Risarcire sino in fondo le vittime,
proteggere i soggetti deboli, far respirare i nuovi diritti
Amministrazione di sostegno / aspetti processuali, impugnative

28/01/12

C. Cass. 352/12 "RICORSO PER CASSAZIONE SOLO PER I DECRETI DI APERTURA E CHIUSURA DELL'AMMINISTRAZIONE"

Torna ad occuparsi di amministrazione di sostegno la Corte di Cassazione, questa volta non però per ribadire il favor nei confronti dell'istituto rispetto all'interdizione od all'inabilitazione, ma per un chiarimento tecnico processuale ovvero: il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei confronti di quei decreti che hanno carattere decisorio, "quali quelli che dispongono la apertura o la chiusura dell'amministrazione", non anche nei confronti di quelli a carattere gestorio od amministrativo "quale è quello che dispone la rimozione e la sostituzione dell'amministrazione ...

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27/09/11

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO: SIGLATO IL PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL TRIBUNALE E L'ASL DI MANTOVA - Matteo MAGRI

In data 29 giugno 2011 è stato siglato un protocollo di intesa tra il Tribunale di Mantova e l'ASL della Provincia di Mantova in materia di amministrazione di sostegno. 

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03/03/10

C. Cost., 18 febbraio 2010, n.51 - "COMPETENZA DEL CONSOLE ALLA NOMINA DI ADS AL CITTADINO ITALIANO TRASFERITO ALL'ESTERO" - Sonia ANZIVINO

Il Console ha i poteri del giudice tutelare e, quindi, può nominare un nuovo amministratore di sostegno al cittadino italiano che si è trasferito all'estero.

È questo in sintesi il nucleo della recente sentenza con la quale la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla questione di legittimità sollevata dal Console italiano a Spalato.

La vicenda trova origine nell'istanza avanzata da una cittadina italiana al Console d'Italia a Spalato, affinché nella sua qualità di g.t. nominasse un AdS al marito, trasferitosi in Croazia. Precisava  l'istante che il coniuge in effetti era già assistito da un AdS, ma questi, risiedendo  in Sardegna, difficilmente avrebbe potuto continuare a svolgere adeguatamente i proprio compiti, data la lontananza.

Evidenziava quindi l'opportunità di una tutela in loco, da concretizzarsi attraverso la nomina di un nuovo amministratore.

Il Console, tuttavia, appurava che l'articolo 34 del d.P.R. 5.1.1967 n. 200, norma che gli attribuisce le funzioni di giudice tutelare, concerne espressamente i cittadini minorenni, interdetti, emancipati ed inabilitati,  ma non anche i soggetti beneficiari della nuova misura di protezione.

Di conseguenza, sollevava questione di legittimità costituzionale del suddetto articolo, nella parte in cui non contempla la possibilità di servirsi dello strumento di nomina di un amministratore di sostegno.

Tale omissione, ad avviso del rimettente, sarebbe irragionevole, e, oltretutto lesiva dell'art. 3 della Costituzione, precludendo ai cittadini italiani all'estero, che potrebbero avvalersi dell'ADS, di rivolgersi al Console in funzione di g.t.; inoltre, la disposizione si porrebbe in contrasto con gli artt.24-25-32 della Carta Costituzionale.

Ad avviso del Console, un'interpretazione estensiva della norma comporterebbe, altresì,  un conflitto di competenza con il giudice tutelare in Italia, difficilmente risolvibile in via interpretativa.

Investita della questione, la Corte Costituzionale ha così precisato che l'ampia portata precettiva dell'articolo 34 non risulta di ostacolo ad un'esegesi che tenga conto anche del mutato quadro normativo, per effetto della disciplina inserita dalla L. n. 6/2004,  il quale offre uno strumento di protezione in grado di  sacrificare il meno possibile la capacità di agire.

In questo senso la clausola di chiusura della norma in esame, riconducendo al potere giurisdizionale  del Console anche le funzioni e i poteri in "materia di assistenza pubblica e privata", sembra consentire agevolmente, in virtù di un'interpretazione evolutiva, di comprendere tra le funzioni attribuite quelle relative ad un istituto più idoneo e flessibile quale l'amministrazione di sostegno.

La Corte Costituzionale riconduce, dunque, il suddetto potere del Console alla formula conclusiva della disposizione stessa.

