Risarcire sino in fondo le vittime,
proteggere i soggetti deboli, far respirare i nuovi diritti
Biodiritto, bioetica / diritto di (non) nascere

07/10/11

"IL CONCEPITO E I SUOI DIRITTI. PUNTO ESCLAMATIVO O PUNTO INTERROGATIVO …" - Ilaria BEDESCHI

Per capire quanto sia tutelata l’infanzia nel suo stato puro, senza vincoli civilistici o di natura penale, occorre fare riferimento a due tipi di fonti normative. Una di natura internazionale e l’altra di natura costituzionale. Ci sono poi alcune leggi, in particolare la 194/1978 e la 40/2004, rispettivamente sull’interruzione di gravidanza e sulla procreazione medicalmente assistita, le quali offrono uno spunto notevole per scoprire in quale direzione il nostro ordinamento si stia muovendo e, soprattutto, quale momento della vita costituisca l’incipit del riconoscimento dei diritti e della loro tutela.

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13/05/10

"BIOETICA: DIMINUISCONO ABORTI TRA LE MINORENNI"

Nel 2009 sono state «1.184 le richieste di autorizzazione all'aborto da parte di donne minorenni» che non avevano il consenso dei genitori o di chi ne esercita la patria potestà. È quanto si legge nella relazione annuale del ministero della Giustizia sul monitoraggio della legge 194.


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28/04/10

"FETO DI 22 SETTIMANE SOPRAVVIVE AD UN'INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA: OCCORRE RIPENSARE LA REGOLAMENTAZIONE DELL'ABORTO"

Ha suscitato clamore nei media il caso dell'aborto terapeutico avvenuto a Rossano Calabro. Il feto (o neonato: non vi e' concordia circa il termine appropriato) di 22 settimane, gravemente malformato, e' sopravvissuto all'interruzione di gravidanza. E' stato il cappellano dell'ospedale ad accorgersi, parecchie ore dopo l'interruzione di gravidanza, che il feto dava segni di vita, e ad avvertire i medici. Il trasporto d'urgenza all'ospedale di Cosenza e' stato vano. I medici sono ora indagati per omicidio volontario. L'articolo 6 della 1978 impone di rianimare il feto vitale anche dopo l'aborto. Il ministro della salute ha annunciato che inviera' degli ispettori nella struttura.

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27/04/10

"MORTO IL FETO SOPRAVVISSUTO AD ABORTO TERAPEUTICO"

A causa di una grave malformaizone del fete la madre era ricorsa ada aborto terapeutico. Il feto, che era sopravvissuto all'intervento, è morto nonostante le cure dei medici per tenerlo in vita.

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08/04/10

"BARI: DONNA RIFIUTA IL RICOVERO DOPO LA RU486"

Una donna di 25 anni, affetta da mioma, ha scelto di interrompere la propria gravidanza con il metodo della RU486 presso il Policlinico di Bari. Dopo la procedura abortiva, la donna ha rifiutato il previsto ricovero di tre giorni ed e' tornata a casa. Il ricovero di tre giorni e' previsto solo in alcune regioni italiane, tra cui la Puglia.

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31/03/10

"PIEMONTE: LA RU486 SECONDO COTA"

In un'intervista, il neo-eletto governatore leghista del Piemonte Cota ha dichiarato: "cercherò di tenere in magazzino le pillole abortive arrivate in Piemonte". Cota ha sottolineato la grande divergenza tra la propria posizione in merito e quella della governatrice uscente Bresso, che ha perso le elezioni con uno scarto minimo rispetto a Cota (0,4%). Bresso aveva preso posizione in materia di bioetica ed etica medica gia' in un'altra recente occasione. A inizio 2009, con in mano una sentenza che permetteva la sospensione del trattamento di Eluana, Beppino Englaro cerco' una struttura che accogliesse la donna nei suoi ultimi giorni. Con una dura presa di posizione, i vertici della regione Lombardia (dove risiede la famiglia Englaro) si opposero a che Eluana venisse accolta in una struttura lombarda. Bresso dichiaro' invece di non ritenere sussistente alcun ostacolo all'accoglimento di Eluana in una struttura piemontese. Tale presa di posizione fu di fondamentale importanza, in un momento di grande difficolta' per la famiglia Englaro. Cota ha ricevuto apprezzamento da parte di La Loggia (PdL). Critiche sono invece giunte dal dottor Viale (radicali) e da Rossi, il neo eletto governatore della Toscana.

