-  Comand Carol  -  31/12/2012

SE E QUANDO, IN TERMINI PROCESSUALI, L'ESPULSIONE SI INDIVIDUA IN UN DIRITTO - Carol COMAND

Inizialmente, nell'ordinamento Italiano, il soggiorno in luoghi non natali si trovava ad essere coordinato attraverso le norme deputate a tutelare i diritti dell"individuo e non vi erano specifiche disposizioni atte a limitare l"ingresso di alcuno, ma solamente alcune norme di diritto penale che potevano interessare i c.d. "vagabondi" (piuttosto che i mendicanti in genere) e, a corredo di tali disposizioni, la legge di pubblica sicurezza, predisponeva, senza distinzioni, la possibilità da parte dell"autorità politica di far tradurre lo straniero ai confini di Stato per l"espulsione, quale diritto nell"interesse di tutti.

Questo tipo di impostazione se non consente, senz"alcuna violazione nella sfera privata, di considerare il soggiorno dello straniero come un vero e proprio diritto, ne pone i margini di applicazione quasi esclusivamente entro l"ambito giurisdizionale. Il momento della pronuncia di carattere giurisdizionale (di vagabondaggio o di mendicità) poteva, di fatto, infrangere (se non invertire) il più che naturale obbligo di osservare le norme dettate in materia penale e di polizia e comportare l"esclusione dal godimento dei diritti civili ove fosse sopraggiunto anche dal suggello amministrativo.

In genere, sempre nell'intento di serbare intatto il diritto di libertà degli individui di svincolarsi dalla terra natia, pur nel rispetto degli ordinamenti presi come riferimento per intessere (piuttosto che radicare) un'affermata identità, negli anni successivi il legislatore ha preferito mutare i confini (se non la natura) del relativo giudizio, modificando parzialmente l'impianto normativo ed introducendo una più articolata legge di pubblica sicurezza con pedissequo regolamento.

A far data dal 1889, l'integrazione tra la normativa speciale ed il codice assume una natura diversamente equilibrata e maggiormente in sintonia con la prospettiva creatasi nello stesso ordinamento statale, il quale, giunge a riconoscere una diversa misura dell'incidenza della discrezionalità amministrativa, piuttosto che giurisdizionale o giudiziaria, e quindi, del momento stesso in cui tale discrezionalità può manifestarsi.

L"introduzione del codice Rocco, recante l"innovativo impianto delle misure di sicurezza, accostate alle pene, apporterà dunque ulteriori novità in materia aggiungendo nuovi elementi al quadro testè tracciato. In un contesto più ampio, infatti, le esigenze variamente percepite da diverse scuole di pensiero a cavallo dei due secoli passati, di tutelare le costituite società attraverso misure atte a prevenirne mutamenti inconsulti, hanno trovato parziale sintesi attraverso la vigente legislazione italiana in materia penale con la prevista valutabilità di pericolosità sociale dell"imputato, da parte dell"organo giurisdizionale, cui è stata attribuita altresì tale funzione. L"attrazione in questa sfera di tale competenza, pur nel vigore della legge di pubblica sicurezza rinnovata, ha dunque spiegato i suoi riflessi anche sulla disciplina dei rapporti con il soggetto straniero, prospettando nuovi spazi d"intervento, ferma la disciplina prevista dalla legislazione di pubblica sicurezza. Da quel momento, dunque, l'espulsione poteva essere concretamente disposta (ex lege stante l'allora lecita presunzione di pericolosità) da un novello organo giurisdizionale: la magistratura di sorveglianza, secondo la normativa in vigore.

Negli anni novanta il temperamento tra legge di pubblica sicurezza e codice subirà un'ulteriore evoluzione con l'introduzione di una legge dedicata specialmente alla regolamentazione degli ingressi con l'effettivo intento di tracciarne i confini giurisdizionali, riconoscendo degli specifici diritti ma riconoscendo altresì implicitamente, un'obbligazione da parte dello Stato che così si impegna a garantirne il regolare godimento. Ecco che il generico interesse si specifica in un diritto alla consegna del titolo (permesso di soggiorno), ove i presupposti di legge siano stati rispettati.

La concessione dell'innovativo permesso di soggiorno, introdotta dalla legislazione da ultimo richiamata, farà sorgere la necessità, di lì a pochi anni, di esplicitare altresì la gradualità con la quale, lo stesso procedimento, naturale, di integrazione, contribuirà a stabilizzare la posizione del soggetto interessato e, di riflesso (quantomeno interno), si sentirà l'esigenza di fornire maggiori garanzie al soggetto che, decaduto dalla possibilità di rilascio del permesso per sopraggiunta carenza di requisiti, o per motivi di ordine pubblico (ora debitamente motivati ed impugnabili) dovrà abbandonare lo Stato.

Ecco allora, che sul finire degli anni 90, attraverso diverse e successive normative, si inizia a distinguere diverse ipotesi di espulsione: puramente amministrativa, a titolo di misura di sicurezza (omessa la presunta pericolosità) nonché a titolo di sanzione sostitutiva alla detenzione.






Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film