Risarcire sino in fondo le vittime,
proteggere i soggetti deboli, far respirare i nuovi diritti
Amministrazione di sostegno / interdizione, inabilitazione

19/03/12

“REVOCA D’UFFICIO DELL’INABILITAZIONE” – Trib. Bo, n. 3603/ 2010 – Rita ROSSI

La sentenza che qui pubblichiamo affronta un profilo giuridico-processuale non regolamentato dal legislatore.
Si tratta di questo: se taluno chiede l'interdizione di una persona già inabilitata, può il tribunale che ritenga non sussistere i presupposti per l'interdizione bensì quelli dell' AdS, revocare d'ufficio l'inabilitazione e trasmettere gli atti al g.t.?
E' possibile – in altri termini – procedere alla disinabilitazione in un procedimento nato da una domanda di interdizione, pur in mancanza di una domanda di parte in tal senso?

Il procedimento qui deciso era stato originato dalla d ...

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14/02/12

“INTERDIZIONE, PERCHE' FAI ANCORA PARLARE DI TE?” - Trib. Varese, 31.1.2012 – Rita ROSSI

La sentenza del tribunale di Varese del 31.1.2012 merita sicuro apprezzamento per avere rigettato la domanda di interdizione (presentata dalla moglie separata) di un uomo afflitto da una seria disabilità psichica.
Non farsi luogo all'interdizione, dunque, bensì all'amministrazione di sostegno, con trasmissione degli atti al g.t., revoca del tutore provvisorio e nomina di un amministratore di sostegno provvisorio: questo il succo della pronuncia.

Passando alla motivazione, tuttavia, un passaggio argomentativo non convince del tutto.
Il tribunale lombardo, infatti, conclude per il 'no' all'interdizione dopo aver ...

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09/02/12

“INTERDIZIONE? NO GRAZIE, COME NO AGLI UCCELLI IMPAGLIATI” – Paolo CENDON

1. Chissà se  con un po’ di metafore  si riuscirà a convincere qualche giudice riottoso, fra quelli che  ancora circolano per  l’Italia, a smettere di interdire il  prossimo; e ad utilizzare invece come strumento per la salvaguardia delle persone fragili – di qui in avanti -  sempre e  soltanto l’amministrazione di sostegno.

2. Mi soffermo qui su un solo punto.
Un argomento dei fautori (stavo per dire “fissati”) dell’interdizione è che  siccome l’interdizione c’è ufficialmente,  nel codice, questo significa che bisogna ogni tanto utilizzarla.
E ...

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08/03/11

Trib. Lamezia Terme, decr. 8 marzo 2011, g.t. Ianni – "SUL TERRITORIO LAMETINO IL SOLE DELL'ADS NON PUÒ SPLENDERE" – Rita ROSSI

In questi sette anni di carriera dell’Amministrazione di sostegno, ne abbiamo viste di applicazioni distorte, oscure, sorde alla volontà dei riformatori; ma questa volta - credo di poter dire – il Guinness World Records dovrà registrare il primato dei primati in termini di cecità, ottusità, veemenza contro i soggetti deboli.
Il trattamento migliore da riservare a provvedimenti del genere dovrebbe essere l’oblio assoluto, dato che pubblicarli significa, tutto sommato, attribuire loro un qualche rilievo.
Nel dilemma se pubblicarlo o meno, ho scelto però la prima opzione, per far capire (se ancora ve ne fosse bisogno) quello che assolutamente, nel 2011, va messo al bando sul terreno dell’Amministrazione di sostegno.

Già l’ incipit è tutto un programma: ci troviamo di fronte ad una persona affetta da una grave forma di disagio psichico, che la porta ad un “generale atteggiamento di isolamento verso l’esterno” e “a condotte pericolose verso terzi e verso se stesso”.
Domanda: ma se quell’uomo si isola rispetto all’esterno, come fa a rendersi pericoloso vero i terzi?
Notare, poi, che il riferimento alla pericolosità sociale è il leit- motiv del provvedimento; una sorta di fantasma che si aggira giorno e notte nella stanza del giudice: “a causa della malattia che l’affligge, risulta essere soggetto pericoloso sul comodino della stanza del beneficiario erano presenti taglieri e forbici da potatura”; che sia permesso ai disabili psichici curare un giardino o qualche pianta nel terrazzo di casa propria?
La madre ha dichiarato che il figlio non prende le medicine che gli vengono prescritte. Poco male, il tutore sarà certamente in grado di farglielo ingoiare, una volta che sia stato interdetto! 

