26/04/12
Un cestista professionista di una primaria compagine della Lega A di basket subiva nella stessa stagione quattro diversi infortuni alla caviglia sinistra compromettendo, oltre al suo campionato anche la stagione nazionale ed europea della società sportiva. Quest’ultima aveva stipulato una polizza assicurativa con i Lloyd’s di Londra per tutelarsi da questo tipo di danni a seguito di disavventure fisiche dei propri tesserati.
Gli assicuratori inglesi avevano liquidato la somma di 45 milioni di lire in occasione del primo infortunio, ma avevano rigettato le richieste seguenti sostenendo che i successivi infortuni foss ...
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23/04/12
Non è infrequente che i giudici si trovino a dover decidere circa la natura vessatoria o meno di talune clausole contrattuali. In particolare, il pensiero di chi scrive va a quei casi in cui occorre stabilire se una specifica clausola del contratto assicurativo limiti la responsabilità dell’assicuratore o semplicemente configuri, in funzione delimitativa, il rischio oggetto del contratto.
Ebbene, la questione non può lasciare indifferenti poiché, come successivamente si dirà, dal diverso carattere attribuito al patto interessato derivano conseguenze nettamente differenti. Inoltre, la frequenza e la varietà dei cas ...
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02/04/12
La Direttiva 2004/113/CE, recepita nell’ordinamento italiano dal d. lgs. n. 196/2007, ha introdotto negli Stati membri dell’Unione Europea il principio della parità di trattamento tra i due sessi nella fruizione di beni e servizi finanziari compresi quelli assicurativi. Alla luce di tale indicazione comunitaria non sono consentite, in ambito UE, differenze tariffarie e contrattuali legate al genere nei contratti di assicurazione. L’art. 5, par. 2, autorizzava tuttavia gli Stati membri a derogare al generale divieto di discriminazione basata sul sesso: “gli Stati membri possono decidere, anteriormente al 21.12.2007, di co ...
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08/01/12
"PRESCRIZIONE IN MATERIA ASSICURATIVA: MODIFICA DELL’ART. 2952 C.C. E IUS SUPERVENIENS" – Paolo M. STORANI
Quando mi capita di parlarne in pubblico, l’uditorio sbarra gli occhi: tutti sembrano ignorare che l’importante art. 2952 del Codice Civile è stato modificato nel secondo comma (dal Decreto Legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito nella Legge n. 166 del 27 ottobre 2008).
La nozione è di tutto riguardo stante l’immenso cono precettivo della norma sulla prescrizione: nel processo civile la prescrizione integra un’eccezione preliminare di merito, da sollevare con tempestività ad ...
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19/12/11
La presente chiosa trae spunto da un episodio, ancora al vaglio dei Giudici di Merito, che ha visto coinvolti, da un lato, un giovane atleta tesserato della Lega Nazionale Dilettanti e, dall’altro la polizza assicurativa infortuni stipulata da quest’ultima per i propri tesserati.
Il caso, piuttosto peculiare, reca al centro del dibattito processale il testo contrattuale siglato da Lega Nazionale Dilettanti e Compagnia Assicuratrice.
Si tratta di una polizza infortuni obbligatoria per legge a favore degli atleti per il caso d ...
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01/03/11
La parità di genere tocca anche i servizi finanziari, giungendo a rimuovere situazioni di reverse discrimination con esiti parodossali. E’ quanto accaduto con le polizze di assicurazione, per le quali una direttiva antidiscriminazione nel settore dei servizi consentiva il permanere delle discriminazioni di sesso nella determinazione dei premi, in molti rami favorendo le donne, che spesso risultano meno rischiose secondo i criteri statistici e attuariali con cui le assicurazioni determinano i premi.
Una recente pronuncia della Corte di Giustizia interviene sul punto, giungendo al paradosso.
