16/04/12
Il merito – dico subito – va al bravo e attento giudice tutelare di Varese, intervenuto con un recente decreto del 20 marzo 2012, sulla questione della natura da attribuire all'indennità dell'amministratore di sostegno. Muovendo dalla conclusione del provvedimento, sono questi i principi affermati, destinati a prevalere sul precedente 'responso' dell'Agenzia delle Entrate, dequalificato – quanto a valore normativo – a mera opinione. In effetti, il responso del Fisco non convinceva ...
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18/02/12
Ecco (con qualche integrazione nel mettere in rete) lo scambio epistolare con un Giudice che stimo molto, non dirò chi è e da dove mi scrive: lui scrive in minuscolo, io rispondo in maiuscolo.
Gent.le Prof. Cendon,
non mi dilungo sulla disapplicazione dell'istituto dell'interdizione, orientamento che il Tribunale di XXX ha sempre seguito sin dal 2004.
Tale convinzione mi pare rafforzata dalla debolezza degli argomenti utilizzati da chi ritiene invece che l'interdizione vada applicata nei casi di maggiore compromissione perché - a differenza dell'amministrazione di sostegno - legittimerebbe un ...
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03/02/12
In un fervido “dopo convegno“ (Amministrazione di sostegno contratti bancari e servizi postali. Trieste 13 e 14 ottobre 2011) abbiamo accennato, e brevemente disquisito con i relatori che ci hanno preceduto, di alcuni temi che tratteremo oggi.
In particolare il titolo affidatomi ha suscitato nello stimato Collega Marco Vorano l’evocazione di un brocardo latino, che ha permesso, a chi vi parla, di considerare quanto spesso, nelle elucubrazioni giuridiche, si ricerchino al di là di ogni possibile spazio metagiuridico soluzioni che sovente abbiamo a portata di mano.
Ringrazio dunque l’avv. V ...
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30/01/12
Questione controversa:se la somma liquidata all’Amministratore di Sostegno per l’attività svolta a beneficio dell’assistito abbia natura retributiva (e quindi vada tassata), oppure natura meramente spontanea-assistenziale o di mero rimborso spese (e quindi non vada tassata), o se all’interno di essa non si debba eventualmente distinguere fra voci di tipo professionale (tassabili) e voci di tipo non-profit (non tassabili)
------------------------------------------------------------------------ TRIBUNALE DI TRIESTE Ufficio del Giudice Tutelare N. R 3440/06 v.g.
- Decreto di l ...
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10/01/12
Con i tempi che corrono non c'era da aspettarsi di meglio, ma c'è da credere che le casse dello Stato non ne trarranno grande beneficio, dato che parliamo di "indennità" per l'esercizio di una funzione che la legge n. 6 del 2004 qualifica espressamente gratuita.
L'Agenzia delle Entrate ha risposto ad una istanza di chiarimenti in proposito, formulata da un contribuente avvocato. Il quesito riguardava la natura da attribuire all'indennità che il giudice tutelare può riconoscere all'amministratore di sostegno, se cioè detta indennità debba essere considerata o meno reddito lavorativo, ed in qu ...
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06/01/12
Il giudice del tribunale civile, Marcello Coppari, ha nominato d'urgenza il portavoce della diocesi, don Giuseppe Bratti, come amministratore di sostegno del ricco anziano, sulla cui eredità un medico bellunese avrebbe messo gli occhi. «Devo semplicemente agire nell'interesse di quel signore», si limita a dire don Bratti. «Altro non posso dire».
La vicenda, che sta assumendo i contorni del giallo, risale ad una ventina di giorni fa, quando i carabinieri, su mandato della procura della Repubblica di Belluno, hanno perquisito l'abitazione e l'ufficio del medico bellunese Maurizio Gugli ...
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19/12/11
Gli artt. 471 e 472 cod. civ. stabiliscono il divieto di accettare, se non col beneficio d’inventario, le eredità devolute, rispettivamente, a minori ed interdetti ovvero a minori emancipati o inabilitati: la ratio di tale sistema è da ravvisarsi nella volontà del legislatore di non esporre l’incapace al rischio della responsabilità illimitata del proprio patrimonio per i debiti ereditari, ossia di evitare che tale soggetto, a fronte di comportamenti non accorti possa assumere la responsabilità illimitata per le obbligazioni del de cuius, con evidente potenziale pregiudizio economico per il proprio patrimonio personale ( ...