Per tutti i motivi esposti, il giudice lametino conclude che l’amministrazione di sostegno non può essere attivata; e tenta – a tal proposito – di offrire una motivazione inattaccabile sul piano tecnico-giuridico, con il richiamo erudito a tutte le Cassazioni e Consulte fin qui uscite in materia di rapporti tra Amministrazione di sostegno e interdizione: con un effetto però un po’ disorientante.
Veniamo ad uno dei passaggi più esaltanti; là dove si legge che “l’amministrazione sarebbe inidonea a prevenire i gravissimi impulsi auto ed etero lesivi del beneficiario”: dunque, l’interdizione sarebbe addirittura in grado di impedire allo sventurato di farsi del male? E come si realizzerebbe questo miracolo di contenimento?
Una cosa giusta però sta scritta nel provvedimento, laddove spiega che la nomina dell’amministratore di sostegno non è possibile poiché “l’assoluta mancanza di disponibilità del M. ad interagire con i terzi impedisce un giudizio prognostico positivo su una qualsiasi forma di collaborazione tra il beneficiario e il nominando amministratore”: ecco, dunque, il nervo scoperto dell’interdizione, in cui il tutore non abbisogna di alcuna collaborazione, dato che non è chiamato ad interagire, ad occuparsi dei desideri, delle aspettative della persona.
Ciliegina sulla torta e giuro che su questo non commento: M. rifiuta il ricovero volontario per la cura della propria malattia psichica e rifiuta anche di prendere i farmaci, ma l’Ads non potrebbe raggiungere questo fine, non potendosi conferire all’amministratore di sostegno il potere di prestare il consenso al trattamento terapeutico in luogo del soggetto che manifesti il suo espresso dissenso”. Amen

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02/11/11

Trib. Roma, Sez. I civ., 2 novembre 2011, pres. Sez. Crescenzi - "CHI DISINTERDICE UNA PERSONA DISINTERDICE IL MONDO INTERO …. ANCHE CHI NON LA INTERDICE" – Paolo CENDON

Siamo sempre là: perché interdire qualcuno quando un congruo risultato di protezione si può raggiungere, nel diritto privato, già utilizzando l’amministrazione di sostegno?

A Roma un concetto del genere - che vale ad es. per gli stessi  malati di Alzheimer - è ben saldo  praticamente dal primo giorno di entrata in vigore (primavera 2004) della legge sull’AdS.

Attenzione, poi, che quest’ultimo istituto è diventato nel corso del tempo un po’ l’eroe eponimo di tutto il fronte degli strumenti che, in qualsiasi modo, sono chiamati a salvaguardare oggi i soggetti deboli, anche al di fuori del c.c.

La luce o il buio che si effondono dal terreno dell’applicazione dei mezzi di protezione stabilizzata delle persone fragili civilisticamente, hanno cioè un sapore esemplare, valgono come segnali di borsa per quanto concerne l’intero orizzonte degli esseri fragili: quando si interdice qualcuno devono cominciare a preoccuparsi anche i detenuti, le donne incinte, i bambini, gli immigrati, i malati terminali, gli animali, quando  invece le cose vanno bene (come a Roma per esempio) vuol dire che c’è un po’ più di respiro per tutti.

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06/10/11

Trib. Roma , Sez. I civ., 6 ottobre 2011, pres. Sez. Crescenzi - "INTERDIZIONE ADDIO, FORZA ROMA" – Paolo CENDON

Il Tribunale di Roma, a cominciare dai suoi giudici tutelari, è sempre stato un punto di forza  nel movimento contro ogni gestione autoritaria della fragilità umana, contro ogni inutile mortificazione delle persone non abbastanza autosufficienti -  sul terreno del diritto privato.
I due recenti provvedimenti giudiziari che pubblichiamo (cfr. la scheda quasi gemella che seguirà) segnano un altro punto importante sulla via del tramonto applicativo dell’interdizione.
Il motto al centro della bandiera (con le parole di Persona e danno, che sono poi  in sostanza i termini dell’art. 404 c.c.) è quello solito: “L’amministrazione di sostegno basta e avanza”

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28/05/11

"PRIGIONI FAMILIARI" – Manuela MAZZI

Tenevo la bocca aperta e guardavo la parete di fondo come mi aveva insegnato mio padre. Ogni tanto dondolavo la testa, come se fosse una zucca vuota. Quando lo sguardo del giudice scivolò su di me per un attimo, solo per un attimo, lo guardai negli occhi sperando che cogliesse in quello sguardo furtivo la consapevolezza disperata che avevo che da allora in poi la mia vita non sarebbe più stata mia.

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05/07/10

Trib. Sant'Angelo dei Lombardi, 5 luglio 2010 , pres. Beatrice, est. Levita - "AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO E REVOCA DELLA SENTENZA DI INTERDIZIONE" - Marco FACCIOLI

 La crescente autonomia, sia nella cura della propria persona, sia nelle attività manuali dell’interdetto giudiziale, giustificano la revoca della pronunzia d’interdizione e rendono possibile, non già necessaria, l’attivazione dell’amministrazione di sostegno, che si può escludere, invero, nel caso in cui la persona, già interdetta, goda di protezione familiare e sociale adeguata, rendendo insussistenti, dunque, in relazione ai concreti interessi, cui occorra attualmente provvedere, i presupposti per adottare un qualsivoglia provvedimento di amministrazione di sostegno.