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20/03/10

"ANCORA IN TEMA DI RU486"

Il Consiglio Superiore di Sanità si esprime ancora una volta in tema di Ru486. Riconfermando quanto già formulato in precedenza, si ribadisce che la pillola abortiva dovrà essere somministrata solo in regime ospedaliero e a seguito di ricovero della donna.
La notizia è apparsa sulla Stampa on line.

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01/03/10

"IL PARLAMENTO SPAGNOLO RIFORMA LA LEGGE SULL'INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA"

Le donne spagnole potrenno interrompere la gravidanza entro le prime 14 settimane.

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08/12/09

"BIOETICA- Ru486, L'AIFA NON MODIFICA LA DELIBERA"- Pier Luigi FORNARI

Nessuna modifica dal Consiglio di amministrazione dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) alla delibera varata il 30 luglio per la commercializzazione della pillola abortiva Ru486, considerata dal cda «pienamente coerente con l’esigenza di garantire che il percorso abortivo avvenga in ambito ospedaliero».

Il vertice dell’agenzia, riunito in seduta straordinaria, cioè solo per trattare del farmaco, respinge così la richiesta del ministro del Welfare, Maurizio Sacconi, di specificare che l’intera procedura, «fino all’accertamento dell’avvenuta espulsione dell’embrione», deve essere effettuata «in regime di ricovero ordinario».

Se questa pratica non sarà «effettiva» e «diffusa», ribatte Sacconi, «si evidenzierà una manifesta incompatibilità con la legge 194».

È solo la formula del «ricovero ordinario» infatti che può scongiurare la procedura del day hospital, adottata durante la sperimentazione da alcune regioni. Una prassi, che inoltre come dimostrano i dati recenti sui decessi provocati dalla pillola, espone le donne specialmente le giovani, a gravissimi rischi.

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26/11/09

"RU486: IL SENATO BLOCCA LA VENDITA"

ll Senato blocca la vendita della RU486. La Commissione Sanità di Palazzo Madama ha infatti approvato a maggioranza con il voto favorevole di Pdl e Lega e quello contrario del Pd, il documento finale dell'indagine conoscitiva sulla pillola abortiva, nel quale si chiede di fermare la procedura di immissione in commercio della pillola Ru486 in attesa di un parere tecnico del ministero della Salute circa la compatibilità tra la legge 194 e la pillola abortiva. L'indagine è dunque conclusa e la parola passa al governo, ha spiegato il presidente della Commissione, Antonio Tomassini. Sull'immissione in commercio della Ru486 «la procedura corretta è evidente» chiarisce poi Maurizio Sacconi. «Richiede preventivamente il parere del governo - spiega il ministro del Welfare - e dopo una nuova delibera dell'Aifa. La vecchia delibera è nulla perché serve il parere del governo». «È evidente che il processo farmacologico deve essere verificato alla luce della legge italiana sull'interruzione volontaria di gravidanza, e mi sembra giusto che il governo si pronunci» ha aggiunto Sacconi, ribadendo che la pronuncia sarà «sostanzialmente analoga a quella dell'Aifa». La coerenza con la legge 194, ha voluto però precisare il ministro, si realizza «solo se c'è il ricovero ospedaliero ordinario per tutto il ciclo fino all'interruzione verificata della gravidanza. Un processo che invece avvenisse al di fuori di questo contesto sarebbe una violazione della legge 194».

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20/11/09

'IL PRESIDENTE DEL CNB: LA RU486 POTREBBE INCENTIVARE L'ABORTO"

"Sulla platea delle adolescenti e delle immigrate questa metodica di assumere due pillole, apparentemente piu' facile rispetto al sottoporsi ad un'anestesia e un intervento chirurgico, potrebbe apparire piu' invogliante e forse influenzare una scelta abortiva". E' la preoccupazione che il presidente del Comitato di Bioetica, Francesco Casavola, esprime nel corso dell'audizione in commissione Sanita' del Senato, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla pillola abortiva RU486. Per Casavola, "una metodica piu' difficile potrebbe, invece, agire da deterrente". Certo e', aggiunge, che la "strada maestra e' quella dell'educazione, non solo della donna, dove ognuno si assume le sue responsabilita'".

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30/10/09

"MILANO: ABORTI, AUMENTANO LE RICHIESTE DI AIUTO AL 'CENTRO DI AIUTO ALLA VITA' TRA LE PRECARIE"

Il Centro Aiuto alla Vita (CAV) ambrosiano ha riscontrato un aumento delle richieste di interruzione volontaria della gravidanza, legate alla precarietà del lavoro e delle condizioni economiche. «Sempre più donne milanesi con contratti a termine pensano di abortire perché temono di essere lasciate a casa - sottolinea Paola Marozzi Bonzi, fondatrice e direttrice del CAV - e le richieste di aiuto dettate da problemi professionali nell'ultimo anno sono cresciute del 15%».