Infine, in riferimento al paventato conflitto di competenza tra g.t. italiano e console, prospettato dal rimettente, la Corte conclude che l'ipotetico conflitto rappresenterebbe, tutt'al più, un mero inconveniente di fatto, peraltro risolvibile con l'ordinario procedimento per conflitto di competenza, ma non già un ostacolo giuridicamente rilevante all'interpretazione costituzionalmente orientata della norma.

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02/03/10

Corte cost., 18 febbraio 2010, n. 51, pres. De Siervo, est. Tesauro – "ANCHE IL CONSOLE PUO' NOMINARE (O SOSTITUIRE) UN AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO PER IL CITTADINO ITALIANO ALL'ESTERO " – Antonio COSTANZO

L’ampia portata dell’art. 34, d.p.r. n. 200/1967 ed il riferimento alle funzioni ed ai poteri in materia di "assistenza privata e pubblica" consentono di affermare, in via di interpretazione evolutiva, che nel potere giurisdizionale del console rientra anche quello di nominare (o sostituire) l’amministratore di sostegno.

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13/01/10

Trib. Modena, 13 gennaio 2010 - "NATURA DEL DECRETO DI LIQUIDAZIONE DELL' INDENNITA' PER L'ADS"

Con una pronuncia attenta e minuziosa, il Tribunale di Modena si sofferma sulla natura e sulle peculiarità del decreto di liquidazione all'equa indennità spettante all'AdS.

Ribadito che la ratio dell'equa indennità in favore dell'AdS va ravvisata nell'opportunità di corrispondere all'AdS un indennizzo modulato sulle esigenze di cura/tutela, nonché sulle difficoltà o la durata dell'incarico, o l'entità del patrimonio, il giudice di Modena si allinea alla consolidata giurisprudenza di legittimità, sottolineando la natura decisoria del provvedimento di liquidazione dell'indennità.

Anche se reso con la forma del decreto in esito ad un procedimento in Camera di Consiglio, infatti, il provvedimento attiene a diritti soggettivi, quali i crediti discendenti dalla funzione tutelare e statuisce su di essi.

Rilevato il contenuto decisorio del provvedimento in esame, viene confermata altresì la sua attitudine ad acquisire efficacia di giudicato, qualora non impugnato con apposito rimedio. Differentemente rispetto agli altri provvedimenti di volontaria giurisdizione, infatti, non è modificabile o revocabile in ogni momento.

Avverso detto decreto è esperibile reclamo innanzi al giudice superiore, il che rende inammissibile - malgrado il carattere decisorio del provvedimento stesso - il ricorso per cassazione prima che sia stato proposto il rimedio appositamente previsto.

Da tali considerazioni deriva ulteriormente che il ricorso per decreto ingiuntivo per la condanna al pagamento delle somme non corrisposte, rappresenta una vana e inutile duplicazione  di un titolo esecutivo, atteso che lo stesso decreto di liquidazione, laddove sia passato in giudicato e non sia più reclamabile, costituisce un provvedimento a carattere decisorio suscettibile di essere utilizzato come titolo esecutivo.

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19/11/09

Trib. Modena, 19 novembre 2009, g.t. Stanzani – "FINI EGOISTICI DEL RICORRENTE E NOMINA DELL'ADS CON CONDANNA ALLE SPESE"

Dal testo del provvedimento:


A. In sede di esame della persona è emerso che la stessa è ancora ben orientata nel tempo e nello spazio nonché dotata di sufficienti capacità mnemoniche e critiche; soffre, semmai, degli indebolimenti propri dell'età avanzata che, come ben noto, non costituiscono di per sé ragione sufficiente per giustificare ablazioni della capacità di agire.
B. Queste percezioni cognitive, che il giudicante acquisì interrogando la persona, hanno trovato conferma nell'elaborato peritale che, con analisi esauriente e condivisibile, ha chiarito l'attuale presenza in capo al B. di capacità autodeterminative sostanzialmente integre segnalando soltanto che la progressività del naturale, ma iniziale, processo involutivo senile può rendere opportuna, a tutela della persona, la nomina di un amministratore di sostegno con compiti limitati all'assistenza per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione e con l'ulteriore precisazione, condivisa anch'essa da questo Giudice Tutelare, che la grave conflittualità tra le due figlie suggerisce che l'incarico venga attribuito ad un terzo che il giudicante individua in un professionista di propria fiducia.

