12/03/12
Il quarto comma dell'articolo 144 del Codice delle Assicurazioni esplicitamente dispone che l'azione diretta, spettante al danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione, è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile;
"il cittadino italiano, che conviene un cittadino straniero dinanzi al giudice italiano per il risarcimento del danno da incidente stradale, non può beneficiare del maggior termine prescrizionale stabilito nello Stato a cui quest'ultimo appartiene, perché si applica la "lex fori", senza che rilev ...
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01/03/12
L'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta
“il termine dilatorio previsto dall'art. 145 c.assicur. - sessanta giorni aumentati sino a novanta in caso di sinistri con danni alle persone, da rispettare a pena di improcedibilità dell'azione finalizzata a ottenere il ristoro dei danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale -, decorre dal momento in cui il danneggiato abbia richiesto all'assicurazione il risarcimento del danno a mezzo di lettera ...
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10/02/12
La pubblicità utilizzata per i prodotti delle imprese di assicurazione è effettuata avendo riguardo alla correttezza dell'informazione ed alla conformità, rispetto al contenuto della nota informativa e delle condizioni di contratto, cui i prodotti stessi si riferiscono (i medesimi principi devono essere rispettati anche quando la pubblicità è autonomamente effettuata dagli intermediari): l'ISVAP sospende in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, la diffusione della pubblicità in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni in materia di trasparenza e correttez ...
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07/02/12
Tutte le notizie, le informazioni e i dati, in possesso dell'ISVAP in ragione della sua attività di vigilanza, sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni (sono, però, fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini su violazioni sanzionate penalmente).
I dipendenti dell'ISVAP, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al presidente dell'ISVAP tutte le irregolarità constatate, anche se costituenti reato perseguibile d'ufficio. I dipendenti de ...
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03/02/12
La vigilanza concernente l'attività assicurativa ha per scopo la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, mirando ad ottenere trasparenza e correttezza nei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore assicurativo.
Gli obiettivi perseguiti riguardano, in particolare, la stabilità, l'efficienza, la competitività e il buon funzionamento del sistema assicurativo, la tutela degli assicurati (e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative), nonché l'informazione e la protezione dei ...
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31/01/12
Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è surrogato,
“il diritto di rivalsa dell'impresa assicuratrice, cessionaria del portafoglio dell'impresa in liquidazione coatta amministrativa, nei confronti del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, per le somme pagate per sinistri verificatisi dopo la pubblicazione del decreto di liquidazione (ai sensi dell'art. 3 del d.l. 26 settembre 1978 n. 576, conv. con modificazioni nella l. 24 novembre 1978 n. 738), trova ragione giustificatrice nel mancato percepimento dei premi delle relative polizze, in ...
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23/01/12
L'azione per il risarcimento del danno deve essere esercitata esclusivamente nei confronti dell'impresa designata; la CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada può, tuttavia, intervenire nel processo, anche in grado di appello.
Il responsabile del danno deve essere convenuto in giudizio solamente nelle seguenti tre ipotesi:
quando il veicolo o natante, che ha cagionato il sinistro, non risulti coperto da assicurazione;
quando il veicolo sia stato spedito nel territorio della Repubblica italiana da ...
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16/01/12
Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è amministrato, sotto la vigilanza del Ministero delle attività produttive, dalla CONSAP, con l'assistenza di un apposito comitato.
Il Ministro delle attività produttive disciplina, con regolamento (Regolamento recante condizioni e modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada: D.M. 28 aprile 2008 n. 98), le condizioni e le modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada, ...
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13/01/12
È istituito, presso l'ISVAP, il Centro di informazione italiano, per consentire agli aventi diritto di chiedere il risarcimento a seguito di un sinistro derivante dalla circolazione dei veicoli a motore nei casi descritti nel presente capitolo.
A tale fine l'ISVAP può stipulare apposite convenzioni, a titolo gratuito, con enti pubblici o privati che già detengano e gestiscano le informazioni necessarie per l'organizzazione e il funzionamento del Centro di informazione italiano.
