-  Conzutti Mirijam  -  29/11/2012

DIFFAMAZIONE, TRA DIRITTO ALLA REPUTAZIONE E DIRITTO ALL'IDENTITA' - Mirijam CONZUTTI

L"ordinamento giuridico civile non conosce un referente normativo diretto che statuisca il diritto delle persone fisiche e giuridica all"onore e alla reputazione. La dottrina riteneva, infatti, che questo diritto fosse sufficientemente presidiato dalle sole norme penali. A livello costituzionale, il referente normativo è costituito dall"art 2 Cost.

La norma, peraltro, ha dato adito a diversi problemi interpretativi.

Il dispositivo fa riferimento ai diritti inviolabili dell"uomo; tale accezione richiede sia la necessità di dimostrare che in essi vadano ricompresi i diritti della personalità, in particolare, l"onore e la riservatezza, sia l"onere di provare gli effetti nell"ordinamento giuridico.

Nota è la doppia interpretazione del disposto costituzionale. Secondo quella restrittiva, l"art 2 Cost. si riferirebbe solo ai diritti quali il domicilio, la libertà, la segretezza della corrispondenza, la libertà personale, ovvero diritti che sono già espressamente previsti in altre norme.

A questa interpretazione si oppone una lettura aperta dell"art. 2 Cost., che pone al centro della Carta l"uomo inteso non come mezzo per raggiungere altri fini, ma come fine ultimo dell"ordinamento.

In quest"ottica, appare chiaro che sia il riconoscimento che la garanzia dei diritti inviolabili, non possono essere sacrificati in nome di una rigidità formale della norma costituzionale.

Quindi, il riferimento alle norme sull"ingiuria e diffamazione, volto a costruire il sistema sul quale fondare la disciplina giuridica, poteva essere coerente ad un sistema anteriore a quello inaugurato con la Carta Costituzionale.

L"art 2 Cost. è una norma specifica che per la sua ampiezza e generalità è capace di rappresenta la norma fonte principale alla quale è possibile agganciare le specificazioni concrete del valore della personalità.

Infatti, diversamente opinando, si finirebbe per giungere alla conclusione che i diritti non espressamente previsti dall"ordinamento giuridico, sarebbero privi di tutela.

Non da ultimo, i diritti sono riconosciuti anche dalla legislazione sovranazionale, in particolare dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell"uomo che, richiamandosi alla Dichiarazione Universale dei diritti dell"uomo, all"art 8 dispone che "ognuno ha il diritto al rispetto della vita privata e famigliare, del domicilio e della corrispondenza".

 

Inoltre, il diritto alla protezione dei dati personali è stato sancito dal d.lgs. 196/03 e successive modifiche, che all"art 1 recita: " chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano". Il diritto alla protezione dei dati personali consiste nel diritto del soggetto di esercitare un controllo, anche attivo, sui dati che lo riguardano, che si estende all"accesso e alla rettifica.

La norma in esame, quindi, introduce nel nostro sistema giuridico il diritto alla protezione dei dati personali, diritto che deve essere distinto da quello della riservatezza, già da tempo riconosciuto dall"ordinamento.

Infatti, ancorché senza affermazione espressa, il diritto alla protezione dei dati personali era già stato introdotto nell"ordinamento giuridico sin dal 1996 con la legge n. 675 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".

Il concetto di dato personale è molto ampio; costituisce dato personale qualsiasi informazione relativa alla persona fisica o giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi informazione, compreso un numero di identificazione.

Si considerano, invece, esclusi i dati cd anonimi.

Per dato anonimo si definisce il dato che in origine o a seguito di trattamento non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile.

Il diritto alla protezione dei dati personali è un diritto al controllo sui dati, non sull"immagine sociale. E" un controllo caratterizzato da aspetti positivi e non negativi.

Il diritto civile non si è occupato molto del diritto alla reputazione che trova tutela principalmente in sede penale, realizzando la lesione dell"onore, il delitto di ingiuria e diffamazione.

