Risarcire sino in fondo le vittime,
proteggere i soggetti deboli, far respirare i nuovi diritti
Assicurazioni / responsabilità civile

07/05/12

“RC SANITARIA E ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA: FUGA O SOLUZIONE CONDIVISA?” - Pisana RUOL RUZZINI

Fenomeno largamente risaputo è ormai l’enorme difficoltà legata all’assicurazione della responsabilità medica sia individuale che collettiva. I dati ANIA in questo senso sono impietosi: dal 1994 al 2008 la percentuale di incidenza dei premi raccolti nella c.d. Responsabilità Civile Sanitaria all’interno della Responsabilità Civile Generale è passata dal 2,9% al 14,6%; ciò nonostante la media ponderata del rapporto sinistri/premi del settore è rimasto superiore al 166%: quindici anni consecutivi senza la possibilità per le imprese di assicurazione di ottenere un ritorno del proprio capitale investito con l’entrat ...

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14/02/12

"IL POTERE SANZIONATORIO IN CAPO ALL'ISVAP" - Riccardo MAZZON

2. Le sanzioni che l'ISVAP può irrogare.

 

Al fine di rendere maggiormente efficace l'intervento della vigilanza, sono previste diverse sanzioni, a carico di chi viola le disposizioni maggiormente importanti; ad esempio, quanto all'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti:

l'inosservanza degli obblighi di trasparenza delle condizioni di premio e di contratto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro diec ...
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11/03/11

"INDENNITA' DOVUTA DALL'ASSICURATORE E PERIMENTO DELLA COSA OGGETTO D'USUFRUTTO" - RM

Qualora l'usufruttuario abbia provveduto all'assicurazione della cosa o al pagamento dei premi per la cosa già assicurata, l'usufrutto si trasferisce sull'indennità dovuta dall'assicuratore.
Se è perito un edificio (assicurato) e il proprietario intende ricostruirlo con la somma conseguita come indennità, l'usufruttuario non può opporsi; l'usufrutto, in questo caso, si trasferisce sull'edificio ricostruito; se, però, la somma impiegata nella ricostruzione è maggiore di quella spettante in usufrutto, il diritto dell'usufruttuario sul nuovo edificio è limitato in proporzione a quest'ultima.

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08/02/10

"DIRITTO D'ACCESSO E SINISTRO STRADALE: QUALI ATTI IN POSSESSO DELL'ASSICURAZIONE DEVONO ESSER MESSI A DISPOSIZIONE DELL'INTERESSATO?" - Riccardo MAZZON

L'integrazione regolamentare del diritto d'accesso. 
Le definizioni del regolamento. 
Le tipologie di atti soggette all'accesso. 
Le espresse esclusioni e la possibilità di prendere visione. 
Accesso agli atti riguardanti persone decedute.

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05/02/10

"DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI IN POSSESSO DELL'ASSICURAZIONE: NORMATIVA DI RIFERIMENTO" - RM

L'agevolazione della trattativa tesa ad evitare il contenzioso è anche l'obiettivo della nuova normativa concernente l'accesso agli atti, in possesso dell'assicurazione, da parte del danneggiato (articolo 146 C.d.A.).
Infatti (fermo restando quanto previsto per l'accesso ai singoli dati personali dal codice in materia di protezione dei dati personali), le imprese di assicurazione, esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, sono oggi tenute a consentire ai danneggiati (ed ai contraenti) il diritto di accesso agli atti, a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano.
Il Ministro dello sviluppo economico, con regolamento 29 ottobre 2008, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2008, registro n. 4, foglio n. 135, ha integrato la disciplina relativa al suddetto diritto d'accesso.

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01/02/10

"CIRCOLAZIONE STRADALE E RISARCIMENTO DIRETTO: TRATTATIVA STRAGIUDIZIALE E COMPORTAMENTO DELL'IMPRESA" - RM

La trattativa stragiudiziale nei casi di risarcimento diretto: i casi in cui si applica. 
Il comportamento dell'impresa a cui è pervenuta la richiesta.
Le diverse interpretazioni relative all'azione giudiziaria eventualmente conseguente.

