Per capire quanto sia tutelata l’infanzia nel suo stato puro, senza vincoli civilistici o di natura penale, occorre fare riferimento a due tipi di fonti normative. Una di natura internazionale e l’altra di natura costituzionale. Ci sono poi alcune leggi, in particolare la 194/1978 e la 40/2004, rispettivamente sull’interruzione di gravidanza e sulla procreazione medicalmente assistita, le quali offrono uno spunto notevole per scoprire in quale direzione il nostro ordinamento si stia muovendo e, soprattutto, quale momento della vita costituisca l’incipit del riconoscimento dei diritti e della loro tutela.
Nel 2009 sono state «1.184 le richieste di autorizzazione all'aborto da parte di donne minorenni» che non avevano il consenso dei genitori o di chi ne esercita la patria potestà. È quanto si legge nella relazione annuale del ministero della Giustizia sul monitoraggio della legge 194.
Ha suscitato clamore nei media il caso dell'aborto terapeutico avvenuto a Rossano Calabro. Il feto (o neonato: non vi e' concordia circa il termine appropriato) di 22 settimane, gravemente malformato, e' sopravvissuto all'interruzione di gravidanza. E' stato il cappellano dell'ospedale ad accorgersi, parecchie ore dopo l'interruzione di gravidanza, che il feto dava segni di vita, e ad avvertire i medici. Il trasporto d'urgenza all'ospedale di Cosenza e' stato vano. I medici sono ora indagati per omicidio volontario. L'articolo 6 della 1978 impone di rianimare il feto vitale anche dopo l'aborto. Il ministro della salute ha annunciato che inviera' degli ispettori nella struttura.
A causa di una grave malformaizone del fete la madre era ricorsa ada aborto terapeutico. Il feto, che era sopravvissuto all'intervento, è morto nonostante le cure dei medici per tenerlo in vita.
Una donna di 25 anni, affetta da mioma, ha scelto di interrompere la propria gravidanza con il metodo della RU486 presso il Policlinico di Bari. Dopo la procedura abortiva, la donna ha rifiutato il previsto ricovero di tre giorni ed e' tornata a casa. Il ricovero di tre giorni e' previsto solo in alcune regioni italiane, tra cui la Puglia.
In un'intervista, il neo-eletto governatore leghista del Piemonte Cota ha dichiarato: "cercherò di tenere in magazzino le pillole abortive arrivate in Piemonte". Cota ha sottolineato la grande divergenza tra la propria posizione in merito e quella della governatrice uscente Bresso, che ha perso le elezioni con uno scarto minimo rispetto a Cota (0,4%).
Bresso aveva preso posizione in materia di bioetica ed etica medica gia' in un'altra recente occasione. A inizio 2009, con in mano una sentenza che permetteva la sospensione del trattamento di Eluana, Beppino Englaro cerco' una struttura che accogliesse la donna nei suoi ultimi giorni. Con una dura presa di posizione, i vertici della regione Lombardia (dove risiede la famiglia Englaro) si opposero a che Eluana venisse accolta in una struttura lombarda. Bresso dichiaro' invece di non ritenere sussistente alcun ostacolo all'accoglimento di Eluana in una struttura piemontese. Tale presa di posizione fu di fondamentale importanza, in un momento di grande difficolta' per la famiglia Englaro.
Cota ha ricevuto apprezzamento da parte di La Loggia (PdL). Critiche sono invece giunte dal dottor Viale (radicali) e da Rossi, il neo eletto governatore della Toscana.
Il Consiglio Superiore di Sanità si esprime ancora una volta in tema di Ru486. Riconfermando quanto già formulato in precedenza, si ribadisce che la pillola abortiva dovrà essere somministrata solo in regime ospedaliero e a seguito di ricovero della donna.
La notizia è apparsa sulla Stampa on line.
Nessuna modifica dal Consiglio di amministrazione dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) alla delibera varata il 30 luglio per la commercializzazione della pillola abortiva Ru486, considerata dal cda «pienamente coerente con l’esigenza di garantire che il percorso abortivo avvenga in ambito ospedaliero».
Il vertice dell’agenzia, riunito in seduta straordinaria, cioè solo per trattare del farmaco, respinge così la richiesta del ministro del Welfare, Maurizio Sacconi, di specificare che l’intera procedura, «fino all’accertamento dell’avvenuta espulsione dell’embrione», deve essere effettuata «in regime di ricovero ordinario».
