il bilancio dello Stato, un Comitato di vigilanza e controllo, composto da quindici membri, esperti nella materia, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e designati rispettivamente:
a) tre dal Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, tra cui il Presidente;
b) uno da Ispra;
c) uno da Unioncamere;
d) dieci dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative dei produttori, trasportatori, recuperatori e smaltitori di rifiuti.
Articolo 12
Disposizioni transitorie
1. Entro il 31 dicembre 2010, i produttori iniziali di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, comunicano al Sistri compilando l'apposita scheda le seguenti informazioni, relative al periodo dell'anno 2010 precedente all'operatività del sistema Sistri, sulla base dei dati inseriti nel registro di carico e scarico di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
a) il quantitativo totale di rifiuti annotati in carico sul registro, suddiviso per codice Cer;
b) per ciascun codice Cer, il quantitativo totale annotato in scarico sul registro, con le relative destinazioni;
c) per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, le operazioni di gestione dei rifiuti effettuate;
d) per ciascun codice Cer, il quantitativo totale che risulta in giacenza.
2. Al fine di garantire l'adempimento degli obblighi di legge e la verifica della piena funzionalità del sistema Sistri, per un mese successivo all'operatività del Sistri come individuata agli articoli 1 e 2 i soggetti di cui ai medesimi articoli rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
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16/01/10
La tutela dell’ambiente costituisce oggetto di interventi normativi a vari livelli: internazionale, comunitario, nazionale, regionale e locale. Ciò vale anche in materia di gestione dei rifiuti, settore nel quale la disciplina giuridica interna trova la sua origine in numerosi atti di legislazione comunitaria, in particolare direttive, che hanno richiesto un faticoso processo di adattamento dell’ordinamento interno.
Trattasi di una catena normativa che ha imposto interventi di conformazione nel corso di vari decenni, le cui tappe salienti sono state il d.lgs. n. 22 del 1997, c.d. Decreto Ronchi, e, più recentemente, il d.lgs. n. 152/2006, modificato nel 2008 col d.lgs. n. 4. Il panorama normativo è, quindi, particolarmente complesso: ci troviamo di fronte, da un lato, a norme quadro poste ai vari livelli che contengono i principi generali e dalle quali discendono le norme attuative; e, dall’altro lato, a regimi giuridici generali cui si affiancano regimi speciali e derogatori.
Tale contesto legislativo pone all’interprete e all’operatore problemi di coordinamento fra norme di diversa natura, in sede di individuazione della normativa applicabile.
La disciplina giuridica vigente della gestione dei rifiuti è contenuta, come detto, nella Parte IV del d.lgs. 152/2006, il quale stabilisce i principi, le finalità, i criteri di priorità e i requisiti minimi, gli adempimenti e gli obblighi dei produttori di rifiuti e le funzioni dell’amministrazione pubblica per la prevenzione e la gestione in sicurezza dei rifiuti prodotti. Particolare importanza rivestono la definizione di “rifiuto” e il significato del verbo “disfarsi”. Tale normativa lasciava aperta la questione dei limiti alla nozione di rifiuto, specie con riferimento ai sottoprodotti e alle materie prime secondarie. In particolare, si rilevava la difformità tra la normativa italiana e la ricostruzione della nozione giuridica di sottoprodotto elaborata, da un lato, dalla Commissione europea nella Comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo del 21 febbraio 20072, e, dall’altro lato, dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea.
Entrambe le istituzioni menzionate hanno insistito nel limitare il reimpiego dei residui di produzione all’interno di un processo di produzione.
Per rimediare a tale disarmonia, il d.lgs. 4/2008 ha modificato l’art. 183 del d.lgs. 152/2006. Il nuovo art. 183, comma 1, lett. p), definisce il sottoprodotto, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali. Due sono i requisiti perché sostanze e materiali rientrino nella nozione di “sottoprodotti”: anzitutto, è necessario che il produttore non intenda disfarsi di essi ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera a); dall’altro lato, tali sottoprodotti devono soddisfare tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni:
1) devono essere originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;
2) il loro impiego deve essere certo, sin dalla fase della produzione, integrale e deve avvenire direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;
3) devono soddisfare requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;
4) non devono essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma devono possedere tali requisiti sin dalla fase della produzione;
5) devono avere un valore economico di mercato.
A modificare il quadro normativo comunitario di riferimento è intervenuta, il 22 novembre 2008, la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea della nuova direttiva sui rifiuti (2008/98/CE), che sostituirà, con effetto dal 12 dicembre 2010, le direttive 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, (rifiuti), 91/689/CEE (rifiuti pericolosi) e 75/439/CEE (eliminazione degli oli usati).
