13/03/12
SACERDOTE CIRCUISCE BENEFICIARIA DI AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO - Cass. 8661/2012 - Annalisa GASPARRE
Sussiste il reato di circonvenzione di incapace nella condotta del sacerdote che – grazie al rapporto fiduciario – ha facilità nel persuadere la vittima ed indurla a compiere atti a lei economicamente pregiudizievoli.
La persona offesa era affetta da stato di deficienza psichica conseguente alla condizione di alcolista cronica, situazione che già aveva dato luogo all’instaurarsi di una procedura di amministrazione di sostegno. Il sacerdote veniva condannato in primo grado per il reato di circonvenzione di ...
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14/02/12
Trib. Varese, Ufficio Vo. Giur., decreto 4 febbraio 2012 (Giudice Tutelare, G. Buffone)
Amministrazione di sostegno – Decreto che esclude la capacità negoziale del beneficiario – Successiva nomina di un avvocato, da parte del beneficiario, per questioni stragiudiziali – Invalidità – Art. 412 c.c. - Sussiste
In merito ai rapporti tra decreto istitutivo dell’amministrazione di sostegno che esclude la capacità negoziale del beneficiario e diritto dello stesso alla designazione di un Avvocato, per quanto riguarda le nomine “fuori dal processo”, ogni volta che la Legge attribuisce al beneficia ...
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11/02/12
Tribunale di Varese, Uff. Vol. Giur., decreto 18 gennaio 2012 (Giudice Tutelare, dott. Giuseppe Buffone)
Dove il beneficiario, già inabilitando, si stato sentito nella sede processuale della inabilitazione, poi non accolta, è da escludersi la necessità della ripetizione dell’incombente, posto che, comunque, per il soggetto debole, l’audizione in Tribunale è sempre un momento di possibile pregiudizio.
(...)
"Fonti di Informazione e Opinione del Beneficiario (Rifiuto). Sono state sentite, nel processo di revoca della inabilitazione, le sol ...
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08/02/12
Tribunale Di Busto Arsizio – sezione distaccata di Gallarate, Giudice Tutelare dott.ssa Valeria Conforti, decreto del 12/10/2011
Il Giudice tutelare si trovava investito del ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno a beneficio di un ragazzo affetto da sindrome di down-trisomia 21 con ritardo mentale grave.
L’esame dell’amministrando evidenziava che lo stesso era persona parzialmente orientata nel tempo e nello spazio, in grado di comprendere solo in parte domande semplici. Viveva in famiglia e frequentava un centro diurno; al di fuori di tali contesti non viveva frequenti occasioni di ...
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20/01/12
Il GT di Varese dott. G. Buffone, con provvedimento del 19 ottobre 2011, pubblicato su “persona e danno” il 25 ottobre, ha così disposto “esclude la capacità di testare in applicazione dell’art. 591 comma II n 2 c.c., applicato in forza dell’art. 411 comma IV c.c.” Un provvedimento probabilmente destinato a fare scuola. E’ ineccepibile il percorso logico giuridico, ammirevole la motivazione e decisamente da apprezzare (ed anzi encomiare) la applicazione analogica delle norme relative alla interdizione; tuttavia a me rimane qualche perplessità sulla opportunità della scelta operata del giudicante. ...
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10/01/12
ma il povero non aveva nulla,
se non una sola pecorella piccina
che egli aveva comperato e allevato;
essa gli era cresciuta in casa insieme con i figli,
mangiando il suo pane, bevendo alla sua coppa
e dormendo sul suo seno; era per lui come una figlia (2 Sam 12,3)
Stamane poco prima delle 8 del mattino l'autoradio mi rimandava una notizia: un giudice ha ammesso la visita a un degente presso una struttura ospedaliera del suo cane. La notizia si è rivelata non esatta come spesso ...
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11/03/11
Trattandosi di soggetto straniero (di nazionalità marocchina), occorre individuare la disciplina normativa applicabile al rapporto de quo. In proposito si evidenzia che il Giudicante ha compiuto molteplici sforzi al fine di acquisire – come previsto dall'art. 43 della legge 31.5.1995, n. 218 - la legge marocchina in materia di presupposti ed effetti delle misure di protezione degli incapaci maggiori di età. Ciononostante, non si è riusciti ad avere piena contezza della legislazione straniera, per cui in ragione di quanto sopra non resta che applicare al caso di specie la legge italiana secondo il criterio residuale stabilito dall'art. 14, comma 2 della legge 31.5.1995, n. 218 ("Qualora il giudice non riesca ad accertare la legge straniera indicata, neanche con l'aiuto delle parti, applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. In mancanza si applica legge italiana").