 

 

La differenza fra il diritto alla reputazione e il diritto all"identità personale consiste nel fatto che mentre con il primo si lede il c.d. "valore" della persona come affermato nella società e, quindi, la stima che egli gode nella stessa; il secondo, invece, consiste nella proiezione sociale del soggetto ovvero la c.d. "verità individuale".

 

A livello sovranazionale il Trattato di Lisbona rappresenta un momento decisivo nel processo di integrazione europea in tema di diritti fondamentali. Con il Trattato si apre una nuova stagione di garanzia della sfera personale, con l"inclusione della Carta tra le fonti, adesione alla Cedu e abolizione dei pilastri. L"attuale tutela dei dati personali è quindi costituita dal pacchetto di direttive privacy, dalla Carta di Nizza e dall"acquis della giurisprudenza della Corte di Strasburgo che, per prima ha implementato la dimensione personale quale diritto fondamentale della persona (art 8 Cedu).

Sul piano del diritto derivato, il primo provvedimento è stata la direttiva 95/46/Ce inerente al controllo dei dati personali e al loro trattamento.

L"evoluzione tecnologica ha portato all"adozione di direttive settoriali; direttiva sulle telecomunicazioni ( 97/66/Ce), direttiva sulle comunicazioni elettroniche 2002/58/Ce privacy e direttiva 2006/24/Ce sui data retention. La protezione della riservatezza è attuata attraverso le autorità o istituzioni comuni, i garanti nazionali cui sono conferiti poteri di vigilanza e controllo sui database e archivi dei dati personali.

Nella Carta di Nizza il diritto alla riservatezza è garantito dall"art. 8 Cedu ed è scorporato in tre articoli, 7, 8, 9. Art. 7 vita personale e famigliare, art. 8 protezione dei dati personali e art. 9 vita famigliare – matrimoniale. L"art. 8 si caratterizza per una portata innovativa, essendo il risultato dell"evoluzione del concetto di privacy e dell"evoluzione della sua tutela.

 

Infine, sul piano penalistico, si deve accennare al rapporto tra il diritto di cronaca, di critica e di satira - da un lato, e il delitto di diffamazione, in particolare a mezzo stampa - dall"altro.

La questione ermeneutica è collegata alle cause di giustificazione, segnatamente all"art. 51 c.p., dell"esercizio di diritto. La causa di giustificazione ex art. 51 c.p. scrimina il soggetto che agisce, quindi, commette un fatto astrattamente riconducibile alla fattispecie, nell"esercizio di un determinato diritto.

Il concetto di diritto è un concetto ampio, potendosi considerare tale qualsiasi posizione giuridica attiva che concede ad un soggetto facoltà e poteri, indipendentemente dal fatto che si tratti di una situazione di diritto soggettivo o di interesse legittimo, purché si tratti di una situazione giuridica soggettiva attiva.

Per quanto concerne il diritto di cronaca, il problema che si pone è quello del conflitto con la previsione di cui all"art. 595 c.p. comma 3 che disciplina un"ipotesi aggravata di diffamazione posta a tutela di beni giuridici primari, quali l"onore e la reputazione.

Il conflitto si pone tra due diritti primari riconducibili entrambi all"art. 2 Cost. e quello di cronaca e critica, riconducibile, invece, all"art. 21 Cost.

 

Si precisa che, se il diritto di cronaca scriminasse sempre e senza alcuna limitazione, l"art. 595 c.p. comma 3, si vedrebbe abrogato. Per converso, se l"onore e la reputazione non ammettessero alcuna forma di compromissione, ne risulterebbe compromesso il fondamento.

La giurisprudenza, per rispondere all"esigenza di contemperare l"operatività del diritto di cronaca con la tutela dell"onore, ha individuato tre requisiti la cui sussistenza esclude il reato di diffamazione anche se è stato leso l"onore o la reputazione di qualcuno. I requisiti sono costituiti dal c.d. limite della pertinenza all"interesse pubblico, alla continenza formale, alla verità oggettiva o quanto meno putativa ( Cass. civ. I sez. 18.10.1984 n. 5259 ).