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18/10/08

Trib. Lodi, 18 ottobre 2008, g.t. Gentile - "GIURISDIZIONE DEL GIUDICE TUTELARE SU CITTADINO STRANIERO IN CASO DI MODIFICHE DI RESIDENZA"

In questo decreto si affronta il tema della sussistenza o meno della giurisdizione del GT su cittadino straniero residente in italia, in coma in Italia, che nelle more del procedimento viene condotto in patria, dove prende residenza e dove viene aperto un procedimento di tutela innanzi al tribunale straniero.

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18/11/08

"IL PROCEDIMENTO DI SOSTEGNO" – Roberto MASONI

Sommario

1 Rinvio alle disposizioni processuali dettate per interdizione ed inabilitazione - 2. Il giudizio di compatibilità imposto dall’art. 720 bis c.p.c.- 3. Il tipo processuale - 3.1. Natura giuridica del processo di interdizione - 3.2. Natura giuridica del procedimento di sostegno - 4. Il ruolo del giudice tutelare – 5.1. La competenza per materia e territorio. 5.2. Il beneficiario non residente in Italia. L’incompetenza e il regolamento – 6.1. Il ricorso: la forma – 6.2. Il contenuto del ricorso - 7 .1. La difesa tecnica. Il problema - 7.2. La soluzione data dalla Cassazione. Le luci - 7.3. Le ombre – 7.4. Critica alla pronunzia - 7.5. Ulteriori sviluppi del problema - 8. L’archiviazione del ricorso - 9. La notifica - 10.1. Audizione del beneficiario – 10.2. Omissione di audizione - 10.3. Modalità di espletamento dell’audizione – 11. Gli altri mezzi istruttori – 12. La fase decisoria – 13. Le spese processuali – 14. La responsabilità aggravata - 15. Morte del beneficiario e della parte - 16. Il Pubblico ministero -17.1. Le impugnazioni - 17.2. Il reclamo: legittimazione all’impugnazione - 17.3. Termine di impugnazione e provvedimento reclamabile -17.2. Sviluppo dinamico del procedimento di reclamo e sua conclusione - 17.3. Il ricorso per cassazione - 18. Modifica e revoca del decreto - 19.1.Caratteri essenziali del procedimento di sostegno – 19.2. Principio della domanda ed impulso di parte - 19.3. Principio del contraddittorio – 19.4. Principio inquisitorio – 19.5. Inapplicabilità del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

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16/09/08

Trib. Piacenza, 16 settembre 2008, g.t. Morlini - "IL PUNTO DI EQUILIBRIO TRA RAPIDITA' DI INTERVENTO E SOLUZIONI MIRATE" - Rita ROSSI

1. I riflettori puntati sull’audizione.
Alla ripresa dell’attività giudiziaria (dopo l’ultima pausa estiva) il g.t. di Piacenza ha pronunciato il decreto di apertura dell’Ads che si commenta, prescindendo dall’audizione del diretto interessato. A fondamento di tale scelta, il giudice emiliano ha posto una serie di argomentazioni, muovendo dal confronto tra audizione dell’amministrando ed esame dell’interdicendo (previsto e regolato dall’art. 419 c.c. ).
Da qui l’interesse che detto provvedimento è destinato a suscitare; dato che – in effetti – nei repertori giurisprudenziali non si riscontrano decisioni focalizzate su tale profilo della materia. Circostanza questa – pare potersi ritenere – che fa pendant con la chiarezza delle indicazioni fornite dalla dottrina, circa il rilievo dell’interscambio tra giudice e soggetto destinatario della protezione.
Del resto - può ancora osservarsi – il bilancio applicativo, su tale versante, si presenta roseo e rassicurante. E’ sotto gli occhi di tutti, infatti, che i decreti istitutivi (perlomeno, la stragrande maggioranza di essi) hanno cura di riferire, nella motivazione, circa gli esiti dell’audizione del beneficiando; e ciò conferma che il momento della comunicazione con l’ utente occupa ordinariamente l’agenda del magistrato. Diversamente, del resto, non troverebbe giustificazione il fatto che i decreti istitutivi fin qui pronunciati contemplino una modulazione concreta della misura di protezione ‘su misura’, ovverosia parametrata sugli specifici bisogni dell’interessato; quelli – valga sottolineare - emersi proprio da quella presa di contatto originaria. 