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14/11/09

"SCI CON OBBLIGO DI ASSICURAZIONE"

I GESTORI LA PROPORRANNO ASSIEME ALLO SKIPASS. PRIMA REGOLA DI QUESTO TIPO IN EUROPA

Stretta sulla sicurezza: in Piemonte via alla stagione con la nuova legge. Multe da 250 euro

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18/07/08

Trib. Venezia, sez. III, 18 luglio 2008, n. 1597, gu Guerra - "CONTRATTO DI ASSICURAZIONE E CLAUSOLE INEFFICACI"

“E’ inefficace la clausola contenuta in un contratto di assicurazione che richiami, nella delimitazione dell’oggetto del contratto, un allegato che non si dimostri essere stato parte integrante del contratto firmato dal consumatore.
E’ altresì inefficace la clausola di un contratto di assicurazione che imponga alle parti di ricorrere alla c.d. perizia contrattuale per la determinazione dell’indennizzo”

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02/09/08

"IL DANNO ALLA PERSONA NEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI" - Damiano SPERA

L’oggetto di questa relazione è la disamina delle questioni correlate al danno alla persona nelle ipotesi in cui trovino applicazione gli artt. 138, 139 e 142 del D. Lgs. n. 209/2005, che ha approvato “Il codice delle assicurazioni private” (d’ora in poi chiamato “Codice”).

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20/06/08

Cass. civ., sez. III, 20 giugno 2008, n. 16810, pres. Di Nanni, rel. Segreto - "SOLIDARIETA' TRA COOBBLIGATI E RISARCIMENTO AL DANNEGGIATO"

I responsabili di un sinistro stradale rispondono in solido del risarcimento nei confronti del terzo trasportato in uno dei veicoli coinvolti nell’incidente. Per cui non rinuncia alla solidarietà in esame il danneggiato che si è rivolto in giudizio nei confronti di uno solo degli autori del fatto dannoso oppure ha agito in modo tale da escludere del tutto la responsabilità dell’altro.

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16/05/08

Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2008, n. 12411, pres. Di Nanni, rel. Talevi - "SOLO INDIZIO, NON CONFESSIONE, LE DICHIARAZIONI SFAVOREVOLI DELL'AVVOCATO DELL'ASSICURATO"

Senza un mandato ad hoc le dichiarazioni sullo stato di salute del danneggiato, fatte dall’avvocato all’assicurazione, non possono servire ad individuare il momento da cui inizia a decorrere la prescrizione annuale per il diritto al risarcimento nel caso di polizza infortuni. Perché la valenza di queste comunicazione non ha natura confessoria ma di mero indizio.

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07/05/08

Cass.civ., sez. III, 7 maggio 2008, n. 11193, pres. Preden, rel. Levi - "NECESSARIA LA MESSA IN MORA PER CHIAMARE IN GARANZIA L'ASSICURATORE IN LIQUIDAZIONE"

Niente chiamata in garanzia senza la previa messa in mora dell’assicuratore in liquidazione coatta amministrativa. Infatti, gli assicurati che intendono proporre domanda di garanzia nei confronti della Compagnia sottoposta a procedura concorsuale, facendo valere i diritti derivati dal contratto di assicurazione, sono tenuti ad osservare la condizione di proponibilità di cui all’articolo 22 della legge 990/69 (legge sull’Assicurazione obbligatoria della Rca poi abrogata dal Codice della assicurazioni in vigore dal 2006).

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13/05/08

Cass. civ., sez. lav., ord. 13 maggio 2008, n. 11921, pres. Ciciretti, rel. De Matteis - "IL LAVORATORE INFORTUNATO HA AZIONE DIRETTA VERSO L'ASSICURAZIONE DEL DATORE FALLITO?"

Il lavoratore infortunato per ottenere la liquidazione dei danni può chiederli direttamente alla Compagnia assicuratrice, se il suo datore è fallito?
Sarà la Corte costituzionale a deciderlo in seguito all’ordinanza 11921/08 (qui leggibile come documento correlato) con cui la Cassazione ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1917, secondo comma, Cc per contrasto con gli articoli 3, 35, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l’azione diretta del dipendente nei confronti dell’assicuratore del datore di lavoro per il credito risarcitorio da danno differenziale per infortunio sul lavoro.

