-  Luca Leidi  -  18/05/2017

L'opposizione a decreto ingiuntivo è prova della notificazione dello stesso titolo? - Luca Leidi

Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo

Deposito copia del decreto ingiuntivo notificato in sede di opposizione

Presunzione di avvenuta notifica del decreto ingiuntivo se opposto

 

Il quesito posto a titolo del presente articolo, trae origine da una recente opposizione ai sensi dell"art.615 c.p.c. presentata allo scrivente – giova precisare, causa tuttora in attesa di decisione – in cui si contesta l"efficacia e l"esistenza del decreto ingiuntivo poiché mai notificato.

Per meglio comprendere i fatti della vicenda, giova effettuare una breve precisazione sulla nascita della stessa.

IL FATTO

Il titolo esecutivo de quo è costituito da un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo emesso dal Tribunale nel lontano settembre 1990. Nell"ottobre dello stesso anno, l"ingiunto presentò tempestiva opposizione a decreto ingiuntivo. La causa ordinaria giunse a sentenza, rigettando le opposizioni del debitore (pronuncia di fine "92 - depositata ad inizio 1993).

Tralasciando ulteriori svolgimenti giurisprudenziali in forza del predetto titolo, giungiamo ai giorni nostri: anno 2016. Il credito è ancora "vivo" ed esigibile (ossia non prescritto). Il decreto ingiuntivo venne smarrito tra i vari Tribunali e studi legali d"Italia. Così, assunto l"incarico di procedere al recupero del credito portato dal predetto titolo giudiziale, si rese necessario procedere ai sensi dell"art.476, co.2, c.p.c., chiedendo una seconda apposizione della formula esecutiva, previa ricostruzione del titolo stesso su una copia fornita dal creditore.

Innanzitutto, si dovette procedere alla denuncia dello smarrimento del titolo. Successivamente, con la predetta istanza ex art.476 c.p.c., si chiese al Presidente del Tribunale, previo riconoscimento del «giusto motivo» (1), il rilascio di un"altra copia in formato esecutivo e la ricostruzione del decreto ingiuntivo (2).

Giusta autorizzazione del Presidente, l"originale del titolo fu ricostruito e munito di formula esecutiva rilasciata dal Cancelliere del Tribunale. Il problema fu che la copia fornita dal creditore, sulla quale venne ricostruito l"originale del titolo, non riportava alcun riferimento in merito alle notificazioni (né, tantomeno, furono fotocopiate le relate di notifica e/o le cartoline). In questo contesto, si decise di procedere comunque a promuovere esecuzione forzata.

Notificato il precetto e, successivamente, il pignoramento, controparte presentò opposizione ai sensi dell"art.615 c.p.c., sostenendo che il decreto ingiuntivo in forza del quale si desidera promuovere l"esecuzione non è mai stato notificato, né la prima copia, né la seconda ricostruita, ragion per cui sarebbe stato privo di efficacia (3). Nelle proprie conclusioni, il legale di controparte chiede di voler dichiarare l"inesistenza del titolo e la conseguente inefficacia dell"atto di pignoramento.

IL DIRITTO

Come noto, il ricorso per decreto ingiuntivo (art.633 c.p.c.) è un procedimento inaudita altera parte, sprovvisto di contraddittorio, non essendo prevista la presenza delle parti né nel momento in cui il Giudice prende coscienza dell"oggetto del ricorso, né quando emana (o rigetta) il decreto di ingiunzione.

Ben si comprende, quindi, l"importanza del ruolo che ricopre la notificazione del ricorso e del decreto emanato:

a) da qui, decorre il termine di 40 giorni entro cui il debitore deve pagare o può proporre opposizione (art.641 c.p.c.);

b) determina la pendenza della lite (art.643 c.p.c.);  

c) in assenza della notificazione entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pronuncia, l"ingiunzione emessa perde totalmente efficacia (art.644 c.p.c.).

Nel caso specifico di cui ci si occupa, effettivamente non è stato possibile reperire la data di notificazione, con la conseguenza che non è stata neanche riportata nell"atto di precetto (fattispecie prevista a pena di nullità ai sensi dell"art.480, co.2, c.p.c.) (4) e nel pignoramento.

