-  Comand Carol  -  20/08/2014

IN TEMA DI OBLAZIONE - Carol COMAND

Ci si permette di riportare qualche passo di una sentenza recentemente depositata dalla Corte di Cassazione, al momento in cui si scrive consultabile presso il sito ufficiale della Corte stessa, unitamente a qualche considerazione, con la speranza che possa rivelarsi di qualche utilità.

Ci si riferisce alla pronuncia della Corte a sezioni unite n. 32351 del 26.6 - 22.7.2014, relativa ad un'ipotesi di avvenuta riqualificazione del fatto in sentenza, con condanna per un reato punibile con pena soggetta ad oblazione.

In particolare, il fatto addebitato dalla parte pubblica, che veniva originariamente configurato quale violazione rientrante nelle ipotesi di cui alla lettera b) dell'art. 44 del D.p.r. del 6 giugno 2001, n. 380, Testo Unico relativo alle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, in sede di deliberazione veniva giudicato dal Tribunale quale mera inosservanza di cui alla lettera a) del medesimo articolo, sanzionata con una ammenda fino a 10329 Euro.

Il ricorrente si doleva, per quanto di rilevo, che la riqualificazione del fatto in tale sede, precludendogli la possibilità di proporre domanda di oblazione, in violazione della relativa disciplina, lo avesse privato della possibilità di esercitare un diritto ritenuto fondamentale.

In proposito, pare possibile premettere che l'istituto invocato nella menzionata pronuncia è quello dell'oblazione c.d. comune che, disciplinato dall'art. 162 c.p., consentito nelle contravvenzioni per cui la legge stabilisce la sola pena dell'ammenda e di norma considerato quale causa estintiva del reato, determina la trasformazione o la riduzione dell'illecito penale in illecito amministrativo e si sostanzia nella facoltà di corrispondere una determinata somma di denaro.

Il procedimento di oblazione, anche se spesso annoverato fra i procedimenti speciali di cui al libro VI del codice di procedura penale, è disciplinato dall'art. 141 delle disposizioni attuative del medesimo codice - articolo assoggettato a modifiche, anche a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale - e la sentenza che ne scaturisce, inquadrabile fra quelle di proscioglimento, è preceduta da una decisione negativa circa la sussistenza delle condizioni per il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. .

Come anticipato, il ricorrente, qualificata l'oblazione di cui all'art. 162 c.p. quale "diritto soggettivo pubblico individuale mediante il quale l'interessato ha il potere di rinunciare alla garanzia della giurisdizione", riteneva che, nelle ipotesi di riqualificazione del fatto in sentenza, rientrasse fra i doveri dello stesso giudice, informare il contravventore della possibilità di accedere a tale procedimento.

La Corte, non accogliendo i motivi dedotti dal ricorrente ha però affermato che, nella situazione considerata, qualora il ricorrente non condivida (rectius "qualora l'imputato ritenga non corretta") la relativa qualificazione giuridica del fatto e intenda sollecitarne una diversa, è suo onere formulare istanza di ammissione oblazione "in rapporto alla diversa qualificazione che contestualmente solleciti il giudice di definire", diversamente rimanendo precluso il diritto a fruire dell'oblazione stessa.

Nel pervenire a questa conclusione, fatto breve cenno alle varie situazioni che possono verificarsi in nel corso del dibattimento, - si ribadisce peraltro la peculiare fluidità che caratterizza il modello processuale del codice del 1988 - ed alle diverse soluzioni approntate dalla giurisprudenza, non si omette di considerare alcuni orientamenti interpretativi che parrebbero riservare al giudice dell'esecuzione l'accertamento dei presupposti per la declaratoria di estinzione del reato.

Per quanto d'interesse, richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 230/95, si ricorda in particolare che la facoltà di proporre la domanda di oblazione, non può che sorgere nel momento in cui il reato stesso diviene oggetto di contestazione:

"Se è ben vero che l'imputato "subisce" la modifica dell'imputazione, secondo le cadenze tracciate dagli artt. 516" e ss, in dipendenza di una scelta "monologante" del pubblico ministero che può "indifferentemente trarre origine da circostanze nuove emerse" in dibattimento ovvero dalla rivalutazione delle risultanze investigative, "l'imputato stesso non può non essere "restituito nel termine" per l'esercizio del diritto di chiedere l'oblazione in rapporto alla imputazione modificata, la situazione si presenta evidentemente diversa, ove il mutamento non coinvolga il fatto oggetto del giudizio, ma semplicemente la sua qualificazione giuridica, posto che tale ultimo profilo (…) [è] tema di diritto, sul quale le parti - e il giudice - sono chiamati a misurarsi, nell'ambito e nel quadro di una prospettiva eminentemente dialettica".

In relazione alla "medesimezza" del fatto, infine, si riportano ancora le parole della Corte ove si sostiene, - con quello che parrebbe quasi un tentativo di "imbrigliare" il procedimento logico sotteso, mediante lo scambio di una delle premesse con la conclusione -, che per aversi mutamento del fatto "occorre una trasformazione radicale, nei suoi mutamenti essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge" in modo tale da pregiudicare l'esercizio del diritto di difesa.

Ciò che parrebbe emergere, in conclusione, è che nonostante l'evoluzione giurisprudenziale, ma anche legislativa che ha interessato il meccanismo procedimentale relativo alla domanda di oblazione, la considerazione dell'istituto non possa prescindere da una precisa manifestazione di volontà da parte dell'interessato. (c.c.)




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