Se questa pratica non sarà «effettiva» e «diffusa», ribatte Sacconi, «si evidenzierà una manifesta incompatibilità con la legge 194».
È solo la formula del «ricovero ordinario» infatti che può scongiurare la procedura del day hospital, adottata durante la sperimentazione da alcune regioni. Una prassi, che inoltre come dimostrano i dati recenti sui decessi provocati dalla pillola, espone le donne specialmente le giovani, a gravissimi rischi.
ll Senato blocca la vendita della RU486. La Commissione Sanità di Palazzo Madama ha infatti approvato a maggioranza con il voto favorevole di Pdl e Lega e quello contrario del Pd, il documento finale dell'indagine conoscitiva sulla pillola abortiva, nel quale si chiede di fermare la procedura di immissione in commercio della pillola Ru486 in attesa di un parere tecnico del ministero della Salute circa la compatibilità tra la legge 194 e la pillola abortiva. L'indagine è dunque conclusa e la parola passa al governo, ha spiegato il presidente della Commissione, Antonio Tomassini. Sull'immissione in commercio della Ru486 «la procedura corretta è evidente» chiarisce poi Maurizio Sacconi. «Richiede preventivamente il parere del governo - spiega il ministro del Welfare - e dopo una nuova delibera dell'Aifa. La vecchia delibera è nulla perché serve il parere del governo». «È evidente che il processo farmacologico deve essere verificato alla luce della legge italiana sull'interruzione volontaria di gravidanza, e mi sembra giusto che il governo si pronunci» ha aggiunto Sacconi, ribadendo che la pronuncia sarà «sostanzialmente analoga a quella dell'Aifa». La coerenza con la legge 194, ha voluto però precisare il ministro, si realizza «solo se c'è il ricovero ospedaliero ordinario per tutto il ciclo fino all'interruzione verificata della gravidanza. Un processo che invece avvenisse al di fuori di questo contesto sarebbe una violazione della legge 194».
"Sulla platea delle adolescenti e delle immigrate questa metodica di assumere due pillole, apparentemente piu' facile rispetto al sottoporsi ad un'anestesia e un intervento chirurgico, potrebbe apparire piu' invogliante e forse influenzare una scelta abortiva". E' la preoccupazione che il presidente del Comitato di Bioetica, Francesco Casavola, esprime nel corso dell'audizione in commissione Sanita' del Senato, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla pillola abortiva RU486. Per Casavola, "una metodica piu' difficile potrebbe, invece, agire da deterrente". Certo e', aggiunge, che la "strada maestra e' quella dell'educazione, non solo della donna, dove ognuno si assume le sue responsabilita'".
Il Centro Aiuto alla Vita (CAV) ambrosiano ha riscontrato un aumento delle richieste di interruzione volontaria della gravidanza, legate alla precarietà del lavoro e delle condizioni economiche. «Sempre più donne milanesi con contratti a termine pensano di abortire perché temono di essere lasciate a casa - sottolinea Paola Marozzi Bonzi, fondatrice e direttrice del CAV - e le richieste di aiuto dettate da problemi professionali nell'ultimo anno sono cresciute del 15%».
Il 19 ottobre, l’Agenzia Italiana del Farmaco ha approvato la delibera per l’uso della pillola RU486 negli ospedali italiani. La RU486 interrompe la gravidanza, consentendo l’evitamento della procedura abortiva chirurgica. La delibera prevede il vincolo del ricovero della donna fino all'espulsione del feto.
La RU486 non va confusa con la c.d. “pillola del giorno dopo”, che impedisce l’annidamento dell’embrione se presa entro 72 ore dal concepimento.