Tuttavia, ragionando in termini di logicità e di diritto, è possibile fornire una presunzione molto forte, quasi assoluta, in ordine alla avvenuta notifica tempestiva del decreto ingiuntivo. I motivi sono i seguenti:

1. OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO

Il primo motivo per cui si deve intendere avvenuta la notificazione del titolo de quo trova la sua spiegazione nella ratio stessa della notificazione e nella successiva reazione di controparte.

"Notificare", nel linguaggio comune, significa comunicare in forma ufficiale un atto, un provvedimento o simili, all'interessato; meglio, la "notificazione" è un avviso che porta un atto a conoscenza dell"interessato. Nel gergo giuridico, il significato non si differenzia di molto: la notificazione, o notifica, nell'ordinamento civile, penale ed amministrativo italiano è un istituto giuridico attraverso il quale si porta a legale conoscenza ad uno o più soggetti un determinato documento o atto processuale, e la sua disciplina trova collocazione organica nel codice di procedura civile (art.137 e s.s., c.p.c.). E", perciò, un onere della parte al fine di vedere azionata la propria pretesa.

La notificazione di un decreto ingiuntivo, oltre a scansire il momento in cui la lite è effettivamente pendente tra le parti (643 c.p.c.), ha quindi l"ulteriore scopo di informare il debitore dell"avvenuta emanazione di una ingiunzione di pagamento nei suoi confronti emessa da un organo giudiziale in favore del creditore. Con essa è riportato il ricorso da cui trae origine il decreto ingiuntivo. Dal momento della avvenuta notifica, quindi, si presume che l'atto sia stato portato a conoscenza del destinatario, il quale, nell"ipotesi ordinaria, ha 40 giorni per pagare o altrimenti, qualora ravvisi una qualsiasi "ingiustizia" nelle richieste di parte creditoria, proporre opposizione ed instaurare così un giudizio ordinario. Ciò, in effetti, è quello che è successo nel caso esposto in punto di fatto.

Poco più di un mese dopo la notifica, il debitore ha voluto spiegare opposizione nei riguardi del ricorrente. Da ciò, sotto un mero criterio logico e razionale, pare evidente che il decreto ingiuntivo sia stato portato a conoscenza del destinatario, appunto, mediante l"istituto della notificazione. Pare superfluo, infatti, indagare su come il debitore avesse potuto sapere, senza una previa notifica da parte del creditore, che era stato emanato un decreto ingiuntivo nei suoi confronti, da quale organo, per quale ammontare, in favore di chi – e difeso da chi, e per quali motivi?! Inoltre, suscita più di un dubbio la proposta opposizione entro i termini di legge: senza la notifica del titolo, come poteva controparte citare in giudizio il creditore nel termine perentorio dei 40 giorni dalla notificazione di quest"ultimo?!

2. COPIA DEL D.I. NOTIIFCATA: PRESUPPOSTO DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE

Si è visto, controparte propose opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, azionando così la tutela giurisdizionale "ordinaria". Si è detto, ancora, che controparte ha notificato atto di opposizione in maniera tempestiva (giova ribadire, l"opposizione è tempestiva qualora sia presentata entro e non oltre 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo).

La Cassazione, in Sezioni Unite, ha stabilito il principio generale per cui il giudice dell"opposizione deve essere posto in grado di controllare la tempestività della opposizione attraverso l"esame del decreto notificato (5), viste le risolutive conseguenze derivanti dalla mancata/tardiva opposizione. Alla luce di tale principio, sembra ancor più inverosimile sostenere che controparte, all"epoca, non abbia prodotto tale copia al momento di instaurare il contraddittorio.

La produzione della copia autentica del decreto ingiuntivo con la relata di notificazione, infatti, costituisce una prima condizione di ammissibilità dell"opposizione a decreto ingiuntivo, quale mezzo necessario al fine del riscontro della tempestività dell"opposizione medesima. Ergo, senza la produzione in giudizio di tale copia, il giudice non avrebbe potuto (salvo specifica prova di ulteriori documenti, anche forniti dal creditore stesso – 6) proseguire la causa che invece, nel caso de quo, è arrivata a sentenza.

Un ulteriore spunto in favore della avvenuta notificazione pre-giudizio ordinario, è dato dal fatto che controparte, nel proprio atto di citazione, non eccepì alcunché in ordine alla notifica del decreto ingiuntivo opposto. Dalla sentenza di merito, infatti, era dato rinvenire le critiche mosse dal legale del debitore: critiche che riguardavano solamente fatti attinenti al merito della vicenda (conteggi e presunte limitazioni fideiussorie). E questo ha sicuramente valenza per quanto riguarda ll'autorità di cosa giudicata che, pirma il decreto e poi la sentenza che lo ha confermato, hanno acquisito (vedi infra n.4).