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15/11/11
SOMMARIO: 1. L’equa indennità. – 2. Natura giuridica dell’indennità. – 3. Natura del decreto di liquidazione all'equa indennità. – 4. Il coadiutore. – 5. Profili fiscali.
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18/10/11
Il caso della donna disabile psichica di Reggio Emilia, rispetto alla quale il marito e la sorella si contendevano la funzione di amministratore di sostegno è deceduta prima che la vicenda giudiziaria arrivasse al suo epilogo.
Dopo, infatti, che la sorella aveva ottenuto, in appello (App. Bologna, decr. 6 agosto 2007), di essere nominata amministratrice di sostegno in luogo del cognato, questi aveva proposto ricorso in Cassazione.
Quando la S.C. si è riunita per decidere la beneficiaria dell’ads non era più in vita.
Ciò nonostante, i giudici superiori hanno ritenuto di poter ugualmente affermare il principio di diritto che segue, ritenendo la questione di rilievo generale:
“l’art. 408 c.c. recita espressamente che “la scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario . Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata”. Dall’articolo in questione si evince con tutta evidenza che il criterio fondamentale che il giudice deve seguire nella scelta dell’amministratore di sostegno è esclusivamente quello che riguarda lacura e gli interessi della persona beneficiata.
Tale criterio assicura a chi deve decidere una ampia facoltà di valutazione su quale sia il miglior soggetto da scegliere come amministratore per assicurare al massimo la cura degli interessi della beneficiaria.
Alla luce di ciò non può che conseguire che l’elenco delle persone indicate dall’art. 408 c.c. come quelle sulle quali dovrebbe, ove possibile, ricadere la scelta del giudice, non contiene alcun criterio preferenziale in ordine di elencazione perché ciò contrasterebbe con l’ampio margine di discrezionalità nella scelta riconosciuta dalla legge al giudice di merito finalizzata esclusivamente agli interessi della beneficiaria”.
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22/12/10
Con decreto datato 22 dicembre 2010, il Tribunale di Firenze, in persona del giudice tutelare dott. Palazzo, ha accolto l’istanza avanzata da un signore settantenne, pienamente in salute e capace di intendere e volere, volta alla nomina della moglie, quale amministratore di sostegno, attribuendole l’autorità di assumere in sua vece, in caso di sopravvenuta incapacità, le decisioni attinenti ai trattamenti sanitari, specie quelli attinenti alle fasi terminali della vita.
In particolare il ricorrente richiedeva che la moglie fosse autorizzata ad esprimere, quale nuntius, il proprio dissenso rispetto ad alcune specifiche pratiche mediche, tra cui rianimazione cardio-polmonare, dialisi, ventilazione ed alimentazione artificiale che i sanitari avessero proposto di eseguire nel caso in cui questi fosse stato colpito da malattia o lesione cerebrale traumatica irreversibile o da altra affezione che lo costringesse a sopravvivere solo grazie all’ausilio di macchinari o sistemi artificiali .
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13/12/10
Equilibrato, ed esemplare, provvedimento del g.t. romano Eugenia Serrao, nel tormentato problema che sorge allorquando si tratta di conciliare - dinanzi a una persona con seri problemi di carattere psichiatrico - il rispetto dovuto al principio di autodeterminazione sanitaria dell'interessato (anche chi non sta bene mentalmente dovrà restare finché possibile padrone di se stesso, sotto il profilo formale, e andrà semmai aiutato a ritrovare, attraverso il dialogo e la persuasione, il filo del buon senso e dell'opportunità terapeutica) e il presidio da prestare ai beni della vita e della salute umana (oltre una certa soglia di pericolo bisogna pur fornire ai medici e all'AdS i supporti tecnico/istituzionali affinché l'irreparabile sia, comunque, evitato) (pc).
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13/07/10
L’ ammissibilità di una investitura vicariale per così dire ‘doppia’ non costituisce certamente una questione campale, sul versante della protezione dei deboli.
L’approccio favorevole con cui la questione è stata fin qui affrontata e risolta - con un sì generalizzato alla nomina di due amministratori di sostegno (le pronunce in argomento sono comunque scarse) ha contribuito a relegarla ad una posizione di second’ordine.
Con questo provvedimento si assiste, però, ad un’inversione di rotta, parziale a dire il vero: non è possibile nominare due amministratori di sostegno; è possibile, però consentire all’amministratore nominato di avvalersi di un ausiliario.