2. La fattispecie concreta.
Scorrendo la motivazione del decreto, subito si colgono – ed è lo stesso estensore ad indicarle dapprima sinteticamente, soffermandosi poi su ciascuna – le ragioni della decisione: quella, cioè, di approntare la neo misura di protezione prescindendo dall’audizione diretta dell’interessato: “il presente provvedimento, può essere reso anche senza la diretta audizione del convenuto stesso da parte del Giudice. Ciò pare possibile in ragione sia di un argomento letterale che emerge dall’esegesi del disposto normativo, sia da un’analisi della ratio legis posta alla base di tale disposto normativo ”
Prima di addentrarci in ciascuna delle anticipate argomentazioni, occorre però considerare più da vicino la fattispecie affrontata.
Protagonista è un uomo anziano, invalido al cento per cento e non in grado di muoversi, interessato da un severo decadimento cognitivo (tale certificato), allettato e bisognoso di assistenza continua: una persona priva totalmente di autonomia, per usare la terminologia dell’art 404 c.c. Elementi tutti – quelli riferiti – che depongono, senza possibilità di incertezze, per la opportunità di messa in opera dell’Ads.
Ed è questo, esattamente, il primo passaggio motivazionale su cui il g.t. insiste, avendo cura di richiamare, opportunamente, il discrimen tra misure vecchie e nuove; discrimen poggiante non sul grado di infermità della persona, quanto – piuttosto – sul vaglio delle esigenze gestionali che si tratta di presidiare (è qui evidente il riferimento alla pronuncia di legittimità che – nel giugno 2006 – è intervenuta a fissare in modo sufficientemente risolutivo detto criterio orientatore: Cass. 12 giugno 2006, n. 13584, GDir, 2006, 36,53; DFP, 2006, 4, 1671; GC, 2006, 12, 2722).
Il magistrato piacentino non dubita – (e va detto) del tutto correttamente - che la strada da percorrere sia quella dell’Ads; a tal punto da considerare l’audizione dell’interessato superflua – in ragione delle sue condizioni fisio-psichiche – e, anzi, possibile causa di rallentamento della procedura. Da qui, dunque, la scelta di soprassedere da una (pur minima) presa di contatto con l’amministrando, e di imboccare la scorciatoia che porta dritto dritto alla nomina del vicario.
Che dire di questa scelta? Difficile non apprezzare una decisione che evidentemente è stata assunta all’insegna della speditezza e della volontà di offrire una risposta sollecita al bisogno di protezione della persona.
Qualche perplessità potrebbe nutrirsi, però, in merito alla opportunità di fare luogo – nella specie – ad una investitura vicariale di stampo (parzialmente) sostitutivo. E tali perpelssità trovano ragione nell’ indeterminatezza che accompagna la descrizione del decadimento cognitivo del beneficiando: l’ aggettivo “severo” è, evidentemente, troppo vago, tale da non offrire una rappresentazione compiuta della condizione dell’anziano; e rimangono, così, nell’ombra i risvolti anche antropologici della fattispecie: fino a che punto poteva dirsi certa l’impossibilità dell’amministrando di far sentire in qualche modo la propria voce – magari soltanto con il linguaggio del corpo ?
Secondo quanto può cogliersi dal testo del provvedimento, il solo elemento di supporto per sondare tale (non trascurabile) aspetto è rappresentato dalla difficoltà dell’uomo nel relazionarsi con l’esterno: “la presenza di estranei lo traumatizza”, aveva riferito la figlia ricorrente. Un dato sparuto, se si vuole, ma non insignificante; tale, comunque, da far presumere una pur modesta capacità di esternare sensazioni e sentimenti. 