La revisione della direttiva 2006/12/CE è apparsa, dunque, necessaria al fine di precisare alcuni concetti basilari, di introdurre un approccio che tenga conto dell’intero ciclo di vita dei prodotti, e di concentrare l’attenzione sulla riduzione degli impatti ambientali connessi alla produzione e alla gestione dei rifiuti, rafforzando in tal modo il loro valore economico.
(segue)
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11/05/09
Non è vero che l’actio inibitoria sia rimedio speciale, e così esperibile con il limite delle ipotesi espressamente previste dalla legge, dovendosi invece concedere detto rimedio - anche in via d’urgenza, specie qualora siano allegato il pregiudizio al diritto all’ambiente salubre, costituzionalmente garantito.
L’ente territoriale minore, pur a seguito del d. lgs. n. 152/2006, è comunque legittimato a svolgere domanda di tutela giurisdizionale qualora non si limiti ad allegare il pregiudizio dato sic et sempliciter dal deterioramento o compromissione delle risorse naturali insistenti sul proprio territorio, ma azioni si direbbe collettivamente il diritto all’ambiente salubre che vantano individualmente i suoi cittadini, facendo valere la dimensione sociale del pregiudizio o possibile pregiudizio ambientale.
Può inoltre configurarsi un “diritto costituzionale dell'ente territoriale esponenziale alla propria identità culturale, politica ed economica”, anch’esso - distintamente azionabile.
Si può fondatamente dubitare della legittimità costituzionale “degli artt. 4, co. 2° e 9, co. 1° del d.lg. 23.5.2008 n. 90, convertito dalla l. 14.7.2008 n. 123, nella parte in cui autorizza la realizzazione di una discarica nel Comune di Serre”.
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26/09/09
Il decreto legge 30 dicembre 2008 n. 208 (pubblicato nella G. U. del 31.12.2008) ha previsto:
"Art. 5.Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani:
1. All'articolo 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «e per l'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «e per gli anni 2008 e 2009»;
b) alla lettera c), le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».
Art. 6. Rifiuti ammessi in discarica
1. All'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».
Art. 7. Apparecchiature elettriche ed elettroniche
1. All'articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, il numero 4) e' sostituito dal seguente: «4) per le sole apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all'esportazione, il produttore e' considerato tale ai fini degli articoli 4, 13 e 14. Ai fini del presente decreto non e' considerato produttore chi fornisce finanziamenti esclusivamente sulla base o a norma di un accordo finanziario, salvo che agisca in qualità di produttore ai sensi dei numeri 1), 2) e 3); ».
2. All'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009»".
Andando ad analizzare le singole voci in questo decreto "omnibus", l'art. 5, comma 1, lett. c), proroga ulteriormente al 31 dicembre 2009 il termine che consente:
a) alle discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del D. M. 13 gennaio 2003 n. 36 possono continuare a ricevere i rifiuti per cui sono autorizzate;
b) lo smaltimento:
- nelle discariche per rifiuti inerti dei rifiuti precedentemente avviati nelle discariche di seconda categoria tipo A;
- nelle discariche per rifiuti non pericolosi dei rifiuti precedentemente avviati nelle discariche di seconda categoria tipo B;
- nelle discariche per rifiuti pericolosi dei rifiuti precedentemente avviati nelle discariche di seconda categoria tipo C o di terza categoria.
In virtù di quanto previsto dall'art. 6, inoltre, possono continuare ad essere conferiti in discarica, fino al 31 dicembre 2009, i rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) > 13. 000 kJ/kg.
Com'è noto tale termine, originariamente previsto al 31 dicembre 2006, è stato più volte prorogato.
Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche viene ulteriormente prorogata di un anno la disciplina transitoria, secondo cui il finanziamento delle operazioni di trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici sia storici (immessi sul mercato prima del 13 agosto 2005) sia successivi viene assolto dai produttori anche in assenza della definizione di un sistema europeo di identificazione dei produttori stessi ancora non attuato.