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29/11/11
Nel nostro ordinamento esiste una disposizione (l’art. 245 c.c.) che consente ad una persona interdetta per infermità di mente di disconoscere il figlio anche dopo che sia scaduto il termine ordinariamente previsto.
Più precisamente, in base a detta norma, il termine di decadenza per l’esercizio dell’azione rimane sospeso per l’intera durata dello stato di interdizione.
Se, dunque, l’interdizione venisse revocata (ipotesi oggi non più remota, dato che ogni persona interdetta potrebbe, anzi dovrebbe venire liberata da questa anticaglia oppressiva per essere ‘affidato’ ad un amministratore di sostegno), l’interessato potrebbe agire per il disconoscimento del figlio, anche a distanza di molti anni dall’insorgere del dubbio sulla paternità.
Non così, però, per la persona che non sia formalmente interdetta ma che si trovi in una condizione psichica severa, caratterizzata cioè da grave deficit cognitivo: questa persona non beneficiava tradizionalmente (fino a pochi giorni fa) della facilitazione di cui sopra, e dunque, decorso il termine ordinario, doveva rinunciare al disconoscimento.
La Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale la disposizione suindicata per la disparità di trattamento che essa determina e per la conseguente lesione del diritto di difesa.
D’ora in poi, pertanto, anche l’interessato al disconoscimento che sia afflitto (anche soltanto temporaneamente) da incapacità naturale potrà ottenere l’accertamento della verità sulla propria paternità senza incorrere in decadenze di sorta.
La pronuncia non può che essere salutata favorevolmente, poiché si colloca nel solco già tracciato in materia da precedenti decisioni della Consulta, tutte volte ad agevolare l’esercizio di detta azione, e ciò nello stesso interesse del ‘figlio apparente’ alla certezza della propria identità.
Ma, sul piano pratico le difficoltà non mancheranno, dato che potrebbe non essere agevole stabilire quali fossero le risorse cognitive dell’attore nell’intervallo di tempo corrispondente al decorso dell’ordinario termine di decadenza.
Spetterà al giudice, osserva la Consulta, accertare tale condizione, ma – credo – tale accertamento potrebbe rivelarsi problematico nei riguardi di quelle persone che si siano trovate in un periodo transitorio di incapacità pur grave di intendere e di volere.
Che dire, poi, del beneficiario dell’Amministrazione di sostegno, di cui non è cenno nella decisione in commento? Quali regole dovranno valere nei suoi confronti?
Ecco alcune mie brevi riflessioni.
Sappiamo che beneficiario di Ads può essere anche la persona cd. inferma abituale di mente, la quale – anzi – dovrebbe essere considerata, oggigiorno, cliente ordinario dell’amministrazione di sostegno.
Prendiamo allora un infermo abituale di mente sottoposto alla nuova misura di protezione, quale potrebbe essere, ad esempio, uno schizofrenico o un individuo affetto da demenza senile.
Questi potrà normalmente compiere atti di natura personale, tra cui, appunto, il disconoscimento di un figlio, salvo che venga incapacitato su tale versante dal giudice tutelare.
Trlasciando, allora, quest’ultima eventualità, la condizione del Beneficiario costituirà una condizione neutra, e in definitiva equiparabile a quella del disabile psichico non interdetto, di cui si è occupata la Consulta.
Egli, pertanto, potrà giovarsi della sospensione del termine di decadenza per il disconoscimento finchè perduri non tanto la misura di protezione, quanto il deficit cognitivo.
Potrebbe però succedere (caso, comunque, meno frequente) che il Beneficario dell’ads venga incapacitato dal g.t. proprio in relazione ad atti personali: facciamo il caso di un malato di mente, dotato di un patrimonio cospicuo, che in sede di audizione davanti al g.t. per l’apertura dell’ads affermi risolutamente che è sua intenzione disconoscere il proprio figlio (che in realtà egli stesso mostra di considerare figlio proprio ad ogni effetto) per essere sicuro di poter lasciare tutti i propri averi ad una setta religiosa: il g.t., per impedire un male maggiore, potrebbe vietargli di disconoscere il figlio. Ebbene, il termine di decadenza per il disconoscimento decorrerà, in tal caso, secondo le regole ordinarie o sulla base di quelle agevolate emerse dalla nuova lettura dell’art. 245 c.c ?
La situazione ipotizzata non si identifica né con quella dell’interdetto né con quella dell’incapace naturale: si tratta, infatti, di un beneficiario di ads cui è stata sottratta una porzione di capacità legale di agire rispetto ad un atto di natura personale.
La Consulta avrebbe fatto bene a pronunciarsi su tale profilo.
