Risarcire sino in fondo le vittime,
proteggere i soggetti deboli, far respirare i nuovi diritti
Amministrazione di sostegno / finalità della legge, destinatari

13/03/12

“ IL CONIUGE SEPARATO LEGALMENTE PUO' ESSERE NOMINATO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO” - Trib. Varese 13. 3. 2012

Amministrazione di sostegno – Nomina dell’amministratore di sostegno – Nomina del coniuge legalmente separato - Condizioni

Il giudice tutelare può nominare il coniuge legalmente separato quale amministratore di sostegno del beneficiario, accertata l’assenza di conflitti di interessi e l’adeguatezza della designazione, specie se la nomina è fatta dal beneficiario stesso.

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08/03/12

"A.D.S.: Si, SE IL BENEFICIARIO E' IN STATO VEGETATIVO O IN COMA" - Trib. Varese 05.03.2012 - Giuseppe BUFFONE

Trib. Varese, Uff. Vol. Giur., decreto 5 marzo 2012 (est. G.T. G. Buffone)

Stato vegetativo permanente o Coma – Adeguatezza dell’amministrazione di sostegno – Precedente orientamento del Tribunale contrario – Necessità della interdizione – Revirement – Amministrazione di sostegno – Applicabilità – Sussiste

E’ applicabile l’amministrazione di sostegno in caso di beneficiario che versi in stato vegetativo permanente o coma posto che le norme che prevedono la possibilità, per la persona protetta, di comunicare le proprie volontà e i propri desideri, vanno interpretate nel senso che esse ...

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03/02/12

“AMMINISTRAZIONE (DAVVERO SEMPRE) DI SOSTEGNO PER IL CITTADINO?” – Vito AMENDOLAGINE

Sommario: 1. La  disciplina dell’istituto – 2. I presupposti per l’ingresso dell’AdS. – 3. La discrezionalità nella scelta se intervenire o meno con l’AdS. – 4. Il “peso” della c.t.u. nella valutazione del giudice tutelare se accogliere o rigettare il ricorso. – 5. Le possibili strumentalizzazioni della procedura di AdS. – 6. L’AdS così com’è davvero tutela la persona che si ritiene essere in uno stato di apparente difficoltà?

1.    La  disciplina dell’istituto.

L’Amministrazione di sostegno è stata introdotta con la l. 9 gennaio 2004, n.6, e si propone di tutelare c ...

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28/01/12

“I PRINCIPI DELL’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO” – Arianna CATTO

Sommario
1. Premessa. – 2. Al centro del procedimento la cura della persona. – 3. Non mortificare ma valorizzare l’autonomia della persona. – 4. Snellezza processuale con utilizzo non strumentalizzato della misura di protezione. – 5. Morbidezza ed eterogeneità dei decreti. – 6. Dar voce all’interessato accompagnandolo verso l’abilitazione. – 7. Apertura mentale e promozione della misura di protezione. – 8. Non abbandonare il soggetto ma sostenere attraverso una responsabilità condivisa.



1. Premessa
La legge 06/04 sull’Amministrazione di Sostegno rappresenta, oggigiorno, il sim ...

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27/01/12

“AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO: UN COLPO SOLO” – Alessandra BIANCHINI

Sulla scia di una giurisprudenza che comincia a diventare copiosa il g.t. del Tribunale di Arezzo, sezione di Sansepolcro ha ritenuto possibile la nomina di un amministratore di sostegno, ai fini del compimento di un solo atto,  per una anziana assolutamente non in grado di  provvedere ai propri interessi.
La signora, “affetta da grave deterioramento cognitivo in esiti di ischemia cerebrale” non si relazione con l’esterno, non capisce  quello che accade attorno a lei, non riconosce neanche più l’unico figlio. Questo, non potendo accudire personalmente la madre inferma, ne ha curato l’inserimento  in una strut ...