Con ricorso depositato in data 11.1.2010, il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi ha chiesto pronunziarsi la revoca dell’interdizione di …, alla luce della relazione del Consorzio Servizi Sociali … del 22.12.2009 e degli esiti dell’audizione disposta dal Giudice Tutelare in data 30.12.2009, che evidenziavano il venir meno della causa dell’interdizione, in ragione della piena capacità d’intendere e volere manifestata dal … All’udienza del 24.3.2010 il Giudice istruttore, allo scopo di avere un quadro quanto più possibile esaustivo della vicenda umana e personale di ...., ha proceduto all’audizione personale dello psicologo operante nel Consorzio dei Servizi Sociali … , dopodichè, ha disposto consulenza tecnica sulla persona della …

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20/03/09

Trib. Bologna, 20 marzo 2009, pres. Betti, rel. Borgo - "A BOLOGNA SI INTERDICE ANCHE CHI NON E' INFERMO ABITUALE DI MENTE" - Rita ROSSI

Mi è capitata tra le mani questa sentenza; avrei preferito non saperne nulla.
Lo sventurato protagonista, oltretutto, era mio dirimpettaio, quando avevo lo studio nel palazzo dove lui abitava (da solo, sempre solo, senza nessuno mai che venisse a trovarlo). Di tanto in tanto suonava alla nostra porta, perché sapeva di poter scambiare due chiacchiere: voleva fare l’avvocato, ed in effetti si era laureato con il massimo dei voti.
Ora so che è stato interdetto, ora conosco le motivazioni con cui si può ancora oggigiorno nel 2010 venire interdetti a Bologna, non in un Paese del terzo mondo. 

Perdonate lo sfogo. Passo ad alcune riflessioni più teniche.
Il perito (psichiatra bolognese di chiara fama) aveva escluso l’infermità abituale di mente. 
Fasi di parziale consapevolezza di malattia e di adesione alle cure si alternavano a fasi critiche che richiedevano interventi costrittivi: il ragazzo però – osservava il CTU - “è anche persona capace di sanità, intelligenza, cultura, oculatezza negli intervalli di relativo benessere”.
Le valutazioni e le conclusioni del CTU (convocato anche a chiarimenti) vengono ritenute apodittiche e prive di fondamento scientifico. Del resto - taglia corto il giudice – nei tre anni successivi alla consulenza YY è peggiorato, e conclude per la condizione di infermità di mente abituale, e per la conseguente interdizione. 

Che dire? Questo dico:
- sette pagine di argomenti sulla incapacità, sulla malattia, sul dato clinico. Una filosofia opposta a quella cui dovrebbe averci abituati la riforma della legge n. 6/2004: non la patologia, non quanto sta male la persona è ciò che conta; ma ciò che il soggetto debole non riesce a fare per vivere meno peggio la propria vita quotidiana;
- totale non considerazione per le valutazioni del CTU, esimio psichiatra;
- Perché, dopo tre anni, di fronte ad un’incertezza così rilevante, non si è pensato di disporre un’integrazione di CTU: tanto tre anni erano passati, si sarebbero persi altri tre mesi forse o poco più;
- un passaggio bizzarro poi, paradossale: si legge nella sentenza che la situazione del tempo in cui venne espletata la CTU era profondamente diversa da quella del momento attuale; YY all’epoca viveva ancora in casa propria, e stava meglio, non era stato ancora inserito in struttura: il CTU dunque non aveva parlato a vanvera, il supposto peggioramento si verificò dopo “l’internamento”. Il bello è (per dirla in modo umoristico) che l’ interdizione viene pronunciata proprio per protrarre la collocazione in struttura. 

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23/04/09

Trib. Bologna, 23 aprile 2009, pres. Costanzo, rel. Borgo – "REVOCA DELL'INABILITAZIONE E NOMINA DELL'ADS"

Un atto dovuto, tutto sommato. 
Posto, infatti, che l’ inabilitazione è misura di protezione oggigiorno e già da tempo anacronistica, il tribunale cui venga domandata la revoca, provvederà alla pronuncia di detta revoca con sentenza, e disporrà, con separata ordinanza, la trasmissione degli atti al giudice tutelare per la nomina dell’amministratore di sostegno. (Rita Rossi)

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15/05/10

Trib. Mantova, 15 aprile 2010 - "L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO E L'INTERDIZIONE: AVANTI INDIETRO AVANTI" - Paolo PIFFERI, Anna PAVASINI

il Tribunale ha nel caso preferito adottare la misura dell’amministrazione di sostegno solamente perché, a seguito di un’accurata perizia psichiatrica, è emerso come la donna, per la quale era stata chiesta la misura interdittiva, possedeva ancora numerose capacità e risorse.