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30/04/08

Cass. civ., sez. III, 23 aprile 2008, n. 10597, pres. Preden, rel. Spirito - "EX ART. 10 CO. 1 DPR N. 1124/1965, LA R.C. DEL DATORE NON E' COPERTA DA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA"

Nell’interpretare la clausola di un contratto di assicurazione, con il quale l’assicuratore si obbliga a tenere indenne il datore di lavoro per quanto questi sia tenuto a pagare a norma degli art. 10 e 11 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, il giudice del merito deve individuare la volontà delle parti, secondo i criteri di cui agli art. 1362 ss. c.c., tenendo presente il contenuto normativo delle disposizioni legali, cui le parti hanno rinviato al momento della stipula del contratto di assicurazione. In particolare, dovrà interpretare l’art. 10, comma 1, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nel senso che esso, nel regime anteriore al d.lg. 23 febbraio 2000 n. 38, afferma la responsabilità civile del datore di lavoro per danno biologico e non patrimoniale e la sottrae dalla copertura dell’assicurazione obbligatoria e, quindi, alla regola dell’esonero.

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28/02/08

Cass. civ., sez. III, 28 febbraio 2008, n. 5273, pres. Vittoria, rel. Travaglino - "SOLO L'IMPRENDITORE TITOLARE DELLA POLIZZA PUO' CHIAMARE IN GARANZIA L'ASSICURAZIONE"

La polizza contro i danni sottoscritta dall’imprenditore può formare oggetto di legittima chiamata in garanzia dell’Assicurazione e di conseguente condanna solo con riferimento ai rapporti intercorrenti tra questi due soggetti, ma non è esperibile alcuna azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore.

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31/01/07

D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 – "IL DECRETO BERSANI BIS ALLEGERISCE IL VINCOLO DEI CONTRATTI ASSICURATIVI POLIENNALI"

La formulazione dell’art. 1899 c.c. consentiva il recesso dal contratto, che superava per durata i dieci anni, solo dopo che fosse trascorso il decennio e con preavviso di sei mesi. 

La riforma introdotta dal decreto legge Bersani- bis ridimensiona in maniera sensibile il periodo di vincolo portandolo, da dieci ad un solo anno, a tutto vantaggio delle parti che così possono sottrarsi ad obblighi imposti per un lungo periodo. 

Si prevede espressamente che clausole in contrasto con tale previsione devono considerarsi nulle ai sensi dell’art. 1418 c.c. (massimo palisi).

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13/01/05

Cass. Civ, Sez. III, 13 gennaio 2005, n. 5624, Pres. Fiducia, Rel. Talevi "IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CON CLAUSOLA CLAIMS MADE HA NATURA ATIPICA E LA MEDESIMA CLAUSOLA PUO' ESSERE CONSIDERATA VESSATORIA"

La sentenza n. 5624/05 della Corte di Cassazione si distingue per l’esaustività della ricognizione dei modelli assicurativi (loss assurance, claims made, sunset clause) in tema di risarcimento di danni da responsabilità professionale, ricognizione operata in realtà solo in via negativa, mediante la confutazione delle ampie discettazioni della ricorrente compagnia di assicurazione.
 
La Corte di Cassazione rileva tuttavia la natura atipica del contratto di assicurazione che prevede la clausola claims made, non rientrando infatti tale modello in quella astratta e tipica prevista dall'art. 1917 c.c.. Ed invero, contrariamente a quanto si è inutilmente prodigata di affermare l’impresa assicurativa, in quest’ultima richiamata norma il “fatto”, del quale si chiede copertura, non può essere in alcun modo confuso con la “richiesta di risarcimento”, la quale costituisce pertanto l’oggetto di un modello contrattuale diverso da quello normativo, ma comunque legittimo, non prevedendo l'art. 1932 c.c. l’inderogabilità del primo comma dell’art. 1917 c.c..-

A fronte di tale natura atipica consegue la possibilità (da accertare però caso per caso) della vessatorietà della predetta clausola claims made. Nella specie la corte di appello di Napoli ha ritenuto vessatoria tale previsione, comportando un’evidente limitazione di responsabilità, che avrebbe dovuto quanto meno essere approvata specificamente per iscritto al fine di rendere edotto l'assicurato dello spostamento del rischio assicurato, rispetto a quello che solitamente viene munito di copertura assicurativa in caso di colpa professionale.