Una teenager australiana rischia fino a sette anni di carcere per aver abortito da sola in casa. E' il primo processo di questo genere nell’ultimo secolo in Australia. Tegan Leach, 19 anni, originaria di Cairns, nello Stato settentrionale di Queensland, è stata rinviata a giudizio al tribunale distrettuale della sua città. Anche il suo fidanzato, il 21enne Sergie Brennan, è stato incriminato, con le accuse di averle procurato le medicine necessarie ad abortire e, a sua volta, rischia tre anni di prigione
>; l’art. 254, 1° comma, c.c. prevede che il riconoscimento del figlio naturale può effettuarsi non solo a favore di chi sia già nato, ma anche dopo il solo concepimento; la legge n. 405/1975, nel disciplinare l’istituzione dei consultori familiari, afferma esplicitamente l’esigenza di protezione della salute del "prodotto del concepimento"; l’art. 32 della Cost. (oltre a prevedere come fondamentale il diritto alla salute e che ha costituito norma primaria di riferimento per l’interprete in relazione all’evoluzione dei diritti della persona), riferendosi all’individuo quale destinatario della relativa tutela, contempla implicitamente la protezione del nascituro; "il diritto alla vita", quale spettante ad "ogni individuo", è esplicitamente previsto non solo dall’art. 3 della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo del 1948 (approvata dall’assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10-11-1948), ma anche dall’art. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del 7-12-2000 (poi inglobata nella Costituzione Europea), alla quale il recente Trattato di Lisbona (con il quale in data 13-12-2007 i capi dei governi europei hanno deciso di dotare l’Unione Europea di un nuovo assetto istituzionale) ha riconosciuto l’efficacia, negli ordinamenti degli Stati –membri, propria degli stati dell’Unione Europea, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 35/1997 attribuisce al concepito il diritto alla vita, dando atto che il principio della tutela della vita umana è stato oggetto anche nella Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo (approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1959 a New York e nel preambolo è previsto che "il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica ed intellettuale, necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita"). Deve, quindi, oggi intendersi per soggettività giuridica una nozione senza’altro p ampia di quella di capacità giuridica delle persone fisiche (che si acquista con la nascita ex art. 1, 1° comma, c.p.c.), con conseguenza assoluta non coincidenza, da un punto di vista giuridico, tra soggetto e persona, e di quella di personalità giuridica (con riferimento agli enti riconosciuti, dotati conseguentemente di autonomia "perfetta"
sul piano patrimoniale): sono soggetti giuridici, infatti, i titolari di interessi protetti, a vario titolo, anche sul piano personale, nonché gli enti non riconosciuti (che pur dotati di autonomia patrimoniale "imperfetta" sono idonei ad essere titolari di diritti ed a esercitarli a mezzo dei propri organi rappresentativi, sul punto, Cass. n° 8329/2000). In tal contesto, il nascituro o concepito risulta, comunque, dotato di autonoma soggettività giuridica (specifica, speciale, attenuta, provvisoria o parziale che dir si voglia) perché titolare, sul piano sostanziale, di alcuni interessi personali in via diretta, quali il diritto alla vita, il diritto alla salute o all’integrità psico-fisica, il diritto all’onore e alla reputazione, il diritto all’identità personale, rispetto ai quali l’avverarsi della condicio iuris della nascita ex art. 1, 2° comma, c.c. (sulla base dei suoi presupposti della fuoriuscita del feto dall’alveo materno ed il compimento di un atto respiratorio, fatta eccezione per la rilevanza giuridica del concepito, anche sul piano patrimoniale, in relazione alla succesio mortis causa ex art. 462 c.c. ed alla donazione ex art. 784 c.c.) è condizione imprescindibile per la loro azionabilità in giudizio a fini risarcitori; sul punto non può non rilevarsi come la questione della soggettività del concepito sia stata già posta più volte all’attenzione del legislatore italiano con alcuni disegni e proposte di legge (tra cui in particolare il disegno di legge n° 1436/1996, di iniziativa di alcuni senatori e la proposta di legge n° 2965/1997 di iniziativa di alcuni deputati). Ne deriva che, se da un lato, per quanto esposto, appaiono condivisibili le asserzioni già in precedenza espresse da questa corte e di cui alla sentenza n° 11503/1993 (poi pedissequamente fatte proprie dalla sentenza n° 14488/2004) secondo cui "lo stesso diritto alla salute che trova fondamento nell'art. 32 della Cost., per il quale il diritto alla salute è garantito come fondamentale diritto dell'individuo, oltre che interesse della colletività, non è limitato alle attività che si esplicano dopo la nascita o a questo condizionate, ma deve ritenersi esteso anche al dovere di assicurare le condizioni favorevoli per l'integrità del nascituro nel periodo che la precedono. Numerose norme prevedono del resto forme di assistenza sanitaria alle gestanti non solo al fine di garantire la salute della donna ma altresì al fine di assicurare il miglior sviluppo e la salute stessa del nascituro"