È pertanto ovvio che tale tipo di interpretazione travisa chiaramente il dettato normativo, il quale non dispone di preferire l’amministrazione di sostegno alla misura interdittiva solamente quando residuino nel beneficiando barlumi di autodeterminazione ma, al contrario, con l’art. 1 della Legge n. 6 del 2004 il legislatore ha individuato nelle “persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’ espletamento delle funzioni della vita quotidiana” i soggetti deboli ai quali fornire la tutela dell’amministratore di sostegno, ovvero tutte quelle persone che “per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica”, si trovano “nella impossibilità anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi” (art. 404 c.c.).

Si ha in sostanza il fondato timore, confermato anche dal fatto che nel giudizio in esame era stata disposta CTU sulle condizioni psico fisiche della signora “al fine di accertare se la stessa sia affetta da abituale infermità di mente tale da comportare una pronunci di interdizione o una diversa e meno afflittiva misura di protezione”, che se mai fosse emersa una infermità di mente che ne avesse comportato la impossibilità totale e permanente di provvedere ai propri interessi, la pronuncia giudiziale avrebbe avuto tutt’altro esito. In chiara violazione del dettato normativo, oltre che in contrasto con la giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione per cui la differenza tra un Istituto e l’altro non deve essere quantitativa (interdizione per chi è più incapace di intendere e di volere; amministrazione di sostegno per chi è meno incapace), occorrendo invece ricorrere all’interdizione solo e soltanto in via meramente residuale, quando ciò appaia necessario per assicurare al soggetto debole una più adeguata protezione (art. 414 c.c.). 

Infine, un accenno al fatto che il Tribunale di Mantova, nella sentenza in questione, individui nell’amministratore comunale, cioè nel Sindaco, la figura più idonea a curare gli interessi patrimoniali e personali della beneficiaria, con la motivazione che questi, “dall’alto della sua autorità, servendosi magari delle figure sociali presenti in comune, potrebbe non solo gestire il patrimonio sia quotidiano che generale ma anche e soprattutto intervenire per migliorare l’ambiente abitativo e gestire l’aspetto sanitario”. Il passo della sentenza ci lascia perplessi. In primo luogo, ci si chiede se il Sindaco, con i suoi vari impegni istituzionali, sia la persona più idonea a ricoprire l’incarico di amministratore di sostegno, che richiede un contatto continuo, diretto, immediato, tra beneficiario, amministratore stesso e giudice tutelare. Ci si chiede, ancora, se gli stessi compiti non possano meglio esser esercitati da un professionista (avvocato, dottore in legge commercialista), in considerazione del fatto che per gestire il patrimonio del beneficiario, per migliorare l’ambiente abitativo, per gestire l’aspetto sanitario (consenso informato), non occorre esser seduti sull’alto scranno del Sindaco (“dall’alto della sua autorità”), rientrando, queste attività, nelle comuni attività di gestione dei beneficiari.

Ci si chiede, infine, se la nomina ad amministratore di sostegno di un sindaco, con conseguente delega di questi “alle figure sociali presenti in comune”, non sia in aperto contrasto col divieto imposto dall’art. 408 comma 3 c.c., per il quale “Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario”. Il Sindaco, in quanto funzionario pubblico ed “autorità” a cui fanno capo gli operatori pubblici impiegati nei Servizi Sociali, è infatti il rappresentante degli operatori dei servizi pubblici. Potrebbe inoltre trovarsi in una posizione di conflitto di interessi col beneficiario nel momento in cui, ad esempio, dovendo ricoverare questi in una struttura pubblica o convenzionata, dovesse decidere la quota parte della retta di degenza a carico del beneficiario ed a carico pubblico; oppure quando dovrebbe attivarsi - come amministratore di sostegno - per far erogare dall’Ente pubblico, sempre in crisi finanziaria, un sostegno economico al beneficiario.

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A partire dal 2006 è stato elaborato un progetto di legge che mira ad abolire completamente gli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione, rafforzando invece le potenzialità applicative dell’amministrazione di sostegno. Sebbene tale progetto si sia perso nelle lungaggini burocratiche del Parlamento, l’evoluzione giurisprudenziale sta seguendo questa linea di pensiero, prova ne sia la recente pronuncia della Suprema Corte la quale stabilisce che in presenza di disturbi mentali (nel caso di specie si trattava di schizofrenia) è comunque possibile ottenere “l'amministrazione di sostegno al posto della più pesante misura dell'interdizione, nel rispetto dei principi introdotti dalla l. n. 6/04 diretta a limitare il meno possibile la capacità di agire, attraverso l'assunzione di provvedimenti di sostegno temporaneo o permanente” (Cassazione civile , sez. I, 01 marzo 2010, n. 4866).

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13/05/09

Trib. Bologna, 13 maggio 2009, pres. D'Orazi, rel. Gamberini – "DISCRIMEN TRA INTERDIZIONE E ADS: UN'APPLICAZIONE LINEARE"

Un esempio di corretta applicazione della legge n. 6/2004, riguardo al punto (ancora oggi) dolente del discrimen tra amministrazione di sostegno ed interdizione.
Nella specie, non si poneva alcun dubbio sulla condizione di abituale infermità di mente dell’interessata, una donna anziana affetta da demenza senile di grado severo. Ma, come osserva il giudice estensore in modo del tutto assonante con i principi espressi dalle corti superiori, il criterio per applicare l’una o l’altra delle misure di protezione non è rappresentato dalla gravità o dalla natura della infermità psichica, quanto invece dalla impossibilità di provvedere ai propri interessi. 

