Ricerca avanzata Danni /  danno esistenziale

19 gennaio 2003
App. Milano, 19 gennaio 2003, pres. Odorisio, est. Chindemi - "IMMISSIONI ACUSTICHE E DANNO ESISTENZIALE"


(...) 

 

Appare netta, sotto il profilo sistematico, la distinzione tra il danno morale (che considera il dolore e le sofferenze, cd “pretium doloris”), il danno biologico (lesione dell’integrà psico-fisica, suscettibile di accertamento medico-legale erisarcibile indipendentemente dalla capacità di produzione di reddito del danneggiato) ed il danno esistenziale (lesione della personalità del soggetto nel suo modo di essere sia personale che sociale, che si sostanzia nella alterazione apprezzabile della qualità della vita consistente in “un agire altrimenti” o in un “non poter più fare come prima”).

 

In particolare il danno morale attiene alla sfera esclusivamente personale del danneggiato ed alla sua sensibilità emotiva, mentre il danno esistenziale fa anche riferimento all’ambiente esterno ed al modo di rapportarsi con esso del soggetto leso, nell’ estrinsecazione della propria personalità che viene impoverita o lesa.

 

Pertanto, in linea di principio, le tre voci risarcitorie potranno essere tutte individuabili, distintamente e cumulativamente, e potranno dar luogo, ciascuna, ad autonomo risarcimento.

 

Occorre, tuttavia, evitare duplicazioni risarcitorie e sarà, quindi, compito del giudicante specificare eventuali accorpamenti di danno sotto la voce del danno non patrimoniale o del danno biologico, che potrebbero anche essere liquidati comprensivi del cd. danno esistenziale. 

 

Nella fattispecie in esame è ravvisabile, nei confronti dei coniugi appellati, una violazione del diritto alla libera estrinsecazione della personalità di entrambi, lesa a seguito di alterazione, ad opera di fatto illecito di terzi, delle loro quotidiane attività, protrattasi per un arco temporale considerevole (circa due anni). 

Tale diritto è garantito dall’art. 2 della Costituzione, che tutela i “diritti inviolabili dell’uomo, sia come singole che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”, e ricomprende anche le attività di svago, culturali , di intrattenimento, di riposo, di relax, ecc. che incidono, con modalità e gradi diversi, conseguenti alla diversa sensibilità individuale e struttura della personalità, ove compresse in misura apprezzabile, nella sfera psichica del soggetto leso, alterando in misura non irrilevante l’ambito dei rapporti interpersonali (familiari sociali, culturali, affettivi, etc). 

 

Trattasi di alterazioni non riconducibili direttamente ad una lesione psichica, accertabile medicalmente, ma che, tuttavia, appaiono suscettibili di tutela, provocando una alterazione del modo di essere dell’individuo che, se non assume rilievo sotto il profilo del danno psichico in senso stretto, connesso ad una vera e propria patologia, accertabile medicalmente, tuttavia lede diritti fondamentali dell’individuo, di rango costituzionale, che vanno tutelati dall’ordinamento, indipendentemente da limitazioni risarcitorie previste da singole leggi ordinarie. 

 

Non assume particolare rilievo il ”nomen iuris”” del danno, individuato dal Tribunale, in senso positivo, nella tutela della serenità domestica e che può definirsi quale “danno esistenziale da inquinamento ambientale”.

 

(continua)





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