Tribunale di Reggio Emilia; ordinanza 21/10/2020; omissis (avv. omissis) omissis. s.p.a. (avv. omissis)
Eccezione di incompetenza territoriale - Adesione della parte opposta - Conseguenze – Cancellazione della causa dal ruolo e rimessione a giudice competente- Esclusione di una pronuncia del giudice adito sulla competenza e sulle spese – Necessità di revoca dell'ingiunzione.
Artt. 38 e 645 c.p.c.
L’adesione dell’opposto all’eccezione di incompetenza territoriale formulata dall’opponente, comporta ex art. 38 comma 2 c.p.c. che il giudice, con ordinanza, deve prendere atto di tale adesione; disporre la cancellazione della causa dal ruolo rimettendo le parti davanti al giudice competente; non pronunciarsi sulle spese, dovendovi provvedere il giudice al quale la causa è rimessa, posto che è escluso ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza; revocare invece il decreto opposto, in quanto nullo poiché emesso da giudice incompetente.