A convincere pienamente il tribunale bolognese, circa la possibilità di applicare l’AdS concorre poi una serie di semplici constatazioni:
- in primo luogo, non vi è alcun rischio di approfittamento da parte di terzi, e ciò sia per le cure apprestate dalla figlia, sia per la vita cui l’anziana donna è costretta a causa delle gravissime limitazioni di cui soffre;
- la stessa, inoltre, gode ampiamente di protezione sul piano dell’assistenza materiale e sanitaria, talchè l’interdizione non potrebbe offrire nulla di più.

Da segnalare, altresì, un profilo processuale su cui si sofferma la decisione; si tratta dell’interpretazione dell’art. 418 III co. c.c. nella parte in cui prevede che il giudice del procedimento di interdizione possa, nel corso di esso, disporre la trasmissione degli atti al g.t., allorquando appaia opportuno applicare l’AdS.
La trasmissione degli atti al g.t. – questo il punto su cui si sofferma il tribunale - deve avvenire mediante decisione collegiale e, dunque, con ordinanza preceduta da sentenza che pronunci sulla domanda di interdizione. (Rita Rossi)

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26/01/10

Trib. Cassino, 26 gennaio 2010, pres. Capurso, rel. Lo Mastro – "ADS INADEGUATA: L'ANZIANO MALATO DI ALZHEIMER VA INTERDETTO"

Una  pronuncia avvilente e desolante. Una decisione manifestamente irrispettosa delle prerogative e dei diritti dei disabili psichici gravi, che stigmatizza l'anziano colpito da Alzheimer, con la misura dell'interdizione ritenuta congrua e idonea.
Una sentenza che lascia perplessi, esitanti. Perche non è agevole comprendere le ragioni che conducano ancora, a sei anni dall'esordio dell'ADS, e dopo numerosi interventi ermeneutici delle Corti Superiori a riguardo, a preferire, talvolta, la mortificante misura dell' interdizione in luogo di quella dell'ADS.

La sentenza del Tribunale di Cassino oggetto di attenzione rappresenta, purtroppo, una di queste ipotesi. 

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01/03/10

Cass. Sez. I, 1 marzo 2010, n. 4866, pres. Luccioli, rel. Schirò – "ADS E INTERDIZIONE: PER CHI ANCORA NON AVESSE COMPRESO" – Rita ROSSI e Sonia ANZIVINO

Una sentenza estremamente scrupolosa; ben attenta a non farsi incantare dalle false chimere dell’interdizione quale misura da continuare a preferire, talvolta, all’Amministrazione di sostegno.
Una decisione che conferma i precedenti arresti della Cassazione sul tema scottante dei rapporti tra vecchio e nuovo, sul terreno della protezione dei deboli. E, in definitiva, una pronuncia che si mostra rispettosa delle prerogative dei disabili psichici gravi. Con una conclusione che parrebbe ovvia, oggigiorno, ma che – al contrario – parte della giurisprudenza di merito continua a rifiutare: la persona schizofrenica non va perciò stesso interdetta!
A sorprendere, in positivo, è soprattutto la presa di distanza netta, stentorea, senza mezzi termini rispetto al ragionamento seguito dalla corte d’appello romana (la quale aveva confermato la pronuncia di interdizione disposta dal tribunale, su ricorso del p.m., nei riguardi di un uomo schizofrenico).

E’ forse inutile soffermarsi, ancora oggi - a sei anni dal debutto dell’Ads, e dopo che già le Corti superiori si sono chiaramente espresse al riguardo – sul discrimen tra interdizione (e inabilitazione) e amministrazione di sostegno. Ed è sufficiente riandare alla storica decisione della Consulta n. 440 del 2005, nonché alla n. 13584/2006 del S.C., ripresa poi dalla più recente n. 9628/2009.
E, dunque, nessuno più può porre in dubbio, oggigiorno, che l’interdizione sia misura residuale, e l’amministrazione di sostegno la star del sistema di protezione moderno.
La valutazione dell’idoneità della misura dell’AdS alle esigenze del possibile beneficiario – come riconosciuto da consolidata giurisprudenza - è rimessa all’apprezzamento del giudice, in considerazione della complessiva condizione psico-fisica del soggetto e di tutte le circostanze della fattispecie concreta, ma gli spazi di operatività dell’interdizione rimangono del tutto ‘risicati’.