Mi sento di osservare, in primo luogo, che l’approccio formale-formalistico (del genere “la legge non lo prevede”) non è del tutto in linea con la ratio dell’istituto, ispirata invero alla predisposizione di risposte costruite ad hoc, a seconda cioè di quello che serva, nel singolo contesto concreto, per il bene del soggetto bisognoso.
Occorre, poi, domandarsi – sempre seguendo l’impronta segnata dal legislatore del 2004 – che cosa sia meglio per il beneficiario, contingentemente: talvolta magari, la nomina di due amministratori di sostegno potrà risultare sovrabbondante rispetto alle necessità gestionali (pensiamo all’anziano che debba soltanto riscuotere la pensione e presentare la dichiarazione dei redditi); talaltra il doppio incarico si rivelerà, invece, quanto meno opportuno, a seconda della complessità dell’incarico da svolgere.
Perché, poi, pensare che la scelta di un ausiliario sia da preferire a quella del co-amministratore, quando si sa che questi opererebbe sotto lo sguardo vigile del g.t. ? Ciò non vale, viceversa, necessariamente, per il terzo ausiliario, figura peraltro indefinita e verosimilmente svincolata da un controllo diretto e stringente.
Ma, quali i casi in cui accedere alla doppia nomina ? Occorrerà, come già accennato, che il giudice valuti attentamente le ragioni per cui il sostegno rafforzato viene richiesto: si pensi, per esempio, ad un patrimonio che si compone di numerosi cespiti da amministrare, con riscossione di canoni locativi anche importanti (con ciò che ne consegue sul piano burocratico –fiscale); oppure, si immagini la complessità della gestione di un’azienda di cui il beneficiario sia titolare o socio accomandatario o amministratore, e via dicendo.
In casi del genere, la co-amministrazione potrebbe essere utilmente affidata ad un familiare per i profili più schiettamente personali (per es. manifestazione del consenso informato, gestione del bilancio domestico, gestione del conto corrente individuale, etc.) e ad un commercialista per i profili gestori propri dell’azienda.
Si tratta, dunque, di distinguere – come al solito – tra caso e caso; l’estrema versatilità è del resto la nota dominante dell’istituto; nei casi dubbi, dunque, è bene affidarsi non tanto alla rintracciabilità di una espressa previsione statutaria, ma piuttosto alla ricerca del famoso best interest per l’interessato.
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15/06/10
Questo recente decreto cagliaritano si pone nel solco dell’orientamento prevalente, così in dottrina come in giurisprudenza, favorevole alla possibilità di affidare all’amministratore di sostegno compiti di rappresentanza per il compimento di atti personali, tra cui la separazione e il divorzio.
Sia consentito rinviare a quanto osservato in Cendon e Rossi, “Amministrazione di sostegno. Motivi ispiratori e applicazioni pratiche”, t. I, 275 ss. (Torino, Utet, 2009, collana “Sistemi Giuridici”); ed, in particolare al rilievo della cura personae quale nodo centrale dell’incarico di amministrazione, ovverossia quale filo conduttore dei compiti che il vicario è chiamato a svolgere.
E ciò in quanto il baricentro del sistema di protezione di cui agli artt. 404 ss. c.c. non è più costituito dalla salvaguardia dei soli interessi economico-patrimoniali, quanto piuttosto e in via prevalente dagli interessi personali.
Il decreto sardo richiama, peraltro, mostrando con ciò di ben conoscere gli orientamenti in materia, la paradigmatica pronuncia modenese dell’ottobre 2007, che ha messo così bene in luce la possibilità di delegare all’ads la manifestazione di volontà dell’interessato in ordine a fondamentali scelte di vita.
La decisione in esame riforma, così, il precedente decreto negativo del g.t. di Carbonia il quale aveva negato all’amministratrice di sostegno di una giovane donna invalida l’autorizzazione a presentare in suo none e per suo conto ricorso per separazione personale.
Particolarmente accurato – come risulta dalla motivazione – il vaglio degli elementi probatori, univoci nel confermare l’intenzione della beneficiaria, già espressa risolutamente in passato (quando ancora stava bene) di volersi separare dal marito.
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25/06/10
Il destinatario della misura giuridica di protezione dell’adulto incapace non è necessariamente il soggetto infermo in conseguenza di una patologia ma anche la persona meramente “vulnerabile” secondo il dizionario internazionale e comunitario cui il giudice europeo deve necessariamente far riferimento nell’operazione interpretativa.
