-  Storani Paolo  -  05/09/2013

ATP INAMMISSIBILE SE DIFETTA L'URGENZA E IL RICORRENTE COMPIE MUTATIO LIBELLI - Trib. Fermo 3.9.13 - Paolo M. STORANI

Con ricorso depositato il 3 luglio 2013 ai sensi dell'art. 696 c.p.c. l'anziano istante (83enne) esponeva al Tribunale di Fermo di essere stato ricoverato presso un Istituto di Cura ove gli veniva riscontrata una dispnea riacutizzata, uno scompenso acuto cronico, trattato con bypass, ed il diabete mellito.

Dopo il trattamento eseguito presso la struttura sanitaria il ricorrente mostrava un'ingravescenza nella difficoltà respiratoria, talché la figlia propiziava il ricovero d'urgenza presso il reparto di Chirurgia dell'Ospedale Civico ove veniva diagnosticato pneumotorace sinistro e trattato chirurgicamente.

Per tali fatti il paziente, ravvisando ipotesi di malpractice, richiedeva invano il risarcimento dei danni al personale dell'Unità di Geriatria ed alla struttura sanitaria.

Ricorrendo ex art. 696 c.p.c. chiedeva al Tribunale fermano la nomina di CTU esperto in medicina legale al fine di appurare l'entità del danno non patrimoniale conseguente ed attuale, all'esito delle cure riabilitative sostenute.

All'udienza del 30 luglio 2013 gli intimati resistevano eccependo l'inammissibilità della richiesta e veniva circoscritto il perimetro dell'indagine alla descrizione delle attuali condizioni fisio-psichiche del soggetto in conseguenza delle patologie dalle quali è affetto.

Con provvedimento (ordinanza) del 3 settembre 3013 il Giudice del Tribunale Civile di Fermo, Dott. Gabriello ERASMO, rigettava l'istanza con la seguente motivazione:

"Visti gli artt. 696 e 699 c.p.c.;

Deve innanzitutto rilevarsi che i profili di urgenza dedotti a fondamenro della richiesta ATP ... riguarderebbero, secondo la prospettazione del ricorrente, il rischio che 'in considerazione dell'età particolarmente avanzata del sig. (omissis) e della sofferenza patita e patienda' possano sopraggiungere 'fatti tali da rendere materialmente impossibili o eccessivamente difficoltosi i dovuti accertamenti sulla persona'.

I convenuti (omissis) eccepivano l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, evidenziando, in particolare, il difetto del requisito dell'urgenza richiesta dall'art. 696 c.p.c.

Orbene, nel merito deve osservarsi quanto segue:

dopo aver descritto gli eventi che hanno determinato l'asserito aggravamento delle condizioni fisiche, il ricorrente chiedeva inizialmente di appurare l'entità del danno non patrimoniale subito, con una 'quantificazione provvisoria' dello stesso per poi mutare la domanda nel corso dell'udienza del 30.7.2013 in cui veniva richiesta la descrizione delle attuali condizioni psicofisiche.

Oltre a rilevarsi che tale modifica della domanda costituisce una inammissibile mutatio libelli, tenuto conto che, per quanto non vi siano specifiche preclusioni nel presente rito, non può essere consentito alla parte ricorrente di modificare così radicalmente l'oggetto della domanda da una quantificazione del danno non patrimoniale ad una descrizione delle condizioni psicofisiche del ricorrente stesso, a meno di non ledere il diritto di difesa delle altre parti, nonché il principio di ragionevole durata del procedimento connesso alle specifiche esigenze di celerità del ricorso ex art. 696 c.p.c., nel merito deve anche rilevarsi che nulla veniva specificato in ordine al requisito dell'urgenza, salvo una reiterata puntualizzazione circa l'età avanzata del ricorrente.

Deve osservarsi che, in assenza di alcuna idonea precisazione circa la sussistenza di sufficienti motivi di urgenza la domanda non può essere accolta.

Infatti, i requisiti di urgenza necessari per azionare lo strumento processuale dell'accertamento tecnico preventivo risiedono unicamente nel pericolo di dispersione della prova derivante dal decorso del tempo necessario per assumerla nel corso di un procedimento ordinario; mentre, nulla di quanto richiesto è stato allegato da parte ricorrente.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

PQM

Rigetta il ricorso per quanto esplicitato in motivazione;

condanna (omissis) a rifondere le spese di lite ...che liquida nella misura di € 820,00 per ciascuno, quale compenso professionale oltre iva e cpa come per legge.

Si comunichi.

Fermo, 3.9.2013

Il Giudice Dr. Gabriello ERASMO"




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