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08/10/08

Trib. Roma, 8 ottobre 2008, g.t. Serrao - "AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO PROVVISORIA PER IL MINORE SOTTOPOSTO A MISURA DI SICUREZZA"

"Per poter provvedere alla pronuncia del decreto di nomina di Amministratore di Sostegno è necessario, a norma dell’art.407, 2° co., c.c., che il Giudice Tutelare senta la persona alla quale il procedimento si riferisce, e che è attualmente opportuno che l’audizione dell’interessato si svolga presso il reparto di SPDG dell’Ospedale... in cui il Beneficiario è attualmente ricoverato, previa comunicazione al Magistrato di Sorveglianza minorile competente per l’esecuzione della misura di sicurezza ricorrono, peraltro, motivi d’urgenza per provvedere ai sensi dell’art.405, 4° co., c.c. alla nomina di un Amministratore di sostegno provvisorio per la cura della persona e per la gestione degli interessi economici di Z, che risulta affetto da patologia neuro-psichiatrica che non gli consente di provvedere autonomamente alla corretta gestione degli atti della vita quotidiana e dei propri interessi, anche economici"

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18/10/08

"ADS: IL PROCEDIMENTO" – Paolo CENDON e Rita ROSSI

SOMMARIO

e.1. Come opera il giudice tutelare al quale venga rivolta una domanda di nomina dell’amministratore di sostegno? e.2. L’audizione diretta dell’amministrando è obbligatoria e imprescindibile ? - e.3. Qualora le verifiche istruttorie disposte dal g.t. minaccino di protrarsi nel tempo, mentre vi è una seria urgenza di provvedere, come ci si dovrà orientare? - e.4. Ove l’ interessato si opponga all’ attivazione dell’AdS, in che modo deve comportarsi il giudice? Potrà procedere ugualmente alla nomina dell’amministratore di sostegno ? e.5. L’intervento del p.m. nel procedimento è obbligatorio? E, in tal caso, la sua mancata comparizione o la mancata formulazione di conclusioni quali conseguenze determina? - e.6. In quale termine il g.t. deve provvedere? – e.7. Che cosa viene previsto nel decreto di apertura dell’AdS? – e.8. L’amministrazione di sostegno, una volta istituita, ha un termine massimo di durata? – e.9. Il decreto istitutivo dell’AdS può, successivamente, venire modificato o integrato? – e.10. Il decreto istitutivo dell’AdS può essere impugnato? - e.11. Nel caso in cui sia la residenza anagrafica sia il domicilio del beneficiario vengano trasferiti (in luogo situato) nel circondario di altro tribunale, la procedura di AdS rimane ferma presso il g.t. che ha istituito la misura di protezione ? – e.12. Può il g.t. - nell’ambito del procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno - assumere provvedimenti urgenti nell’interesse della persona ? – e.13. Venendo meno le condizioni di esercizio della curatela, spetta al g.t. farsi parte attiva ai fini dell'attivazione dell'AdS? - e.14. Cosa accade allorchè il ricorso per la nomina dell’amministratore di sostegno venga presentato essendo pendente il giudizio di interdizione?

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11/10/08

"ADS: LA DIFESA TECNICA" – Paolo CENDON e Rita ROSSI

SOMMARIO

d1. E’ necessaria l’assistenza di un difensore per attivare l’AdS ? - d.2. In quali casi il patrocinio legale si rende obbligatorio ? – d.3. Qualora l’amministrando si opponga alla nomina dell’amministratore di sostegno, dovrà il g.t. invitarlo a nominare un difensore, sospendendo, nel frattempo, il procedimento? In tal caso, può il g.t. nominare un amministratore provvisorio? – d.4. Quale strada andrà percorsa allorché l'interessato, contrario alla nomina dell'amministratore di sostegno, trascuri di nominare un difensore nonostante l'apposito invito del giudice, e si ripresenti all'udienza successiva sfornito del presidio difensivo che gli è stato raccomandato? - d.5. A carico di chi graveranno, in quest’ultima ipotesi, le spese per la costituzione in giudizio del difensore?