E’, dunque, configurabile la nomina di un amministratore di sostegno a favore di un soggetto diversamente abile con compito di programmare un piano di rimozione delle barriere architettoniche che comprimono la libertà e i diritti del beneficiario, soprattutto là dove all’elemento materiale si unisca quello umano, non tollerabile in una società civile fondata sul principio della centralità della persona umana
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16/04/10
La previsione del primo comma dell’art. 409 c.c. sembra dare spazio ad un’alternativa secca: i compiti dell’amministratore di sostegno potranno essere (i) compiti di rappresentanza esclusiva, oppure (ii) compiti di assistenza necessaria. Non sono date – sulla carta – opzioni differenti.
E, dunque, sempre rimanendo sul piano formale, nel caso di assistenza necessaria, l’amministratore di sostegno opererà negozialmente insieme all’amministrato, con corrispondente limitazione della capacità di agire di questi: l’atto/contratto dovrà essere concluso, per essere valido, con la firma di entrambi. Nel caso, invece, di rappresentanza esclusiva, la limitazione della capacità di agire del beneficiario sarà più incisiva, dato che questi – come dice la parola – verrà rappresentato dal vicario ed escluso (appunto) dalla scena negoziale.
Qualunque sia, la sovranità gestionale del beneficiario subirà, dunque, una riduzione, più o meno ampia.
E quando far capo all’una o all’altra modulazione dei poteri del vicario?
Molto dipenderà, beninteso, dall’importanza/pervasività dell’intralcio gestionale del beneficiario; dipenderà, in altri termini, da quanto il soggetto debole risulti privo di autonomia. Questo, però, non basta; non basta, cioè, la constatazione di una mancanza totale di autonomia per imboccare la strada della rappresentanza incapacitante.
Occorre un quid pluris, un elemento, cioè, che porti a ritenere quella riduzione drastica della capacità di agire, ovverossia la messa fuori gioco totale del beneficiario (riguardo ad un determinato atto o ad una determinata categoria di atti) quale scelta obbligata, quale male minore tra due mali: questo, allora, potrà riscontrarsi soltanto allorchè il beneficiario rischierebbe di porre in essere – se ne venisse conservata la capacità negoziale – atti distruttivi o comunque pregiudizievoli, per sé o/e per i propri beni.
Di quali casi potrebbe trattarsi, è presto detto: si pensi ad una persona affetta da una forma grave di prodigalità; o, ancora, a chi sia afflitto da un male della mente che lo porta ad assumere iniziative disinvolte o pericolose.
Non vi sarà necessità, invece, di utilizzare la scure (neppure quella, pur più morbida – rispetto all’interdizione - dell’amministrazione di sostegno incapacitante) allorquando l’interessato sia reso del tutto inerte o passivo dal male stesso che lo affligge (così, la persona in coma, il depresso grave, etc.).
Per questa categoria di persone è possibile pensare – e, anzi, la dottrina ha proposto e la giurisprudenza ne ha fatto applicazione – una scelta intermedia: si tratta di una rappresentanza per così dire semplice, ovverossia non esclusiva; rappresentanza tout court, come dire che l’amministratore di sostegno verrà investito del potere di agire in nome e per conto del beneficiario, mentre a tale forma di sostituzione nel fare negoziale non corrisponderà una limitazione della capacità di agire dell’interessato, non essendovene bisogno.
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18/03/11
Ultimi aggiornamenti:
Trib. Firenze, 22 dicembre 2010
Trib. Verona, 4 gennaio 2011
Le questioni che si propongono all’interprete sul terreno delle scelte sanitarie e bioetiche presentano un intreccio significativo con la disciplina dell’Amministrazione di sostegno.
E ciò in quanto, non di rado, le decisioni di natura medico-bioetica riguardano un soggetto debole, non in grado di orientarsi autonomamente e consapevolmente in tale ambito.
Più d’una, comunque, le questioni affrontate dalla giurisprudenza, come passo ad illustrare, proponendo – per ciascuna – un inventario delle decisioni assunte nei diversi uffici giudiziari.
La prima questione concerne la possibilità di investitura dell’amministratore di sostegno sul terreno sanitario; si tratta, cioè, di vedere se il giudice tutelare possa attribuire all’ads il potere/compito di esprimere il consenso informato sanitario, in luogo del beneficiario o in affiancamento a questi.
