-  Valeria Cianciolo  -  08/01/2017

Le donazioni indirette e lo stato dellarte – di Valeria Cianciolo

Nota a margine dell"ordinanza della Cassazione Civile, sez. II, ordinanza interlocutoria 21 ottobre 2016 – 4 gennaio 2017, n. 106

La Seconda Sezione ha trasmesso gli atti al Primo Presidente, per l"eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, della questione, oggetto di contrasto, concernente gli strumenti utilizzabili per porre in essere una donazione indiretta, ex art. 809 c.c., ed il relativo meccanismo di funzionamento: "Pare al Collegio, qui giunti, che emerga la necessità di ricomporre il quadro frammentato, che si è cercato di descrivere, con l"autorevolezza delle S.U., in quanto oltre alla mancanza di apprezzabilmente uniforme interpretazione, largamente inquinata dai turbamenti del caso concreto, la questione si carica di particolare rilievo ove si consideri che le operazioni in discorso assumono assai di sovente funzione trans o post mortem, e quindi, il significato di regolamento ultimo, non più emendabile. Per contro, non può obliterarsi l"esigenza, sottesa alla prescrizione della forma solenne imposta dal legislatore in materia di donazione diretta, di circondare con particolari cautele la determinazione con la quale un soggetto decide di spogliarsi, senza corrispettivo di uno, più o di tutti i suoi beni."

La problematica relativa all"individuazione dell"oggetto delle donazioni indirette ha dato sempre luogo a vivaci discussioni sia in dottrina sia in giurisprudenza.

Succede nella prassi che quando un genitore fornisce al figlio la provvista per acquistare un immobile ci si chiede se, ai fini delle azioni poste a tutela dei legittimari, oggetto della liberalità sia l"immobile acquistato con quel denaro o la stessa somma ricevuta, ovvero ciò che è uscito dal patrimonio del disponente o ciò che è entrato in quello del beneficiario

Il fenomeno della liberalità, pur trovando la sua espressione tipica nel contratto di donazione di cui all"art. 769 c.c., non si esaurisce in esso, ma si attua attraverso una più ampia serie di strumenti, tutti riconducibili, seppur nella loro eterogeneità, alla categoria degli atti di liberalità.

Vari, infatti, sono i mezzi alternativi alla donazione – riuniti dalla dottrina, a fini di unità concettuale come "donazioni indirette"[1]– con i quali può realizzarsi, in concreto, il medesimo scopo economico di quest"ultima, ossia l"arricchimento altrui privo di corrispettivo.

Ad essi l"ordinamento riconosce espressa rilevanza per il tramite della norma cardine di cui all"art. 809 c.c., dettata allo scopo di assicurare una piena ed efficace applicazione, anche nei confronti degli atti di liberalità indiretta, di quegli istituti che nel codice trovano una disciplina organica con riferimento alla figura tipica della donazione contrattuale. Tra questi, particolare rilievo assume, l"azione di riduzione, come è dato desumersi dal richiamo espresso, contenuto nell"art. 809 c.c., alle norme "sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari".

La funzione liberale attuata per mezzo della figura in esame si configura come il risultato dell"operazione negoziale considerata nel suo complesso e non dei singoli rapporti che la compongono, i quali si sostanziano, invece, in precise fattispecie negoziali, tra loro distinte, ciascuna delle quali dotata di una propria causa e regolata da una specifica causa.

 

CASISTICA

L'estrema varietà della tipologia degli atti impiegati per il conseguimento dello scopo liberale, in via indiretta, è assai varia e multiforme.

 

Rinunzia

La rinunzia che, come manifestazione di volontà abdicativa, rappresenta un mero atto dismissivo di diritti o di altre situazioni soggettive, può condurre come effetto mediato ad un incremento della sfera giuridica di un terzo.

Tale atto, che viene comunemente qualificato come unilaterale e non recettizio, produce l'effetto diretto di estinguere il diritto del rinunziante, e, nel contempo può determinare l'incremento del patrimonio del terzo che, si badi, non deriva in senso tecnico dalla rinunzia che non opera come strumento di trasmissione del diritto[2].

 

Negotium mixtum cum donatione,

La donazione indiretta può risultare da atti a titolo oneroso nei quali la prestazione del cedente superi notevolmente il valore della controprestazione.