Eppure – come mette bene in luce la decisione in commento - la corte territoriale ha palesemente disatteso i baluardi ermeneutici in materia, con l’ affermare la necessità che la nuova misura possa essere attivata soltanto se sia il destinatario a richiederla, o che, perlomeno, questi l’accetti, indicando – altresì - la persona da nominare.
Così facendo – ecco un passaggio campale – “la corte non si è uniformata ai principi in precedenza enunciati in ordine ai presupposti per l’applicazione della misura dell’amministrazione di sostegno e si è invece riferita ad elementi di fatto che, alla stregua dei principi medesimi, non costituiscono ragioni idonee per escludere nel caso concreto il ricorso all’applicazione di tale misura”.
E, oltre a ciò, la corte romana, disponendo la misura dell’interdizione, non ha in alcun modo valutato – come invece avrebbe dovuto – la conformità dell’AdS alle esigenze del destinatario, mortificando in tal modo gratuitamente il soggetto; e – aggiungiamo noi – mostrando di non avere compreso la ratio stessa della legge n. 6/2004. 

Traspare, infine – nella parte finale della motivazione – il bisogno urgente della S.C. di sottolineare con forza (dato che qualche giudice esibisce al riguardo un certo difetto di conoscenza) che:
- non costituisce condizione necessaria per l’applicazione della misura dell’ADS la circostanza che il beneficiario abbia avuto un ruolo attivo nella domanda di applicazione della misura (il ricorso può essere proposto anche dai familiari, dal P.M. o dai servizio sociali e sanitari!);
- né rileva il fatto che l’amministrando abbia o meno indicato il potenziale amministratore;
- né, ancora, il fatto che l’interessato abbia indicato i concreti bisogni da soddisfare.
Insomma, per la corte d’appello, l’amministrazione di sostegno potrebbe essere attivata soltanto nei riguardi di chi abbia una tale consapevolezza e padronanza della situazione da poter predisporre – autonomamente – il contenuto stesso del decreto istitutivo: una sorta di coadiutore del giudice tutelare, tale da degradare quest’ultimo al ruolo di mero ‘passacarte’.
Un tentativo subdolo – tutto sommato – di far riemergere la tesi, morta e sepolta, dell’amministrazione di sostegno quale misura applicabile soltanto in presenza di una residua capacità di intendere e di volere del destinatario.

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06/05/09

Trib. Milano, sez.IX civ., 6 maggio 2009, pres.est. Milanesi - "PER SB IL TEMPO SI E' FERMATO" - Raffaele CASTIGLIONI

Dirompenti novelle scuotono l’universo della psichiatria, ultimo quarto del secolo passato. Nel 1978 la legge 180 sovverte le vetuste norme sull’assistenza psichiatrica dettate dalla legge del 1904 e connesso regolamento del 1909. Qualche anno dopo la Corte Costituzionale scardina la presunzione di pericolosità sociale dei malati psichici autori di reato. Per più di vent’anni ancora restano immote le norme sulla restrizione della capacità di agire. Finalmente, 2004, ecco apparire l’amministrazione di sostegno. Il nuovo atto di coraggio non arriva all’estremo. Prudenza vuole che il nuovo istituto affianchi solo – e non sostituisca – quelli vecchi, interdizione e inabilitazione. Istituti, questi, ormai inutili, alla prova del nuovo; ma restano, se non altro, come formidabile strumento di punizione.
La punizione si abbatte oggi su SB, con sentenza del Tribunale di Milano, Sezione IX Civile, Ufficio Tutele, n. 6637, 6-19 maggio 2009. Per SB il tempo si è fermato. 

(segue)

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17/11/09

Trib. Varese, decr. 17 novembre 2009, g.t. Buffone – "L'INTERDIZIONE NON E' UN MARCHIO E LA PERSONA IN COMA, IN FONDO, NON NE SA NULLA" – Rita ROSSI

Un provvedimento apparentemente erudito e colto, anche sotto il profilo delle conoscenze in campo clinico; eppure, chiuso, anti-storico, ostile.
Capire le ragioni di un simile atteggiamento credo non sarà possibile; in fondo, non è mai possibile comprendere le ragioni della predilezione – laddove vi sia – per l’interdizione rispetto all’amministrazione di sostegno.
Se ne è parlato tanto ai convegni: la sola risposta in cui ci si imbatte è sempre e solo questa: “in certi casi, l’interdizione protegge di più”. Il perché protegga di più è, invece, un quesito destinato a rimanere senza risposta.

Stesso ritornello nel decreto in commento: “l’amministrazione di sostegno non appare adeguata al caso di specie, non potendo trovare applicazione nelle ipotesi di Stato Vegetativo e nelle ipotesi di coma, posto che la misura più idonea, in tali casi, è l’interdizione”. Affermazione tautologica, ridondante, vuota di un vero contenuto che valga a spiegare perché.