Il Centro di informazione italiano è incaricato ...
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10/01/12
Si applicano anche agli incidenti provocati dai veicoli di Stati terzi ammessi alla circolazione nel territorio comunitario ed assicurati nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 125 C.d.A.:
l'articolo 300 C.d.A., relativo ai sinistri causati da veicoli non identificati o non assicurati;
l'articolo 301 C.d.A., relativo ai rimborsi a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada.
In caso di sinistro (cfr., amplius, "Le azioni a tu ...
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19/12/11
Il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69), in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, prevede l'obbligo del previo esperimento della procedura di mediazione anche con riferimento al risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti - cfr. amplius, Riccardo Mazzon, Il danno da circolazione, Utet, Torino 2010 -:
...
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15/11/11
Recita l'articolo 149 del Codice delle Assicurazioni che, in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.
E' questa la c.d. procedura di risarcimento diretto - vedi, amplius, "Le azioni a tutela del danneggiato da circolazioni stradale", Giuffrè, Milano 2011 -, e riguarda:
i danni al veicolo;
i danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato;
i danni alle cose trasportate di proprietà del conducente;
il danno alla persona subito dal conducente non responsabile, se risulta contenuto nel limite delle cc.dd. micropermanenti.
La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero, nè al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato.
L'impresa assicuratrice, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime.
Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l'impresa di assicurazione provvederà al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione (e il danneggiato sarà tenuto a rilasciare quietanza liberatoria, valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione).
L'impresa di assicurazione, entro quindici giorni, in ogni caso corrisponderà la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta: la somma, in tale modo corrisposta, sarà da imputatarsi all'eventuale liquidazione definitiva del danno.
In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto (ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall' articolo 148 del Codice delle assicurazioni, o comunque in caso di mancato accordo, il danneggiato potrà proporre l'azione diretta di cui all' articolo 145, comma 2, Codice delle Assicurazioni, nei confronti della propria impresa di assicurazione.
Peraltro, l'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile potrà, nel caso il danneggiato abbia proposto azione solo nei confronti della propria assicurazione, chiedere di intervenire nel giudizio, così estromettendo l'altra impresa (riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato e ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto).
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11/11/11
L'obbligo di proporre al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta deve, esser espletato dall'assicurazione nei termini precisati dal Codice delle assicurazioni.
L'impresa di assicurazione - vedi, amplius, "Le azioni a tutela del danneggiato da circolazioni stradale", Giuffrè, Milano 2011 -, inoltre, pur potendo richiedere ai competenti organi di polizia le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla residenza e al domicilio delle parti e alla targa di immatricolazione o altro analogo segno distintivo, non può giustificare il proprio ritardo con eventuali disagi sofferti nell'espletamento di tali attività di ricerca.
Tuttavia, il termine di cui sopra può, in alcuni casi specificati dal legislatore, esser prorogato.
Innanzitutto, il danneggiato con lesioni personali, dopo aver effettuato la rituale richiesta risarcitoria e, dunque, pendente il termine di novanta giorni, non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona da parte dell'impresa; qualora ciò accada, i termini suddetti, ex lege, sono senz'altro sospesi.
Inoltre, nel caso la richiesta di risarcimento proveniente dal danneggiato risulti incompleta, l'impresa di assicurazione richiederà al danneggiato medesimo, entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, le necessarie integrazioni.
In tal caso, i termini vengono interrotti, per ricominciare a decorrere nuovamente (e, si deve intendere, integralmente) dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.
Nel caso l'assicurazione, espletate le proprie ricerche ed effettuate le proprie considerazioni, opti per l'offerta di una somma, il danneggiato, ricevuta la dichiarazione d'offerta, può:
dichiarare di accettare la somma offerta;
comunicare la propria non accettazione;
non comunicare alcunché.
Nel primo caso, l'impresa provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione d'accettazione.