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10/08/10
Per studiare la casistica sulla quale il Tribunale di Parma è intervenuto, in riferimento al richiamato art. 1923, 1º co., c.c., bisogna partire dal fatto che i rami vita, tra l’altro, comprendono:
I. « le assicurazioni sulla durata della vita umana;
II. le assicurazioni di nuzialità e di natalità;
III. le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento»
(art. 2, 1º co., d. lg. 7 settembre 2005, n. 209, codice delle assicurazioni private. Per approfondimenti, impossibili in questa sede, cfr. Corrias 2008, 223).
Ma l’inquadramento nel punto III dei rami vita non garantisce che il prodotto considerato abbia finalità previdenziale, con la conseguente sottrazione ad azioni esecutive (o cautelari) delle somme erogate dall’assicuratore.
Essa ricorre quando il prodotto stesso:
(a) È connotato dal «rischio demografico», nel senso
«che il regolamento contrattuale attribuisca ad un evento futuro ed incerto, attinente alla vita umana, l’idoneità ad incidere sulla esigibilità e/o sulla determinazione della prestazione dell’assicuratore (artt. 1882 e 1895 c.c.). (Pertanto: N.d.A.), non possono essere qualificate come contratti di assicurazione sulla durata della vita, e quindi non possono essere incluse nel ramo III, quelle polizze le cui condizioni contrattuali siano articolate in modo tale da rendere, di fatto, l’entità e l’effettiva erogazione delle singole prestazioni, per il caso di sopravvivenza e/o per il caso di morte, indipendenti dalla durata della vita della testa assicurata»
(Circolare ISVAP n. 232/D/1998 richiamata da Corrias 2009, 96. Si veda pure Corrias 2009, 95. Cfr. inoltre Rossetti 2002, 223).
(b) L’investitore non soggiace al «rischio di investimento», avendo diritto alla restituzione dell’intero capitale accumulato fino alla prevista scadenza contrattuale, oppure fino al momento del riscatto.
Come emerge dalla sentenza commentata, queste caratteristiche non ricorrono nella fattispecie. Pertanto l’organo giudicante ha correttamente collocato il prodotto al suo esame fuori dai prodotti assicurativi a carattere previdenziale, con la conseguente pignorabilità delle somme corrisposte dall’assicuratore.
Ancorché pronunciata sul diverso problema se il curatore potesse ottenere il «riscatto di una polizza sulla vita, di cui era beneficiario il socio fallito», la sentenza delle Sezioni Unite richiamata in motivazione ed ampiamente analizzata in dottrina fornisce un ulteriore criterio per distinguere l’assicurazione sulla vita a carattere previdenziale dall’investimento a connotazione esclusivamente finanziaria
[si veda Cass., sez. Un., 31 marzo 2008, n. 8271, CorG, 2008, 1405; Fa, 2008, 1278; faCImpr, 2008, 519; FI, 2008, I, 1434; GI, 2008, 1699; GC, 2008, I, 2140; RCP, 2008, 1280; RR, 2008, (5), 34. Tra i commenti si ricordano: Bonaccorsi di Patti 2008, 524; Finardi 2008, 1281; Spiotta 2008, 1701; Tina 2009, 29].
Bisogna infatti chiedersi: nel prodotto in esame prevale l’accumulazione di un capitale, al quale attingere nell’«età post lavorativa», ovvero c’è solo il fine di investire correttamente il denaro, migliorandone così la «naturale fruttuosità»?
Una risposta valida in assoluto non esiste, dovendosi analizzare la singola fattispecie.
Stante la possibilità di qualificare — almeno in astratto — un prodotto assicurativo come previdenziale o di puro investimento, è prevedibile che la sentenza in esame avrà grande peso — oltre che rispetto ai procedimenti esecutivi individuali, come quello analizzato dal giudice di Parma — anche nell’ambito fallimentare.