Ma leggiamo anche di peggio, e – francamente – dopo gli innumerevoli dibattiti di questi sei anni, e le tante osservazioni scritte al riguardo, non ci aspettavamo di leggere, così sfacciatamente nero su bianco, che l’interdizione non si traduce nell’apporre un marchio a tali soggetti, dato che questi – i soggetti in coma e in SVP – non hanno neanche modo di percepire la misura applicata !!!
Dato che non comprendono, possiamo esautorarli, allora, della loro dignità di esseri umani, non c’è problema, tanto sono immersi in un sonno profondo e forse irreversibile.
Conoscevo una signora in campagna dove vivevo da bambina, che uccideva i gatti appena nati, quando ancora erano ciechi, perché era l’unico modo per controllare le nascite feline; bisognava farlo in quel momento o mai più perché poi soffrivano. Lei andava in giro con il segno distintivo di protettrice degli animali; a suo modo, dunque, li proteggeva quei gattini, ma li proteggeva mettendoli dentro un sacco ed annegandoli. 



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17/12/09

"RICCHEZZA E FOLLIA NON DEVONO CONDURRE ALL'INTERDIZIONE (2 parte)" - Andrea BULGARELLI

La Corte di appello di Venezia col provvedimento allegato riforma il decreto del 28 aprile 2009 (pubblicato su questo sito con nota di A. BULGARELLI) emesso dal G.T. di Treviso col quale si era rigettato un ricorso per A.D.S. sulla base delle condizioni psico-fisiche dell'interessato, dell'obiettiva difficoltà gestionale del suo ingente patrimonio e dell'acclarato contrasto tra i familiari nel controllo di tale gestione.

Il decreto della Corte benchè solo scarnamente motivato è condivisibile nella sostanza.

La scelta, infatti, tra l'ADS e le altre misure di protezione degli incapaci non può essere influenzata dall’entità del patrimonio del beneficiario, o dal tipo di attività da compiersi in suo nome e per suo conto.

L’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa.

L’entità del patrimonio non deve costituire di per sé solo il presupposto di uno strumento di tutela del soggetto in difficoltà più incisivo dell’ADS e nemmeno la complessità dell’attività da svolgersi nel suo interesse dovrebbe condurre a ritenere maggiormente idonea una pronuncia di status.

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28/10/09

Trib. Trani, 28 ottobre 2009, pres. est. C.L. Rossi - "INTERDIZIONE. IL SONNO DELLA RAGIONE GENERA MOSTRI" - Rita ROSSI

Presso taluni uffici giudiziari bisognerebbe affiggere la nota acquaforte di Goya, affidando così alle immagini figurate la rappresentazione del sonno della ragione che li opprime.
Cos'altro concludere dopo avere letto decisioni come questa che pubblichiamo? Una sentenza che, se non fosse per la data di pubblicazione che porta (28 ottobre 2009), sarebbe da catalogare nei repertori – in questa materia anacronistici - degli anni '80/'90, appartenendo “anima e corpo” ad un filone interpretativo di vecchio corso, oramai da tempo abbandonato.

Si noti, del resto, che viene insistentemente invocata copiosa giurisprudenza di quegli anni (del tutto inutile e fuori luogo oggigiorno) nella quale si ribadisce che il presupposto per la pronuncia di interdizione è l'abituale infermità di mente; e a quale pro, se non per far convergere tutto il percorso argomentativo verso la conclusione della ineluttabilità della decisione di interdire? Ma, come evidente, con un salto logico di non poco conto: quello che è il presupposto dell'interdizione – ossia l'abituale infermità di mente - viene infatti trasformato in una condizione esistenziale tale da condurre ineluttabilmente all' interdizione: “può affermarsi in conclusione che XX versi in uno stato di infermità abituale di mente tale da renderla totalmente incapace di intendere e di volere e di provvedere ai propri interessi e che tale status legittimi la dichiarazione di interdizione, ai sensi dell’art. 414 c.c., come richiesto dal ricorrente e dal P.M.”.

Una vecchia sentenza, da cestinare dunque, e chissà come mai qualcuno vi ha stampigliato sopra la data del 28 ottobre 2009 !? Ma, scorrendo un po' oltre, nella motivazione, compare un riferimento alla legge 6 del 2004, e, poi, ancora, alle pronunce (ormai storiche) che hanno fissato il discrimen tra interdizione e amministrazione di sostegno: la n. 550 del 2004 della Consulta, e la 9628/2009 della Cassazione, in particolare. Di quest'ultima viene peraltro riportato un intero brano, quello da cui si ricava in modo chiaro quale debba essere il nuovo corso applicativo.
L' accoglienza riservata a detta ultima pronuncia di legittimità, però, non è delle più ossequiose, ciò che si coglie nonostante l'abile scelta tecnico/stilistica del “guanto di velluto”: “In maniera ancora più invasiva – leggiamo - la giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale Venezia 12 settembre 2005, depositata 13 ottobre 2005), valorizzando fino all’estremo limite i principi costituzionali del personalismo e solidarismo ”. Come dire, dunque, che la Cassazione -seppure in maniera meno invasiva - ha fatto lo stesso.