Anche nel secondo caso, peraltro, entro ugual termine (quindici giorni) l'impresa corrisponde la somma offerta al danneggiato (che, in tal caso, non ha accettato l'offerta) e detta somma, in tal modo corrisposta, verrà imputata nella liquidazione definitiva del danno.
Nel terzo caso, qualora decorrano trenta giorni dalla comunicazione d'offerta (a cura dell'assicurazione), senza che l'interessato abbia fatto pervenire alcuna risposta, l'impresa dovrà corrispondere al danneggiato la somma offerta e ciò entro quindici giorni dallo scadere del termine entro il quale doveva intervenire l'accettazione o il rifiuto (da parte del danneggiato); la somma, ovviamente, anche in questo frangente verrà imputata nella liquidazione definitiva del danno.
V'è da aggiungere che il legislatore, al fine di agevolare la trattativa e di sollecitare l'assicurazione ad una pronta ed equa risposta verso le aspettative del danneggiato, ha previsto alcune conseguenze pratiche, automaticamente collegate alla verificazione di determinate situazioni.
Innanzitutto, agli effetti dell'applicazione delle disposizioni sulla trattazione stragiudiziale del danno, nel senso sopra descritto, l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato l'eventuale inadempimento da parte dell'assicurato dell'obbligo di avviso del sinistro di cui all'articolo 1913 del codice civile.
In secondo luogo e se la diatriba sfocia in lite giudiziaria, in caso di sentenza a favore del danneggiato, quando la somma offerta risulti inferiore alla metà di quella liquidata, al netto di eventuale rivalutazione ed interessi, il giudice deve trasmette, contestualmente al deposito in cancelleria, copia della sentenza all'ISVAP, per gli accertamenti relativi all'osservanza delle disposizioni ut supra descritte.
Ulteriormente, è previsto che l'impresa, quando corrisponda (oltrecché la liquidazione del danno) anche compensi professionali (per l'eventuale assistenza prestata da professionisti), sia tenuta a richiedere la documentazione probatoria relativa alla prestazione stessa e ad indicarne il corrispettivo separatamente, rispetto alle voci di danno, nella quietanza di liquidazione; ancora, l'impresa che abbia provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al professionista, ne darà comunicazione al danneggiato, indicando l'importo corrisposto - cfr. amplius, Riccardo Mazzon, Il danno da circolazione, Utet, Torino 2010.
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08/11/11
Con le finalità in diverso contributo descritte, la lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, cui segue possibile canovaccio, va inviata, prudenzialmente:
alla propria impresa di assicurazione, sia presso la sede che presso l'ufficio sinistri competente per territorio;
all'impresa che assicura il veicolo (o i veicoli) ritenuto (i) responsabile (i), sia presso la sede che presso l'ufficio sinistri competente per territorio;
al proprietario (presso la sua residenza) del veicolo in cui il danneggiato risulti trasportato;
al proprietario (presso la sua residenza) del veicolo che si assuma responsabile del sinistro;
al conducente (presso la sua residenza) del veicolo in cui il danneggiato risulti trasportato;
al conducente (presso la sua residenza) del veicolo che si assuma responsabile del sinistro.
Si veda, inoltre per i sinistri accaduti all'estero, per i casi in cui debba intervenire il Fondo per le vittime della strada, per i danneggiati dalla circolazione in Italia di veicoli a motore e natanti immatricolati o registrati all'estero, "Le azioni a tutela del danneggiato da circolazioni stradale", Giuffrè, Milano 2011).
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05/11/11
L'individuazione dei destinatari della richiesta di risarcimento, integrante anche condizione di proponibilità della domanda risarcitoria, riveste particolare importanza: anche l'articolo 145 del codice delle assicurazioni, infatti, menziona, genericamente, quale destinatario di detta richiesta, “...l'impresa di assicurazione....", con terminologia sostanzialmente analoga a quella utilizzata dal previgente art. 22 della l. n. 990/1969, dal quale risultava che detta richiesta dovesse essere indirizzata "...all'assicuratore....".