Il curatore, infatti, sosterrà che il prodotto in questione, pur formalmente qualificato «assicurazione sulla vita», in realtà non ha nulla di previdenziale. Pertanto le somme erogate dalla Compagnia assicuratrice, pignorabili nell’esecuzione individuale, vanno acquisite all’attivo della procedura concorsuale.
Il fallito, ovviamente, riterrà il contrario. A suo avviso, si applica l’art. 46, 1º co., n. 5), l. fall. Stante il carattere previdenziale della polizza, in altri termini, le somme corrisposte dall’assicuratore rientrano tra «le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge», escluse dalla massa attiva del fallimento dalla predetta disposizione.
In definitiva, dalla sentenza in esame si trae un valido aiuto nel contemperare il giusto soddisfacimento dei creditori con la creazione di un adeguato trattamento pensionistico integrativo.
Bibliografia
Bonaccorsi di Patti D.
2008 Effetti del fallimento dell’assicurato sul contratto di assicurazione sulla vita. In FaCImpr, 524.
Carlevale C.
2007 I prodotti assicurativi finanziari. In Ass, I, 651.
Corrias P. E.
2008 I contratti di assicurazione dei rami vita nel nuovo codice delle assicurazioni private. In BBTC, 223.
2009 Previdenza, risparmio ed investimento nei contratti di assicurazione sulla vita. In RDC, 89117.
Finardi D.
2008 Acquisibilità al fallimento delle somme derivanti da polizza vita: intervento delle Sezioni Unite. In Fa, 1281.
Roi M.
2009 Le «nuove» assicurazioni sulla vita: le linked life polices. In Civ (10), 84.
Rossetti M.
2002 Polizze linked e tutela dell’assicurato. In Ass, I, 223.
Severi C.
2009 Funzione previdenziale e limitazione della garanzia patrimoniale. In RCP, 2371.
Spiotta M.
2008 Il curatore non può riscattare la polizza stipulata dal fallito. In GI, 1701.
Tina A.
2009 La legittimazione del curatore fallimentare all’esercizio del diritto di riscatto della polizza vita al vaglio delle Sezioni Unite. In GCo, II, 29.
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A quanto risulta, è la prima volta che (nell’ambito dell’esecuzione individuale) un giudice si interroga sull’applicabilità alle polizze unit linked od index linked (altrimenti note come «prodotti assicurativi finanziari») della disposizione così redatta:
«le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare»
(art. 1923, 1º co., c.c).
[Sulla norma, anche in rapporto al principio di «universalità della responsabilità patrimoniale» ex art. 2740, 1º co., c.c., cfr. Severi 2009, 2371. Sui «prodotti assicurativi finanziari» v. Carlevale 2007, 651. Infine, rispetto alle polizze unit linked od index linked si legga Roi 2009, 84].
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22/02/10
Differenza tra “mala gestio” propria e “mala gestio” impropria.
La sentenza in commento affronta con rigore la problematica della c.d. “mala gestio propria”, evidenziando esplicitamente la differenza tra “mala gestio propria” e mala gestio impropria”.
La mala gestio propria è domanda autonoma.
Definita la domanda di mala gestio impropria quale domanda implicita in quella con la quale si chiede l'integrale risarcimento del danno, la Suprema Corte evidenza invece, per la domanda tendente a veder riconosciuta la “mala gestio propria”, la portata autonoma della stessa.
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11/02/10
Ci si è chiesti, in giurisprudenza, se il rifiuto ingiustificato, da parte della società assicuratrice, alla richiesta di accesso, costituisca “mala gestio”.
La risposta è stata per la negativa, con accurata motivazione che, di seguito, si riproduce.
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10/02/10
Il comportamento dell'impresa assicuratrice - l'accoglimento.
Il comportamento dell'impresa assicuratrice – il rigetto.
Il reclamo all'ISVAP.
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09/02/10
Quando (temporalmente) può essere esercitato il diritto di accesso?
Come deve essere esercitato il diritto di accesso?