In attuazione della normativa comunitaria, infatti, al fine di agevolare il reimpiego e il trattamento corretto e sano sotto il profilo ambientale dei RAEE, compresi la manutenzione, l'aggiornamento, la rimessa a nuovo e il riciclaggio, vanno adottate le misure necessarie per garantire che i produttori forniscano informazioni in materia di reimpiego e trattamento per ogni tipo di nuove AEE immesso sul mercato entro un anno dalla data di immissione sul mercato dell'apparecchiatura. Le informazioni segnalano, nella misura in cui ciò è necessario per i centri di reimpiego e gli impianti di trattamento e riciclaggio al fine di uniformarsi alle disposizioni della direttiva, i diversi componenti e materiali delle AEE, nonché il punto in cui le sostanze e i preparati pericolosi si trovano nelle AEE. Vengono messe a disposizione dei centri di reimpiego e degli impianti di trattamento e riciclaggio da parte dei produttori di AEE in forma di manuali o attraverso gli strumenti elettronici (ad esempio CD-Rom e servizi on-line)
E' necessario, altresì, garantire che i produttori di dispositivi elettrici o elettronici immessi sul mercato successivamente al 13 agosto 2005 siano chiaramente identificabili attraverso un marchio apposto sul dispositivo. Inoltre, al fine di consentire che la data in cui il dispositivo è stato immesso sul mercato venga determinata in modo inequivocabile, il marchio apposto sul dispositivo specifica che quest'ultimo è stato immesso sul mercato successivamente al 13 agosto 2005.
In assenza di un completo adeguamento alla normativa comunitaria, dunque, è stata disposta un'ulteriore proroga che consente ai produttori di operare anche senza la preventiva definizione del sistema univoco di identificazione
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24/07/09
Competenza legislativa esclusiva dello Stato ex art. 117, c. 2, lett. s) Cost. - Fissazione dei livelli di tutela uniforme sul territorio nazionale.
La disciplina dei rifiuti si colloca nell’àmbito della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., anche se interferisce con altri interessi e competenze, di modo che deve intendersi riservato allo Stato il potere di fissare livelli di tutela uniforme sull’intero territorio nazionale, restando ferma la competenza delle Regioni alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali (ex multis, sentenze n. 62 del 2008). Anche nel settore dei rifiuti, accanto ad interessi inerenti in via primaria alla tutela dell’ambiente, possono venire in rilievo interessi sottostanti ad altre materie, per cui la «competenza statale non esclude la concomitante possibilità per le Regioni di intervenire [...]», ovviamente nel rispetto dei livelli uniformi di tutela apprestati dallo Stato (sentenza n. 62 del 2005, altresì, sentenze n. 247 del 2006, n. 380 e n. 12 del 2007).
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06/04/09
Abbandono e deposito incontrollato - Art. 192 d.lgs. n. 152/2006 - Responsabilità del proprietario - Addebitabilità della violazione a titolo di dolo o colpa - Culpa in vigilando - Sufficienza - Esclusione.
Dall’art. 192 d.lgs. n. 152/06 (che ha riprodotto le disposizioni previste nell’art. 14 d.lgs. n. 22/97), in materia di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, risulta che la responsabilità del proprietario o del titolare di diritti reali o personali di godimento presuppone l’addebitabilità ad essi, a titolo di dolo o colpa, della violazione posta in essere dal responsabile, fermo restando che, al fine dell’imposizione dell’obbligo di rimozione dei rifiuti, non è sufficiente una generica culpa in vigilando.
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24/04/09
In materia di smaltimento di rifiuti la legittimazione all'impugnazione del provvedimento di localizzazione di una discarica viene normalmente riconosciuta ai Comuni nel cui territorio l'impianto dovrebbe essere collocato subordinatamente alla dimostrazione di un effettivo pregiudizio che detta discarica sarebbe in grado di arrecare nell’ambito territoriale di rispettiva competenza (cfr. Cons. St., Sez. V, 2 ottobre 2006 n. 5713 e Cons. St., V, 14 aprile 2008, n. 1725). A maggior ragione, anche i Comuni viciniori devono fornire elementi concreti atti a dare prova della idoneità della discarica a produrre disagi e conseguenze negative sulla salute della popolazione.
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15/04/09
Osservare, in materia di localizzazione di una discarica (nella specie a Chiaiano) che "i ricorrenti, pur dichiarando di agire a tutela della propria posizione di proprietari di immobili (in situazione di collegamento col sito, per il che sarebbe soddisfatto il requisito della vicinitas), deducono in realtà che la nuova opera porrebbe gravissimi problemi sotto i profili ambientale , urbanistico , di sanità ed igiene pubblica " e che "Tali allegazioni dimostrano pertanto come la posizione finale sottesa alla domanda dei ricorrenti sia non già il diritto dominicale vantato su immobili siti in prossimità della discarica, sibbene, più in generale, il loro “diritto alla salute”, declinato anche in termini di pretesa a un ambiente salubre, le cui modalità di protezione esulano dalla sfera operativa tipicamente riconnessa alle azioni petitorie." si espone a diverse criticità.