La presenza del peculiare accordo nella donazione mista (il volontario sbilanciamento delle prestazioni) entra, dunque, a far parte della sua struttura in modo da caratterizzarne la funzione.

La dottrina maggioritaria considera la donazione mista, altrimenti detta negotium mixtum cum donatione, una fattispecie che può essere ricondotta nella categoria delle donazioni indirette.

La fattispecie più ricorrente nella pratica è quella della vendita di un bene ad un prezzo nettamente inferiore al valore di mercato, in cui il venditore-donante intende ottenere dal trasferimento del bene un corrispettivo in denaro e, contestualmente, intende donare all"acquirente-donatario la differenza tra il prezzo di mercato ed il corrispettivo pattuito.

Elementi di fatto di cui consta la donazione mista possono essere identificati in:

a) la sproporzione tra le reciproche prestazioni;

b) lo spirito di liberalità;

c) l"accordo sullo spirito di liberalità.

In effetti ed in particolare, per quanto inerisce sub c), qualora il compratore ignori che il venditore aliena ad un prezzo inferiore perché animato da liberalità, pare indubbio che si ricada in un semplice accordo di compravendita: in tal caso, la liberalità resterebbe "isolata", dato che l"intenzione non esternata dell"alienante non contribuirebbe alla formazione della volontà negoziale. In tal caso, non pare revocabile in dubbio che nessuna delle norme sulla donazione potrebbe trovare attuazione, visto che la mera sproporzione tra prezzo e valore del bene non è sufficiente a privare il contratto dei connotati della mera vendita. Dunque, qualora informi l"altra parte dello spirito di liberalità che lo anima, l"alienante desidera far discernere all"acquirente l"esistenza di una liberalità in suo favore: in tal modo l"intenzione viene a connotare la dichiarazione.

Recentemente il Tribunale di Vicenza[3] ha stabilito che la vendita di un bene ad un prezzo inferiore al suo valore venale configura un negotium mixtum cum donatione ove, accanto alla duplice componente onerosa e di liberalità del negozio, sia accertata anche, in riferimento alla differenza tra il valore del bene ed il prezzo pattuito, la coscienza, nell'alienante, di dare una cosa di valore economicamente maggiore del corrispettivo convenuto a titolo di prezzo, e, quindi, l'intenzione di attribuire gratuitamente tale maggior valore (animus donandi).

 

Contratto a favore di terzo

Relativamente al meccanismo di acquisto da parte del terzo va subito precisato che lo stesso, pur non essendo parte del contratto, riceve il bene non dallo stipulante bensì direttamente dal promittente. In altri termini, mentre nella donazione tipica il donatario acquista il suo diritto dal donante, nel contratto a favore del terzo lo acquista da un soggetto estraneo: il promittente.

Questo è un effetto tipico in quanto disciplinato dal legislatore nel secondo comma dell"art. 1411 c.c. A mente di tale norma, infatti, il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione. Proiettando questa particolarità nell"àmbito della volontaria giurisdizione risulta evidente, almeno da questo punto di osservazione, la dissociazione tra la liberalità tipica e quella realizzata percorrendo tale via alternativa.

Che succede se vi è un minore?

Mentre per accettare una donazione da parte di un genitore sarà necessario ricorrere all"autorizzazione giudiziale, per il contratto a favore del terzo, poiché l"acquisto dipende da un effetto disciplinato dal legislatore e pertanto tipico, non sarà necessaria, secondo l"orientamento prevalente e preferibile[4], nessuna autorizzazione per far beneficiare il minore della liberalità indiretta a suo favore. In particolare, la giurisprudenza[5] ha affermato che la validità e l"operatività degli effetti in favore del terzo ai sensi dell"art. 1411 c.c., che postulano soltanto la ricorrenza di un interesse dello stipulante, disinnescano le norme sulla rappresentanza dei minori. La loro attuazione, infatti, non implica né l"esercizio dei poteri di rappresentanza né l"accettazione da parte del figlio

 

Adempimento del terzo

Ai sensi dell"art. 1498 c.c. la principale obbligazione a carico del compratore consiste nel pagare il prezzo nel termine e nel luogo fissati dal contratto. L"acquirente, però, su iniziativa di un terzo, può essere surrogato nell"esecuzione di tale obbligo. Ai sensi dell"art. 1180 c.c., infatti, l"obbligazione, può essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente l"obbligazione. In concreto, come accade di frequente nella pratica notarile, un genitore che vuole aiutare il figlio per l"acquisto di una prima abitazione gli fornisce la relativa provvista e di fatto, si surroga nell"adempimento della principale obbligazione posta a carico della parte acquirente.