Il problema può dirsi – oggigiorno – superato in senso affermativo, nonostante in passato si dubitasse di tale possibilità; e ciò in quanto – si diceva – la prestazione del consenso informato ad un intervento diagnostico o terapeutico ha natura personalissima, e come tale non può essere esercitato che dal diretto interessato.
Detta interpretazione restrittiva delle potenzialità di intervento della nuova misura di protezione si collegava, peraltro, all’idea preconcetta ed erronea che l’Ads costituisse una terza misura di protezione, più morbida rispetto all'interdizione e all'inabilitazione, dunque approntata per la cd. clientela leggera, e soltanto per essa; da qui, ulteriormente, la conclusione (anch’essa lontana dal vero) che l’Ads potesse presidiare gli interessi economico-patrimoniali del beneficiario, e non quelli attinenti alla cura personae.
L’ incarico dell’amministratore di sostegno può riguardare, dunque, la gestione sanitaria; ciò – beninteso – con tutte le cautele imposte dalla natura e delicatezza di tale genere di compiti.
Quand’è, dunque, che il giudice tutelare potrà demandare all’amministratore di sostegno il compito di prestare il consenso informato in luogo del diretto interessato (ovverossia, un potere di rappresentanza)?
La giurisprudenza è bene esplicita sul punto: ciò potrà avvenire soltanto quando risulti in modo evidente la mancanza nel soggetto di una cosciente valutazione critica della situazione sanitaria che lo riguarda (Trib. Modena, decr. g.t. 28 giugno 2004; Trib. Milano, 5 aprile 2007).
Che dire, però, del caso in cui la mancanza di consapevolezza e lucidità dell’interessato non risulti estesa a trecentosessanta gradi, e si presenti, per così dire, “a chiazze”, affliggendo taluni settori cognitivi e non altri?
Occorrerà verificare, allora, se le incapacità critiche circoscritte investano o meno l’area sanitaria (si veda, ancora, Trib. Modena, decr. g.t. 28 giugno 2004).
Quanto ai poteri di assistenza, la risposta è anche più agevole: essi potranno essere attribuiti al vicario allorquando la situazione concreta escluda la necessità di un intervento sostitutivo; così, il g.t. di Milano ha optato per il conferimento di compiti di mera assistenza nella prestazione del consenso sanitario, in un caso in cui era stata la stessa amministranda a chiederlo: l’ anziana donna, pur in grado di provvedere autonomamente ai propri interessi quotidiani, avvertiva una estrema difficoltà allorchè si trattava di decidere per la propria salute: “la stessa, assolutamente lucida e consapevole delle proprie capacità e dei propri limiti, ha chiesto la presente misura di protezione, non già in ambiti di natura economico-gestionale, per i quali riesce ad essere del tutto autonoma, ma unicamente per aspetti di natura personale, avendo sperimentato la difficoltà di trovarsi ricoverata in condizioni di momentanea agitazione e confusione (a seguito di patologia acuta) e di non sentirsi in grado di assumere autonomamente valide decisioni di natura sanitaria di fronte alle proposte terapeutiche” (Trib. Milano, decr. 21 giugno 2006).
Altro esempio significativo in tal senso, si trova in Trib. Varese, decr. 10 marzo 2010).
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10/03/10
La dipendenza patologica da consumo di alcool, cui si accompagni un disturbo di personalità, con isolamento sociale e, sul versante esterno, con manifestazioni aggressive, di minaccia, ingiuria, danneggiamento può giustificare, oggigiorno, la misura dell’interdizione o dell’inabilitazione?
La risposta è negativa, senza meno, allorchè sussista una stilla di consapevolezza a livello cognitivo.
Più difficile la risposta (per taluni), nell’ipotesi in cui quello spazio di lucidità manchi totalmente, confluendosi, in tal caso, nella condizione di abituale infermità di mente di cui all’art. 414 c.c. Ma, in tali casi, come suggerisce la Cassazione, la scelta del giudice per l’una o l’altra misura di protezione dovrà orientarsi sulla considerazione delle attività da compiersi, e del rischio di pregiudizio per la persona, qualora non se ne limiti la capacità di agire.
La scelta compiuta dal g.t. di Varese valorizza, correttamente, lo spazio di consapevolezza e lucidità dell’interessata, ed altresì l’insegnamento della Cassazione: non si guardi a quanto sta male la persona, ma alle attività da compiersi.