3. IL VALORE DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE IN SE"

Ma che valore ha e dove si colloca il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo?

Con l"atto di citazione in opposizione si lascia il campo del procedimento speciale monitorio per traslare in quello della giurisdizione ordinaria, caratterizzato dalla presenza delle parti per l"intero giudizio e dalla cognizione piena della causa da parte del Giudice competente.

In giurisprudenza, pur non mancando pronunce che assimilino il giudizio di opposizione ad un giudizio di impugnazione, l"orientamento ormai prevalente (7) è nel senso che il giudizio di opposizione non è un mezzo di impugnazione, bensì un ulteriore sviluppo del procedimento monitorio ossia una fase successiva di verifica e accertamento, caratterizzata dalla cognizione piena nel contraddittorio delle parti, con la conseguenza che il giudice dell"opposizione non può limitasi a valutare l"originaria legittimità del decreto, ma deve accertare, al momento della decisione, la sussistenza e i limiti dell"obbligazione vantata dal creditore.

Ed essendo un giudizio a cognizione piena:

- da una parte, l"opponente avrebbe dovuto, quindi, esplicare tutte le proprie difese contro la domanda oggetto del ricorso per ingiunzione e a pena di decadenza avrebbe dovuto proporre le proprie eccezioni processuali e di merito non rilevabili d"ufficio;

- dall"altra, si deve ritenere che il Giudice abbia dovuto prendere piena contezza della causa, in primis verificando che l"opposizione sia ammissibile perché presentata tempestivamente; in secundis, controllando che il decreto ingiuntivo sia stato notificato entro il termine perentorio di 60 gironi, trascorsi i quali sarebbe dovuto essere dichiarato privo di efficacia.

4. IL GIUDICATO PORTATO DAL D.I. E CONFERMATO DALLA SENTENZA

Si giunse così alla sentenza che rigettò le opposizioni mosse dal debitore e confermò il decreto ingiuntivo, facendogli acquisire efficacia di giudicato ai sensi degli artt.324 c.p.c. e 2909 c.c..

È acquisizione consolidata della giurisprudenza di legittimità in tema di limiti oggettivi del giudicato che questo copra il "dedotto", quindi l"esistenza e l"entità del credito, e il "deducibile" (8), nel senso che il giudicato copre l"azione quale è stata concretamente esercitata sul fondamento non solo dei fatti costitutivi allegati bensì pure di quei fatti che, sia perché semplici o secondari e sia perché convergenti nel costituire un unico diritto o nel produrre il medesimo effetto giuridico, debbano intendersi implicitamente inclusi nella medesima causa petendi (9).

Vale qui il principio, più volte affermato dalla giurisprudenza, secondo cui «In sede di opposizione all'esecuzione (art.615 c.p.c.) avverso un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo, il debitore non può contestare il diritto del creditore per ragioni che avrebbe potuto, e dovuto, far valere nel giudizio ad opposizione al decreto ingiuntivo, ma può far valere esclusivamente fatti modificativi o estintivi sopravvenuti»(10) spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti avrebbe potuto/dovuto aver pieno sviluppo ed esame(11). Infatti, il giudice dell"esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè a invalidarne l"efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio in cui corso è stato pronunciato il titolo medesimo, potendo controllare solo la persistenza della validità di quest"ultimo e quindi, appunto, attribuire rilevanza solamente a fatti posteriori alla sua formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività (12).

E tra gli atti coperti da giudicato si deve ritenere compresa la conferma della avvenuta notificazione del titolo opposto e poi convalidato dal Giudice dell"opposizione del Tribunale.

5. ONERE DELLA PROVA EX ART.2697 C.C. E CASS. 13212/2015

E" chiaro che non è possibile fornire una prova di un fatto in negativo in sé considerato ("Negativa non sunt probanda").

Tuttavia, la giurisprudenza pone un principio pacifico: l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto fatti negativi, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non può modificare, escludere e/o invertire il relativo onere (13).

Ed allora, come si può provare un fatto negativo? Il fatto negativo si può provare, rectius «è provato» dimostrando fatti positivi contrari che lo escludono (14) o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (15).