In ogni caso, si potrebbe ritenere, secondo i principi del nuovo sistema di protezione, e facendo tesoro della pronuncia qui in commento, che la sospensione possa valere per detto B. per la durata dell’incapacitazione: se, dunque, in seguito, il g.t. dovesse reintegrare il B. nella possibiltià di compiere quell’atto personale, da quel momento il termine dovrebbe ricominciare a decorrere. E ciò nonostante il permanere dell’Ads, la quale, infatti, non determina nel B. l’insorgere di uno status di incapace legale di agire.
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25/10/11
La capacità di testare della persona beneficiaria può essere esclusa, in applicazione dell’art. 591, comma II, n. 2 c.c., applicabile all’amministrazione di sostegno in forza dell’art. 411, comma IV c.c., dove tale limitazione risponda all’interesse della persona protetta e sul presupposto che manchi, nella stessa, la capacità di agire in sede negoziale, come accertata nel rituale contraddittorio, anche alla presenza del difensore del soggetto vulnerabile.
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05/08/11
Mentre la legge sul "finevita" e sul biotestamento si avvicina tra le polemiche all`atto finale, nella Marca scoppia un caso clamoroso che va nella direzione opposta a quella indicata dal Parlamento e che rischia di aprire un nuovo fronte dopo i casi Welby ed Englaro. Il giudice trevigiano Clarice Di Tullio ha firmato un decreto che concede a una donna di 48 anni, colpita da una gravissima malattia degenerativa, la possibilità di rifiutare le cure. Lo aveva chiesto qualche mese fa quando la sue condizioni erano peggiorate.
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05/07/11
Sofia sta attendendo la nomina di un amministratore di sostegno e spera che i servizi non optino per la sua istituzionalizzazione in una casa famiglia. Solo ora, a 46 anni, sta assaggiando da sola il senso della vita. Per 40 anni ha vissuto protetta in casa con la madre, da pochi giorni deceduta, che aveva insegnato alla piccola donna a gestirsi in maniera autonoma e a fare brevi tratti nei dintorni dell’appartamento. Banditi da casa i parenti e quegli amici, poco amici, che consideravano Sofia diversa. E non speciale.
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10/05/11
Chiunque abbia ha un minimo di dimestichezza ed abitudine con l’argomento si sarà reso conto di un certo “appiattimento” che si è avuto nel corso degli ultimi tempi della maggior parte dei decreti di nomina di amministratore di sostegno, quasi in ossequioso rispetto di certe verità dogmatiche ormai acquisite e consolidatesi nella coscienza collettiva (n.d.r.: dei giudici tutelari).
Capita dunque sempre più raramente di leggere un decreto che si distingua ed elevi dalla moltitudine silenziosa e presenti invece elementi di novità ed interesse nel pur variegato panorama dell’amministrazione di sostegno.
Quello in commento è uno di questi casi.
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23/11/10
dal testo de provvedimento:
"Volendo allora riassumere i principi fondamentali desumibili dal composito quadro normativo e deontologico appena ricordato, v’è da dire che in materia di trattamenti sanitari di soggetti non idonei a rendere un valido consenso emergono in modo netto due esigenze fondamentali, l’una prevalentemente orientata a garantire alla persona incapace la possibilità di ottenere i benefici del trattamento medico in modo da impedire che lo stato di incapacità si risolva in un limite alla prestazione della cura. L’altra è quella che individua nella volontà manifestata dal soggetto incapace un elemento comunque necessario ai fini della prestazione del consenso al trattamento sanitario da parte del legale rappresentante, trovando essa considerazione ai fini della decisione finale, in una prospettiva rivolta a riconoscere anche a tale soggetto il principio dell’autodeterminazione e, dunque, a non subire cure che non si intendono ricevere".
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31/05/10
Riportiamo di seguito un provvedimento avente ad oggetto la nomina di un amministratore di sostegno in favore di una signora Testimone di Geova, ricoverata in ospedale con bassi valori di emoglobina, perché potesse confermare il suo rifiuto delle trasfusioni di sangue nel caso fosse caduta in stato di incoscienza.
(segue)
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16/11/09
Massima:
Il “dissenso” del beneficiario nel procedimento che approda all’amministrazione di sostegno può condurre al rigetto del ricorso ma solo là dove il giudice non ritenga prevalenti le esigenze di tutela che sono senz’altro primarie. Del resto, la non imprescindibilità del consenso del beneficiario risulta desumibile anche dalla considerazione che, in caso di dissenso con quest’ultimo, l’amministratore informa il giudice tutelare per l’adozione dei provvedimenti ritenuti necessari (art. 410, comma II, c.c.)