La genericità dell'espressione utilizzata aveva fatto sorgere, presso la dottrina e giurisprudenza, sotto la vigenza dell'abrogata legge n. 990/1969, un acceso dibattito circa la possibilità di indirizzare la richiesta di risarcimento, presupposto processuale dell'esperimento dell'azione diretta giudiziale, in luoghi diversi dalla sede legale dell'impresa, unico indirizzo invece deputato, ai sensi del codice di procedura civile, a ricevere l'eventuale atto introduttivo del giudizio di risarcimento del danno (vedi, amplius, "Le azioni a tutela del danneggiato da circolazioni stradale", Giuffrè, Milano 2011).
Pur prescindendo dall'intervento chiarificatore rappresentato dall'articolo 10, d.P.R. n. 45/1981 (il quale stabiliva il principio della idoneità della richiesta anche ove inviata all'agenzia presso la quale è stato stipulato il contratto), a seguito del quale, effettivamente, il dibattito in materia poteva dirsi sopito, la questione è oggi risolvibile semplicemente sulla base della corretta interpretazione della natura della richiesta di cui all'articolo 145 del codice delle assicurazioni, giacché, in assenza di specifica disciplina, l'efficacia della richiesta risarcitoria stragiudiziale, prevista da detta disposizione, deve ritenersi regolata dalle norme generali del codice civile, riguardanti gli atti unilaterali recettizi, e cioè gli artt. 1334 e 1335 del codice civile, con la conseguenza che l'atto recettizio-richiesta risarcitoria si presume pervenuto a conoscenza del destinatario quando giunge al suo indirizzo.
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22/10/11
Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato deve, oggigiorno, essere risarcito (anche) dall'impresa di assicurazione che assicurava il veicolo sul quale il trasportato stesso era a bordo al momento del sinistro, e ciò a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
Tale regola è contenuta nell'articolo 141 del Codice delle Assicurazioni (D. Lgs. 209/2005), il quale, peraltro, precisa come un tanto valga esclusivamente entro il massimale minimo di legge, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, qualora il veicolo di quest'ultimo sia coperto per un massimale superiore a quello minimo.
La regola va integrata con quanto previsto dall'articolo 140 del Codice medesimo: se, infatti, vi siano più persone danneggiate nello stesso sinistro e il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, i diritti delle persone danneggiate nei confronti dell'impresa di assicurazione sono proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza delle somme assicurate.
L'impresa di assicurazione che, decorsi trenta giorni dall'incidente e ignorando l'esistenza di altre persone danneggiate, pur avendone ricercata l'identificazione con la normale diligenza, ha pagato ad alcuna di esse una somma superiore alla quota spettante, risponde verso le altre persone danneggiate nei limiti dell'eccedenza della somma assicurata rispetto alla somma versata; in questo caso, le altre persone danneggiate, il cui credito rimanesse insoddisfatto, hanno diritto di ripetere, da chi abbia ricevuto il risarcimento dall'impresa di assicurazione, quanto sarebbe loro spettato in applicazione di detta normativa.
Nei giudizi promossi fra l'impresa di assicurazione e le persone danneggiate sussiste litisconsorzio necessario, con applicazione dell'articolo 102 del codice di procedura civile: l'impresa di assicurazione può, peraltro, effettuare il deposito di una somma, nei limiti del massimale, con effetto liberatorio nei confronti di tutte le persone aventi diritto al risarcimento, se il deposito è irrevocabile e vincolato a favore di tutti i danneggiati.
Per ottenere il risarcimento, il terzo trasportato dovrà promuovere, nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, la procedura di risarcimento prevista dall'articolo 148 del Codice delle Assicurazioni (sulla quale vedi, amplius, "Le azioni a tutela del danneggiato da circolazioni stradale", Giuffrè, Milano 2011).
L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata, dal trasportato e nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro, nei termini di cui all'articolo 145 del Codice delle Assicurazioni ; l'impresa di assicurazione del responsabile civile potrà, in ogni caso, intervenire nel giudizio ed estromettere l'impresa di assicurazione del veicolo trasportante, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato.
