Con comunicazione pubblicata il 6/11/20 sottoscritta dai Giudici della Sezione Terza civile – Esecuzioni - del Tribunale di Milano, vengono fornite le istruzioni per il periodo di “zona rossa” proclamato con il DPCM 3/11/2020 riguardante:
Queste linee guida hanno come destinatari principali direttamente i Professionisti Delegati alla vendita immobiliare ed i Custodi degli immobili sottoposti ad esecuzione forzata, ma anche indirettamente i creditori, i proprietari degli immobili ed i debitori.
ASTE
Le aste fissate sino al giorno 6/11/20 saranno regolarmente tenute al fine di preservare le eventuali offerte già depositate.
Invece, le aste la cui celebrazione è fissata in data successiva al 6/11/20 e sino al 3/12/20, salvo proroghe, dovranno essere revocate.
Le aste già fissate per data successiva al 3/12/20, salvo nuove proroghe dello stato emergenziale, sono confermate.
VISITA
Avuto riguardo a tali ultime aste, per il periodo di zona rossa, le Linee Guida allegate pongono divieto alle visite dell’immobile di persona.
La “visita” sarà consentita solamente in modalità interattiva, mediante messa a disposizione dell’interessato di filmato effettuato con cellulare o videocamera dal custode, ed eventuali ulteriori fotografie effettuate dal medesimo professionista rispetto a quelle già contenute nella relazione di stima.
ORDINI DI LIBERAZIONE
Qualora sia già stato emesso ordine di liberazione nei confronti dell’occupante, le Linee Guida allegate scindono tre situazioni:
A) immobile non abitato dal debitore
B) ordine di liberazione emesso a seguito di violazione degli obblighi di custodia del debitore[1]
In tali casi, il Custode potrà proseguire nell’attuazione[2] del titolo fino all’aggiudicazione e, successivamente, solo nel caso di richiesta scritta, nel verbale di vendita, dell’aggiudicatario.[3]
C) Immobile abitato dal debitore
In tal caso, seppur già emesso, l’ordine di liberazione non potrà essere attuato[4]
Tali Linee Guida hanno validità immediata, in attesa delle istruzioni che verranno emesse dal Presidente del Tribunale e con riserva di eventuali diversi e successivi provvedimenti in ragione dell’evoluzione della situazione di emergenza.
Avv. Luca Leidi del Foro di Milano
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[1] Ai sensi dell’art.560, co.6, c.p.c.
[2] Senza le forme di cui all’art.605 c.p.c. (precetto).
[3] “Il delegato avrà cura di verificare le intenzioni dell’aggiudicatario (se intende richiedere l’attuazione a spese e cura della procedura o rinunciarvi) dandone atto nel verbale di vendita (sia che vi sia richiesta sia che vi sia rinuncia).
Ove il delegato non coincida col custode, il primo trasmetterà a quest’ultimo il verbale di cui al punto precedente.”.
[4] Salva l’ipotesi di cui al precedente punto B (ordine emesso a seguito di violazione obblighi di custodia)