-  Mazzon Riccardo  -  10/12/2014

ATTIVITA' PERICOLOSE: LA PRESUNZIONE EX ART. 2050 C.C. E' A FAVORE DEL DANNEGGIATO - Riccardo MAZZON

- responsabilità oggettiva per attività pericolose

- la presunzione di cui all'articolo 2050 del codice civile è posta a favore esclusivo del danneggiato?

- quid juris per i soggetti il cui intervento si caratterizzi per la volontaria assunzione e la completa conoscenza del rischio?

Il terzo, convenuto dal danneggiato in via aquiliana, non può trincerarsi dietro la presunzione dettata dall'articolo 2050 del codice civile, ma deve anche lui difendersi, in via d'eccezione; ed, in effetti, le presunzioni di cui agli art. 2050, 2051 e la responsabilità di cui all'art. 2087 c.c. sono poste dalla legge a favore esclusivo del danneggiato - che, pertanto, solo può azionarle - e non già a favore del terzo, come una sorta di "beneficium excussionis":

"pertanto il terzo, convenuto dal danneggiato in via aquiliana - una volta che il danneggiato ha provato la derivazione del danno dal fatto del terzo - non può trincerarsi dietro le dette presunzioni, ma deve lui difendersi, in via d'eccezione, provando l'inesistenza o la frattura del nesso di causalità a suo carico per la (sopravvenuta o meno: cfr., amplius, il volume "Responsabilita' oggettiva e semioggettiva", Riccardo Mazzon, Utet, Torino 2012) colpa del datore di lavoro, del custode della cosa o del gestore di attività pericolose ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p." (App. Milano 10 ottobre 1978, RCP, 1978, 875),

risponderà, altrimenti, in solido con chi abbia esercitato l'attività pericolosa; si confronti, a tal proposito, l'interessante pronuncia che segue, nella quale viene precisato che, nel caso in cui alla produzione dell'evento dannoso verificatosi nello svolgimento ed in collegamento eziologico di un'attività pericolosa abbia concorso, insieme con il fatto colposo dell'infortunato, il comportamento colposo di un terzo,

"i soggetti responsabili, in via diretta o indiretta, dell'esercizio dell'attività pericolosa sono tenuti, ove non diano la prova liberatoria prevista dall'art. 2050 c.c., al risarcimento dei danni in solido con il terzo, di cui sia stata accertata in concreto la responsabilità, e nella misura per questo specificamente determinata, in rapporto all'accertato concorso di colpa dell'infortunato" (Cass. civ., sez. III, 18 settembre 1980, n. 5307, GCM, 1980, 9).

In argomento, anche se sotto altro e diverso aspetto, si rammenta come l'art. 2050 del codice civile sembra non porre limitazioni all'individuazione dei soggetti che possono invocare la normativa in esame; purtuttavia, parte della dottrina, comunque, tende ad escludere quei soggetti, la cui sfera di interessi potrebbe confondersi con quella dell'esercente-convenuto:

"i familiari o i partecipanti alla gestione dell'attività" Di Martino, La responsabilità per esercizio di attività pericolose, Milano, 1971, 65.

La presunzione di cui all'articolo 2050 del codice civile non opera solo in caso di danni patiti da terzi, estranei al rischio connesso all'attività pericolosa, ma anche ove siano rimasti danneggiati soggetti il cui intervento si caratterizzi per la volontaria assunzione e la completa conoscenza del rischio medesimo (nella pronuncia che segue, ad esempio, nello spegnimento di un incendio sviluppatosi in uno stabilimento adibito all'imbottigliamento ed alla distribuzione di gas liquido in bombole, erano andati distrutti due automezzi dei vigili del fuoco ed i giudici di merito, accertato che il titolare dello stabilimento non aveva vinto la presunzione posta dall'art. 2050, l'ha condannato al risarcimento dei danni):

"la presunzione posta dall'art. 2050 c.c. opera non solo in caso di danni patiti da terzi, estranei al rischio connesso all'attività pericolosa, ma anche ove siano rimasti danneggiati soggetti, come i vigili del fuoco, il cui intervento si caratterizza per la volontaria assunzione e la completa conoscenza del rischio stesso, atteso che la singolare posizione dei vigili del fuoco non realizza una condotta integrante un fattore causale autonomo ed idoneo, in quanto tale, ad interrompere il nesso eziologico tra attività pericolosa ed evento di danno, degradando l'attività pericolosa dell'impresa a mero antecedente occasionale" (Cass. civ., sez. I, 11 dicembre 1995, n. 12640, GC, 1995, I, 354; RCP, 1996, 688; NGCC, 1996, I, 679; DR, 1996, 523; GCM, 1995, 12).

 




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