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03/03/09
La vicenda trae origine dal sequestro di due autocarri che trasportavano fanghi in esubero. Il Tribunale per il riesame di Palermo, con ordinanza del 12.6.2007, rigettava l'appello proposto dalle parti, indagate in relazione al reato di cui agli artt. 212 e 256 del D.Lgs. n. 152/2006
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore di una delle parti, il quale ha eccepito l'insussistenza del fumus delicti per erronea applicazione dell'art. 212, comma 8, del D.Lgs. n. 22/1997, ove viene fissato l'obbligo di iscrizione nell'Albo nazionale dei gestori ambientali [sanzionato dal successivo art. 256] anche per le imprese che esercitano la raccolta ed il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come “attività ordinaria e regolare”, sia pure prefigurando modalità di registrazione sensibilmente agevolate (che escludono la necessità di garanzie finanziarie e prevedono l'iscrizione a seguito di semplice richiesta scritta da parte dell'impresa, senza che la richiesta stessa sia soggetta a valutazione relativa alla capacità finanziaria ed alla idoneità tecnica e senza che vi sia l'obbligo di nomina del responsabile tecnico).
L'obbligo di iscrizione si correla, dunque, per le imprese anzidette, allo svolgimento “ordinario e regolare” delle attività di raccolta e trasporto di propri rifiuti non pericolosi; laddove invece, per le società coinvolte nel procedimento penale in oggetto, sarebbe stata dimostrata “la assoluta episodicità” degli accertati conferimenti di fanghi di supero.
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05/03/09
RIFIUTI - Competenza esclusiva dello Stato - Competenza regionale in materia di tutela del’ambiente - Insussistenza.
I rifiuti rientrano nella competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente (sentt. n. 10 del 2009; nn. 277 e 62 del 2008) e, conseguentemente, non può riconoscersi una competenza regionale in materia di tutela dell’ambiente (sentenze nn. 10 del 2009, 149 del 2008 e 378 del 2007).
AMBIENTE - Tutela dell’ambiente - Regioni - Livelli di tutela più elevati - Raggiungimento dei fini propri delle competenze regionali. Le Regioni, nell’esercizio delle loro competenze, debbono rispettare la normativa statale di tutela dell’ambiente, ma possono stabilire per il raggiungimento dei fini propri delle loro competenze (in materia di tutela della salute, di governo del territorio, di valorizzazione dei beni ambientali, etc.) livelli di tutela più elevati (vedi sentenze nn. 30 e 12 del 2009, 105, 104 e 62 del 2008). Con ciò certamente incidendo sul bene materiale ambiente, ma al fine non di tutelare l’ambiente, già salvaguardato dalla disciplina statale, bensì di disciplinare adeguatamente gli oggetti delle loro competenze. Si tratta cioè di un potere insito nelle stesse competenze attribuite alle Regioni, al fine della loro esplicazione.
AMBIENTE -“Standard minimi di tutela” - Tutela adeguata e non riducibile. La dizione, ricorrente nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, secondo la quale, in materia di tutela dell’ambiente, lo Stato stabilisce “standard minimi di tutela” va intesa nel senso che lo Stato assicura una tutela “adeguata e non riducibile” dell’ambiente.
RIFIUTI - Art. 14, cc. 1 e 2 L.r. Valle d’Aosta n. 31/2007 - Questione di legittimità costituzionale - Fondatezza - Materiali inerti da scavo - Nozione di rifiuto. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, cc. 1 e 2 della L.r. Valle d’Aosta 3 dicembre 2007, n. 31, in relazione all’art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione, è fondata. Si tratta di disposizioni che attengono alla stessa definizione di “rifiuto”, riguardanti la materia della tutela ambientale affidata alla competenza esclusiva dello Stato, e che non sono riferibili a nessuna altra competenza propriamente regionale né statutaria né desumibile dal combinato disposto degli artt. 117 della Costituzione e 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001. Infatti, il comma 1, dell’art. 14 prevede che «i materiali inerti da scavo non costituiscono “rifiuti” e non sono assoggettati alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 152 del 2006», qualora derivanti da materiali «la cui qualità ambientale risulti essere corrispondente almeno allo stato chimico di buono, come definito dall’art. 74, comma 2, lettera z) del d.lgs. n. 152 del 2006». La disciplina statale, prevedendo, invece, che tali materie sono “rifiuti”, non consente l’esclusione fissata dal legislatore. Altrettanto è da dire per il comma 2 dell’art. 14, il quale allarga anch’esso il novero dei materiali interti da scavo, restringendo la nozione di “rifiuto” e riducendo conseguentemente la tutela dell’ambiente, con l’aggiungere all’ipotesi del riutilizzo, quella dei materiali inerti provenienti da siti interessati, o già interessati, da bonifiche, ovvero già destinati ad attività di gestione dei rifiuti o soggetti a fenomeni di contaminazione ambientale, purché «risultino non pericolosi, previa apposita caratterizzazione effettuata in conformità alle procedure analitiche di cui all’art. 186, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006».