Nel caso specifico, oggetto della prova non è propriamente un fatto negativo, perché non si tratta di dimostrare che il titolo esecutivo non è stato notificato, bensì di provare che non è stata eseguita quella specifica notificazione del titolo esecutivo, ad esempio dimostrando – appunto anche attraverso presunzioni – in che modo si è potuto avere conoscenza dell"emesso decreto ingiuntivo (e del ricorso) senza che che esso sia stato notificato.

Questa linea di pensiero giurisprudenziale, trae origine dal principio di diritto affermato da questa Corte fin dal 1991 con la sentenza n. 5137 del 8/5/1991 (16) e riportata in auge anche in tempi recenti con la pronuncia n.13212 del 26/6/2015 (in GCM, 2015), nella quale i Giudici della Corte di Cassazione hanno stabilito che «è onere del debitore stesso (opponente, n.d.r.), ai sensi dell"art.2697 c.c., fornire la prova del dedotto fatto impeditivo (la mancata notifica del decreto ingiuntivo, n.d.r.) dell"ulteriore svolgimento della azione esecutiva, senza che la negatività del fatto escluda o inverta l"onere della prova».

Secondo tale orientamento, infatti, la previa mancanza della notificazione del titolo esecutivo, come ogni vizio dei singoli atti in cui si articola l"esercizio dell"azione esecutiva, «rileva come fatto impedito dell"ulteriore svolgimento di questa», che, secondo la regola sull"onere della prova (art.2697 cit.), va dimostrato da chi lo eccepisce. E controparte non pare aver dimostrato quanto incautamente asserisce, essendosi limitata a vagliare una qualunque ipotesi di inefficacia sulla sola base della attempata data del decreto ingiuntivo e sulla irrecuperabilità del suo originale.

CONCLUSIONI

Con questi cinque motivi descritti supra, si è voluto sostenere la tesi per cui, in occasione di una avvenuta opposizione a decreto ingiuntivo, si deve asserire che il decreto ingiuntivo opposto sia stato portato a conoscenza dell"ingiunto proprio attraverso l"istituto della notificazione, unico mezzo valido affinché prima il debitore e poi, nel caso, il Giudice dell"Opposizione abbiano contezza della tempestività delle loro azioni. Da ciò discende che in presenza della citata opposizione, poi risolta con sentenza – e quindi portato a compimento il giudizio di cognizione piena del giudice ordinario di primo grado – si deve presumere (fino a prova contraria) che il decreto ingiuntivo sia stato notificato, non potendosi rilevare nel futuro la mancanza della prova del giorno esatto della avvenuta notifica proprio in forza del valore di "cosa giudicata" che viene ad assumere il decreto e/o la sentenza.

Anzi, proprio il fatto della presenza di una causa di opposizione definita con sentenza, "prova" l"avvenuta notifica del decreto ingiuntivo opposto.

 

Luca Leidi

doppiaelle @ live . it

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(1) Ai sensi del co.1 dell"art.476 c.p.c., per "giusto motivo" la dottrina intende «qualunque evenienza che abbia comportato la perdita incolpevole della prima copia» (Castoro, Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico, Milano, 2010, 35; Campese, L"espropriazione forzata immobiliare dopo la legge 14.5.2000, n.80, II, Milano, 2006, 54) e cioè sottrazione, smarrimento o distruzione. E" giusto il caso di ricordare che il rilascio di ulteriori copie senza giusto motivo ritualmente accertato con il decreto di autorizzazione costituisce illecito, sanzionato con l"inflizione di una pena pecuniaria da € 1.000 a € 5.000 (art.476 , co.3, cit.).

(2) Soprattutto per quanto riguarda i titoli giudiziali molto vecchi, esigenze di personale e spazi in archivio nei vari Tribunali, tendono a rendere irrecuperabili anche i c.d. "originalissimi", spesso mandati al macero se non ritirati dalle parti entro un determinato tempo.

(3) La puntuale contestazione di controparte in merito alla efficacia (e non alla notificazione in sé) del decreto ingiuntivo, rientra senza dubbio nella opposizione all"esecuzione (soggetta al termine decennale) e non nelle ipotesi di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell"art.617 c.p.c. (soggette, invece, al termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell"atto contestato, rectius dalla conoscenza legale di questo). Sul discrimen tra queste due tipi di opposizioni, si segnalano, tra le altre, le pronunce della Cassazione n.15561 del 10/12/2001 e, più recentemente, n.3277 del 18/2/2015, entrambe massimate in Alpa-Garofoli, Sub.615, Cod. Proc. Civ. annotato con la giurisprudenza, Roma, 2015 1623).