Quale dev'essere il contenuto della richiesta di accesso?
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08/06/11
Il Tribunale di Milano affronta la questione sulle clausole claims made inserite nei contratti di assicurazione dando delle indicazioni nuove sull'interpretazione delle stesse.
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16/12/08
Aurelio Candian era professore ordinario di diritto privato a Milano, esperto di assicurazioni, ultimo allievo del grande Gianguido Scalfi - Pubblichiamo qui sotto un ricordo di Giovanni Cannavò, Presidente della 'Melchiorre Gioia' - Nell'allegato alcune foto che si sfogliano volentieri
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27/10/08
La legge di conversione n. 166 del 27 ottobre 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 ottobre 2008, ha modificato l’art. 3 del decreto legge 28 agosto 2008 n. 134.
In virtù di tale modifica, il comma secondo dell’art. 2952 c.c. è stato così riformulato: “Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda”.
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19/05/08
Poiché la garanzia di affidabilità richiesta all’agente di assicurazione consiste, in primo luogo, nella capacità di assolvere ai propri obblighi, ed in particolare a quelli che attengono al deposito ed alla gestione di denaro altrui, la diligenza richiesta non può considerarsi limitata alla mera assenza di comportamenti dolosi, volti ad appropriarsi indebitamente, o comunque a trattenere per un tempo superiore al dovuto, le somme delle quali è depositario, estendendosi alla diligenza necessaria ad assicurare la sollecita consegna delle suddette somme agli aventi diritto.
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03/04/07
Come la coassicurazione, la riassicurazione è uno degli strumenti tipizzati per consentire la ripartizione del rischio tra più assicuratori. Le norme generali sul contratto di riassicurazione, come quelle sul contratto di assicurazione, sono ancora oggi contenute proprio nel codice civile, agli articoli da 1928 a 1931, in un apposito Capo XX del Titolo III del Libro IV. Il contratto di riassicurazione, rintracciato per la prima volta in un documento genovese del 1370, nel XVII secolo era già diventato di pratica corrente a Venezia, definito ‘sicurtà per ritocco’ e compreso tra gli otto modi di ‘toccar sicurtà’ con cui un primo soggetto, detto assicuratore, che aveva scommesso contro il pagamento di un premio con un altro soggetto (assicurato) il valore di un’operazione commerciale (tipicamente un viaggio in mare) ed un secondo operatore (il riassicuratore) che, dietro ricompensa, aveva l’obbligo di rimborsarlo, totalmente o parzialmente, nel caso in cui questi avesse dovuto, in seguito ad un sinistro, pagare la scommessa. Questo contratto, secondo la letteratura giuridica antica e recente , è stato inquadrato come una delle specie del contratto di assicurazione. Altri hanno invece ravvisato in esso un tipo contrattuale diverso da quello dell’assicurazione, ricomprendendo la riassicurazione tra i contratti di mandato o fideiussione, o vedendovi una forma di associazione in partecipazione, di contratto di finanziamento o, ancora, un contratto d’assicurazione aperto all’adesione dei riassicuratori. Da ultimo, tuttavia, si è affermata prima all’estero e poi, per adesione, anche da noi, la tesi secondo la quale la riassicurazione è vista come uno strumento volto al trasferimento del rischio dell’assicuratore al riassicuratore.
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29/09/05
Nella sentenza in epigrafe la Suprema Corte si pronuncia sul contrasto, all’interno di un contratto concluso mediante moduli o formulari, tra una clausola vessatoria che fa parte delle condizioni generali di contratto e che è stata debitamente sottoscritta, ed una clausola che rientra, invece, tra le condizioni particolari dello stesso contratto e che è più favorevole all’aderente. Nella fattispecie, con riguardo ad un contratto di assicurazione, il contenuto della clausola vessatoria ne prevedeva il tacito rinnovo qualora non fosse intervenuta, entro i tre mesi precedenti alla scadenza, una formale disdetta. La clausola particolare prevedeva, di contro, la cessazione dello stesso contratto alla prevista data di scadenza, senza la necessità di ulteriori comunicazioni.