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21/10/09

"L'AIFA APPROVA LA DELIBERA PER L'USO DELLA PILLOLA RU486 (C.D. INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA NON-CHIRURGICA) NEGLI OSPEDALI ITALIANI"

Il 19 ottobre, l’Agenzia Italiana del Farmaco ha approvato la delibera per l’uso della pillola RU486 negli ospedali italiani. La RU486 interrompe la gravidanza, consentendo l’evitamento della procedura abortiva chirurgica. La delibera prevede il vincolo del ricovero della donna fino all'espulsione del feto.
La RU486 non va confusa con la c.d. “pillola del giorno dopo”, che impedisce l’annidamento dell’embrione se presa entro 72 ore dal concepimento.

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12/09/09

"BIOETICA - AUSTRALIA, RISCHIA CARCERE PER PILLOLA ABORTIVA"

Una teenager australiana rischia fino a sette anni di carcere per aver abortito da sola in casa. E' il primo processo di questo genere nell’ultimo secolo in Australia. Tegan Leach, 19 anni, originaria di Cairns, nello Stato settentrionale di Queensland, è stata rinviata a giudizio al tribunale distrettuale della sua città. Anche il suo fidanzato, il 21enne Sergie Brennan, è stato incriminato, con le accuse di averle procurato le medicine necessarie ad abortire e, a sua volta, rischia tre anni di prigione

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11/05/09

Cass. Civ., III sez., 11 maggio 2009 , n. 10741, pres. Varrone – "IL CONCEPITO È COMUNQUE UN SOGGETTO DOTATO DI AUTONOMA SOGGETTIVITÀ GIURIDICA: HA DIRITTO DI NASCERE SANO" – Rosaria CONVERSO