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11/01/12

Trib. Varese, decr. 7 dicembre 2011, g.t. Buffone - “L’ ANZIANO, IL CANE E L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO” – Rita ROSSI

Si può scomodare il giudice per un cane?
Qualcuno forse risponderà di no, chè i soldi sarebbe meglio spenderli per le persone e non per gli animali, specie in periodi di crisi economica, come questo.

Il fatto è, però, che con questo originale decreto (che potrebbe fare da apripista per altri nobili pronunciamenti) il giudice tutelare di Varese ha inteso realizzare l'interesse di una persona: un'anziana signora profondamente legata al proprio cane.
Il legame era stato reciso quando l'anziana era stata inserita in una casa di riposo, ma lei quell'affetto l'aveva custodito nel cuore; ha avuto ...

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28/12/11

"UN AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO PER ANITA EKBERG" - Tony DAMASCELLI

Anitona è sola, ferma, povera, dimenticata, si muove su una sedia a rotelle, in una casa di riposo di Genzano. Non ha più riflettori che illuminano l'onda bionda dei suoi capelli, fontana di Trevi è un alveare schiumoso e vociante di gente sconosciuta, Marcello e Federico stanno altrove a raccontarsi memorie gaudenti.
Lei tenta di resistere ma il film della sua vita non ha più storia, ormai soltanto cronaca e miserabile. Anita Ekberg convive con altri inquilini senza volto, senza copione.
L'Italia aveva amato, sognato, desiderato questa bambola di sesso e di «sana» follia, poi, buttata vi ...

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14/04/11

"QUANDO L'INFORMAZIONE FA LA DIFFERENZA" – Alessandra BIANCHINI

Barbara è nata in un paese dell’america latina. Una famiglia modesta ma normale, una mamma intelligente, attenta e affettuosa. Fin da neonata Barbara manifesta dei problemi: piange troppo spesso la notte, ha dolori addominali, non ha lo stesso sviluppo fisico e motorio degli altri bambini, tarda a parlare.
Cominciano le corse per gli ospedali alla ricerca della identificazione malattia, che finalmente viene diagnosticata: sindrome di Williams, un caso su ventimila bambini.

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18/03/11

Trib. Verona, decr. 4 gennaio 2011, g.t. Scalera – "CONTINUA IL PING PONG SULLA NOMINA ANTICIPATA DELL'ADS" – Rita ROSSI

Dopo la recente pronuncia del g.t. di Firenze del 22 dicembre 2010, di conferma della linea evolutiva, il match segna un punto per il “no” categorico alla possibilità di nomina dell’amministratore di sostegno in previsione della futura incapacità dell’amministrato.

Il giudice veronese, ben consapevole della contrapposizione di due impostazioni al riguardo (che richiama esplicitamente), sceglie di aderire alla tesi negativa, sulla base di una motivazione di stampo formale, strettamente ancorata, cioè, alla lettera della legge.

Ora, come già più volte evidenziato in precedenti commenti, una valutazione strettamente aderente al dato letterale si sottrae a qualsivoglia possibile censura; e, dunque, nessun ‘appunto’ potrà essere mosso a provvedimenti come quello in parola, che davvero non fa una piega sul piano dell’esegesi letterale (se non quello di avere rintuzzato i soli argomenti letterali della tesi favorevole, e non quelli teleologici).

Il fatto è che in questa materia molto più che in altre, dato il dna dell’amministrazione di sostegno – una sorta di medusa dai mille tentacoletti (non urticanti, beninteso, l’immagine non è del tutto appropriata) – si avverte diffusamente la necessità di adattare i format precostituiti alle esigenze che via via emergono dal contesto sociale; tanto che – restando fedeli ad una lettura tradizionale delle norme – si corre il rischio di scoperture, ovverossia di ambiti non presidiati dal diritto.

