-  Mazzon Riccardo  -  02/12/2013

SPORT, GIOCO E RESPONSABILITA' A SCUOLA: CALCETTO, PALLAMANO, PALLAVOLO, SCI - Riccardo MAZZON

Affine al calcio (e pertanto soggiacente a principi similari), anche il gioco del calcetto prevede normalmente il contatto fisico tra contendenti

"non sussiste la responsabilità di precettori e maestri, e per essi del Ministero della pubblica istruzione, per il danno subito da un allievo nel corso di una partita di calcetto svoltasi in orario scolastico nei locali della scuola, trattandosi di un fatto accidentale conseguenza di un contatto fisico conforme alle regole del gioco" (Trib. Roma, sez. II, 8 settembre 2003, GM, 2004, 482 - Conforme – Cass. Civ., sez. III, 14 ottobre 2003, n. 15321, FI, 2004, I, 426 - cfr., amplius, da ultimo, "Responsabilita' oggettiva e semioggettiva", Riccardo Mazzon, Utet, Torino 2012),

e la circostanza che spesso si giochi sull'asfalto (o comunque su superfici dure) non può esser spesa a discapito di chi autorizzi, organizzi o sorvegli l'evento (nella fattispecie concreta esaminata dalla pronuncia che segue il gioco su asfalto è stato riconosciuto di per sé non in contrasto né con le cautele usualmente richieste, né con quelle specificatamente previste dal regolamento tecnico del comitato nazionale del calcetto e della normativa FIFA):

"dell'infortunio di un alunno, incespicato durante una partita di calcetto su asfalto, non sono responsabili nè il preside che ha autorizzato lo svolgimento del torneo scolastico, nè l'insegnante di educazione fisica che lo ha diretto come organizzatore ed arbitro" (Trib. Latina 17 marzo 1994, RDSp, 1995, 410).

Si confrontino anche, in argomento, le seguenti, ulteriori pronunce, rilasciate in ambito di rapporti tra articolo 2048 del codice civile e attività sportiva, concernenti la pallamano - sport che comporta inevitabilmente un contatto fisico, anche violento: nel caso di specie, secondo il tribunale di Messina, il raggiungimento della prova liberatoria richiede la dimostrazione di non avere potuto impedire il fatto, ovvero di avere adottato tutte le misure preventive, disciplinari ed organizzative idonee ad evitarlo, anche in presenza di una condotta contraria alle regole del gioco (quale nel caso di specie deve ritenersi la gomitata al volto dell"avversaria di turno), e, per quanto repentina ed improvvisa, non certamente imprevedibile,

"ove la tipologia del gioco (nel caso di specie la pallamano) comporti inevitabilmente la possibilità di un contatto fisico anche violento nell"ambito del contrasto delle iniziative dell"avversario e del tentativo di prevalere; infatti, nell"ambito dell"interpretazione dell"art. 2048 c.c., è responsabile l"istruttore sportivo, e quindi la società nel cui contesto esso operi, che non dimostri(no) di avere adottato tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare il danno e di avere prestato la dovuta vigilanza, correlata alla prevedibilità dell"evento, ai fini dell"osservanza delle istruzioni impartite" (Trib. Messina, sez. I, 28 febbraio 2006, GLMessina, 2006) -,

la pallavolo (nella pronuncia che segue è stato ritenuto non esser risarcibile il danno auto-inferto da allievo, maggiorenne, nel corso di una partita di pallavolo, all'interno della struttura scolastica, in ragione del principio di autoresponsabilità che deve guidare le azioni di ogni adulto)

"l'obbligo di protezione e vigilanza che incombe, ai sensi dell"art. 2048, comma 2, c.c., sul personale docente va commisurato all'età ed al grado di maturazione degli allievi, in relazione alla circostanze del caso concreto" (GdP Napoli 7 ottobre 2005, GPac, 2006, 2, 130),

- si confronti, a tal proposito, la seguente pronuncia, conseguente ad interessante fattispecie nella quale la palla veniva trattata dall'allievo con i piedi, anziché con le mani (nella specie, si è ritenuto che non avesse carattere di imprevedibilità la rottura della vetrata di una palestra - i cui frammenti avevano cagionato danno a persona sita all'interno della palestra medesima - verificatasi per una pallonata da un allievo sferrata con i piedi, invece che con le mani, durante una partita di pallavolo fatta giocare in un attiguo cortile):

"i precettori - compreso in essi il maestro in servizio presso un patronato scolastico - rispondono dei danni cagionati dal fatto illecito compiuto dagli allievi nel tempo in cui questi sono sottoposti alla loro vigilanza, se non provano di non aver potuto impedire il fatto. A tal fine, il maestro, in tanto si libera dalla presunzione di responsabilità, in quanto provi di aver esercitato la vigilanza sugli alunni nella misura dovuta - ai sensi dell'art. 350 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare approvato con r.d. 26 aprile 1928 n. 1297 - e di non aver potuto, ciò nonostante, impedire il compimento del fatto illecito" (Cass. Civ., sez. III, 10 febbraio 1981, n. 826, GCM, 1981, fasc. 2) -,

e lo sci (nella specie un ventenne, minore all'epoca dei fatti, sciando investì la danneggiata),

"per vincere la presunzione di colpa stabilita dall'art. 2048 c.c. i genitori devono provare che al minore è stata impartita una sana educazione e che è stata svolta nei suoi confronti una vigilanza adeguata all'età, al carattere e all'indole di esso. Tale prova liberatoria è fornita, e pertanto i genitori non devono risarcire il danno causato dal figlio durante una pratica sportiva, se essi dimostrano di aver correttamente avviato il minore all'attività sportiva e di averlo adeguatamente vigilato in occasione del fatto illecito" (Cass. Civ., sez. III, 6 maggio 1986, n. 3031, GI, 1986, I,1, 1527),

dove i genitori rispondono nel caso abbiano portato il figlio minore a sciare in una pista per lui troppo difficile,

"i genitori rispondono del fatto causato dal loro figlio minore (nella specie, in occasione di una discesa sciistica), laddove lo abbiano portato a sciare su una pista mediamente difficoltosa in relazione alle sue capacità sciatorie, e non abbiano usato l'accorgimento di fargli seguire un percorso e di fargli mantenere una velocità conformi a tali capacità" (App. Trento 20 dicembre 2001, GM, 2003, 258),

mentre deve escludersi la responsabilità contrattuale di una scuola di sci, per le lesioni che un allievo subisca nel corso di una lezione ad opera di terzi - che lo investa su una pista aperta a tutti - ove il maestro,

"il maestro di sci risponde degli infortuni subiti dagli allievi, quale precettore, ai sensi dell'art. 2048 comma 2 c.c., nonché, penalmente, per imprudenza negligenza ed imperizia ai sensi dell'art. 43 c.p." (Pret. Male' 9 novembre 1983, RGScuola, 1985, 375),

del quale la scuola si avvale, si trovi nella materiale impossibilità di evitare l'evento dannoso:

"deve escludersi la responsabilità contrattuale di una scuola di sci per le lesioni che un allievo subisca nel corso di una lezione ad opera di terzi che lo investa su una pista aperta a tutti ove il maestro del quale la scuola si avvale, si trovi nella materiale impossibilità di evitare l'evento dannoso e nel suo comportamento esulino profili di colpa" (Cass. Civ., sez. III, 25 maggio 2000, n. 6866, GCM, 2000, 1109).

 




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