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08/10/08

"ADS: LA DOMANDA DI PROTEZIONE" – Paolo CENDON e Rita ROSSI

SOMMARIO
c.1. La nomina dell’amministratore di sostegno può essere domandata direttamente dal “potenziale” beneficiario a favore di se stesso? – c.2. A chi spetta richiedere l’ apertura dell’AdS, nelle situazioni in cui l’interessato non sia in grado di provvedervi da sé ? – c.3. Vi sono, oltre ai responsabili dei servizi socio-sanitari, altri soggetti tenuti a effettuare la segnalazione all’autorità giudiziaria, e – in tal caso – come devono procedere? – c.4. Come riconoscere, in concreto, i casi in cui la segnalazione deve essere effettuata ? – c.5. Il giudice tutelare il quale accerti - mentre è formalmente in atto una tutela o una curatela - il sopravvenuto venir meno degli estremi della vecchia misura di protezione, può attivare d’ufficio l’ AdS? - c.6. Il giudice di un procedimento pendente, di cui sia parte una persona bisognosa di sostegno, è tenuto a segnalare il caso al p.m. al fine di attivare l’AdS ? – c.7. Come va proposto, formalmente, il ricorso al giudice tutelare ? – c.8. Se l’amministrando ha il “domicilio” in un luogo diverso dalla “residenza” - e tali luoghi sono compresi in circondari giudiziari differenti - a quale giudice tutelare ci si dovrà rivolgere (per attivare la misura di protezione) ? A quello della residenza oppure a quello del domicilio ? – c.9. La mancata convocazione dei parenti dell’amministrando, davanti al g.t., renderà “irricevibile” la domanda di nomina dell’AdS ? - c.10. Una volta instaurato il procedimento per la nomina dell’AdS, può il ricorrente modificare la domanda iniziale, chiedendo che si faccia invece luogo all’interdizione, anziché all’ AdS ? – c.11. Cosa accade allorchè colui che ha proposto la domanda di nomina dell’amministratore di sostegno, vi rinunci prima che il giudice abbia provveduto sulla stessa?

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18/07/08

Cass., sez. I, 18 luglio 2008, n. 19971, pres. Luccioli, rel. Schirò - "L'AUDIZIONE DEL BENEFICIARIO NEL PROCEDIMENTO DI RECLAMO"

Fino a che punto l’audizione dell’amministrando deve ritenersi imprescindibile? Ad essa – in particolare – dovrà farsi luogo in ogni fase e grado del procedimento di Ads, ovverosia anche da parte del giudice del reclamo? E ciò quand’ anche il momento dell’ ascolto sia stato adeguatamente gestito dal giudice tutelare, nella fase istitutiva della misura di protezione? 
I soggetti deboli sono tanti e differenti tra loro, portatori – come ogni altra creatura umana – di aspirazioni ed aspettative diversificate.
Sottovalutare il  momento dell'interscambio diretto - tra giudice e amministrando, come pure tra questi e l'amministratore di sostegno - comporterebbe il rischio di ripristino di una logica improntata all’apprestamento di risposte rigide, completamente avulse dal riscontro dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario. 
Ciò non vuol dire, però – questo insegna la pronuncia di legittimità della quale pubblichiamo uno stralcio - che l’audizione debba essere rinnovata, nel giudizio di impugnazione, se questo si rivela superfluo, avendovi già provveduto (in modo soddisfacente) il primo giudice (r.r.).

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25/07/08

Cass. civ., sez. I, 25 luglio 2008, n. 20464, pres. Carnevale, rel. Felicetti – "ADS E DIFESA TECNICA. UN PRINCIPIO ASSODATO"

Due pronunce della Cassazione (l’altra è la n. 19233 delL' 11 Luglio) a proposito, ancora, della questione ‘difesa tecnica’.
Due sentenze concise, telegrafiche quasi, intervenute l’una pressoché di seguito all’altra, e in tutto sovrapponibili nel contenuto; ci dicono che vale, al riguardo, il principio già affermato due anni fa, con la sentenza del novembre 2006 (r.r.).

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11/07/08

Cass. civ., sez. I, 11 luglio 2008, n. 19233, pres. Carnevale, rel. Felicetti – "ADS E DIFESA TECNICA. UN PRINCIPIO ASSODATO"

Due pronunce della Cassazione (l’altra è la n. 20464 del 25 luglio) a proposito, ancora, della questione ‘difesa tecnica’.
Due sentenze concise, telegrafiche quasi, intervenute l’una pressoché di seguito all’altra, e in tutto sovrapponibili nel contenuto; ci dicono che vale, al riguardo, il principio già affermato due anni fa, con la sentenza del novembre 2006 (r.r.).