Mi spiego meglio, facendo riferimento proprio alla ragione essenziale che – a mio parere – dovrebbe condurre ad una maggiore apertura interpretativa, presso taluni giudici.
La ragione è quella già rappresentata nel commento (di Paolo Cendon e mio, apparso su Guida al diritto n. 11, 14.3.2009, pp. 35 ss.): la designazione anticipata, mediante scrittura privata, di cui all’art. 408 c.c., potrebbe bastare a soddisfare l’esigenza di assicurarsi anticipatamente l’individuazione del proprio amministratore di sostegno (e di dettare altresì disposizioni di ultima volontà).
Resta il fatto, però, che in determinate contingenze detta designazione non avrebbe la possibilità di essere fatta valere, di essere trasformata cioè in decreto di nomina dell’amministratore nominato.
E i casi a rischio potrebbero essere proprio quelli che l’autore della designazione anticipata aveva in mente: un ipotetico momento futuro in cui, a causa di un evento traumatico o di un accidente della natura, la persona si ritrovi improvvisamente incapace di intendere e di volere e al tempo stesso privo di un rappresentante legittimato ad esprimere le proprie volontà (sono noti i tempi della giustizia, anche presso gli uffici dei giudici tutelari, mentre anche l’ufficio tutelare più veloce non potrebbe fare in tempo a tradurre la designazione anticipata in attivazione della misura).

E’ questo il vuoto normativo che occorre colmare, se possibile (e taluni giudici ritengono che sia possibile) in via interpretativa senza necessariamente delegare al legislatore. 


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13/03/11

Trib. Verona, 11 marzo 2011, g.t. Scalera - "ANCHE ALLO STRANIERO E' APPLICABILE L'ADS"

ECCELLENTE PROVVEDIMENTO DEL G.T. DI VERONA ANTONIO SCALERA

dal testo del decreto:


"Trattandosi di soggetto straniero (di nazionalità marocchina), occorre individuare la disciplina normativa applicabile al rapporto de quo. In proposito si evidenzia che il Giudicante ha compiuto molteplici sforzi al fine di acquisire – come previsto dall’art. 43 della legge 31.5.1995, n. 218 - la legge marocchina in materia di presupposti ed effetti delle misure di protezione degli incapaci maggiori di età.

Ciononostante, non si è riusciti ad avere piena contezza della legislazione straniera vuoi perché del tutto ultronea rispetto alla problematica sub iudice è risultata la documentazione fornita dall’Ambasciata d’Italia a Rabat (consistente in una rassegna della normativa marocchina riguardante le persone affette da handicap e le iniziative statuali volte a favorirne la promozione e l’inserimento sociale), vuoi perché privi della necessaria ufficialità e, comunque, incompleti e mancanti di qualsivoglia riferimento normativo si sono dimostrati i testi acquisiti, pur con encomiabile impegno, dall’avv. Donata CARNEVALI per conto dell’Amministratore di Sostegno provvisorio ed allegati alla memoria depositata il 23.9.2010.

In ragione di quanto sopra non resta che applicare al caso di specie la legge italiana secondo il criterio residuale stabilito dall’art. 14, comma 2 della legge 31.5.1995, n. 218 (“Qualora il giudice non riesca ad accertare la legge straniera indicata, neanche con l’aiuto delle parti, applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. In mancanza si applica legge italiana”)."

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14/07/11

"Procura Minori c/o Trib. Min. Campobasso, p.m. Rotondaro, 13 luglio 2011 - GIOVANE DISABILE PSICHICA PROSSIMA ALLA MAGGIORE ETA' E AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO SU INIZIATIVA DEL P.M."

Pubblichiamo due ricorsi presentati al Tribunale per i Minorenni di Campobasso su iniziativa del P.M. nell’interesse di una giovane disabile psichica prossima al raggiungimento della maggiore età.
Il primo ricorso è volto ad ottenere la prosecuzione del ricovero della disabile in idonea comunità fino al compimento del ventunesimo anno d’età.
Il secondo ricorso ha ad oggetto la domanda di attivazione dell’Amministrazione di sostegno. 