Si applicheranno, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV del Codice delle Assicurazioni (e dunque gli articolo che vanno dal 143 al 150: cfr. amplius,Riccardo Mazzon, Il danno da circolazione.
L'impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento avrà diritto di rivalsa, nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 150 del Codice delle Assicurazioni.
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20/07/11
Sussiste l’obbligo di copertura, da parte del Fondo di garanzia per le vittime della strada, in caso di danno derivante da fatto doloso, ed è stata affermata, in caso di furto di veicolo, la piena copertura assicurativa del danno provocato dolosamente dal conducente.
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18/07/11
Il sinistro stradale provocato con dolo è disciplinato, a tutti gli effetti, secondo i principi generali.
Premesso, infatti, che la responsabilità ex articolo 2054 del codice civile non è che una specificazione di quella prevista dall'articolo 2043, stesso codice; e premesso altresì che l’articolo 1917 (medesimo codice, il quale esclude dall'assicurazione il danno derivante da fatti dolosi) non costituisce il paradigma tipico della responsabilità civile da circolazione stradale (la quale, invece, trova collocazione nelle leggi della r.c.a. e nelle direttive europee) ne consegue non solo l’obbligo della compagnia, che fornisce la copertura assicurativa al mezzo, di risarcire anche i danni conseguenti da fatto doloso ma anche il corretto convincimento secondo il quale, in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, sono inopponibili, al danneggiato, le clausole limitative della copertura alla responsabilità per i danni “involontariamente cagionati”: l'assicuratore sarà sempre, pertanto, obbligato, nei confronti dei terzi, al risarcimento dei danni derivanti da un incidente stradale doloso, salvo il diritto di ripetere, dall'assicurato o, se dal caso, dal terzo conducente, quanto versato al danneggiato (cfr. "Le azioni a tutela del danneggiato da circolazioni stradale", Giuffrè, Milano 2011).
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03/10/10
In linea di principio, in tema di assicurazione della responsabilità civile, derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, è necessario distinguere tra obbligazione diretta dell’assicuratore verso il danneggiato e obbligazione dell’assicuratore medesimo nei confronti del danneggiante-assicurato e, conseguentemente, tra “mala gestio” (impropria) relativa ai rapporti assicuratore-danneggiato e “mala gestio” (propria) inerente, invece, i rapporti assicuratore-assicurato/danneggiante.
La responsabilità ultramassimale per “colpevole ritardo” (pure indicata, ma impropriamente, come mala gestio) trova titolo in un comportamento ingiustificatamente dilatorio della Compagnia Assicuratrice a fronte della richiesta del danneggiato, trascorso inutilmente il termine di cui all’art. 145 d.lgs. 209/2005 (già art. 22, l. 990/69), alla cui scadenza la medesima - pertinentemente ed opportunamente posta nelle condizioni di autodeterminarsi in ordine all’an ed al quantum della somma dovuta a titolo di risarcimento - è da considerarsi automaticamente in mora. In linea di massima, l’assicuratore è obbligato, nei confronti del sinistrato, entro i limiti del massimale (obbligazione pecuniaria che non si trasforma in debito di valore).
Tuttavia, se – nell’adempiere la propria obbligazione – cade in mora, può essere obbligato oltre il limite del massimale stesso per inadempimento ex art. 1224 c.c., senza che - per ciò stesso - sia dia altra prova del danno, quanto agli interessi maturati sul massimale per il tempo della mora ed al saggio legale. Oltre questo livello, invece, può essere tenuto - ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1224, co. 2 cod. civ. - solo in presenza di allegazione di prova (anche ricorrendo a presunzioni) del maggior danno.
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15/09/10
Se, in linea di principio, il danneggiato non è obbligato a riparare il mezzo scegliendo l'officina più economica, la giurisprudenza ha comunque precisato che non possono far carico al responsabile le somme che il danneggiato abbia eventualmente erogato in misura superiore al costo normalmente praticato in una determinata zona.
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