La pronuncia della Suprema Corte, pur riconoscendo adeguata e sufficiente la motivazione del Tribunale nel ritenere la prevalenza delle clausola generale vessatoria su quella particolare, dà atto comunque di una cattiva interpretazione da parte del giudice dell’appello del criterio ermeneutico della buona fede, poiché sarebbe stato contrario a quest’ultima, non riconoscere che nella fattispecie fossero da ritenersi operanti le condizioni particolari, dal momento che quest’ultime erano state richiamate espressamente nella polizza, mentre la clausola che prevedeva un obbligo di disdetta tre mesi prima della scadenza, rientrava nell’elenco delle condizioni generali che dovevano essere approvate in calce ad un modulo base già predisposto unilateralmente e non modificabile.
La circostanza dedotta dalla parte secondo la quale vi sarebbero state anche altre condizioni particolari, indicate in un apposito riquadro dello stesso modulo a ciò predisposto, che erano incompatibili con altre condizioni generali, e l’osservazione che a nulla sarebbe valso riempire tale riquadro se comunque fossero state sempre da ritenersi prevalenti le condizioni generali di contratto, non veniva presa in considerazione perché non dedotta in grado di appello.
In ogni caso, la Suprema Corte riconosce che l’avverbio “espressamente” riferito alle modalità con cui sarebbe dovuto avvenire il richiamo alle clausole particolari indicate nella polizza, andava interpretato, prima di tutto come “ appositamente”, secondo la lingua italiana, e poi, “ in modo chiaro e specifico”, sicché sarebbe stato, comunque ammissibile anche un richiamo generico a tutte le clausole particolari.
La stessa Corte ribadisce, pertanto il principio sancito all’art. 1362 c.c., secondo il quale nell’interpretazione letterale del contratto è necessario soffermarsi anche sul significato semantico delle parole. Errando nell’interpretazione del contratto, il Tribunale ha altresì violato la disposizione secondo la quale, le clausole inserite in moduli o formulari già predisposti sono da interpretarsi, nel caso di ambiguità, nel senso più favorevole all’aderente, che non le ha predisposte.
In particolare, l’errore del giudice dell’appello è da individuarsi su un’erronea ricostruzione della volontà delle parti indotta forse dalla considerazione del fatto che una clausola che per legge richiede una ulteriore sottoscrizione sarebbe stata “più voluta” dalle parti rispetto ad una clausola che richiede un’ordinaria sottoscrizione e quindi sarebbe dovuta prevalere su quest’ultima.
La pronuncia favorevole della Suprema Corte , non riconosce, dunque, nel modo più assoluto, la conformità al diritto di un simile modo di procedere, non rientrando assolutamente tale presunzione tra le norme di interpretazione oggettiva, né soggettiva del codice.
La Corte, ribadisce, invece, ancora una volta, la necessità di tutelare il contraente debole che non è stato parte di una effettiva attività di contrattazione, interpretando a suo favore i contenuti dubbi del contratto e superando di tal guisa, anche le eventuali, apparenti contraddizioni.