Le due domande trovano ragione nella constatata inidoneità dei genitori a supportare la figlia, data la riluttanza degli stessi rispetto ai programmi terapeutici, e data l’esistenza di un rapporto morboso con la madre, all’origine dello steso disagio psichico della giovane. (r.r.)

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07/05/11

L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO E IL "DIRITTO VIVENTE" - Matteo MAGRI

Pubblichiamo un articolo tratto dal Quaderno n. 10, "ESSERE AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO", pubblicato dall'Assessorato alle Politiche Sociali e Sanitarie della Provincia di Mantova in occasione del Convegno tenutosi il 22 gennaio 2011.

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15/11/10

Trib. Lamezia Ternme, 17 luglio 2010, g.t. Danise - "INADEGUATEZZA GESTIONALE E AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO"

Ecco un caso in cui non si versa in un una situazione di  patologia  mentale di qualche tipo, e in cui la condizione di fragilità esistenziale e gestionale del'interessata appare tuttavia tale da giustificare, per il  bene della stessa, l'apertura di un'amministrazione di sostegno: ottima quindi la decisione del giudice tutelare di Lamezia Terme (p.c.).

Dal decreto:

"La beneficiaria, R, è una giovane ragazza che presenta notevoli problematiche caratteriali, per le quali è già stata destinataria di un provvedimento di nomina di amministratore di sostegno in suo favore dal Tribunale di Alessandria, a seguito di istanza dei servizi sociali del posto.
Su segnalazione dell’amministratore designato, dott.ssa B, circa il trasferimento della R presso il Comune di San Pietro a Maida per instaurare una relazione sentimentale, veniva aperto l’odierno procedimento.
All’esito dell’esame il giudice istruttore ha accertato che la R non presentasse disturbi psicologici o psichiatrici evidenti; né uno scarso sviluppo cognitivo tale da renderla incapace di provvedere a sé stessa con piena autonomia, ma, sostanzialmente, una forte timidezza, con evidente difficoltà a relazionarsi col mondo esterno.
Dall’audizione della sorella e della madre è emerso che il quadro psicologico complessivo della beneficiaria è caratterizzato da una forte fragilità ed insicurezza, non di incapacità, circostanza a chiare lettere espressa dall’attuale compagno, S, che ha dichiarato: “tra una donna normale e R, che dicono avere problemi, non trovo differenze” ed ha rimarcato su come la beneficiaria lo aiuti nello svolgimento delle attività quotidiane di vita e su come sia oculata nella gestione del denaro per provvedere alle esigenze della coppia".

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16/04/10

Trib. Varese, 16 aprile 2010, g.t. Buffone – "NON OCCORRE ESSERE MALATI PER AVERE L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO" – Rita ROSSI

Circa l’ opportunità di intendere estensivamente, e non in senso rigidamente medicalistico, la previsione dell’art. 404 c.c. già si è detto in altre pagine (sia consentito rinviare a Cendon e Rossi, Amministrazione di sostegno. Motivi ispiratori e applicazioni pratiche, Torino, 2009, t. I, 373).
E, sul fronte applicativo, non mancano esempi di come l’amministrazione di sostegno possa entrare in campo pure nelle situazioni in cui non sia riscontrabile uno spaesamento gestionale legato ad una patologia fisica o ad un male della mente.

Sono solita indicare, a titolo di esempio, il decreto del g.t. di Pinerolo (di poco successivo alla riforma) e precisamente del 9 novembre 2004: in quel caso, beneficiaria dell’AdS fu una giovane analfabeta, la quale non presentava alcun deficit riconducibile al versante sanitario; eppure, a causa della condizione di isolamento ambientale in cui era stata tenuta fin da piccola, senza alcun contatto con l’esterno e senza frequentare mai la scuola, si trovava nell’impossibilità di prendersi cura di sé e delle proprie cose.
Più in generale, si pensi agli anziani della quarta età, che presentino annebbiamenti della memoria, magari a tratti, non continuativi: fino a che punto può dirsi che sia questa una condizione di non autonomia ricollegabile – guardando alla lettera dell’art. 404 c.c. – ad una infermità/menomazione fisica o psichica?