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03/03/08

Trib. Modena, 3 marzo 2008, g.t. Masoni - "AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO E SPESE PROCESSUALI"

dal provvedimento del g.t.:

-  in assenza di espressa regolamentazione normativa in punto di regolamentazione delle spese concernenti la procedura di amministrazione di sostegno, si ritiene doveroso far capo ai principi generali affermatisi in tema di volontaria giurisdizione; 

- in materia la giurisprudenza è orientata a ritenere inapplicabili i criteri di liquidazione dettati dagli artt. 91 ss. c.p.c., quando il provvedimento definitivo si esaurisca in un intervento del giudice di tipo sostanzialmente amministrativo (arg. ex Cass. 1 luglio 2004, n. 12.021). Viceversa, tali principi sarebbero applicabili quando il procedimento camerale abbia veste contenziosa; 

- il giudice sembra quindi tenuto a liquidare le spese processuali ponendole a carico dell’una o dell’altra parte sempre che la stessa sia qualificabile “soccombente” rispetto all’altrui richiesta e perciò solo laddove individui “un contrasto di pretese”, cosicché il procedimento venga ad assumere struttura contenziosa (ad es., Cass., 26 giugno 2006, n. 14742; Cass. 21 marzo 1989, n. 1416; Cass. 16 maggio 2007, n. 11.320, per la pronuncia sulle spese in sede di reclamo ex art. 739 c.p.c. avverso provvedimento reso in camera di consiglio, “atteso che ivi si profila un conflitto tra parte impugnante e parte destinataria del reclamo, la cui soluzione implica una soccombenza che resta sottoposta alle regole dettate dagli artt. 91 ss c.pc.”); 

-  nella specie, non è individuabile alcun contrasto tra le due sorelle con riguardo alla madre beneficiaria, se non con riferimento alla determinazione delle più corrette scelte di vita ed assistenziali, dato che entrambe hanno concluso concordemente per la nomina di un amministratore di sostegno individuabile preferibilmente in un terzo estraneo rispetto alla famiglia; 

-  mancando un contrasto di pretese tra le parti, le spese sono compensate tra le parti.

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20/11/06

Trib. Milano, IX sez. civ., 20 novembre 2006, g.t. Cosentini - "AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO E PAGAMENTO SPESE DI PROCEDURA AZIONATA DAL PM"

Non ricorrendo i presupposti di ammissione del destinatario di AdS al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, essendo in condizioni reddituali tali da superare il limite di legge previsto, il giudice tutelare procede ad integrare il decreto di nomina di AdS, precedentemente emesso, con la disposizione a carico del beneficiario di rifondere all’Erario le spese prenotate e prenotande a debito dal Pubblico Ministero per il procedimento attivato a sua protezione, azionato nei suoi confronti ex artt.404 e ss.
A tal fine autorizza l’AdS ad assistere il beneficiario nella relativa procedura di pagamento.

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16/01/08

"ASSISTENZA LEGALE: VALE ANCHE PER IL PROCEDIMENTO DI NOMINA DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO?" – Elisabetta COSTA

Il provvedimento del Tribunale di Milano del 28 febbraio 2005, anticipando il recente dibattito sulla scelta del legislatore di escludere l’obbligo del patrocinio legale nei procedimenti di nomina dell’amministratore di sostegno, analizza con estrema attenzione e giudizio critico le ragioni alla base di questa decisione, ponendosi come provvedimento pilota rispetto alle successive decisioni, in materia, della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale (sentenza n. 25366/06, ordinanza n. 128/07).


(continua)

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16/11/07

Cass., sez. I, ord. 16 novembre 2007, n. 23743, pres. Luccioli, rel. Salmè - "A.D.S. E COMPETENZA PER TERRITORIO: NEL SEGNO DELLA GIUSTIZIA DI PROSSIMITÀ" – Antonio COSTANZO

1.
Con l’ordinanza n. 23743 depositata il 16 novembre 2007 la prima sezione civile della Cassazione risolve il conflitto di competenza territoriale sollevato dal Giudice tutelare di Alessandria.
La Suprema Corte torna così ad occuparsi dell’amministrazione di sostegno.
Si tratta di una questione apparentemente minore: se l’amministrazione di sostegno possa essere trasferita nel circondario in cui l’amministratore ha la propria residenza.
In realtà, la decisione offre nuovi spunti per una migliore comprensione dell’istituto.

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