-  Storani Paolo  -  16/02/2015

LA VOLUNTARY DISCLOSURE E LA LEGGE N. 186/2014 - Ilaria CORRIDONI

- La collaborazione spontanea con il Fisco e la Legge n. 186 del 2014

- Quali i criteri di applicazione

- Va escluso l'anonimato

 

Con la recente legge n. 186 del 2014 ha visto la luce la procedura di collaborazione spontanea con il Fisco, denominata con l'anglismo "voluntary disclosure", in acronimo V.D.; in lingua inglese la disclosure è la rivelazione, la divulgazione, la trasparenza.

Quanti detengano attività o beni oltre confine senza averli dichiarati possono regolarizzare la propria posizione versando le imposte, gli interessi e le sole sanzioni in misura ridotta.

L'istanza potrà essere presentata entro il 30.9.2015 e potrà concernere violazioni commesse entro il 30.9.2014.

I benefici contemplati verranno conseguiti soltanto al perfezionarsi del procedimento e, dunque, con l'integrale pagamento del dovuto, rateizzabile in tre tranches.

Mentre l'autodenuncia mendace è punibile quale reato di "esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non veri", una dichiarazione veritiera e completa, con il corredo dei documenti idonei a comprovare le consistenze e a far sì che si possano esercitare i correlati controlli, comporta, a tacer d'altro, la non punibilità per quasi tutti i reati di cui al Decreto Legislativo n. 74/2000.

Resteranno impuniti, di conseguenza, i reati di dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione infedele oppure omessa, versamento omesso di ritenute certificate od omesso versamento IVA.

Il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti rimane punibile.

Non possono beneficiare della voluntary disclosure coloro che abbiano già avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni,verifiche o attività di qualsiasi natura, amministrativa o penale, volta all'accertamento di illeciti in campo fiscale.

La formale conoscenza può discendere anche dall'acquisizione della notizia da soggetti che siano obbligati in solido ovvero concorrenti nel reato.

A strettissimo giro l'Agenzia delle Entrate renderà noti alcuni aspetti che attendono chiarimenti, stanti i nodi di spessore che contraddistinguono la pratica applicazione dell'istituto, su cui si diffonderanno i relatori del convegno organizzato in Bologna dalla Fondazione Antonio Uckmar in collaborazione con il periodico multimediale Milano Finanza, che si terrà - alla presenza del Prof. Victor Uckmar (per il quale la normativa è un cruciverba) - domani, 16 febbraio 2015, presso la Chiesa di Santa Cristina, in Piazzetta Morandi.

E' estremamente importante chiarire i punti intricati del nuovo istituto affinché si scongiuri il rischio che il provvedimento si trasformi in un'occasione mancata di pacificazione tra contribuente ed Amministrazione (tra l'altro, il 2 marzo 2015 verrà firmato un importante accordo tra Italia e Svizzera, vissuto come uno spauracchio dagli evasori italiani, come ricorda il Prof. Dr. Paolo Bernasconi, che fu Procuratore Capo di Lugano); per ora, l'unica certezza è che arriverà la comunicazione della istanza (o richiesta che dir si voglia) di voluntary disclosure alla Procura della Repubblica. E se la... perdonanza celestiniana (definizione del Prof. Cesare Glendi dell'Università di Parma) non avesse buon esito? Come potrebbe il contribuente impugnare? Una inedita forma di eutanasia fiscale?

L'autrice è patrocinante in cassazione, esperta in materia fiscale, master tributario e mediatore professionale.

Su questa Rivista telematica ha pubblicato il contributo "Chiusura liti pendenti - proroga dei termini per la definizione - rate scadute" - Cass. 5664/2014, uscito il 24 marzo 2014 sotto questo medesimo lemma.

 

 

 




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