Ed ecco un recentissimo decreto del g.t. di Varese, che forse più di ogni altro (tra quelli conosciuti) vale a fugare i dubbi in merito.
Amministrando (il ricorso è stato presentato dai Servizi) è un ex-ricco divenuto povero, senza più un quattrino in tasca, disoccupato, e talmente deluso ed avvilito dalla condizione esistenziale in cui è precipitato da non essere più in grado di far fronte alla vita di ogni giorno. “Incapacità assoluta di adattamento alla nuova situazione” si potrebbe anche dire, in poche parole.
Ovvio che un bravo giudice – di fronte ad un caso del genere – si interroghi, prima di tutto, sulla applicabilità della misura di protezione invocata: ricorrono, dunque, i presupposti per nominare un ads?
La risposta è positiva e la motivazione, priva di incertezze, è la seguente: l’AdS non deve essere intesa necessariamente come una cura per una patologia; essa è piuttosto un rimedio agli ostacoli che si frappongo alla libera esplicazione della personalità. Ben detto, a mio parere.
E, ancora, viene sottolineato correttamente che la mancanza di autonomia non va intesa solo nel senso fisico-statico ma anche giuridico-dinamico , nel senso che versa in tale condizione non solo il soggetto fisicamente impedito o psicologicamente disturbato, ma anche quello che per una ragione non necessariamente psicologica non è nella condizione di assumere nel proprio interesse scelte di carattere esistenziale. Anche a questo riguardo, mi sento di concludere: “Ben detto”. E benedetto questo provvedimento chiarificatore, dato che non tutti la vedono così.
Vorrei aggiungere alcune altre considerazioni sul provvedimento in parola, ma lo farò ..alla prossima puntata.

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24/03/10

Trib. Roma, decr. 24 marzo 2010, g.t. Serrao – "SI' ALLA NOMINA DI AdS PER PRESTARE CONSENSO ALLA SPERIMENTAZIONE CLINICA DEL MALATO DI ALZHEIMER"

Con un provvedimento accorto e scrupoloso, ma allo stesso tempo innovativo, il g.t. di Roma, dott.ssa Serrao, dispone l'apertura di una amministrazione di sostegno in favore di una anziana donna affetta da Alzheimer, autorizzando il nominato AdS (figlia della beneficiaria) ad esprimere consenso informato a terapie sperimentali per la cura del morbo.

Il decreto trova origine in un problematico contesto familiare, connotato dalla grave malattia degenerativa che affligge l'anziana, compromettendone la capacità di provvedere autonomamente alla cura della propria persona e dei propri interessi.

Nella situazione concreta, la patologia pregiudica non solo gli atti della vita quotidiana, ma limita, altresì, la possibilità di prestare autonomo consenso alla terapia clinica sperimentale  per la cura dell'Alzheimer.

Tuttavia, le convinzioni e lo stile di vita dell'amministranda, così come riferite dagli stessi familiari, consentono agevolmente di ritenere che essa stessa certamente presterebbe il proprio assenso alla innovativa terapia, laddove ne fosse in grado.


Valutata attentamente la situazione concreta, il g.t. di Roma ritiene la misura dell'ADS perfettamente idonea a soddisfare le esigenze di tutela dell'amministranda, date le attuali condizioni di salute dell'anziana e l'impossibilità di esprimere una volontà pienamente cosciente.

La decisione di un sostegno istituzionalizzato in favore della malata di Alzheimer palesa, così, la comprensione e condivisione non solo della ratio, sottesa alla legge n.6/2004, ma anche il profondo rispetto per le esigenze personali dell'interessata e per la dignità della stessa, consentendo un supporto efficace senza svilire o mortificare inutilmente la persona.