La non imprescindibilità del consenso dell’amministrando, così bene sottolineato dall’ultima pronuncia di legittimità (Cass. 1 marzo 2010, n. 4866) rafforza ulteriormente il convincimento del g.t. lombardo, circa la possibilità di mettere in campo l’amministrazione di sostegno.
L’interdizione, tuttavia, fa capolino nel decreto istitutivo, come spauracchio, minaccia a fin di bene, rivolta cioè all’interessata per indurla a ricercare un aiuto sul piano terapeutico. Così, i seguenti passaggi:
-“il g.t. ha rappresentato a questa, con estrema chiarezza, i rischi cui la stessa andava incontro con la propria condotta; e cioè il rischio di una inevitabile interdizione”;
- “se, in quest’anno, vi saranno stati successi, l’amministrazione potrà essere rimossa o prorogata; in caso di insuccesso, l’ufficio sarà costretto a valutare la improcrastinabile necessità di una misura di protezione più grave ed incisiva”.
Che l’interdizione costituisce un male da evitare il più possibile appare, dunque, più che chiaro nel decreto.
D’ altra parte, che l’interdizione possa offrire una protezione più efficace è poco plausibile, e lo dimostra la stessa scelta compiuta dal giudice varesotto, riguardo alla combinazione di compiti/poteri attribuiti al vicario; compiti ritagliati ad hoc, a misura cioè dei bisogni specifici da fronteggiare.
Al figlio della beneficiaria, nominato amministratore di sostegno, vengono attribuite - in effetti –funzioni sia di rappresentanza esclusiva, sia di assistenza; tra queste ultime, le decisioni sul versante sanitario/terapeutico, e dunque la prestazione del consenso informato da parte della diretta interessata.
Si noti bene; riguardo a tale specifico ma fondamentale profilo, il g.t. attribuisce al vicario poteri di assistenza: “assistere la beneficiaria nella prestazione del consenso informato ai trattamenti terapeutici accompagnerà la beneficiaria , anche nel dialogo con il medico si preoccuperà di proporre alla b. la frequentazione di un gruppo di alcolisti anonimi concerterà con i servizi sociali di competenza, in ragione del territorio, le attività da intraprendere”.
Ecco, allora. Questo accompagnamento rispetto ad un atto di natura personale/sanitaria sarebbe realizzabile con l’interdizione o con l’inabilitazione? Si potrebbe immaginare, cioè, un tutore che affianca la persona nelle valutazioni e scelte terapeutiche, valorizzandone gli spazi di consapevolezza e capacità critica? E, in tutto ciò, potrebbe ipotizzarsi un sovranità che resta integra riguardo alla prestazione del consenso sanitario?
Un’altra ragione per continuare ad escludere – anche nel caso di specie – l’opzione più afflittiva è da vedersi, poi, nella stessa fonte sovranazionale opportunamente invocata dal giudice tutelare – Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità. Come si legge nel decreto, uno dei dettami centrali della Convenzione è la temporaneità della misura di protezione; tanto che nel caso deciso, viene scelta la durata di un anno per l’AdS, eventualmente prorogabile.
Il carattere di temporaneità – d’altra parte – non caratterizza le vecchie misure di protezione; il regime della tutela/curatela anela, infatti, ad essere immutabile e perpetuo (quanti casi di revoca possono contarsi negli annali della giurisprudenza?).
Ecco, allora, un motivo di riflessione: come giustificare l’interdizione alla luce dei principi sovranazionali in materia di protezione delle persone disabili?
