-  De Giovanni Cristiano  -  16/06/2013

DECRETO DEL FARE: MISURE PER LA GIUSTIZIA CIVILE - Cristiano DE GIOVANNI

In data 15 giugno 2013 il Consiglio dei Ministri ha approvato l'atteso "decreto del fare" contenente «Misure urgenti per il rilancio economico del Paese» tra le quali rilevano quelle in materia di giustizia civile con il fine di "agevolare la definizione dei procedimenti civili, compresi quelli in materia di lavoro e previdenza secondo le priorità individuate dai presidenti delle Corti di appello con i programmi previsti dall'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111" (art 1).

Trattasi di un intervento che, per quanto criticabile quanto al ricorso della tecnica legislativa d"urgenza attraverso la formulazione di una combinazione di norme non facilmente intelleggibile causa il continuo richiamo di disposizioni che sostituiscono altre e la tendenza a sostituire interventi organici di riforma con metodi che si potrebbero definire "a macchia di leopardo", propone soluzioni applicative quanto alla gestione del contenzioso civile di primo (creazione dell"Ufficio del Giudice) e di secondo grado (istituzione degli ausiliari del giudice) nonché alla creazione di un apposito ufficio con il fine di coadiuvare l"attività ermeneutica della Suprema corte (Magistrati assistenti di studio) e alla introduzione di specifiche norme processuali finalizzate a filtrare e ridurre il contenzioso (reintroduzione della mediazione civile obbligatoria unitamente alla introduzione della conciliazione giudiziale nonché una ulteriore modifica in ordine alla semplificazione della motivazione della sentenza civile, cui devono aggiungersi taluni interventi settoriali come in tema di concordato preventivo e di esame per l"abilitazione alla professione forense.

Un prima e breve analisi del testo porta ad evidenziare i punti salienti dell"intervento d"urgenza che sono i seguenti:

A) GIUDICI AUSILIARI

La nomina dei c.d. giudici ausiliari che hanno il compito di definire i procedimenti civili, compresi quelli in materia di lavoro e previdenza, e cioè procedere alla redazione del provvedimento giudiziale e che acquisiscono lo status di magistrati onorari. Possono essere chiamati all"ufficio di giudice ausiliario: a) i magistrati ordinari, contabili e amministrativi e gli avvocati dello Stato, a riposo;b) i professori universitari in materie giuridiche di prima e seconda fascia anche a tempo definito o a riposo; c) i ricercatori universitari in materie giuridiche;d) gli avvocati, anche se a riposo; e) i notai, anche se a riposo, la cui nomina ha durata di cinque anni e può essere prorogata per non più di cinque anni.

Ai giudici ausiliari è attribuita un"indennità onnicomprensiva, da corrispondere ogni tre mesi, di duecento euro per ogni provvedimento che definisce il processo, anche in parte o nei confronti di alcune delle parti. Il tetto massimo alla indennità annua complessiva è di ventimila euro.

B) UFFICIO DEL GIUDICE (Stage formativo presso gli uffici giudiziari).

Sulla falsariga di esperienze già maturate in altri ordinamenti, in specie quello anglosassone, viene proposta la creazione dell"Ufficio del Giudice e cioè di un organo che ha la funzione di coadiuvare il giudice nell"attività gestionale del ruolo di udienza attraverso il ricorso alle risorse umane costituite da giovani laureati (che non abbiano compiuto i ventotto anni di età) i quali sono chiamati a partecipare alla istruzione della controversia per una durata complessiva di diciotto mesi.

L"attività degli ammessi allo stage è ispirata ad una logica partecipativa e di riservatezza in quanto essa si svolge sotto la guida e il controllo del magistrato e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e astenersi dalla deposizione testimoniale. Gli ammessi allo stage hanno accesso ai fascicoli processuali, partecipano alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, nonché alle camere di consiglio, salvo che il giudice ritenga di non ammetterli; non possono avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall"avvocato presso il quale svolgono il tirocinio.

Trattasi di attività che viene svolta a titolo gratuito e che può essere svolta contestualmente ad altre, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l"accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un"adeguata formazione. La partecipazione allo stage è valutata per il periodo di un anno quanto all"accesso alla professione di avvocato e di notaio ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale nonché ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali.

Giova evidenziare che il legislatore consapevole del fatto che ogni misura ha necessità di idonee coperture finanziare per funzionare sul piano pratico ha previsto che per favorire l"accesso allo stage è in ogni caso consentito l"apporto finanziario di terzi, anche mediante l"istituzione di apposite borse di studio, sulla base di specifiche convenzioni stipulate con i capi degli uffici, o loro delegati.

V"è da osservare come da una prima sommaria valutazione dei punti indicati sembri emergere la volontà del legislatore di affidare la gestione del contenzioso pregresso alla generazione dei "padri" e di coinvolgere in quella delle future controversie "figli" quasi ispirandosi a quel patto generazionale spesso evocato in diverse sedi.

C) MAGISTRATI ASSISTENTI (Magistrati assistenti di studio della Corte suprema di cassazione).