>; l’art. 254, 1° comma, c.c. prevede che il riconoscimento del figlio naturale può effettuarsi non solo a favore di chi sia già nato, ma anche dopo il solo concepimento; la legge n. 405/1975, nel disciplinare l’istituzione dei consultori familiari, afferma esplicitamente l’esigenza di protezione della salute del "prodotto del concepimento"; l’art. 32 della Cost. (oltre a prevedere come fondamentale il diritto alla salute e che ha costituito norma primaria di riferimento per l’interprete in relazione all’evoluzione dei diritti della persona), riferendosi all’individuo quale destinatario della relativa tutela, contempla implicitamente la protezione del nascituro;  "il diritto alla vita", quale spettante ad "ogni individuo", è esplicitamente previsto non solo dall’art. 3 della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo del 1948 (approvata dall’assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10-11-1948), ma anche dall’art. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del 7-12-2000 (poi inglobata nella Costituzione Europea), alla quale il recente Trattato di Lisbona (con il quale in data 13-12-2007 i capi dei governi europei hanno deciso di dotare l’Unione Europea di un nuovo assetto istituzionale) ha riconosciuto l’efficacia, negli ordinamenti degli Stati –membri, propria degli stati dell’Unione Europea, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 35/1997 attribuisce al concepito il diritto alla vita, dando atto che il principio della tutela della vita umana è stato oggetto anche nella Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo (approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1959 a New York e nel preambolo è previsto che "il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica ed intellettuale, necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita"). Deve, quindi, oggi intendersi per soggettività giuridica una nozione senza’altro p ampia di quella di capacità giuridica delle persone fisiche (che si acquista con la nascita ex art. 1, 1° comma, c.p.c.), con conseguenza assoluta non coincidenza, da un punto di vista giuridico, tra soggetto e persona, e di quella di personalità giuridica (con riferimento agli enti riconosciuti, dotati conseguentemente di autonomia "perfetta" sul piano patrimoniale): sono soggetti giuridici, infatti, i titolari di interessi protetti, a vario titolo, anche sul piano personale, nonché gli enti non riconosciuti (che pur dotati di autonomia patrimoniale "imperfetta" sono idonei ad essere titolari di diritti ed a esercitarli a mezzo dei propri organi rappresentativi, sul punto, Cass. n° 8329/2000). In tal contesto, il nascituro o concepito risulta, comunque, dotato di autonoma soggettività giuridica (specifica, speciale, attenuta, provvisoria o parziale che dir si voglia) perché titolare, sul piano sostanziale, di alcuni interessi personali in via diretta, quali il diritto alla vita, il diritto alla salute o all’integrità psico-fisica, il diritto all’onore e alla reputazione, il diritto all’identità personale, rispetto ai quali l’avverarsi della condicio iuris della nascita ex art. 1, 2° comma, c.c. (sulla base dei suoi presupposti della fuoriuscita del feto dall’alveo materno ed il compimento di un atto respiratorio, fatta eccezione per la rilevanza giuridica del concepito, anche sul piano patrimoniale, in relazione alla succesio mortis causa ex art. 462 c.c. ed alla donazione ex art. 784 c.c.) è condizione imprescindibile per la loro azionabilità in giudizio a fini risarcitori; sul punto non può non rilevarsi come la questione della soggettività del concepito sia stata già posta più volte all’attenzione del legislatore italiano con alcuni disegni e proposte di legge (tra cui in particolare il disegno di legge n° 1436/1996, di iniziativa di alcuni senatori e la proposta di legge n° 2965/1997 di iniziativa di alcuni deputati). Ne deriva che, se da un lato, per quanto esposto, appaiono condivisibili le asserzioni già in precedenza espresse da questa corte e di cui alla sentenza n° 11503/1993 (poi pedissequamente fatte proprie dalla sentenza n° 14488/2004) secondo cui "lo stesso diritto alla salute che trova fondamento nell'art. 32 della Cost., per il quale il diritto alla salute è garantito come fondamentale diritto dell'individuo, oltre che interesse della colletività, non è limitato alle attività che si esplicano dopo la nascita o a questo condizionate, ma deve ritenersi esteso anche al dovere di assicurare le condizioni favorevoli per l'integrità del nascituro nel periodo che la precedono. Numerose norme prevedono del resto forme di assistenza sanitaria alle gestanti non solo al fine di garantire la salute della donna ma altresì al fine di assicurare il miglior sviluppo e la salute stessa del nascituro" , non altrettanto può dirsi, dall’altro lato, in ordine ad ulteriori affermazioni (sempre in dette sentenze) secondo cui "attraverso tali norme non viene ovviamente attribuita al concepito la personalità giuridica ma dalle stesse si evince che il legislatore ha inteso tutelare l'individuo sin dal suo concepimento, garantendo se non un vero e proprio diritto alla nascita, che sia fatto il possibile per tutelare la nascita e la salute" . Ciò perché, a parte la considerazione che attualmente l’espressione personalità giuridica ha acquisito uno specifico significato tecnico (come sopra già detto) con riferimento alla sola categoria degli enti riconosciuti (perché è proprio il riconoscimento che attribuisce personalità, ma non soggettività, e con essa un particolare regime di responsabilità patrimoniale), non si può riconoscere all’individuo-concepito la titolarità di un interesse protetto senza attribuirgli soggettività…».

La Terza Sezione, ha, pertanto, riconosciuto al nascituro - in virtù degli articoli 2 e 32 della Costituzione e tenendo presente l’art. 3 della Dichiarazione dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea - il diritto a nascere sano.

Su tale aspetto, quindi, la relativa lesione - a carico dello stesso - risulta correttamente affermata e motivata sulla base dell’inadempimento dello specifico obbligo - in capo ai sanitari - di non somministrare medicinali potenzialmente dannosi, oltre che dell’obbligo di corretta informazione, ai fini del consenso, nei confronti della madre in ordine ai rischi della terapia, obbligo che - secondo gli Ermellini - si rifletterebbe anche sul concepito, quale terzo destinatario di effetti protettivi in relazione al rapporto madre-medico (sul punto, tra le altre, Cass. N. 14488/04, n. 698/06, n. 13953/07 e n. 20320/05).

Ciò perché, con particolare riferimento al tema esaminato, l’efficacia del contratto, che si determina in base alla regola generale ex art. 1372 c.c., ovviamente tra le parti, si estende a favore di terzi soggetti, più che in base alla pur rilevante disposizione di cui all’art. 1411 c.c., in virtù della lettura costituzionale dell’intera normativa codicistica in tema di efficacia e di interpretazione del contratto, per cui tale strumento negoziale non può essere considerato al di fuori della visione sociale – e non individuale – del nostro ordinamento, caratterizzato dalla centralità della persona. Se, in tale prospettiva , causa del contratto - sia tipico che atipico – è la sintesi degli interessi in concreto dei soggetti contraenti, come fonte dei c.d. effetti essenziali che lo stesso produce, non può negarsi all’accordo negoziale che intercorre tra una paziente-gestante, una struttura sanitari ed i medici l’idoneità a dar luogo a conseguenze giuridiche riguardo al soggetto nascituro e all’altro genitore, nella sua qualità di componente familiare. Detto accordo, infatti, “si proietta” nei confronti del destinatario “finale del negozio”, ovvero il concepito, che viene, poi, ad esistenza, come anche nei confronti di chi - genitore - ha, insieme alla madre, verso i figli quegli stessi, imprescindibili diritti e doveri di cui si gloria l’art. 30 della Costituzione, unitamente alla connessa normativa codicistica ed ordinaria.