 

Remissione di debito

La remissione di debito di cui all'art. 1236 cod. civ. può consentire la produzione di effetti liberali: in tale ipotesi, però, è necessario che emerga dall'atto di rimessione l'intento liberale del remittente, al fine di consentire al debitore rimesso una valutazione sulla opportunità di profittare o meno della liberalità[6].

 

La donazione indiretta fra i coniugi e comunione legale

E" discusso se possano essere annoverate tra le donazioni indirette - tutte quelle attribuzioni patrimoniali senza corrispettivo che un coniuge ponga in essere a favore dell'altro o a favore della comunione dei beni, qualora tale sia il regime patrimoniale prescelto dai coniugi stessi.

È opinione prevalente che gli spostamenti patrimoniali fra i coniugi non possano essere intesi quale liberalità, qualora siano sorretti da una diversa «causa»[7]. In altri termini, la causa donandi va provata e, in ogni caso, deve essere esclusa quando le motivazioni dell'atto vengono ravvisate nell'idea comunitaria della famiglia: si richiama così un particolare concetto di causa familiae, di una solidarietà a carattere patrimoniale tra coniugi, tale da improntare di sé gli spostamenti economici all'interno del gruppo e di dare loro giustificazione[8].

L"articolo 179 b) c.c. che esclude la caduta in comunione dei beni acquistati successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, non fa alcun riferimento esplicito alle donazioni indirette.

Occorre quindi, comprendere se un acquisto per donazione indiretta sia suscettibile o meno di ricadere nella comunione legale, qualora nell'atto di liberalità o nel testamento non sia specificato che si sono attribuiti alla comunione.

Parte della dottrina[9] e della giurisprudenza[10], argomentando dal tenore letterale della norma, ritengono che il bene proveniente da donazione indiretta rientri nella comunione legale non trovando applicazione il meccanismo di esclusione previsto dall'articolo 179 b).

Tale soluzione sembra tra l'altro più idonea a tutelare gli interessi dei terzi che soprattutto nell'ipotesi in cui nell'atto di disposizione non sia evidenziato l'animus donandi, non avrebbero come desumere l'esclusione del bene della comunione.

Sembra invece, prevalere sia in dottrina che in giurisprudenza, la tesi secondo la quale al bene acquistato per donazione indiretta, deve riconoscersi natura personale e ciò in ragione della ratio legis che con l'escludere la caduta in comunione dei beni di provenienza donativa, vuole evitare che la stessa si avvantaggi di un bene al cui acquisto l'altro coniuge non ha contribuito.

 

La disciplina della forma

Le donazioni indirette sono sottratte al disposto di cui all'art. 782, relativo alla forma della donazione contrattuale. Dovranno essere rispettati i requisiti di forma e sostanza prescritti per l'atto impiegato per conseguire il risultato liberale, ma non è necessaria ai fini della validità, la forma dell'atto pubblico, bensì la forma propria del singolo negozio scelto per attuare la liberalità atipica

La forma richiesta per la donazione indiretta è la stessa del negozio - mezzo utilizzato[11].

La validità della donazione indiretta non presuppone la forma solenne della donazione, bensì quella prescritta per lo schema negoziale effettivamente adottato dalle parti. La previsione normativa di cui all'art. 809 c.c., invero, nel sancire l'applicabilità delle norme sulle donazioni agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 c.c., non richiama l'art. 782 c.c. che prescrive la forma dell'atto pubblico per la donazione, anche perché, essendo la norma da ultimo richiamata volta a tutelare il donante, essa, a differenza delle norme che tutelano i terzi, non può essere estesa a quei negozi che perseguono l'intento di liberalità con schemi negoziali previsti per il raggiungimento di finalità diverse[12].