Si osserva che sarebbe stata sufficiente sin dall’inizio un’applicazione pedissequa degli artt. 1341 e 1342 c.c. per escludere qualsiasi problema interpretativo del contratto. Sulla base del principio della libertà contrattuale sancito dal nostro ordinamento, le parti possono decidere in qualsiasi momento, purché di comune accordo, di mutare i criteri di regolamento dei propri interessi; ed è da questo assoluto rispetto della libertà contrattuale, che deriva l’ulteriore principio secondo il quale i patti che si aggiungono o intervengono a modificare precedenti accordi debbano necessariamente prevalere su di essi, nella misura in cui siano con questi incompatibili. Tali considerazioni, si ribadisce, sarebbero state di per sé sufficienti a risolvere la questione prospettata in sentenza, nel senso della prevalenza delle clausole particolari aggiunte e presenti in un’apposita area dello stesso modulo contrattuale. Al riguardo, in particolare, non sembrano esserci dubbi in ordine alla priorità temporale delle clausole già contenute nello stesso modulo come condizioni generali di contratto, rispetto a quelle particolari che si aggiungono nell’ apposito riquadro. Le prime, infatti, al contrario delle seconde, per definizione, sono state già precedentemente predisposte, tutte insieme ed unilateralmente, da uno solo dei due contraenti per disciplinare in modo uniforme una pluralità di contratti. Esse sono destinate, dunque, solo ad essere lette dal contraente aderente ed il più delle volte approvate, tutte insieme, in un’unica clausola che le richiama genericamente, come sembra avvenga anche nella fattispecie della sentenza in epigrafe.
Si mette ora da parte il fatto che spesso, materialmente, all’atto della sottoscrizione di un contratto, non venga sufficientemente richiamata l’attenzione dei futuri aderenti, da parte dei predisponenti, sulle effettive implicazioni di una marea di righe di scrittura spesso di carattere anche troppo piccolo per poter essere lette agevolmente.
Si accantona anche, il fatto che, il più delle volte, il contenuto di tali clausole risulta ostico per un’ampia categorie di persone ( più ampia di quanto non si pensi). Non di rado i contraenti sono invitati ad apporre in un angolino del modulo una sottoscrizione in più, come se questa fosse la prassi.
Si tratta di comportamenti che si riscontrano, purtroppo con eccessiva frequenza nella pratica e che talora superano i limiti della buona fede richiesta dall’ordinamento anche nella fase precontrattuale o in senso lato, delle trattative ( ammesso, cioè, che in tali casi vi sia sempre effettivamente spazio per quest’ultime).
Si osserva, in ogni caso, che il codice ha inteso superare anche l’ulteriore problema relativo agli effetti di una non attenta e globale sottoscrizione di clausole, non tutte volute dalla parte aderente. Nel caso in cui, infatti, le parti omettano di cancellare alcune clausole non volute, ma disciplinino ulteriormente in modo difforme la stessa materia, quest’ultima regolamentazione contrattuale, prevarrà ugualmente ed automaticamente su quella “ non voluta”, purché sia ad essa successiva ( art. 1342 c.c.).
Nel codice, peraltro, non vi è menzione di eccezioni a tale disposizione nel caso in cui la clausola derogata appartenga alla categoria delle clausole vessatorie che necessitano di un’ulteriore sottoscrizione.
Quando queste ultime sono sottoscritte in gruppo, ( questione che in passato ha molto impegnato la giurisprudenza), occorrerebbe forse che quelle che non interessano vengano singolarmente estrapolate dalle restanti cui si riferisce la sottoscrizione. Tuttavia, poiché per le clausole vessatorie è sufficiente la mancanza della sola ulteriore sottoscrizione, per determinarne l’inefficacia, l’effetto della mancanza di tale sottoscrizione è equipollente a quello della cancellazione intenzionale di una clausola ordinaria. La cancellazione dal contratto di una clausola ordinaria non voluta dalle parti, però, come si è visto, non è richiesta dal codice, quando ad essa sia aggiunta un’ulteriore clausola non compatibile, che viene pertanto considerata , automaticamente prevalente.
Non si vede dunque quale necessità vi sia di distinguere tra clausole ordinarie e clausole vessatorie nell’applicazione del normale criterio di prevalenza enunciato. La sottoscrizione ulteriore di una clausola vessatoria, infatti, si ribadisce, non dovrebbe essere considerata diversamente dalla mancata cancellazione di una clausola ordinaria. L’inserimento ulteriore di clausole incompatibili, dovrebbe, pertanto, ritenersi sempre automaticamente prevalente (magda m. rocca).
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