(segue)
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20/05/10
La legge istitutiva dell’amministrazione di sostegno fa menzione della cura della persona nell’art. 405 c.c. - ove prevede che il giudice tutelare possa adottare i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata - e nell’art. 408 c.c. – laddove, nella scelta dell’amministratore di sostegno, il giudice deve avere esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario.
Il potere di cura, peraltro, trova già espressa menzione nel codice civile in materia di funzioni del tutore (art. 357 c.c.) quale compito distinto dal potere di rappresentanza negli atti civili e dalla funzione di amministrazione dei beni ma dall’entrata in vigore della l. n. 6/2004 il termine suscita particolare interesse in quanto la cura della persona diventa la finalità primaria della misura di protezione.
Ma che cosa significa potere di cura?
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09/04/10
E' senz'altro da approvare la prassi invalsa presso taluni uffici tutelari, volta a salvaguardare la riservatezza dei beneficiari dell'Ads.
Si tratta, precisamente, di una disposizione che il g.t. inserisce in calce al decreto istitutivo dell'AdS, con cui stabilisce che nei rapporti con i terzi, l'amministratore di sostegno dovrà comunicare esclusivamente la parte dispositiva del provvedimento (quella cioè che contiene la nomina vera e propria e definisce i compiti attribuiti al vicario), e non invece la motivazione.
Ciò trova ragione del fatto che i dati sensibili spesso contenuti anche nella parte motiva del provvedimento non sono rilevanti per i terzi.
Riportiamo, a titolo esemplificativo, la formula utilizzata presso il Tribunale di Varese:
"Visto il decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, DISPONE che l'amministratore, in tutti i rapporti con i terzi, dovendo spendere i poteri di rappresentanza o assistenza conferiti con il decreto odierno, comunichi esclusivamente la parte dispositiva del provvedimento e non anche la parte motiva, non rilevante per i terzi ed avente ad oggetto dati sensibili, comunque personali riservati". (r.r.)
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23/06/09
Ottimo decreto, dimostra quanto l’amministrazione di sostegno sia istituto duttile e adattabile a tutte le fattispecie concrete.
Qui si tratta di un imprenditore, gestore di impresa fiorentissima, con cospicuo fatturato e volume d’affari. XY è colpito, nel 1999, da grave ictus cerebrale. Nel 2007 uno dei figli ricorre al GT perché nomini al padre un amministratore di sostegno.
Le carte sono tante. Le diagnosi anche. Il GT sa bene che si deve badare non alle etichette diagnostiche, ma alla sostanza che sta dietro le etichette medesime. Dispone CTU, che conferma sussistenza di postumi di ictus.
Il GT conclude che l’infermità di XY non pregiudica le sue capacità in ordine alla vita quotidiana, ma “è tuttavia tale da pregiudicare le capacità e le abilità sul piano imprenditoriale, tanto da non consentirgli di rendersi conto in modo perfettamente lucido e consapevole, delle necessità legate alla gestione dell’attività e a tutte le relative implicazioni”.
Tanto premesso, il GT esclude la possibilità di ricorso a interdizione e inabilitazione, con breve argomentazione, giusta, ma – a nostro avviso – ad abundantiam. In effetti, se il caso si fosse presentato prima del 2004, solo a fatica si sarebbe potuto far rientrare nei vecchi istituti. Presupposto di interdizione e inabilitazione era, infatti, l’infermità di mente. Qui – non è sottigliezza – si tratta di infermità neurologica, sia pure con ripercussione sulle capacità cognitive. Infermità fisica, dunque, che, con quella psichica, è presupposto dell’amministrazione di sostegno, ma non dei vecchi istituti. A meno di non adottare disinvolta conclusione che il deficit cognitivo rientra, in fin dei conti, nel concetto – latissimo – di infermità di mente.
(segue)
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19/12/09
Commento a Tribunale di Varese – Ufficio della Volontaria Giurisdizione – Decreto 6 ottobre 2009 (est. Giuseppe Buffone)
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22/10/09
Eccellente provvedimento del Giudice tutelare di Cagliari, Maria Grazia Cabitza, che risolve in senso "stanzaniano", cioè a favore di una nominabilità immediata dell'ADS, la questione relativa alla possibilità/opportunità di non frapposizione di indugi o rinvii di sorta quanto alla nomina, e all'entrata in carica hic et nunc, di un amministratore di sostegno, ai sensi dell'art. 404 ss. c.c., con la specifica attribuzione (secondo quando indicato nel decreto istitutivo) del compito di rappresentare ai medici - nell'eventualità di un aggravamento delle condizioni dell'interessato, in un futuro presumibilmente non lontano - la volontà del beneficiario stesso di non essere assoggettato a trattamenti di mantenimento in vita a tutti i costi (p.c.).
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