(4) Tale ipotesi di nullità, in verità, deve essere mitigata con il principio posto dall"art.156, co.3, c.p.c. sulla "rilevanza della nullità": infatti, è opinione comune in giurisprudenza, che l"omessa o inesatta indicazione della data di notifica nell"atto di precetto comporta nullità dello stesso esclusivamente se non vi siano altri elementi idonei a far individuare con certezza il titolo esecutivo (ex plurimis: Cass. 2/12/2014 n.25433, in GCM, 2014; Cass. Ss.Uu. 18/3/1992 n.3321, in ivi, 1993, fasc.3).

(5) Cass. Ss.Uu. 19/4/1982 n.2387 e n.2388, in Foro It., Vol.105, I, 1982, 1905-1906, le quali statuìrono che «L"opposizione avverso il decreto ingiuntivo, in quanto diretta ad infirmare o modificare il provvedimento monitorio, postula che quest"ultimo non sia divenuto irrevocabile, e, pertanto, richiede, come condizione di ammissibilità, la produzione della copia autentica del decreto con la relata di notifica, quale mezzo necessario al fine del riscontro della tempestività dell"opposizione medesima (…)». Cfr. Cass. 22/5/1992 n.6147, in Giur. it., 1993, I, 1, 821.

(6) Tra le altre, Cass. 26/6/2008 n. 17495, in Diritto & Giustizia, 2008.

(7) Cass. Ss.Uu. 7/7/1993, n. 7448, in www.expartecreditoris.it; più di recente, ex plurimis, Cass. 19/1/2007, n. 1184, in GCM, 2007, 1, e Cass. 12/1/2006, n. 419, in ivi, 2006, 1; in dottrina Mandrioli, Dir. proc. civ., III, Torino, 2006, 34).

(8) Sin da Cass. 11/2/1980 n.974 e 1/2/1994 n.990, entrambe in Ruperto, La giurisprudenza sul codice civile coordinata con la dottrina, Libro IV, Milano, 2011, 126; Cass. 18/2/1991 n.1682, in Foro it., voce Cosa giudicata civile, 1991, 13.

(9) Cfr. Mandrioli, Dir. proc. civ., I, Torino, 2000, 159, nota 21. Già Cass. 6148/2000 rilevò: «dedotto in giudizio un rapporto obbligatorio, l"individuazione del diritto coperto dal giudicato è correlata allo specifico fatto costitutivo allegato, nell"ambito del quale esso copre tutte le possibili ragioni della sua affermazione o contestazione», così come Cass. 349/2002: «anche in caso di sentenza di rigetto della domanda, gli effetti del giudicato si estendono non solo alla decisione relativa al bene della vita chiesto dall"attore, ma anche a tutte quelle statuizioni inerenti all"esistenza e validità del rapporto dedotto in giudizio necessarie e indispensabili per giungere a quella pronunzia di rigetto», entrambe in Foro It., 2002, I, 2763, con nota adesiva di Caponi.

(10) Cass. 29/12/2006 n.27159, in GCM, 2006, 12; nel senso che il Giudice dell"opposizione non può controllare anche la fondatezza intrinseca del titolo stesso cfr. Cass. 13/05/1977 n. 1894, in banca dati Giuffré, 2017.

(11) Tra le altre: Cass. 18/2/2015 n.3277, in GCM, 2015; cfr. Cass. 22/01/2014 n.1219, in Guida al diritto, 2014, XII, 72.

(12) Cass. 24/2/2011 n.4505, in Alpa-Garofoli, sub.615, in Cod. Proc. Civ., cit., 1624.

(13) Cass. 4/5/1989 n. 2064, in banca dati Giuffré; più di recente, Cass. 6/6/2012 n.9099, in Ced RV, 2012.

(14) Cass. 1804/1989, cit.; Cass. 11/6/1987 n.5095, in Giur. agr., 1987, 601; Cass.10/3/1986 n. 1614, in NGCC, 1986, I, 598.

(15) Cass. 9/6/2008, n.15162, in Rep. Foro it., voce Onere della prova, 2008, XVII, 3.

(16) Massimata in GCM, 1991, fasc.5.




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