La debolezza della decisione della Corte di Cassazione in commento è quella di aver semplicemente posto il problema sulla possibile natura vessatoria della clausola claims made ma di non aver invece approfondito (con la scusa del carattere di legittimità del giudizio) i presupposti generali per giungere a tale dichiarazione di vessatorietà, derogando tale attività ai giudici di merito, con evidente immancabile risvolti di incertezza.

In via del tutto prudenziale dunque si può ritenere opportuno correggere i formulari delle relative polizze assicurative, prevedendo anche per le clausole claims made la doppia sottoscrizione dell’assicurato.

(massimo palisi)

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03/10/05

"CODICE DELLE ASSICURAZIONI: UN'OCCASIONE PERDUTA" - Raniero BORDON

Quali sono i riflessi dell'approvazione del Codice delle assicurazioni sul settore della responsabilità medica? Poco o niente.

Eppure si sarebbero potute introdurre delle riforme semplici ma di grande efficacia, come l'estensione dell'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicurazione che copre il medico e/o la struttura sanitaria. 
L'azione diretta è compatibile anche con un sistema ad assicurazione facoltativa, per di più in un settore come la responsabilità medica dove l'azione risarcitoria è diretta a soggetti (i medici, le ASL) che quasi sempre sono assicurati. L'estensione dell'azione sanitaria alla malpractice medica avrebbe semplificato e reso più celere i risarcimenti per un settore secondo solo alla responsabilità automobilistica per numero ed importanza dei sinistri. Ma questa riforma evidentemente non è stata ritenuta utile.

Curioso è poi il fatto che le norme sul risarcimento del patrimoniale (l'art. 137) e del danno biologico (gli artt. 138 e 139) si riferiscano solo agli incidenti stradali. Per fortuna, verrebbe da osservare, dato il tenore di norme dirette soltanto a ridurre l'ammontare dei risarcimenti, affidando per di più ad organo politico la predisposizione della tabella unica del risarcimento del danno biologico. Visto il precedente della L. 57/2001, c'è da temere il peggio, o sperare che risarcimento il danno esistenziale possa sopperire al ridimensionamento del danno biologico che sembra prospettarsi all'orizzonte. Anche se il riferimento degli artt. 138 e 139 agli "aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato" è inquietante.

Ma questo ridimensionamento riguarderà anche la responsabilità medica, oppure in questo e negli altri settori della responsabilità civile il punto di invalidità avrà un valore diverso rispetto alla r.c. auto? Perché sorgono dubbi e perplessità sulla compatibilità costituzionale di un sistema risarcitorio dove l'infortunio sul lavoro ha un valore, l'incidente stradale un altro, l'errore medico un altro ancora.

Le uniche norme che interessano la responsabilità medica sono comunque gli artt. 173 e 174 sull'assicurazione di tutela legale. In particolare è interessante l'art. 174, che prevede il diritto per l'assicurato di scegliere un legale di propria fiducia. La regola, che conosce alcune eccezioni per i sinistri stradali, è di assoluta importanza perché sancisce un diritto che i medici coinvolti nelle controversie di malpractice dovrebbero sempre esercitare, per la migliore tutela dei propri diritti e dei propri interessi, che non sempre coincidono con quelli della assicurazione che li dovrebbe tutelare.

(Raniero Bordon)

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20/06/05

"A PROPOSITO DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA E DI AZIONE DIRETTA"

La fine delle legislatura, probabilmente, porterà  con sé il disegno di legge presentato dal sen. Antonio Tomassini, di Forza Italia, presidente della Commissione Sanità del Senato, e di professione primario di ginecologia, che si proponeva di dare una risposta a quello che, nella relazione accompagnatoria, viene definito  il "notevole incremento" del contenzioso relativo alle responsabilità professionali del personale medico.

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