Di nuovo, a seguire, un salto all'indietro nella storia, allorquando la riforma sull'AdS muoveva i primi passi e uno schieramento (minoritario) della giurisprudenza andava affermando che la nuova misura di protezione era strumento attivabile per la clientela cd. leggera, quella che fino ad allora non aveva trovato alcun presidio; quella pesante, al contrario, continuava a fare capo all'interdizione (e all'inabilitazione); e da qui l'idea che per attivare l'AdS occorresse, inevitabilmente, il riscontro, in capo all'amministrando, di una quota di capacità cognitiva, mancando la quale il destino continuava ad essere quello del rifiuto e dello stigma.
Un ultimo aspetto da sottolineare, un'ultima bizzarria: la persona interdetta, un'anziana donna affetta da morbo di Alzheimer, con limitate necessità gestionali, aveva ottenuto la nomina dell'amministratore di sostegno, grazie alla decisione resa dalla Corte d'Appello su reclamo (il ricorso inziale, infatti, era stato rigettato dal giudice tutelare e da qui il tutto si era incanalato sulla via dell'interdizione). La soluzione accolta dai giudici d'appello viene contrastata dal collegio di Trani, dato che – questa in sintesi la motivazione – la necessità di sostituire totalmente l’amministrata in tutti gli atti giuridici avrebbe imposto l’intervento continuo e prevaricante dell’amministratore su ogni aspetto della sua vita. E, dunque, per non prevaricare, è bene interdire!
Resta il fatto che le due decisioni sono incompatibili, o meglio quella del tribunale lo è con la precedente della corte d'appello. Il groviglio ai processualisti, ma – mi sento di poter dire – sussistono ben valide ragioni atte a fondare la riforma di questa pronuncia.

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09/11/09

Trib. Roma, 12 giugno 2009, pres. Ricciardi, est. Mauro - "NON INTERDIRE SE NON CE N'E' MOTIVO"

Con ricorso depositato il 27.3.2009 adiva l’ intestato Tribunale chiedendo che venisse pronunciata l’interdizione della madre , nata a il affetta da “disturbi e ritardo di tipo intellettivo-cognitivo“.

Deduceva la ricorrente che ricorrevano le condizioni di cui all’art. 414 c.c. e, a sostegno della domanda, produceva documentazione anagrafica e certificazione medica.

Disposti ed espletati gli incombenti di rito ai sensi dell’art. 713 c.p.c., all’esito dell’esame dell’interdicenda, il P.M. esprimeva parere sfavorevole all’interdizione ravvisando le condizioni per la nomina di un amministratore di sostegno.

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22/05/09

Trib. Bologna, 22 maggio 2009, pres. D'Orazi, rel. Costanzo – "L'ART. 413 C.C. E' CONTRO LA COSTITUZIONE, FETENTI GAGLIOFFI ! " - Rita ROSSI

Una sentenza ottima, sotto più punti di vista.
Oggetto di revoca è l’interdizione (pronunciata nel 2000) di una donna affetta da disturbo delirante cronico. Detto disagio psichico, tuttavia, non ne aveva compromesso il funzionamento personale e la capacità di vivere autonomamente.
L’interessata pensa riguardo alla propria interdizione: “Quel fascicolo è illegale e illegittimo disonesto falsificato paradossale e deve essere annullato E’ da 20 anni che la mia gestione economica viene turbata Dopo l’interdizione iniziata a mia insaputa furono architettati raggiri sulla casa per impedirmi di venderla. Dopo la scomparsa della mia mamma mi furono imposti soprusi con l’interdizione iniziata a mia insaputa Io sono favorevole alla revoca dell’interdizione, ho lottato tanti anni, purché non sia lesa la mia integrità fisica e psichica, io affido a lei ogni rapporto giuridico o economico con mio fratello”. 

A dire il vero, però, la signora G. non pensa molto bene neppure dell’Amministrazione di sostegno, che pur conosce.
E, infatti, alla domanda del giudice istruttore: “Se il Tribunale revoca l’interdizione e inizia l’amministrazione di sostegno le andrebbe bene?” lei risponde ad alta voce: “L’amministrazione di sostegno non la voglio! anche se è la più duttile elastica umana flessibile delle misure protezionistiche di Stato, è contro la Costituzione. Ho letto dei libri, quello di Bonilini quello giallo. L’art. 413 è contro la Costituzione perché conferisce troppi poteri al giudice tutelare. Fetenti gaglioffi!”.
Il libro letto dalla signora G. non ha avuto buon gioco, dunque; chissà, però – magari - se avesse letto quello di Paolo Cendon! 

Resta il fatto – al di là di queste esternazioni anti-istituzionali (uno dei problemi riscontrati in sede peritale era proprio l’avversione della donna nei riguardi di qualsivoglia forma di autorità) – che l’interdizione viene revocata per le ben condivisibili ragioni che già costituiscono l’orientamento univoco in tal senso del tribunale felsineo; e che possono sintetizzarsi nella necessità di accordare prevalenza alla nuova misura di protezione, in grado di presidiare adeguatamente la persona. Gli atti vengono, dunque, trasmessi al giudice tutelare ai fini dell’attivazione dell’amministrazione di sostegno.

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