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13/12/05
Sul tema della possibilità o meno, per una persona sottoposta ad amministrazione di sostegno, di stare direttamente in giudizio onde chiedere la separazione fra coniugi, sulla possibilità per l'amministratore di sostegno di gestire direttamente una tale "pratica", sulla necessità o meno che sia nominato ad hoc un curatore speciale, appaiono del tutto corrette le indicazioni - empiriche, contingenti - fornite dal giudice tutelare di Pinerolo Sabina Merlatti
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10/12/09
DAL DECRETO DEL G.T.:
" - con ricorso depositato il xxxx 2009 Xxxxxxx Raffaella, in qualità di parente entro il quarto grado, ha chiesto la nomina di un Amministratore di Sostegno a beneficio di Xxxxxxx, nata a xxxxx, deducendo che si tratta di persona che in passato svolgeva con successo l’attività di armatore navale e che oggi non è più in grado di svolgere le attività necessarie alla gestione del consistente patrimonio di cui è titolare, tanto da avere affidato tale gestione a persone di sua fiducia;
- la ricorrente ha segnalato l’attuale impossibilità di entrare in contatto con la cugina, la cui età è tale da renderla particolarmente fragile, riferendo che la vita dell’anziana è completamente gestita dalle persone delegate agli atti di gestione patrimoniale, che negano a parenti ed amici anche il contatto telefonico con l’interessata;
- si è costituita in giudizio a mezzo di procuratore Xxxxxxx Xx opponendosi alla nomina di un amministratore di sostegno sul presupposto della propria piena capacità di gestione dei propri interessi personali e patrimoniali, dichiarando di aver limitato per propria scelta le occasioni di incontro con la cugina ricorrente e con le sue amiche;
dall’istruttoria sinora espletata è emerso quanto segue:
- non è stato possibile procedere all’audizione diretta di Xxxxxxx Xx per certificato impedimento a comparire all’udienza del xxxxx 2009;
- la ricorrente ha dichiarato che Xxxxxxx Xx ‘ alterna momenti in cui connette a momenti in cui non connette. Ciò avviene da più di un anno…si dimentica immediatamente ciò che ha detto e chiede ripetutamente alle persone come si chiamano’;
- la sorella consanguinea dell’interessata, Xxxxxxx Xx, ha dichiarato che nel 1991, alla morte del padre comune, lei e Xxxxxxx Xx hanno ereditato un patrimonio che si componeva di consistenti investimenti finanziari in Svizzera e che ‘questi investimenti sono rimasti lì per tutti questi anni; solo recentemente ho saputo che mia sorella era stata in Svizzera, accompagnata da due signori… la banca è la xxxxxxx con sede in Zurigo’;
- il genero di Xxxxxxx Xx, xxxx Paolo, ha dichiarato che non riesce ad avere contatti con la propria figlia xxxx, convivente con la nonna materna Xxxxxxx Xx, e che ‘il comportamento di mia suocera degli ultimi anni, con l’allontanamento da me di mia figlia, mi induce a ritenere che qualcosa sia cambiato nella testa di mia suocera’ "
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29/08/09
dal decreto del g.t.:
"Rilevato che, nell’iniziale provvedimento, la situazione famigliare veniva definita “tranquillante”, non solo per la piena solidarietà che il marito esprimeva nei confronti della moglie, ma anche per i buoni rapporti che il signor C intratteneva con la suocera, signora S Maria, e con il cognato, signor Z Enrico (addirittura il nucleo famigliare C si era spostato a vivere in Corso Gastaldi n. 27/7, presso l’abitazione della signora S e dei figli, l’immobile era stato adattato alle esigenze della beneficiaria, gravemente disabile, e la stessa nonna materna si prendeva cura del nipote, oltre che della figlia, con il contributo di altri soggetti);
Rilevato che, a distanza di circa due anni dall’inizio della procedura, il quadro famigliare di riferimento appare completamente sovvertito: il signor C, come da lui onestamente riconosciuto, intende separarsi dalla moglie (la quale, secondo i parenti, sarebbe ormai “mal disposta” verso il coniuge); sono insorti problemi di relazione con la suocera, con susseguenti gravi difficoltà nella comunicazione, ed inevitabili ripercussioni sul figlio minore; l’amministratore di sostegno, a seguito di tale situazione, ha lasciato la casa di Corso Gastaldi, ove sono rimasti il figlio e la moglie, e lamenta difficoltà nella relazione con il bambino, il quale presenterebbe un “eccessivo” legame affettivo nei riguardi della nonna materna (analoghi rilievi sono stati esplicitati anche dal nonno paterno); infine sono insorti contrasti, legati a complesse questioni di ordine patrimoniale, tra lo stesso signor C ed il cognato, signor Z Enrico (per tutti gli aspetti sopra richiamati è opportuno fare riferimento al verbale di udienza in data 29.8.2009, occasione in cui tutti gli adulti interessati alla presente vicenda, ad eccezione della signora Z, hanno avuto modo di esprimere il rispettivo punto di vista);
Rilevato che, nel corso della citata udienza, tutti i presenti si sono espressi favorevolmente alla nomina di un amministratore di sostegno esterno al nucleo famigliare, soluzione che, del resto, nella prassi di questo Tribunale, costituisce la regola appunto nelle situazioni in cui emergono seri contrasti tra i componenti dei nuclei famigliari interessati"
(segue)
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