E infatti, conclude il g.t., ricorrono le condizioni previste dal legislatore per l'applicazione dell'ADS, in quanto misura finalizzata alla tutela, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, delle persone prive in tutto o in parte di autonomia. (Sonia Anzivino)

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03/07/09

App. Firenze, decr. 3 luglio 2009. pres. Grimaldi, est. Monti - "LA SCIAGURATA IDEA DELLA NOMINA ANTICIPATA PRODURREBBE MILIONI DI INUTILI ADS" – Rita ROSSI

La motivazione di questo provvedimento fiorentino è tanto secca e stringata, quanto eccessivamente sbrigativa, ed in definitiva, assai poco convincente: (i) sia perché sembra ignorare che la questione è di quelle spinose, avendo già occupato le pagine delle cronache qualche tempo fa in occasione del ‘famoso’ decreto del g.t. di Modena del 5.11.2008 e che, dunque, non può essere liquidata con un approccio riduttivo e formalistico; (ii) ma anche perché stigmatizza con espressioni di rimprovero (inconsuete per un provvedimento giudiziale), l’iniziativa dei reclamanti.

Questi – va allora chiarito - avevano impugnato il provvedimento con cui il giudice tutelare aveva negato la nomina di un amministratore di sostegno in previsione di un’eventuale futura incapacità, con particolare riferimento alle scelte di autodeterminazione terapeutica; e la decisione di rigetto del g.t. era stata motivata con la mancanza della condizione attuale di incapacità dell’interessato.
La corte d’appello respinge il reclamo, qualificando la tesi dei reclamanti come “insensata sotto ogni profilo logico e pragmatico”, caratterizzata da “insuperabili incongruenze logiche”, da “gratuità letterale”. E non solo. Si legge, altresì, di “colossale stoltezza pragmatica” dato che – questa la ragione della stoltezza – “ove la tesi in commento dovesse sciaguratamente diffondersi”, il bel paese si ritroverebbe sommerso da “milioni di inutili amministratori di sostegno”.

Mi piace ricordare che un “insensato” e “stolto” provvedimento modenese del 5 novembre 2008 (si veda per il commento di Cendon e Rossi, Guida al diritto, 2009, 11, 35 ss.), seguito da un altrettanto “sciagurato” provvedimento del g.t. di Prato dell' 8 aprile 2009 hanno motivatamente ammesso la possibilità così perentoriamente negata in terra toscana.
Ed è sufficiente leggere le argomentazioni degli indicati provvedimenti per comprendere come anche l’ iniziativa apparentemente più velleitaria porti con sé istanze sociali degne – perlomeno – di seria considerazione. 

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09/03/10

"L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO RICEVE L'ATTENZIONE DEL LEGISLATORE TRENTINO" - Alceste SANTUARI

Il disegno di legge 1 febbraio 2010, n. 91, a firma del gruppo consigliare del Partito Democratico del Trentino, reca “Disposizioni per la promozione e diffusione dell’amminsitrazione di sostegno a tutela delle persone fragili”. Il disegno di legge si presenta quale “riconoscimento” di un percorso avviato in questi anni a livello di territorio provinciale (cfr. http://www.personaedanno.it/cms/data/articoli/012854.aspx) e ha senz’altro il merito di contribuire ad una maggiore conoscenza dell’istituto dell’Amministratore di sostegno.