RIFIUTI - Art. 14, c. 3 L.r. Valle d’Aosta n. 31/2007 - Questione di legittimità costituzionale - Fondatezza - Illegittimità derivata. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, c.3 della L.r. Valle d’Aosta 3 dicembre 2007, n. 31, in relazione all’art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione, è fondata . Tale comma concerne, infatti, l’avvio al riutilizzo dei materiali da scavo non ritenuti rifiuti, ed essendosi ritenute costituzionalmente illegittime le precedenti disposizioni riguardanti la individuazione di detti materiali, e, quindi, la individuazione della nozione di “rifiuto”, va affermata l’illegittimità derivata anche di quest’ultima disposizione.
RIFIUTI - Art. 14, cc. 5 e 6 L.r. Valle d’Aosta n. 31/2007 - Art. 64 L.r. Valle d’Aosta n. 5/2008 - Questione di legittimità costituzionale - Fondatezza - Realizzazione ed esercizio delle aree di stoccaggio attrezzate - Contrasto con l’art. 186, cc. 2 e 3 d.lgs. n. 152/2006. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, cc.5 e 6 della L.r. Valle d’Aosta 3 dicembre 2007, n. 31, nella versione di cui all’art. 64 della legge della Regione Valle d’Aosta n. 5 del 2008, è fondata. Infatti le disposizioni, sia del comma 5, che riguarda «l’individuazione delle aree di stoccaggio attrezzate» e la loro ubicazione, sia del comma 6, secondo il quale «la realizzazione e l’esercizio delle aree di stoccaggio attrezzate» dei materiali inerti da scavo non sono assoggettate alle procedure autorizzative di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, pur rientrando nella competenza statutaria della Regione in materia di urbanistica, in quanto si riferiscono alla individuazione, ubicazione, realizzazione ed esercizio delle «aree di stoccaggio attrezzate», sono in contrasto con i commi 2 e 3 dello stesso art. 186 del d.lgs. n. 152 del 2006, i quali seguono una nozione più ampia di “rifiuto” ed una disciplina più rigorosa delle «aree di stoccaggio attrezzate», ammettendo “il deposito” dei soli materiali da scavo che abbiano i requisiti di cui al comma 1 dello stesso articolo e per un tempo limitato (secondo i casi: uno o tre anni).
RIFIUTI - Art. 21, L.r. Valle d’Aosta n. 31/2007 - Questione di legittimità costituzionale - Infondatezza - Centri di raccolta - Esclusione dal regime autorizzatorio di cui agli artt. 208 e 216 d.lgs. n. 152/2006 - D.M. 8 aprile 2008 - Direttiva 2008/98/CE. La questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all’art. 21 della legge regionale n. 31 del 2007, che concerne le cosiddette «isole ecologiche», non è fondata. I centri comunali, o isole ecologiche disciplinate dalla norma, corrispondono infatti ai “centri di raccolta” menzionati dall’art. 183, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 152 del 2006, come novellato dall’art. 20, comma 23, del d.lgs. n. 4 del 2008, per la cui disciplina si rinvia ad un emanando decreto del Ministro dell’ambiente, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni. Detto decreto è stato emanato l’8 aprile 2008, e prevede, non diversamente dalla disposizione regionale impugnata, che la disciplina di tali centri non è subordinata al regime autorizzatorio, previsto dagli artt. 208 e 216 del d.lgs. n. 152 del 2006, per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti. Dunque, la disciplina dettata dalle disposizioni regionali risponde soltanto ad esigenze di coordinamento regionale e non dispone una disciplina dei rifiuti di minor rigore rispetto alla disciplina statale. Detta previsione regionale, inoltre, non è in contrasto con il diritto comunitario. Infatti, la direttiva 2008/98/CE (che ha abrogato e sostituito la direttiva 2006/12/CE) qualifica come “raccolta” il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare ed il deposito preliminare (di tipo temporaneo), ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento (art. 3, n. 10), distinguendola dalla “messa in riserva” o dal “deposito preliminare” previste dal punto D del I allegato e dal punto R 13 del II allegato di tale nuova direttiva.
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