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Una donna, non essendo riuscita ad ottenere, dopo il matrimonio, una gravidanza, si rivolgeva ad un centro, ove era stata affidata alle cure di una qualificata equipe medica, che la sottoponeva ad una terapia farmacologica. Insorta, dopo alcuni mesi, la gravidanza, veniva sospeso il detto trattamento. Si proseguiva, quindi, sempre su prescrizione dei sanitari, una nuova cura, nel corso della quale veniva sottoposta ad indagini ed accertamenti, senza, tuttavia, rilascio di idonea certificazione clinica. La donna - compiuta la gestazione - partoriva, presso lo stesso centro che l’aveva seguita per tutto il tempo, un bambino, il quale presentava gravissime malformazioni .
Si escludeva subito che si trattasse di deformità di tipo ereditario. Le stesse, infatti, erano state determinate dal trattamento cui la madre era stata sottoposta in Clinica e non erano state rilevate nel periodo di incubazione e sviluppo del feto.

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09/03/09

"BAMBINA DI NOVE ANNI ABORTISCE: IL FILOSOFO GIOVANNI REALE"

Professor Reale, una bambina brasiliana di nove anni viene stuprata dal patrigno, rimane incinta di due gemelli, viene praticato un aborto e il vescovo scomunica la madre che l’ha voluto e i medici che l’hanno effettuato.

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19/01/09

"MONSIEUR RU486: PERCHE' LA 'MIA' PILLOLA VA SALVATA"

All'età di ottantadue anni appena compiuti, Emile-Etienne Baulieu dovrebbe già essere in pensione. Ma continua ad occupare attivamente una stanza all'Inserm di Parigi, l'istituto nazionale per la ricerca, dove dirige e smista consulenze, ricerche, conferenze. E' l'inventore della pillola abortiva. Mister Ru486, la pillola della discordia che in Italia non è mai stata approvata definitivamente, ha presieduto l'Accademia delle Scienze fino al 2004, ed è ancora una centrale di potere e affari del mondo medico francese. In questi giorni chiede spesso alla segretaria una rassegna stampa dal nostro paese. "I problemi di coscienza sull'aborto - commenta - sono vecchi quanto l'umanità. Non sarò certo io a poterli risolvere definitivamente. L'Italia mi sembra incredibilmente in ritardo: vuole riaprire un dibattito che altrove non esiste più da decenni". "Questo ritardo mi addolora - commenta lo scienziato - Il mifepristone è una sostanza che potrebbe anche avere altre indicazioni, come la cura di alcuni tumori, ma questo non viene mai ricordato".

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17/12/08

"RU 486, ARRIVA VIA LIBERA DELL'AIFA"

In settimana, secondo quanto scrive il "Corriere della Sera", l'Agenzia del farmaco potrebbe dare il via libera definitivo alla pasticca che consente di interrompere la gravidanza senza entrare in sala operatoria.

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18/10/08

"APPRODA A VALENCIA TRA LE POLEMICHE LA NAVE DELL'ABORTO" - a cura di Lisa LORENZETTI

E' approdata ieri nel porto di Valencia, in Spagna, la nave di Woman on Waves (Wow), organizzazione olandese pro-aborto. L'arrivo e' stato accolto da una manifestazione anti-abortista. La nave, una sorta di clinica galleggiante battente bandiera olandese, imbarchera' donne spagnole per praticare aborti nelle acque internazionali al largo della Spagna.

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21/04/08

Ministro della Salute "RELAZIONE SULLA ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULL'INTERRUZIONE VOLONTARIA DI GRAVIDANZA"

Il 21 aprile 2008 il Miistro della Salute Livia Turco ha trasmesso al Parlamento la Relazione annuale sull’attuazione della legge 194/1978, contenente “Norme per la tutela sociale della maternità e per l’interruzione volontaria della gravidanza” .  La Relazione illustra i dati preliminari per l’anno 2007 ed i dati definitivi per l' anno 2006. I documenti  relativi agli anni precedenti sono rinvenibili nella stessa sezione del lemma.

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