 

"Il diritto di cronaca è esercitato legittimamente quando risulta contenuto entro i rigorosi limiti della verità oggettiva, della pertinenza e della continenza formale dei fatti narrati, e posto che non è dunque sufficiente fare riferimento soltanto all"attendibilità della fonte quale espressione di una valutazione soggettiva e probabilistica, ne consegue che non esistono fonti informative privilegiate (e, tanto meno, normativamente predeterminate), tali cioè, da svincolare il cronista dall"onere di: a) esaminare, controllare e verificare i fatti, oggetto della sua narrazione, in funzione dell"assolvimento, da parte sua, dell"obbligo inderogabile di rispettare la verità sostanziale degli stessi; b) dare la prova della cura da lui posta negli accertamenti esplicati per vincere ogni dubbio di incertezza prospettabili in ordine a quella".

 

Il giornalista deve in ogni caso, effettuare un rigoroso accertamento, l"omissione del quale esclude l"operatività della scriminante putativa dell"esercizio del diritto di cronaca ( Cass. sez. V 27.1.2009 n. 3569). La necessità di questo puntuale controllo sulla notizia prima della pubblicazione va valutato caso per caso (Cass. 23.09.2004, n. 37435).

Quindi, nel caso in cui il fatto risulti obiettivamente falso la scriminante dell"esercizio del diritto di critica sotto il profilo putativo, è ammissibile, purché il giornalista abbia assolto l"onere di verifica della verità superando ogni dubbio, non essendo sufficiente l"affidamento alla buona fede ( Cass. 12.3.2010 n. 10164).

Si evidenzia, inoltre, che proprio la necessità che la verità del fatto narrato venga scrupolosamente accertata, ha indotto la giurisprudenza, anche costituzionale ( Corte Cost. n. 175/71), a ritenere che il divieto di exceptio veritatis previsto per il reato di diffamazione dall"art 596, comma 1, c.p., debba essere letto alla luce della interpretazione costituzionalmente orientata, ovvero che tale divieto non può trovare applicazione se l"autore del fatto ha agito nell"esercizio di un diritto costituzionalmente tutelato, come quello di cronaca e critica (Cass. sez. V, 15.1.2009 n.11369), in quanto manifestazioni del diritto di cui all"art. 21 Cost.

 

L'illecito diffamatorio può, in ogni caso, essere censurato anche soltanto sul piano civile ex art. 2043 c.c., e ciò indipendentemente dalla circostanza che l'illecito è previsto come reato o comunque non sia punibile per difetto di condizioni inerenti esclusivamente il diritto penale. Segnatamente, in ambito civile, non è la commissione di un fatto costituente reato che giustifica la pretesa del risarcimento del danno civile, bensì l'illiceità del comportamento da cui quel danno è derivato alla stregua di quanto stabilisce l'art. 2043 c.c., la cui struttura richiede che vi sia una condotta, come elemento soggettivo almeno della colpa, un nesso di causalità ed un evento lesivo di una posizione giuridica ritenuta meritevole di tutela da parte dell'ordinamento.

Con l'ulteriore precisazione che nel nostro ordinamento non esiste, per un principio di ordine sistematico, un illecito che sia soltanto penale e non anche civile. Ciò perché la norma penale ha una funzione non meramente sanzionatoria, ma "ulteriormente" sanzionatoria. Ha, infatti, la funzione di rafforzare la tutela di un precetto che non attiene soltanto alla sfera penale, ma a tutto l'ordinamento.

In definitiva, può ben esservi un illecito civile (nel senso di "aquiliano") che non sia anche penale, mentre il contrario non può mai verificarsi.

 

 

SINTESI

La differenza fra il diritto alla reputazione e il diritto all"identità personale consiste nel fatto che mentre con il primo si lede il c.d. "valore" della persona come affermato nella società e, quindi, la stima che egli gode nella stessa; il secondo, invece, consiste nella proiezione sociale del soggetto ovvero la c.d. "verità individuale".

 

 





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