-  Mazzon Riccardo  -  22/05/2013

NEL POSSESSO DI SERVITU' E' SEMPRE PROPONIBILE L'AZIONE DI REINTEGRAZIONE - RM

I principi sopra evidenziati non riguardano, peraltro, il possesso di servitù, oggetto del quale è una utilità a favore di un fondo ed a carico di un altro fondo; in tale fattispecie, infatti, la distruzione, anche totale, riguarda opere mediante le quali si realizza il rapporto di strumentalità tra i due fondi, restando, pertanto, proponibile l'azione di reintegrazione, atteso che il ripristino delle opere rimosse o distrutte rimette il possessore nella medesima, preesistente situazione di fatto:

"l'azione di reintegrazione, che è diretta al ripristino della preesistente situazione di fatto, qualora oggetto del potere di fatto sia una cosa nella sua integrale consistenza, ha funzione recuperatoria, con la conseguenza che non può essere proposta e dà luogo al risarcimento dei danni nell'ipotesi di totale distruzione della cosa stessa. Peraltro nel possesso di servitù, oggetto del quale è una utilità a favore di un fondo ed a carico di un altro fondo, allorché la distruzione, anche totale, riguardi le opere mediante le quali si realizza il rapporto di strumentalità tra i due fondi, resta proponibile l'azione di reintegrazione atteso che il ripristino delle opere rimosse o distrutte rimette il possessore nella preesistente situazione di fatto" Cassazione civile, sez. II, 21/06/1985, n. 3731 Volpe c. Franchella Giust. civ. Mass. 1985, fasc. 6.- vedi, amplius, IL POSSESSO - Usucapione, azioni di reintegrazione e di manutenzione, denuncia di nuova opera e di danno temuto-, Cedam, Padova 2011 - cfr., amplius, "I rapporti di vicinato e le distanze legali: tutela e risarcimento" - Riccardo Mazzon - CEDAM 2013, in Collana SapereDiritto.

 




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