Il Governo, ispirandosi all"esperienza maturata presso altri organi costituzionali come la Corte delle leggi e il Consiglio Superiore della magistratura, ha previsto la istituzione dell"Ufficio dei Magistrati assistenti di studio presso la Suprema corte con la finalità di garantire la celere definizione dei procedimenti pendenti, nella pianta organica della Corte di cassazione sono temporaneamente inseriti trenta magistrati, con le attribuzioni di assistente di studio, da destinare alle sezioni civili. La creazione di detto nuovo Ufficio implica l"aumento di organico di 30 magistrati presso la Suprema corte.

D) CONCILIAZIONE GIUDIZIALE.

Trattasi di intervento che si ispira ad un modello di giudice che opera su un piano collaborativo e partecipativo nella gestione del contenzioso e non più unilaterale-decisionale rispetto alle parti.

Il giudice è sostanzialmente chiamato a partecipare alla gestione diretta della lite attraverso la formulazione di proposte di definizione della lite e ciò al duplice fine di assicurare la celere definizione del procedimento e di fornire una prima risposta concreta alla domanda di giustizia dei cittadini.

In tal senso è introdotta nel codice di rito la disposizione di cui all"art 185 bis a mente del quale (Proposta di conciliazione del giudice) – Il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l"istruzione, deve formulare alle parti una proposta transattiva o conciliativa. Il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio." così come è modificato il successivo art. 420, primo comma, primo periodo, di modo che dopo la parola "transattiva" sono aggiunte le parole "o conciliativa"; allo stesso comma, secondo periodo, dopo la parola "transattiva" sono aggiunte le parole "o conciliativa".

E) MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA: SEMPLIFICAZIONE.

Il Governo, a meno di un anno dall"ultimo intervento attraverso il D.L. 83/2012, interviene nuovamente nella disciplina di uno dei punti più critici della gestione del contenzioso civile e cioè la tecnica di redazione della sentenza.

E, infatti, le esigenze che si manifestano in sede di definizione del procedimento sono spesso contrapposte: celerità della decisione e completezza della stessa.

Non si può ignorare il fatto che una delle cause delle c.d. "lungaggini" del processo civile è consista nel fatto che il giudice era chiamato ad una complessa ricostruzione della vicenda processuale tanto sotto il profilo fattuale che giuridico che dava luogo alle sentenze denominate "trattatelo".

Il Governo, sulla scia della consapevole evidenza che il "trattatelo" equivale a "lentezza" e, quindi, inefficienza della risposta del sistema alla domanda di giustizia del cittadino, sposa la tesi della semplificazione attraverso la regola della sintesi finale del provvedimento stabilendo che all"articolo 118 delle disposizioni per l"attuazione del codice di procedura civile, il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente comma: "La motivazione della sentenza di cui all"articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa. Nel caso previsto nell"articolo 114 del codice debbono essere esposte le ragioni di equità sulle quali è fondata la decisione.".

Sorge spontaneo l"interrogativo: perché curare il malato a valle quando il problema stà a monte? Nel senso che viene da domandarsi come possa pretendersi che la sentenza sia un prodotto sintetico quanto il codice di rito è articolato attraverso una serie di norme processuali che concedono dilazioni temporali, spesso bibliche, e memorie "a pioggia" su qualsiasi questione sostanziale e processuale?

F) MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE.

Il Governo reintroduce nell"ordinamento uno strumento che era stato espunto dalla Corte delle leggi per "eccesso di delega" stabilendo la regola che il previo esperimento della mediazione in materia di "di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell"articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate" è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Del pari vengono introdotte ulteriori modifiche all"originario testo formulato nel decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 che evidenziano come il ricorso alla mediazione civile e commerciale costituisca uno dei mezzi assolutamente necessari per la gestione e il contenimento del contenzioso giudiziale non essendovi altri strumenti idonei a contemperare la duplice esigenza di efficienza e celerità della domanda di giustizia dei cittadini.

E, infatti, è previsto che:

- l"avvocato debba informare l"assistito dei casi in cui l"esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale;

- la mediazione delegata per mezzo dell"intervento del giudice non richiede più il previo consenso delle parti ma rimette alla decisione dello stesso giudice di disporre l"esperimento del procedimento di mediazione con la conseguenza sul piano processuale che  "dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell"articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile".

Trattasi di una modifica che appare utile dal momento che consente di ricorrere allo strumento della mediazione non solo prima (condizione di procedibilità) ma anche durante la pendenza del contenzioso e che consente al giudice di poter ricorrere a strumenti pratici per operare in una ottica deflazionistica e collaborativa della controversia.

Sempre sul piano sanzionatorio è previsto che "1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all"entrata del bilancio dello Stato di un"ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l"applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l"indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all"esperto di cui all"articolo 8, comma 4." e che "Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l"indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all"esperto di cui all"articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente. 3. Salvo diverso accordo le disposizioni precedenti non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri".




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