A questo punto, attendiamo di sapere se la querelle sulle donazioni indirette sarà sottoposta al vaglio delle Sezioni Unite.



[1] TORRENTE, Appunti sulle donazioni indirette, in Scritti giuridici in memoria di Calamandrei, Padova, 1958, p. 331 ss.; CATAUDELLA, La donazione, in Tratt. dir. priv., diretto da BESSONE, vol. V, Successioni e donazioni, Torino, 2005, p. 58; PALAZZO, Le donazioni indirette, in Tratt. dir. successioni e donazioni, diretto da Bonilini, vol. VI, La donazione, Milano, 2009, p. 77 ss. Tale formula, non espressamente utilizzata dal legislatore del 1942, è stata da taluni ritenuta impropria, considerando, da un lato, l"eterogeneità dei suddetti atti, che ne impedirebbe la riconducibilità ad un unico concetto e la regolamentazione ad opera di una disciplina normativa uniforme, e, dall"altro, il richiamo alla figura, tuttora controversa, del negozio indiretto. V., a tal proposito, BIONDI, Le donazioni, in Tratt. dir. civ. it., diretto da Vassalli, Torino, 1961, p. 911 ss. Lo stesso a., alla voce Donazione (diritto civile), in Noviss. dig. it., p. 250, considera la qualifica di donazioni o liberalità atipiche più appropriata a definire tale categoria di atti, intesi come "atti tipicamente riconosciuti dalla legge, aventi ciascuno propria disciplina e propri effetti giuridici, ma idonei a determinare un arricchimento gratuito per spirito di liberalità. [. . .] Intanto l"atto è considerato come donazione e soggetto al relativo regime, sia pure in parte, in quanto è compiuto per spirito di liberalità ed è idoneo a determinare un arricchimento. Mentre lo spirito di liberalità è elemento superfluo nel negozio tipico di liberalità perché insito nella struttura tipica del negozio e si identifica con la volontà di donare, l"elemento che permette di qualificare l"atto come donazione atipica è precisamente lo spirito di liberalità, posto che questo non fa parte della struttura tipica dell"atto né si identifica con la volontà di compiere l"atto".

[2] PALAZZO, Gratuità, liberalità, donazione, in Tratt. Bonilini, VI, Le donazioni, Milano, 2009, 85

[3] Trib. Vicenza, Sez. II, 18/05/2016 in Banca Dati, Pluris on Line

[4] G. SANTARCANGELO, La volontaria giurisdizione, II, Milano, 2003, 214; G. VELLANI, Contratto a favore di terzi ed autorizzazioni giudiziali per gli acquisti del minore, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1989, 61

[5] Cass. 5 gennaio 1985, n. 11

[6] TORRENTE, La donazione, a cura di Carnevali, Mora, in Tratt. Cicu, Messineo, 2a ed., Milano, 2006, 255

[7] PALADINI, Conti correnti e separazione personale tra coniugi, in FPS, 2011, 247

[8] MORETTI, Atti di liberalità e comunione convenzionale, in Scritti in memora di Giovanni Cattaneo, Milano, 2002, 1483 ss.

[9] CORSI Il regime patrimoniale della famiglia, in Trattato di diritto civile e commerciale, già diretto da CICU e MESSINEO continuato da MENGONI; CIAN VILLANI, La comunione dei beni tra coniugi legale e convenzionale in Rivista di Diritto Civile 1980, pag. 397; BIANCA Diritto Civile, II, Milano 1985 pag. 93 nota 79; SANTARCANGELO La volontaria giurisdizione dell'attività negoziale vol. IV, Regime patrimoniale della famiglia Milano 1989 pag. 182

 [10] Cassazione Civile, Sez. I, 14 dicembre 2000 n. 15.778 in Famiglia e Diritto, 2, 2001, pag. 136; Cassazione Civile 8 maggio 1998 n. 4680 in Famiglia e Diritto, 1998, 33; cassazione Civile, 15 novembre 1997 n. 11.327 in Contratti n. 3/ 1998 pag. 242

[11] Tribunale di Pesaro, 28/02/2009 in Banca Dati, Pluris on Line

[12] App. L'Aquila, 07/06/2013




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