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04/02/10

Trib. Roma, Sez. civ. II, 4 febbraio 2010, n. 2639, pres. Crescenzi, rel. Salvio – "INTERDIZIONE QUALE EXTREMA RATIO"

Le peculiarità caratteriali, a prescindere dalla loro rilevanza in termini di pscicologia nosocomiale, non valgono a giustificare la condanna alla interdizione, in quanto l’amministrazione di sostegno è misura adeguata onde ovviare alle difficoltà nell’espletamento degli atti della vita quotidiana come pure della vita di relazione

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26/10/09

Trib. Roma, decr. 26 ottobre 2009, g.t. Serrao – "AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO E TRUST"

Due fratelli agiati e un trust. E’ questa la situazione alla base del provvedimento che pubblichiamo.
Il fratello dell’amministrando aveva istituito un trust conferendo tutti i propri beni al trustee nominato, e ciò per assicurare a sè e al fratello Luigi (l’odierno amministrato) la conservazione del più che agiato tenore di vita di entrambi, nell’eventualità del sopravvenire di situazioni di necessità.

Venuto a mancare Vincenzo, che si era sempre occupato della cura e dell’assistenza del fratello disabile psichico, quest’ultimo aveva sospeso l’assunzione dei farmaci e la sua condizione di salute era peggiorata. 
Il destinatario della misura di protezione, ora richiesta dalla cugina non convivente, risulta solo parzialmente in grado di gestire somme di denaro e necessita di sostegno per compiere atti di gestione come il pagamento di utenze, il pagamento di oneri condominiali, la remunerazione di domestici, la movimentazione di somme depositate in conto corrente.
Riguardo alla cura della persona, l'interessato necessita continua vigilanza circa il rispetto del programma terapeutico. 
Queste le considerazioni alla base della valutazione positiva circa l'opportunità/necessità di attivare l'amministrazione di sostegno. 

Nella situazione descritta (per tutti i particolari della fattispecie si rinvia alla lettura del testo integrale del provvedimento), il g.t. reputa l' Amministrazione di Sostegno misura di protezione necessaria - tra l'altro - per vigilare sull’amministrazione del patrimonio dell’interessato e del trust di cui è beneficiario. Conseguentemente, all' amministratore di sostegno, individuato in persona estranea alla famiglia per ragioni di opportunità, viene attribuito il compito di vigilare sull'operato del trustee, conservandosi, a favore del beneficiario, una libertà di spesa fino all’importo mensile di 1.500,00 euro. (rita rossi)

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29/08/09

Trib. Modena, 27 agosto 2009, g.t. Stanzani – "UNA YARIS E UN PARCHEGGIO PER UNO SCAMPOLO DI FELICITA' " – Rita ROSSI

Non è per vantarmi, ma – a oltre cinque anni dal debutto della riforma – di provvedimenti in materia di AdS me ne sono passati tra le mani! Taluni più premurosi di altri, più attenti cioè alla sorte del beneficiario, alle sue aspirazioni esistenziali; altri dall’impostazione un po’ standardizzata, magari perché l’urgenza di provvedere, il carico dell’ufficio, e/o la natura stessa dell’oggetto da presidiare era tale da giustificare un provvedimento dall’impronta più “a stampone”. Quasi tutti, comunque, sufficientemente accurati e consapevoli dello spirito della riforma. 

Mai come questa volta, però (se la memoria non mi inganna), mi sono commossa davanti ad un provvedimento del genere; e, dunque non posso fare altro che rinviare alla lettura. 

A volte, dunque, potrebbero bastare una piccola autovettura e un posto auto, per offrire a chi ha avuto una vita poco fortunata, uno “scampolo di felicità”.
Ma, se non ha la patente, che se ne fa di una macchina quello sventurato? Certo, l’obiezione è fin troppo scontata. Nessuno tra i “normali”, in effetti, deciderebbe di acquistare un’auto senza essere dotato di patente.
Ma per Luigi, ricoverato da una vita in istituti psichiatrici, senza orami più affetti (i due fratelli, celibi pure loro, sono morti), per lui che colleziona le foto della Yaris, ritagliandole dai giornali, la felicità può ben essere accomodarsi nella propria piccola auto, osservarla, accarezzarla, accendere lo stereo, fantasticare, sognare le mille miglia, le corse al circuito di Imola, le passeggiate con gli amici, e forse – direi – anche più che uno scampolo di felicità.

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